Cosa prevede il Codice per la circolazione in autostrada?
Regole del Codice della Strada per accesso, limiti di velocità, veicoli ammessi e poteri degli enti sulle autostrade e strade extraurbane principali
In sintesi. Regole del Codice della Strada per accesso, limiti di velocità, veicoli ammessi e poteri degli enti sulle autostrade e strade extraurbane principali
- Quali strade sono disciplinate dall’art. 175 CDS
- Veicoli ammessi e veicoli vietati in autostrada
- Limiti minimi di velocità e altre condizioni di accesso
- Divieti legati al carico e alle condizioni del veicolo
- Poteri degli enti proprietari e possibili esclusioni dal transito
- Fonti normative
La circolazione in autostrada è regolata in modo molto preciso dal Codice della Strada, con norme che riguardano quali veicoli possono accedere, in quali condizioni, con quali limiti di velocità e con quali poteri di intervento da parte degli enti proprietari delle infrastrutture. Conoscere queste regole è fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire un livello elevato di sicurezza su una tipologia di strada caratterizzata da velocità elevate e traffico intenso.
Quali strade sono disciplinate dall’art. 175 CDS
Per capire cosa prevede il Codice per la circolazione in autostrada è utile partire dalla classificazione delle strade. L’articolo 2 definisce che cosa si intende per strada e distingue le varie tipologie in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, individuando tra le altre le autostrade (tipo A) e le strade extraurbane principali (tipo B). Le autostrade sono descritte come strade extraurbane o urbane a carreggiate separate da spartitraffico invalicabile, con almeno due corsie per senso di marcia, corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, prive di intersezioni a raso e di accessi privati, recintate e dotate di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, con specifiche aree di servizio e parcheggio accessibili tramite corsie di accelerazione e decelerazione. Analogamente, le strade extraurbane principali hanno carreggiate indipendenti con almeno due corsie per senso di marcia, banchina pavimentata a destra, assenza di intersezioni a raso e sono riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore.
In questo quadro si inserisce l’articolo 175, che disciplina in modo espresso le condizioni e le limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Il comma 1 stabilisce che le norme di tale articolo, insieme a quelle dell’articolo 176, si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ente proprietario, e riconoscibili tramite apposita segnaletica di inizio e fine. Questo significa che l’ambito di applicazione non si limita alle sole autostrade “classiche”, ma può estendersi anche ad altre arterie che presentano caratteristiche assimilabili, purché formalmente individuate e segnalate come tali.
Un aspetto importante, alla luce di queste disposizioni, è che la circolazione sulle strade regolamentate dall’articolo 175 non è accessibile indistintamente a tutti gli utenti. La stessa definizione di autostrada e di strada extraurbana principale, contenuta nell’articolo 2, precisa che tali strade sono riservate alla circolazione di specifiche categorie di veicoli a motore, e l’articolo 175 interviene dettagliando in positivo e in negativo chi può e chi non può circolare. L’individuazione formale delle strade soggette alle regole di cui all’articolo 175, mediante segnaletica di inizio e fine, consente al conducente di sapere quando entra in un contesto normativo più rigoroso, con regole specifiche rispetto alla viabilità ordinaria.
La scelta del legislatore di collegare l’applicazione delle norme di circolazione in autostrada alla combinazione tra classificazione tecnica della strada (articolo 2) e segnaletica dedicata (articolo 175, comma 1) ha anche una valenza pratica per la sicurezza. Solo quando una strada rispetta le caratteristiche strutturali e funzionali elencate (carreggiate separate, assenza di intersezioni a raso, recinzione, aree di servizio con corsie di manovra dedicate, ecc.), è possibile pretendere dagli utenti comportamenti coerenti con la circolazione ad alta velocità e, allo stesso tempo, escludere quelle categorie di veicoli che, per struttura o prestazioni, non sarebbero compatibili con tale contesto. In questo modo, la disciplina degli articoli 175 e 176 si salda con la classificazione generale delle strade per garantire un livello adeguato di tutela.
Veicoli ammessi e veicoli vietati in autostrada
Il cuore della disciplina sull’accesso alle autostrade e alle strade extraurbane principali è rappresentato dal comma 2 dell’articolo 175, che elenca in maniera puntuale i veicoli la cui circolazione è vietata su queste infrastrutture. In base a tale disposizione, non possono circolare sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 i velocipedi, i ciclomotori, i motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico o di potenza inferiore a 11 kW se elettrici, nonché le motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico. Viene inoltre esclusa, salvo specifica eccezione, la circolazione di altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei tricicli con cilindrata minima di 250 cm³ se termici e potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone con al massimo un passeggero oltre al conducente.
Oltre a queste categorie, l’articolo 175 vieta sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali i veicoli non muniti di pneumatici, le macchine agricole e le macchine operatrici. Si tratta di mezzi che, per velocità massime, caratteristiche costruttive, modalità d’uso o ingombro, non risultano compatibili con il flusso veicolare tipico delle autostrade, in cui sono richieste prestazioni dinamiche e standard di sicurezza più elevati rispetto alla viabilità ordinaria. Allo stesso tempo, viene posta particolare attenzione al carico: sono infatti vietati i veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti, i veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto se trasportano materie suscettibili di dispersione, nonché quelli il cui carico superi i limiti di sagoma o di massa stabiliti dagli articoli 61 e 62, salvo i casi particolari previsti dall’articolo 10.
La norma comprende anche un divieto legato alle condizioni del veicolo in sé: non possono circolare sulle autostrade i veicoli le cui condizioni d’uso, di equipaggiamento o di gommatura possano costituire pericolo per la circolazione, così come i veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato. In questo modo il legislatore collega l’accesso all’autostrada non solo alla categoria del mezzo, ma anche al suo effettivo stato di efficienza e alla corretta sistemazione del carico. Ne deriva che l’idoneità a circolare in autostrada è una valutazione dinamica: un autoveicolo che rientra astrattamente tra quelli ammessi può diventare non idoneo se, in concreto, presenta carenze di equipaggiamento o carichi mal sistemati che integrano una delle situazioni vietate.
Lo stesso articolo 175 prevede poi una deroga specifica per alcune categorie di motocicli. Il comma 2-bis stabilisce che, in deroga alla lettera a) del comma 2, sulle autostrade e sulle altre strade di cui al comma 1 è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico oppure di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico, a condizione che siano condotti da un soggetto maggiorenne. Questa disposizione introduce quindi una soglia minima di cilindrata o di potenza, collegandola anche all’età del conducente, per l’ammissione dei motocicli alle infrastrutture ad alta velocità. In sintesi, la linea generale è che possono accedere ai tratti regolati dall’articolo 175 solo veicoli a motore con adeguate prestazioni, in buono stato di efficienza e con carichi sistemati nel rispetto delle norme sulla sagoma e sulla sicurezza del trasporto.
Limiti minimi di velocità e altre condizioni di accesso
Oltre a stabilire chi può circolare, il Codice interviene sulle condizioni di velocità che devono essere rispettate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. L’articolo 142 fissa innanzitutto i limiti massimi generali: la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade e i 110 km/h per le strade extraurbane principali. La stessa norma precisa che, sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite fino a 150 km/h, sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato e previa installazione degli appositi segnali, sempre che lo consentano intensità del traffico, condizioni atmosferiche prevalenti e dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può comunque superare i 110 km/h in autostrada.
Lo stesso articolo 142 riconosce agli enti proprietari della strada la possibilità di fissare limiti di velocità massimi e minimi diversi da quelli generali, purché entro i limiti massimi fissati dal Codice. Il comma 2 stabilisce infatti che, entro tali limiti, gli enti proprietari possono determinare, con opportuna segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi in specifiche strade o tratti di strada, quando l’applicazione dei criteri di sicurezza indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di valori differenti. Questo significa che, sulla base delle caratteristiche concrete del tracciato, dell’andamento del traffico o di altre condizioni, possono essere imposti obblighi di non scendere sotto una certa velocità minima per garantire un flusso più uniforme dei veicoli, compatibilmente con la sicurezza.
In relazione ai limiti di velocità, l’articolo 142 prevede anche conseguenze sanzionatorie per chi non rispetta sia i limiti massimi sia quelli minimi. Il comma 7 indica che chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di non oltre 10 km/h, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria. Per superamenti più consistenti dei limiti massimi sono previste sanzioni crescenti, anche con sospensione della patente nei casi più gravi, ma ciò che rileva rispetto alle condizioni di accesso in autostrada è che il mancato rispetto del limite minimo fissato, quando presente, viene equiparato a una violazione rilevante al pari del superamento, in chiave di sicurezza della circolazione a velocità elevate.
Nel contesto autostradale, i limiti generali e quelli eventualmente particolari si intrecciano poi con i comportamenti di guida disciplinati dall’articolo 176, che regola la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Tale articolo, ad esempio, prescrive l’obbligo di utilizzare le corsie di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia e di impegnare per tempo la corsia di destra e la corsia di decelerazione in uscita. Sebbene il testo non indichi un valore numerico di “velocità minima” per tali manovre, è evidente che il rispetto dei limiti minimi fissati dall’ente proprietario e delle regole sull’uso delle corsie concorre a mantenere un flusso regolare, riducendo situazioni di pericolo con veicoli eccessivamente lenti rispetto alla corrente di traffico. In definitiva, l’accesso alle autostrade è subordinato sia alla tipologia di veicolo, come visto, sia a un insieme di condizioni dinamiche legate ai limiti di velocità e alle modalità di inserimento e uscita dal flusso veicolare.
Divieti legati al carico e alle condizioni del veicolo
La sicurezza in autostrada dipende in modo decisivo dalle condizioni del veicolo e dalla corretta sistemazione del carico. L’articolo 175 interviene in maniera specifica su questo punto, vietando sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali la circolazione di veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato, con carico sporgente oltre i limiti consentiti o con carico non opportunamente sistemato e fissato. Sono inoltre vietati i veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto se trasportano materie suscettibili di dispersione, così come i veicoli il cui carico o le cuoi dimensioni superano i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, salvo le particolari eccezioni previste per i trasporti eccezionali dall’articolo 10. Queste previsioni mirano a evitare situazioni in cui parte del carico possa cadere sulla carreggiata o determinare ingombri anomali, con elevato rischio per gli altri utenti.
Il divieto non riguarda solo il carico, ma anche le condizioni generali del veicolo. L’articolo 175, infatti, vieta la circolazione di veicoli le cui condizioni d’uso, di equipaggiamento o di gommatura possano costituire pericolo per la circolazione. In quest’ottica, autovetture, veicoli industriali, autobus e in generale tutti i mezzi ammessi alle autostrade devono trovarsi in uno stato di efficienza tale da non creare pericoli, ad esempio per guasti prevedibili, scarsa aderenza degli pneumatici o assenza di dispositivi essenziali per la sicurezza. La logica del Codice è che, in un contesto di velocità elevate, anche piccole carenze di manutenzione possono avere conseguenze più gravi rispetto ad altri ambienti di circolazione.
Le norme sul carico e sulle condizioni dei veicoli vanno lette in coordinamento con le disposizioni generali che regolano le caratteristiche dimensionali e di massa dei veicoli e dei trasporti eccezionali. L’articolo 10 disciplina infatti la circolazione dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, richiedendo, tra l’altro, specifiche autorizzazioni dell’ente proprietario e verifiche sulle strade interessate dal percorso, soprattutto in termini di masse e ingombri compatibili con le sovrastrutture stradali. Ciò significa che, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, l’eventuale circolazione di veicoli o convogli con carichi eccedenti i limiti ordinari è ammessa soltanto se rientra nei casi eccezionali previsti e a precise condizioni tecniche e autorizzative.
Quando tali condizioni non sono rispettate, la circolazione in autostrada diventa non consentita in base all’articolo 175, con le conseguenze sanzionatorie previste per le violazioni accertate anche ai fini della perdita di punteggio sulla patente, come richiamato nell’allegato relativo alla decurtazione punti che menziona, tra gli altri, i commi 13, 14 e 16 dello stesso articolo 175. Sebbene il dettaglio di ciascun comma non sia qui analizzato, emerge chiaramente che il legislatore attribuisce rilievo specifico alle infrazioni collegate al mancato rispetto delle condizioni di sicurezza del veicolo e del carico in ambito autostradale, considerandole tra quelle idonee a incidere sul punteggio della patente oltre che a comportare sanzioni pecuniarie. Il conducente che si immette in autostrada deve quindi verificare non solo di rientrare tra le categorie di veicoli ammesse, ma anche che il mezzo sia in piena efficienza e che il carico sia compatibile con la disciplina generale e con le limitazioni specifiche previste.
Poteri degli enti proprietari e possibili esclusioni dal transito
La gestione della circolazione in autostrada non dipende soltanto dalle norme generali del Codice, ma anche dalle decisioni degli enti proprietari o concessionari delle infrastrutture. L’articolo 175, al comma 1, attribuisce a tali enti un ruolo fondamentale, prevedendo che, su loro proposta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa individuare, con proprio decreto, ulteriori strade da assoggettare alle stesse regole delle autostrade e delle strade extraurbane principali, individuandole tramite apposita segnaletica. Questo potere consente di adeguare la disciplina di circolazione alla realtà della rete viaria, includendo nel regime più rigoroso anche tratti che, per caratteristiche costruttive e funzionali, presentano dinamiche assimilabili a quelle autostradali.
Anche in materia di limiti di velocità, agli enti proprietari è riconosciuta una significativa capacità di intervento. L’articolo 142, comma 2, stabilisce che entro i limiti massimi generali, gli enti proprietari possono fissare, con adeguata segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi, su determinate strade o tratti di strada, quando le condizioni di sicurezza lo rendano opportuno. Inoltre, per le autostrade con determinate caratteristiche progettuali e dotazioni tecnologiche, gli stessi enti possono proporre l’elevazione del limite fino a 150 km/h, nel rispetto delle condizioni indicate e previa installazione dei segnali necessari. Ne deriva che, in autostrada, il quadro dei limiti applicabili può variare sia in senso restrittivo sia, entro i paletti fissati dalla legge, in senso estensivo, sempre in un’ottica di equilibrio tra fluidità del traffico e sicurezza.
Il Codice attribuisce poi agli enti proprietari e alle altre autorità competenti ulteriori poteri organizzativi, ad esempio nella regolazione della precedenza e della segnaletica sulle strade. L’articolo 6 prevede che la precedenza sia stabilita, sulle strade diverse da quelle statali, dagli enti proprietari sulla base della classificazione, imponendo anche la necessità di rendere note le regole tramite i prescritti segnali a loro cura e spese. Sebbene questa disposizione non riguardi esclusivamente le autostrade, indica il principio per cui l’ente proprietario ha responsabilità diretta nel rendere conoscibili agli utenti le particolari prescrizioni vigenti sui tratti di sua competenza, incluse eventuali limitazioni o esclusioni dal transito per determinate categorie di veicoli, come avviene nei casi previsti dall’articolo 175.
Infine, le stesse norme degli articoli 175 e 176 mostrano come gli enti proprietari, in coordinamento con le autorità competenti, possano incidere sulle modalità di circolazione in autostrada anche mediante segnaletica, regolamentazione delle corsie e predisposizione di aree di servizio e parcheggio. L’articolo 2, nella descrizione delle autostrade, evidenzia che queste devono essere dotate di recinzione, sistemi di assistenza all’utente e apposite aree di servizio e di parcheggio con accessi dedicati; l’articolo 176, a sua volta, disciplina l’uso delle corsie di emergenza, di accelerazione e di decelerazione e vieta condotte pericolose come l’inversione del senso di marcia o la retromarcia sulle carreggiate e sugli svincoli. Nell’insieme, questi poteri e queste regole consentono agli enti proprietari di adattare la gestione dell’autostrada alle esigenze concrete di sicurezza e fluidità, nel rispetto dei vincoli e dei principi stabiliti dal Codice della Strada.