Cosa prevede il Codice per la pubblicità lungo le strade?
Disciplina della pubblicità stradale e sui veicoli nel Codice della Strada
La pubblicità lungo le strade e sui veicoli è uno degli ambiti in cui il Codice della Strada interviene in modo puntuale, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza della circolazione ed evitare distrazioni o interferenze con la segnaletica ufficiale. Comprendere cosa è vietato, quando occorrono autorizzazioni e quali conseguenze comportano le violazioni è fondamentale per aziende, esercenti, gestori di impianti e flotte aziendali che vogliono utilizzare messaggi promozionali in ambito stradale.
Quando la pubblicità lungo le strade è vietata dal Codice
Il cuore della disciplina è contenuto nell’articolo 23 del Codice della Strada, che stabilisce innanzitutto un divieto generale di collocare lungo le strade o in vista di esse insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose visibili dai veicoli in transito quando, per dimensioni, forma, colori, disegno o ubicazione, tali elementi possono creare confusione con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità o l’efficacia, o comunque arrecare disturbo visivo e distrazione agli utenti. Il divieto non è quindi assoluto rispetto alla presenza di messaggi pubblicitari, ma è rigoroso rispetto al loro potenziale impatto sulla leggibilità dei segnali e sulla concentrazione di chi guida, ponendo al centro la sicurezza della circolazione e vietando anche quegli impianti che costituiscano ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
All’interno di questo quadro generale, la norma interviene in modo specifico anche sulla tipologia dei materiali e delle tecniche utilizzate, vietando in modo espresso i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose in grado di produrre abbagliamento. Ciò significa che, ai fini della conformità, non rileva solamente dove un messaggio è collocato, ma anche come è realizzato: superfici rifrangenti e luci di intensità o modalità tali da abbagliare i conducenti non sono ammesse, indipendentemente dal contenuto del messaggio, proprio perché possono alterare la percezione visiva e aumentare il rischio di incidenti.
Un ulteriore limite riguarda in modo tassativo specifiche parti della piattaforma stradale: sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. Le isole di traffico sono infatti elementi funzionali alla canalizzazione dei flussi veicolari e alla leggibilità delle manovre: la presenza di cartelli, strutture o manufatti a fini pubblicitari in queste zone sarebbe intrinsecamente in conflitto con la funzione di guida e di sicurezza svolta dalla segnaletica, per cui il Codice esclude ogni possibilità di utilizzo pubblicitario di tali spazi, senza margini di deroga attraverso autorizzazioni discrezionali.
La disciplina si fa ancora più restrittiva lungo gli itinerari internazionali, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e relativi accessi, dove è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista di tali infrastrutture. Su queste strade la pubblicità è consentita solo all’interno delle aree di servizio o di parcheggio, e comunque a condizione che non sia visibile dalla carreggiata; sono invece ammessi, se autorizzati dall’ente proprietario, i segnali indicanti servizi o informazioni agli utenti, nonché le insegne di esercizio entro i limiti e alle condizioni fissati da apposito decreto ministeriale. Ne deriva una forte compressione dell’uso promozionale dello spazio lungo le infrastrutture a più alta velocità e traffico, con la finalità di evitare qualsiasi elemento estraneo che possa distrarre l’attenzione del conducente e compromettere la sicurezza.
Insegne e scritte sui veicoli: cosa è consentito e cosa no
Per quanto riguarda i veicoli, l’articolo 23 distingue in modo chiaro tra diverse forme di messaggi applicati ai mezzi in circolazione, con una specifica attenzione alle caratteristiche luminose. È espressamente vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, proprio perché la presenza di sorgenti luminose mobili, integrate nella carrozzeria o applicate esternamente con finalità promozionali, può generare forte distrazione o abbagliamento nelle manovre di incrocio, sorpasso e in condizioni di scarsa visibilità. Il divieto colpisce quindi il ricorso alla luce come strumento di richiamo pubblicitario sul veicolo stesso, a prescindere dal contenuto specifico del messaggio.
La stessa disposizione ammette, invece, la possibilità di utilizzare scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti sui veicoli, purché nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal regolamento di esecuzione e sempre che sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. Ne deriva che l’uso di materiali rifrangenti, tipico di molti allestimenti grafici, non è di per sé vietato, ma è sottoposto a vincoli tecnici di intensità, dimensioni, collocazione e modalità di impiego definiti in sede regolamentare, con l’obiettivo di conciliare esigenze promozionali e sicurezza della circolazione.
La norma interviene poi sul contenuto stesso della pubblicità relativa ai veicoli: è vietata la pubblicità, sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal Codice della Strada. Ciò significa che il divieto non riguarda soltanto l’aspetto formale (luci, materiali, collocazione), ma anche messaggi che, ad esempio, istighino esplicitamente a violare limiti di velocità, a non utilizzare cinture di sicurezza o comunque a tenere condotte opposte alle regole comportamentali fissate nel Codice. La valutazione viene quindi condotta alla luce delle norme di comportamento, sia generali che specifiche, richiamate dall’intero corpo normativo.
Accanto agli aspetti visivi e di contenuto, l’articolo 23 disciplina anche la pubblicità fonica sulle strade, consentendola solo agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate fasce orarie o a particolari periodi dell’anno. Ne deriva che l’utilizzo di veicoli dotati di sistemi sonori per la diffusione di messaggi promozionali è soggetto a un duplice livello di regolazione: da un lato la necessità di un titolo autorizzativo e il rispetto delle forme stabilite, dall’altro la possibilità per i comuni di imporre ulteriori limitazioni temporali per contemperare interessi di quiete pubblica, vivibilità urbana e sicurezza.
Autorizzazioni per cartelli e impianti pubblicitari: chi le rilascia
La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, nel rispetto delle norme contenute nell’articolo 23 e delle disposizioni regolamentari. Questo principio vale per qualunque tipologia di strada, a prescindere dalla natura pubblica o privata del suolo su cui insiste il mezzo pubblicitario, perché ciò che rileva è la visibilità dalla sede stradale e il potenziale impatto sulla circolazione. L’autorizzazione ha quindi la funzione di verificare preventivamente il rispetto dei limiti di sicurezza, di distanza, di dimensionamento e di compatibilità con la segnaletica.
All’interno dei centri abitati, la competenza al rilascio delle autorizzazioni per cartelli e altri mezzi pubblicitari spetta ai comuni, fermo restando il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada interessata è statale, regionale o provinciale. Ne deriva una ripartizione delle funzioni: il comune è il soggetto che rilascia il titolo autorizzativo, ma la valutazione tecnica sulle condizioni della strada, sulle sue pertinenze e sui profili di sicurezza resta in capo all’ente proprietario, che può essere un’amministrazione statale, regionale o provinciale. Questo coordinamento è essenziale per garantire uniformità di criteri lungo la medesima infrastruttura viaria anche quando attraversa territori comunali diversi.
Nell’interno dei centri abitati, i comuni hanno inoltre la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 23 e delle esigenze di sicurezza della circolazione. Tale facoltà non è quindi illimitata: le deroghe possono incidere sui parametri di distanza, ma non possono mai tradursi in un’autorizzazione a installazioni che generino confusione con la segnaletica, riducano la visibilità dei segnali o arrechino disturbo visivo agli utenti della strada. Il potere derogatorio dei comuni è, dunque, funzionalizzato e vincolato alla tutela della sicurezza.
Gli enti proprietari delle strade, a loro volta, sono gravati dal dovere di assicurare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 23 sulle strade di rispettiva competenza. A tal fine, l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore che redige il verbale di contestazione delle violazioni in materia di pubblicità trasmette copia del verbale al competente ente proprietario della strada. In questo modo si chiude il circuito tra accertamento delle irregolarità da parte degli organi di polizia stradale e potere dell’ente proprietario di adottare i consequenziali provvedimenti di rimozione e gestione degli impianti irregolari.
Sanzioni e rimozione per pubblicità irregolare
Sotto il profilo sanzionatorio, l’articolo 23 prevede un sistema articolato che distingue tra violazioni delle disposizioni generali e mancato rispetto delle condizioni poste nelle autorizzazioni. Chiunque viola le disposizioni dell’articolo stesso e quelle del regolamento di esecuzione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, con un importo determinato in una specifica forbice monetaria aggiornata da successivi interventi normativi. Tale sanzione si applica, ad esempio, nei casi di collocazione di impianti pubblicitari che creino confusione con la segnaletica, utilizzo di materiali rifrangenti vietati o installazione di sorgenti luminose suscettibili di provocare abbagliamento, nonché nelle ipotesi di pubblicità lungo itinerari in cui essa è espressamente vietata.
Una sanzione distinta, più elevata, è prevista per chi non osserva le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 23, con responsabilità in via solidale anche del soggetto pubblicizzato. Ciò significa che non solo il titolare dell’impianto o dell’insegna, ma anche l’impresa o il soggetto il cui nome o marchio è oggetto della comunicazione, possono essere chiamati a rispondere economicamente delle violazioni connesse all’uso difforme da quanto autorizzato. Questo meccanismo incentiva le aziende a vigilare sui propri fornitori e concessionari di spazi pubblicitari, promuovendo una gestione più attenta alla conformità normativa.
In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dai commi 1, 4-bis e 7-bis dell’articolo 23, l’ente proprietario della strada deve diffidare l’autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a proprie spese entro un termine definito, ridotto nei casi di violazione del comma 4-bis, con facoltà, nei casi più gravi, di disporre l’immediata rimozione. Decorso tale termine senza adempimento, l’ente proprietario provvede direttamente alla rimozione e alla custodia del mezzo, ponendo i relativi oneri a carico del trasgressore e, in via solidale, del proprietario o possessore del suolo. Tutti gli organi di polizia stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo privato per eseguire queste attività.
Alla violazione delle prescrizioni relative all’assenza di autorizzazione e al rispetto dei limiti posti dall’articolo 23 si accompagna anche una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, particolarmente elevata, che colpisce chi non ottempera alla diffida o alle disposizioni del comma 7, nonché chi utilizza spazi pubblicitari privi di autorizzazione quando non sia possibile individuare l’autore materiale della violazione. Inoltre, quando l’installazione dei mezzi pubblicitari è realizzata su suolo demaniale o rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, oppure la loro ubicazione lungo le strade e relative fasce di pertinenza costituisce pericolo per la circolazione, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione, per poi trasmettere la nota delle spese al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento costituente titolo esecutivo. Il sistema, quindi, combina sanzioni pecuniarie, poteri di rimozione coattiva e recupero delle spese, con l’obiettivo di rendere non conveniente il mantenimento di pubblicità irregolari.
Implicazioni pratiche per aziende, negozi e flotte aziendali
Per le aziende che intendono investire in impianti pubblicitari lungo le strade, la prima implicazione pratica delle norme dell’articolo 23 è la necessità di impostare qualsiasi progetto promozionale a partire da una verifica preventiva della compatibilità con i divieti relativi a dimensioni, forma, colori, ubicazione e materiali, nonché con i divieti assoluti vigenti su itinerari internazionali, autostrade e strade extraurbane principali. Occorre inoltre considerare che la collocazione dei cartelli è sempre subordinata all’autorizzazione dell’ente proprietario della strada e, nei centri abitati, anche al coordinamento con i comuni, eventualmente con deroghe sulle distanze solo ove compatibili con la sicurezza. Un impianto pianificato senza queste verifiche espone l’investimento aziendale al rischio concreto di rimozione coattiva, sanzioni e oneri di custodia del materiale rimosso.
Per negozi, esercizi commerciali e attività di prossimità, la disciplina incide in modo particolare sulle insegne di esercizio installate lungo le strade e visibili dai veicoli. Anche queste, quando rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 23, sono soggette ai limiti generali sulla confusione con la segnaletica e alle autorizzazioni da parte dell’ente proprietario della strada. Nei casi di violazione, oltre alla sanzione amministrativa, occorre tenere presente che l’ente proprietario può diffidare alla rimozione entro termini ristretti, con possibilità di rimozione diretta e addebito delle spese in caso di inottemperanza. Per gli esercenti, quindi, è essenziale coordinare la progettazione delle insegne con le previsioni del Codice e con le prescrizioni eventualmente contenute nei provvedimenti autorizzativi ricevuti.
Le flotte aziendali e i veicoli commerciali devono valutare con attenzione l’uso di allestimenti grafici e dispositivi luminosi sui mezzi. Le scritte e le insegne pubblicitarie luminose sui veicoli sono vietate in modo espresso, e l’impiego di materiali rifrangenti è ammesso solo nel rispetto dei limiti regolamentari che escludano qualsiasi rischio di abbagliamento o distrazione per gli altri conducenti. Inoltre, i messaggi veicolati sui mezzi non possono avere contenuti in contrasto con le norme di comportamento fissate dal Codice. Un allestimento non conforme può non solo comportare sanzioni per il singolo veicolo, ma anche ricadere sull’immagine dell’azienda, oltre a coinvolgere il soggetto pubblicizzato nei casi di inosservanza delle prescrizioni indicate in eventuali autorizzazioni.
Infine, per tutti i soggetti economici che utilizzano la pubblicità in ambito stradale – dalle concessionarie di spazi ai singoli inserzionisti – è importante considerare che, in presenza di irregolarità, il Codice prevede anche la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato e la possibilità di intervento d’urgenza dell’ente proprietario per la rimozione dei mezzi pubblicitari che costituiscono pericolo per la circolazione. La gestione corretta di impianti, insegne e messaggi promozionali richiede quindi una costante attenzione al rispetto delle prescrizioni, all’aggiornamento dei titoli autorizzativi e al monitoraggio delle condizioni di esercizio, in modo da coniugare le esigenze di visibilità commerciale con la piena osservanza delle regole poste a tutela della sicurezza stradale.
Fonti normative
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.