Cerca

Cosa prevede il Codice per la pubblicità sulle strade e sui veicoli?

Disciplina della pubblicità stradale e sui veicoli nel Codice della Strada

Cosa prevede il Codice per la pubblicità sulle strade e sui veicoli?
diEzio Notte

La disciplina della pubblicità sulle strade e sui veicoli è uno dei punti in cui il Codice della Strada intreccia in modo più stretto sicurezza, fruibilità della segnaletica e utilizzo commerciale degli spazi pubblici. Capire cosa è vietato, cosa è ammesso e con quali autorizzazioni è fondamentale sia per chi guida sia per enti, aziende e professionisti che vogliono installare impianti pubblicitari o sfruttare i veicoli come mezzo di comunicazione.

Quando la pubblicità lungo le strade è vietata

Il fulcro della disciplina è l’articolo 23 del Codice della Strada, che pone un divieto generale di collocare lungo le strade o in vista di esse insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose visibili dai veicoli, quando questi elementi, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possano generare confusione con la segnaletica, ridurne la comprensione, visibilità o efficacia, oppure arrecare disturbo visivo o distrarre l’attenzione degli utenti con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione . Il divieto opera quindi sia quando la pubblicità “imita” o richiama i segnali, sia quando interferisce con la loro funzione, mettendo a rischio l’individuazione tempestiva di pericoli, obblighi o indicazioni.

Lo stesso articolo precisa che, in ogni caso, gli impianti non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide, e che sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose in grado di produrre abbagliamento . Si tratta di un principio coerente con il ruolo dei segnali verticali, che il Codice descrive all’art. 39 come strumenti di pericolo, prescrizione o indicazione, con forme, colori e simboli stabiliti dal regolamento proprio per garantire uniformità e riconoscibilità, senza ingerenze di messaggi estranei alla regolazione del traffico . In questo quadro, ogni messaggio pubblicitario che interferisca con la leggibilità o la chiarezza della segnaletica è incompatibile con la funzione primaria della strada, che è quella di consentire una circolazione sicura e ordinata.

Un ulteriore divieto riguarda specifiche porzioni della piattaforma stradale: sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica . Le isole di traffico, infatti, servono a separare e guidare le correnti veicolari e devono rimanere libere da elementi che non abbiano una funzione diretta di regolazione o indicazione della circolazione. La presenza di cartelli o altri mezzi pubblicitari in tali punti potrebbe compromettere sia la leggibilità della segnaletica, sia la percezione dell’assetto dell’intersezione, con riflessi immediati sulla sicurezza.

Particolarmente rigorosa è poi la disciplina lungo gli itinerari internazionali, le autostrade e le strade extraurbane principali e relativi accessi: in questi casi l’art. 23 stabilisce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista di tali strade . L’unica eccezione ammessa riguarda le aree di servizio o di parcheggio, dove la pubblicità può essere consentita, ma solo se autorizzata dall’ente proprietario e a condizione che non sia visibile dalla strada principale. Questa impostazione si affianca alle regole specifiche sulla circolazione autostradale e sulle extraurbane principali contenute nell’art. 175, che hanno come obiettivo comune un ambiente di guida il più possibile privo di elementi distraenti, data la velocità più elevata tipica di queste infrastrutture .

Cartelli, insegne e mezzi pubblicitari ammessi

Accanto ai divieti, lo stesso art. 23 individua i casi in cui cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari possono essere presenti lungo le strade, a condizione che rispettino determinate caratteristiche e siano preventivamente autorizzati. Lungo gli itinerari internazionali, le autostrade e le strade extraurbane principali, ad esempio, sono consentiti segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada . In queste categorie rientrano, a titolo esemplificativo, i segnali che orientano verso aree di servizio, parcheggi, strutture di assistenza o altre dotazioni essenziali, che pur contenendo talvolta riferimenti a marchi o soggetti economici, hanno carattere funzionale alla guida e si inseriscono nel sistema della segnaletica di indicazione delineato dall’art. 39 .

Ancora l’art. 23, per le stesse strade, consente le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e di altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate e entro i limiti e le condizioni stabilite con decreto ministeriale . La distinzione tra insegna di esercizio e mezzo pubblicitario in senso stretto è rilevante: la prima identifica l’attività insediata in loco, mentre i secondi mirano a promuovere in modo più ampio prodotti, servizi o marchi, spesso senza un legame diretto con il luogo di installazione. L’insegna di esercizio, se conforme, è ammessa anche in contesti a disciplina particolarmente rigorosa, proprio perché svolge una funzione immediatamente connessa alla fruizione del servizio da parte dell’utente della strada.

Lo stesso regime, sempre entro limiti e condizioni fissati da decreto, è previsto per cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale, nonché cartelli indicanti servizi di pubblico interesse, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada . Si tratta di installazioni che, pur potendo recare elementi grafici o denominazioni riconducibili a soggetti specifici, rispondono a un’esigenza di informazione e orientamento dell’utenza, facilitando l’accesso a luoghi o servizi che rivestono importanza collettiva. In ogni caso, anche tali mezzi devono rispettare i criteri generali del comma 1 dell’art. 23, evitando forme, colori e collocazioni che possano generare confusioni con la segnaletica o distrazioni pericolose.

Va ricordato infine che, nell’interno dei centri abitati, i comuni hanno facoltà di concedere deroghe alle norme sulle distanze minime per il posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari, purché siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione . Questo margine di adattamento consente alle amministrazioni locali di calibrare la presenza pubblicitaria al tessuto urbano, fermo restando il vincolo inderogabile di non compromettere la leggibilità della segnaletica, la visibilità in corrispondenza di intersezioni, passaggi pedonali e altri punti critici, né la libera e sicura circolazione di tutti gli utenti, inclusi i più vulnerabili.

Pubblicità luminosa e rischi di abbagliamento o distrazione

La pubblicità luminosa costituisce un capitolo specifico della disciplina, proprio per il potenziale rischio di abbagliamento e distrazione che può determinare, soprattutto nelle ore notturne o in condizioni di visibilità ridotta. L’art. 23 vieta espressamente le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento, oltre ai mezzi pubblicitari rifrangenti . Il riferimento all’abbagliamento rimanda a un concetto già centrale nelle regole sui dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, che devono illuminare la strada e rendere visibile il veicolo senza compromettere la visione degli altri utenti. In modo analogo, un impianto pubblicitario non può emettere luce in modo tale da accecare, anche momentaneamente, conducente o pedone.

La stessa norma prende in considerazione il rischio di distrazione, specificando che sono vietati gli impianti che arrechino disturbo visivo agli utenti della strada o distolgano l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione . La luce, infatti, oltre a essere una fonte di abbagliamento, può richiamare in modo eccessivo lo sguardo, soprattutto se variabile, intermittente o di intensità elevata. In presenza di segnali verticali che, secondo l’art. 39, devono essere facilmente individuabili e interpretabili per informare su pericoli, obblighi o direzioni, una fonte luminosa non regolata può competere visivamente con la segnaletica e ridurne l’efficacia complessiva .

Per quanto riguarda i veicoli, il comma 2 dell’art. 23 vieta l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose, consentendo invece quelle rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli . La scelta è coerente con la funzione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione dei veicoli, che il Codice disciplina in modo preciso, imponendo caratteristiche uniformi e prevedibili. Una pubblicità luminosa sul veicolo, non riconducibile a schemi standardizzati, potrebbe essere confusa con segnali di arresto, indicatori di direzione o luci di emergenza, oppure richiamare in modo eccessivo l’attenzione, distogliendo gli altri conducenti dall’osservazione del traffico e della segnaletica.

Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui qualsiasi forma di pubblicità relativa ai veicoli che abbia contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal Codice è vietata . Ciò vale anche se la pubblicità non è luminosa: messaggi che istighino a violare limiti di velocità, a non rispettare precedenze o altre prescrizioni non sono compatibili con il sistema complessivo di sicurezza stradale. In questo senso, il veicolo, pur potendo ospitare scritte o segni, deve rimanere immediatamente e correttamente identificabile, come ribadito anche dall’art. 100 sul regime delle targhe, che vieta iscrizioni, distintivi o sigle capaci di creare equivoco nell’identificazione del mezzo .

Autorizzazioni degli enti proprietari delle strade

Dal punto di vista procedurale, l’installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, nel rispetto delle norme contenute nell’art. 23 . Questa regola si applica in generale, indipendentemente dal tipo di messaggio e dalla categoria della strada, e ha lo scopo di assicurare un controllo preventivo sui possibili effetti dell’impianto pubblicitario sulla sicurezza, sulla visibilità della segnaletica e sulla fruizione delle aree di pertinenza stradale. L’autorizzazione permette di valutare dimensioni, posizionamento e caratteristiche dell’impianto prima della sua effettiva installazione.

All’interno dei centri abitati, la competenza al rilascio delle autorizzazioni è attribuita ai comuni, fatta salva la necessità di un preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale . In tal modo si assicura che, anche quando la gestione complessiva del contesto urbano è in capo al comune, le scelte sui punti più delicati della rete viaria tengano conto delle esigenze e delle prescrizioni dell’ente proprietario, che è responsabile delle caratteristiche strutturali e funzionali della strada. Il nulla osta tecnico ha quindi un ruolo di garanzia, volto a evitare installazioni che possano risultare incompatibili con le condizioni di sicurezza richieste dalla specifica infrastruttura.

L’art. 23 attribuisce poi al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo stesso e di quelle attuative del regolamento, nonché di disporre, tramite i propri organi, il controllo dell’osservanza di tali disposizioni . Questo livello di indirizzo garantisce una certa uniformità di criteri sul territorio nazionale, evitando che le differenze tra prassi locali si traducano in situazioni disomogenee per gli utenti della strada. In parallelo, l’art. 45, vietando la fabbricazione e l’impiego di segnaletica non prevista o non conforme e consentendo al Ministero di intimare la sostituzione o rimozione dei segnali non conformi, rafforza l’esigenza che ogni elemento presente lungo la strada rispetti standard omogenei .

Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, sono infine espressamente tenuti ad assicurare il rispetto delle disposizioni dell’art. 23 . A tal fine, l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni trasmette copia del verbale al competente ente proprietario, favorendo così l’attivazione dei procedimenti di diffida e rimozione previsti dalla stessa norma. Questo meccanismo di collegamento tra attività di controllo su strada e poteri dell’ente consente di intervenire non solo con le sanzioni pecuniarie, ma anche sulla permanenza fisica degli impianti irregolari.

Sanzioni e rimozione degli impianti irregolari

Sul piano sanzionatorio, l’art. 23 prevede che chiunque violi le disposizioni dell’articolo e quelle del regolamento sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro . Si tratta della cornice generale applicabile, ad esempio, agli impianti installati in violazione dei divieti relativi a confusione con la segnaletica, abbagliamento, disturbo visivo, isole di traffico e così via. Ulteriore rilievo viene attribuito al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni: in questo caso la sanzione amministrativa sale a una somma compresa tra 1.417 e 14.168 euro, in via solidale con il soggetto pubblicizzato . La solidarietà sottolinea il coinvolgimento, ai fini dell’illecito, non solo di chi materialmente installa l’impianto, ma anche di chi trae vantaggio dal messaggio veicolato.

Per le ipotesi di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dai commi 1, 4-bis e 7-bis dell’art. 23, l’ente proprietario della strada deve diffidare l’autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro un termine definito . Decorso inutilmente tale termine, l’ente proprietario provvede direttamente alla rimozione e alla custodia del mezzo, ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via solidale, del proprietario o possessore del suolo. A tal fine, tutti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario, assicurando la possibilità concreta di eseguire la rimozione.

La stessa norma stabilisce che chiunque violi le prescrizioni sul procedimento di diffida e rimozione, nonché il comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.833 a 19.332 euro; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, la stessa sanzione si applica a chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione . Questa previsione rafforza la responsabilità anche di chi sfrutta economicamente l’impianto, disincentivando forme di pubblicità “anonima” o intestata a soggetti di difficile individuazione. L’ente proprietario, inoltre, può intervenire senza indugio per rimuovere direttamente i mezzi installati su suolo demaniale o patrimoniale degli enti proprietari, o comunque collocati in modo da costituire pericolo per la circolazione, trasmettendo poi la nota delle spese al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento, costituente titolo esecutivo .

Va infine ricordato che, al di là delle sanzioni specifiche in materia di pubblicità, la presenza di impianti irregolari può avere riflessi sulla corretta configurazione della segnaletica e sul rispetto delle prescrizioni generali del Codice. L’art. 45, ad esempio, consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sostituire, spostare o rimuovere direttamente, a spese degli enti inadempienti, i segnali non conformi o che possono ingenerare confusione, esercitando un potere sostitutivo per riportare la situazione alla regolarità . In modo analogo, le violazioni in tema di pubblicità che incidono sulla visibilità o sull’efficacia della segnaletica possono determinare, oltre alle sanzioni e alla rimozione previste dall’art. 23, anche interventi più ampi sulla configurazione complessiva della strada, sempre nell’ottica prioritaria della sicurezza della circolazione.

Fonti normative