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Cosa prevede il Codice per la patente a punti?

Spiegazione tecnica delle regole sulla patente a punti, sospensione breve, recidiva e collegamento con uso del cellulare e guida in stato di alterazione alcolica

Cosa prevede il Codice per la patente a punti?
diEzio Notte

La patente a punti è uno strumento centrale del sistema sanzionatorio previsto dal Codice della Strada, perché collega in modo diretto la gravità delle violazioni commesse dal conducente alla possibilità di continuare a guidare. Alcune norme disciplinano in modo specifico la sospensione della patente in relazione al punteggio, l’uso di dispositivi elettronici alla guida e la guida in condizioni di alterazione alcolica, con effetti diretti sul saldo punti e sul rischio di sospensione o revoca del titolo di guida.

Quando scatta la sospensione della patente in base al punteggio

Il meccanismo di sospensione della patente collegato al punteggio è disciplinato dall’articolo 218-ter del Codice della Strada, che introduce la cosiddetta “sospensione breve” in relazione al saldo punti risultante dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La norma prevede che, nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria per la singola violazione, possa essere applicata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente, quando il punteggio attribuito risulta inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni già subite. Questo significa che il sistema non guarda solo alla singola infrazione, ma anche alla “storia” del conducente, valutando se il suo comportamento complessivo alla guida abbia già eroso in modo significativo il punteggio iniziale.

L’ambito applicativo dell’art. 218-ter è delimitato da un elenco tassativo di violazioni che, se commesse con un saldo punti inferiore a venti, possono far scattare la sospensione breve. Tra queste rientrano, ad esempio, il mancato rispetto di alcuni segnali di senso vietato o di divieto di sorpasso (art. 6, comma 4, lettera b), violazioni relative alla circolazione contromano, alla precedenza, al rispetto dei semafori, alla distanza di sicurezza e ad altre condotte considerate ad alto impatto sulla sicurezza stradale. La logica è quella di colpire in modo più incisivo chi, pur avendo già subito decurtazioni, continua a porre in essere comportamenti pericolosi, rafforzando così la funzione preventiva e rieducativa del sistema della patente a punti.

La sospensione breve prevista dall’art. 218-ter non si applica indistintamente a tutte le violazioni, ma solo a quelle espressamente richiamate dalla norma. L’elenco comprende, oltre alle ipotesi già citate, violazioni in materia di sorpasso, di uso dei sistemi di ritenuta, di uso del casco, di uso di apparecchi radiotelefonici e dispositivi analoghi, di tempi di guida e di riposo per i conducenti professionali, di circolazione in autostrada e di rispetto dei pedoni. In questo modo, il legislatore ha selezionato un nucleo di comportamenti che, per la loro pericolosità intrinseca, giustificano una reazione più severa quando il conducente ha già dimostrato una scarsa attenzione alle regole, come evidenziato dal punteggio ridotto.

È importante sottolineare che la verifica del punteggio avviene “al momento dell’accertamento” della violazione, sulla base dei dati risultanti dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, richiamata dagli articoli 225 e 226. Ciò implica che l’organo accertatore deve tener conto del saldo punti aggiornato, comprensivo delle decurtazioni pregresse, per stabilire se ricorrono le condizioni per applicare la sospensione breve. Il conducente che si trovi già in una situazione di punteggio ridotto deve quindi essere consapevole che ogni ulteriore violazione tra quelle elencate dall’art. 218-ter può avere conseguenze immediate sulla possibilità di continuare a guidare, oltre alla sanzione pecuniaria e alla decurtazione di ulteriori punti.

Le principali violazioni che incidono sul punteggio (art. 218-ter)

L’art. 218-ter individua in modo puntuale le violazioni che, se commesse con un punteggio inferiore a venti punti, determinano l’applicazione della sospensione breve. Tra queste rientrano, innanzitutto, le violazioni relative al mancato rispetto di alcuni segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso, disciplinate dall’art. 6, comma 4, lettera b), che incidono direttamente sulla sicurezza della circolazione in quanto espongono gli utenti al rischio di collisioni frontali o manovre azzardate. Sono poi richiamate violazioni in materia di circolazione contromano, precedenza e attraversamento di intersezioni, che rientrano tra le cause più frequenti di incidenti gravi, e che il legislatore ha voluto sanzionare in modo rafforzato quando il conducente ha già un saldo punti ridotto.

Un gruppo significativo di violazioni richiamate dall’art. 218-ter riguarda il mancato rispetto delle regole sul sorpasso, sulla distanza di sicurezza e sulle manovre di cambio di direzione o di corsia. Queste condotte, se poste in essere in modo imprudente, possono determinare tamponamenti, urti laterali o perdita di controllo del veicolo, con conseguenze particolarmente gravi in ambito extraurbano o autostradale. La presenza di tali violazioni nell’elenco dell’art. 218-ter evidenzia come il sistema della patente a punti sia orientato a colpire soprattutto i comportamenti che alterano in modo significativo l’ordine e la prevedibilità del traffico, aumentando il rischio di incidenti multipli o a catena.

Un altro nucleo di violazioni riguarda l’inosservanza degli obblighi relativi ai dispositivi di sicurezza, come il casco per i conducenti e passeggeri di motoveicoli (art. 171, comma 2) e le cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per i veicoli a motore (art. 172, commi 10 e 11). La scelta di includere queste ipotesi tra quelle che possono far scattare la sospensione breve in presenza di un punteggio ridotto conferma la centralità dei dispositivi di protezione individuale nel sistema di prevenzione degli esiti lesivi degli incidenti. Il conducente che, pur avendo già subito decurtazioni, continua a non utilizzare tali dispositivi dimostra una persistente sottovalutazione del rischio, che il legislatore contrasta con una risposta più incisiva.

Infine, l’art. 218-ter richiama violazioni connesse all’uso di apparecchi radiotelefonici e dispositivi analoghi durante la marcia (art. 173, comma 3-bis), ai tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (art. 174), alla circolazione in autostrada e su strade extraurbane principali (art. 176), alla guida in stato di alterazione alcolica per determinate categorie di conducenti (art. 186-bis, comma 2) e al mancato rispetto delle regole a tutela dei pedoni (art. 191, comma 4). Si tratta di condotte che, per la loro natura, incidono in modo diretto sulla capacità del conducente di mantenere il controllo del veicolo e di reagire tempestivamente alle situazioni di pericolo, nonché sulla tutela degli utenti più vulnerabili della strada.

Collegamento tra uso del cellulare, alcol e patente a punti

L’uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, tablet e dispositivi analoghi durante la marcia è disciplinato dall’articolo 173 del Codice della Strada. La norma vieta al conducente di far uso, durante la marcia, di tali dispositivi quando comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, nonché di usare cuffie sonore, salvo specifiche eccezioni per i veicoli delle forze armate e di polizia. È invece consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a condizione che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che l’utilizzo non richieda l’impiego delle mani. La violazione di questo divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e, nei casi previsti dal comma 3-bis, anche la sospensione della patente per un periodo determinato.

Il comma 3-bis dell’art. 173 stabilisce che chiunque viola le disposizioni sul divieto di uso di tali dispositivi durante la marcia è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa in un determinato intervallo e alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. In caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione pecuniaria aumenta e la sospensione della patente può essere disposta da uno a tre mesi. Questa disciplina si collega direttamente all’art. 218-ter, che include espressamente l’art. 173, comma 3-bis, tra le violazioni che, se commesse con un punteggio inferiore a venti punti, possono determinare la sospensione breve in relazione al saldo punti. L’uso improprio del cellulare alla guida, quindi, incide sia in termini di decurtazione punti sia in termini di sospensione, con un effetto cumulativo particolarmente rilevante per chi ha già un punteggio ridotto.

La guida in stato di alterazione alcolica è disciplinata, per alcune categorie di conducenti, dall’articolo 186-bis del Codice della Strada, che prevede un regime più rigoroso rispetto alla disciplina generale dell’alcol alla guida. La norma si applica, in particolare, a determinate categorie di conducenti individuate dal legislatore e stabilisce limiti più restrittivi e sanzioni specifiche. Il comma 2 dell’art. 186-bis è richiamato dall’art. 218-ter tra le violazioni che, se accertate quando il punteggio è inferiore a venti punti, comportano l’applicazione della sospensione breve. In questo modo, il sistema della patente a punti si intreccia con la disciplina dell’alcol alla guida, rafforzando l’effetto deterrente nei confronti di chi, pur appartenendo a categorie particolarmente sensibili, non rispetta i limiti imposti.

Il collegamento tra uso del cellulare, guida in condizioni di alterazione alcolica e patente a punti emerge chiaramente dalla struttura dell’art. 218-ter, che accomuna tali condotte ad altre violazioni ad alto rischio. L’uso di dispositivi elettronici che distolgono l’attenzione dalla guida e la guida in stato di alterazione alcolica incidono entrambi sulla capacità del conducente di percepire correttamente l’ambiente stradale e di reagire in modo tempestivo, aumentando la probabilità di incidenti gravi. Per questo motivo, il legislatore ha previsto che, quando tali violazioni sono commesse da conducenti con un punteggio già ridotto, la risposta sanzionatoria includa la sospensione breve, con l’obiettivo di allontanare temporaneamente dalla guida soggetti che hanno dimostrato una reiterata inosservanza delle regole.

Durata della sospensione breve e casi di recidiva

La durata della sospensione breve collegata al punteggio è definita dal comma 2 dell’art. 218-ter, che distingue due fasce in base al saldo punti risultante al momento dell’accertamento della violazione. Quando il conducente risulta in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti, la sospensione è disposta per un periodo di sette giorni. Se invece il punteggio è inferiore a dieci punti, la sospensione è disposta per un periodo di quindici giorni. Questa graduazione tiene conto del diverso grado di “usura” del punteggio: più il saldo è basso, più il sistema ritiene necessario un periodo di allontanamento dalla guida leggermente più lungo, pur mantenendo la natura “breve” della sospensione.

La sospensione breve prevista dall’art. 218-ter si aggiunge alle eventuali altre sanzioni accessorie previste dalle singole norme violate, quando queste dispongano autonomamente la sospensione della patente per periodi più lunghi. In tali casi, la disciplina complessiva deve essere letta in modo coordinato, considerando sia la sospensione connessa alla specifica violazione, sia quella collegata al punteggio ridotto, secondo le modalità previste dal titolo VI del Codice della Strada. La presenza di più livelli di sospensione riflette la volontà del legislatore di graduare la risposta sanzionatoria in funzione sia della gravità del singolo fatto, sia della condotta pregressa del conducente, come espressa dal saldo punti.

Per quanto riguarda la recidiva, l’art. 173, comma 3-bis, prevede espressamente un aggravamento delle sanzioni in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio, con aumento dell’importo della sanzione pecuniaria e prolungamento del periodo di sospensione della patente da uno a tre mesi. Questo meccanismo si somma alla possibile applicazione dell’art. 218-ter quando il punteggio è inferiore a venti punti, determinando un quadro sanzionatorio particolarmente severo per chi persiste nell’uso improprio di dispositivi elettronici alla guida. Analogamente, l’art. 186-bis prevede un regime sanzionatorio specifico per la guida in stato di alterazione alcolica per determinate categorie di conducenti, con possibili effetti anche sulla revoca della patente ai sensi dell’art. 219, in caso di accertamento dei reati richiamati.

La combinazione tra sospensione breve, sospensioni più lunghe previste dalle singole norme e, nei casi più gravi, revoca della patente, delinea un sistema progressivo in cui la recidiva e la reiterazione di condotte pericolose portano a conseguenze sempre più incisive. Il conducente che, nonostante le prime sanzioni e le decurtazioni di punti, continua a violare le regole su uso del cellulare, dispositivi di sicurezza o guida in stato di alterazione alcolica, si espone quindi non solo alla perdita temporanea del titolo di guida, ma anche al rischio di provvedimenti definitivi come la revoca, con tempi di riammissione alla guida particolarmente lunghi nei casi previsti dagli articoli 186, 186-bis e 187 richiamati dall’art. 219.

Strategie lecite per recuperare punti e prevenire la sospensione

Il quadro normativo delineato dagli articoli 218-ter, 173 e 186-bis mette in evidenza come la prevenzione della sospensione della patente passi innanzitutto attraverso il rispetto sistematico delle regole di circolazione e l’adozione di comportamenti di guida improntati alla prudenza. La riduzione del rischio di incorrere nelle violazioni elencate dall’art. 218-ter – in particolare uso improprio del cellulare, mancato uso dei dispositivi di sicurezza, sorpassi azzardati, inosservanza dei segnali e guida in stato di alterazione alcolica – rappresenta la principale “strategia lecita” per preservare il proprio punteggio. Ogni condotta conforme alle prescrizioni del Codice contribuisce, infatti, a evitare nuove decurtazioni e a mantenere il saldo punti sopra le soglie critiche che attivano la sospensione breve.

Un ruolo centrale è svolto dall’osservanza rigorosa del divieto di uso di apparecchi radiotelefonici e dispositivi analoghi durante la marcia, come previsto dall’art. 173, comma 2, che consente solo l’impiego di sistemi a viva voce o con auricolare che non richiedano l’uso delle mani e garantiscano adeguate capacità uditive. Rinunciare all’uso del cellulare in condizioni di traffico complesso, evitare di digitare messaggi o consultare schermi durante la guida e predisporre eventuali chiamate o navigazione prima di mettersi in marcia sono accorgimenti che riducono sensibilmente il rischio di violazioni e, di conseguenza, di decurtazioni di punti e sospensioni. Analogamente, il rispetto delle prescrizioni in materia di alcol alla guida, in particolare per le categorie di conducenti soggette all’art. 186-bis, è essenziale per evitare sanzioni che incidono in modo pesante sia sul punteggio sia sulla stessa titolarità della patente.

Un’ulteriore linea di prevenzione riguarda l’attenzione costante all’uso dei dispositivi di sicurezza, come il casco per i motoveicoli e le cinture di sicurezza per i veicoli a motore, richiamati dall’art. 218-ter attraverso i riferimenti agli articoli 171 e 172. L’adozione sistematica di tali dispositivi non solo riduce le conseguenze lesive in caso di incidente, ma evita anche le violazioni che, in presenza di un punteggio ridotto, possono far scattare la sospensione breve. In questo senso, la corretta abitudine all’uso dei sistemi di ritenuta e del casco può essere considerata una vera e propria strategia di tutela del proprio “patrimonio punti”, oltre che della propria incolumità.

Infine, la consapevolezza del proprio saldo punti e della gravità delle violazioni elencate dall’art. 218-ter consente al conducente di modulare il proprio comportamento di guida in modo più responsabile, soprattutto quando il punteggio si avvicina alle soglie critiche dei venti e dei dieci punti. Una condotta di guida attenta, rispettosa dei limiti e delle prescrizioni, unita alla rinuncia a comportamenti ad alto rischio come l’uso del cellulare alla guida o la guida in stato di alterazione alcolica, rappresenta la via maestra per evitare la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca della patente. In presenza di dubbi interpretativi o di situazioni complesse, è sempre opportuno fare riferimento al testo ufficiale delle norme richiamate, così da avere un quadro completo degli obblighi e delle conseguenze previste dal Codice della Strada.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.