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Cosa prevede il Codice per la sosta vietata e la rimozione?

Regole su fermata, sosta vietata, rimozione forzata e ruolo degli organi accertatori nel Codice della Strada

Cosa prevede il Codice per la sosta vietata e la rimozione?
diEzio Notte

In sintesi

  • Art.157: arresto per esigenze di circolazione; fermata breve con conducente presente; sosta prolungata con allontanamento possibile.
  • La fermata deve essere brevissima e non ostacolare la circolazione; il conducente deve restare pronto a ripartire.
  • In sosta il veicolo deve restare vicino al margine destro, parallelo e nel senso di marcia.
  • Art.158 vieta fermata e sosta su passaggi a livello, gallerie, curve, dossi, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e marciapiedi.
  • Occupare stalli ricarica EV senza ricaricare è vietato; Art.157 vieta motore acceso per climatizzazione durante la sosta, con sanzione.

Sosta vietata, rimozione, blocco con ganasce, verbali infilati sotto al tergicristallo: sono situazioni che prima o poi capitano a chiunque guidi. Il Codice della Strada, però, è molto preciso su quando puoi fermarti, quando puoi sostare, dove scatta il divieto e in quali casi ti possono portare via l’auto o bloccarla. In questo articolo mettiamo ordine: definizioni, divieti dell’art. 158, casi di rimozione, chi può fare i verbali e qualche dritta su come muoversi se ritieni ingiusta una multa o una rimozione.

Come il Codice definisce arresto, fermata e sosta dei veicoli

Per capire davvero quando sei in regola e quando sei in divieto di sosta, la prima cosa è distinguere bene cosa si intende per arresto, fermata e sosta. L’articolo 157 del Codice della Strada definisce in modo chiaro questi tre concetti: l’arresto è l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, per esempio perché il semaforo è rosso o perché c’è coda; la fermata è la sospensione temporanea della marcia, anche in zona dove non è ammessa la sosta, per far salire o scendere persone o per altre esigenze di brevissima durata; la sosta è invece l’interruzione prolungata nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente.

La fermata ha due paletti fondamentali: deve essere davvero di brevissima durata e non deve creare intralcio alla circolazione. Sempre l’art. 157 specifica che durante la fermata il conducente deve rimanere presente e pronto a ripartire, proprio perché non si tratta di una “mini sosta” ma di un’azione momentanea legata a un’esigenza immediata. Nella sosta invece il Codice ammette che il conducente si allontani dal veicolo, ma a quel punto scattano tutte le regole più rigide su dove è consentito parcheggiare e su come devono essere sistemati i veicoli lungo la carreggiata.

Quanto alla posizione del veicolo, il Codice richiede che, salvo diversa segnalazione, in caso di fermata o sosta l’auto sia collocata il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallela ad esso e secondo il senso di marcia. Fuori dai centri abitati la regola è ancora più severa: fermata e sosta devono avvenire, se possibile, fuori dalla carreggiata, senza occupare piste ciclabili o banchine, a meno che queste non siano specificamente destinate alla sosta. Nelle strade urbane a senso unico, invece, è ammessa anche la sosta lungo il margine sinistro, purché rimanga spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli, non inferiore a tre metri.

Il Codice disciplina anche il comportamento del conducente durante la sosta: il motore deve essere spento e bisogna adottare tutte le cautele per evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza consenso. Tra gli obblighi c’è anche quello, dove previsto, di indicare l’orario di inizio sosta nelle zone a tempo limitato, oppure di attivare l’apposito dispositivo di controllo. Sempre l’art. 157 vieta, per esempio, di tenere il motore acceso per far funzionare l’impianto di climatizzazione durante la sosta e sanziona chi viola queste regole con una sanzione amministrativa pecuniaria specifica.

Dove la fermata e la sosta sono sempre vietate secondo l’art. 158

Una volta chiarite le definizioni, arriviamo al cuore del problema: dove è proprio vietato fermarsi o sostare. L’articolo 158 del Codice della Strada elenca in modo dettagliato tutti i casi di divieto di fermata e di sosta. La norma prevede, per esempio, che fermata e sosta siano vietate in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari ferroviari o tranviari, nelle gallerie, nei sottovia, sotto sovrappassi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione, nonché sui dossi e nelle curve, e – fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento – anche in prossimità di questi punti. Sono inoltre vietate in corrispondenza o in prossimità di segnali stradali verticali e semafori, quando il veicolo ne occulta la vista, e lungo le corsie di canalizzazione o sui segnali orizzontali di preselezione.

Sempre l’art. 158 vieta la fermata e la sosta sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle stesse, oltre che sui marciapiedi quando non diversamente segnalato. Nel testo troviamo anche divieti espressi per gli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici, nonché per gli spazi di ricarica, con una disciplina dedicata: è vietato occupare l’area di ricarica se non si sta effettivamente ricaricando o se si rimane oltre un certo tempo dopo il completamento della ricarica, con un’esenzione notturna e una specifica sui punti di ricarica di potenza elevata richiamati da un’altra normativa.

La stessa norma distingue poi le situazioni in cui è vietata solo la sosta, lasciando teoricamente possibile la fermata (sempre senza intralcio). È il caso, ad esempio, degli sbocchi dei passi carrabili, dei punti in cui si impedisce l’accesso o lo spostamento di veicoli regolarmente in sosta, della sosta in seconda fila (con una disposizione particolare per i veicoli a due ruote), degli spazi riservati a autobus, filobus e veicoli su rotaia o ai veicoli in servizio di piazza, degli stalli per il trasporto scolastico, delle aree di mercato o di carico e scarico nelle ore stabilite, delle banchine e delle corsie riservate ai mezzi pubblici. Sono vietate anche le soste nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.

Particolarmente rilevante sul piano sociale è l’elenco dei divieti legati alle categorie protette e ai servizi essenziali: l’art. 158 vieta la sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli e raccordi tra marciapiedi e carreggiata, nonché negli spazi riservati ai veicoli al servizio di donne in gravidanza o genitori con bambini piccoli, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree destinate a servizi di emergenza o igiene pubblica, davanti ai cassonetti dei rifiuti, in corrispondenza e in prossimità dei distributori di carburante e nelle aree riservate al carico e scarico nelle ore previste. Nei centri abitati, infine, è vietata la sosta dei rimorchi staccati dal veicolo trainante, salvo segnalazioni specifiche.

Quando può scattare la rimozione forzata del veicolo

Il fatto di essere in sosta vietata non significa automaticamente che ti portino via l’auto, ma il Codice stabilisce casi ben precisi in cui scatta la rimozione o il blocco del veicolo. L’articolo 159 del Codice della Strada prevede che gli organi di polizia di cui all’art. 12 dispongano la rimozione, ad esempio, sulle strade o tratti di esse in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione, a condizione che il segnale di divieto di sosta sia integrato con l’apposito pannello aggiuntivo. La rimozione è inoltre prevista nei casi disciplinati dagli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3, cioè quando la fermata o la sosta violano puntualmente quelle disposizioni.

Sempre l’art. 159 stabilisce che la rimozione può essere disposta in tutti gli altri casi in cui la sosta, pur essendo vietata, costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione. Un esempio tipico è l’auto parcheggiata in modo tale da bloccare il deflusso del traffico o l’accesso dei mezzi di soccorso. La norma aggiunge un’ulteriore ipotesi: quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione delle disposizioni emanate dall’ente proprietario per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo, se tali disposizioni sono correttamente segnalate. In queste situazioni la rimozione non è una scelta discrezionale casuale, ma uno strumento previsto dalla legge per ripristinare condizioni di sicurezza e funzionalità.

Lo stesso articolo consente, in alternativa alla rimozione, il blocco del veicolo tramite un dispositivo applicato alle ruote, il classico “fermo con ganasce”, purché il mezzo non costituisca intralcio o pericolo. Questo blocco è possibile anche dopo un eventuale spostamento del veicolo, secondo modalità tecniche stabilite nel regolamento. La rimozione e il blocco sono qualificati come sanzioni amministrative accessorie rispetto alle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni richiamate, e si applicano secondo le regole generali del titolo VI del Codice.

L’articolo 215 del Codice della Strada disciplina poi cosa succede dopo che il veicolo è stato rimosso o bloccato: la rimozione viene eseguita dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a far trasportare e custodire il mezzo in luoghi appositi, seguendo le norme del regolamento di esecuzione. La restituzione avviene all’avente diritto, ma solo dopo il rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia (e, in caso di blocco, delle spese di bloccaggio e rimozione del blocco). Se trascorrono 180 giorni dalla notifica del verbale con l’indicazione della rimozione o del blocco senza che il proprietario o l’intestatario del veicolo si presentino, il mezzo può essere alienato o demolito alle condizioni previste, utilizzando il ricavato per coprire sanzione pecuniaria e spese, con restituzione dell’eventuale residuo all’avente diritto.

Chi può accertare le violazioni di sosta e fermata (art. 12-bis)

Quando trovi il verbale sul parabrezza, la prima domanda spesso è: “Ma questo qui poteva multarmi davvero?”. Oltre agli organi di polizia stradale previsti dall’art. 12, il Codice prevede una figura specifica per sosta e fermata. L’articolo 12-bis del Codice della Strada consente infatti al sindaco di conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nelle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento (comprese le aree verdi), a dipendenti comunali o delle società, pubbliche o private, che gestiscono la sosta di superficie a pagamento o i parcheggi.

Lo stesso articolo prevede che, sempre con provvedimento del sindaco, analoghe funzioni possano essere conferite a dipendenti comunali, delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, limitatamente alle violazioni di sosta o di fermata connesse alle loro attività. In altre parole, non è necessario che ci sia sempre un agente di polizia locale in uniforme per accertare certe infrazioni: il personale incaricato dal sindaco, in determinati ambiti, può farlo a tutti gli effetti.

Queste funzioni sono svolte da personale nominativamente designato, dopo verifica dell’assenza di precedenti o pendenze penali e il superamento di un’adeguata formazione. Durante lo svolgimento delle mansioni, il personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, con tutte le responsabilità che ne derivano. L’art. 12-bis estende inoltre tali poteri anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, che può occuparsi di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade percorse dai veicoli di linea.

Al personale individuato dall’art. 12-bis è attribuito esplicitamente il potere di contestare le infrazioni previste dagli articoli 7, 157 e 158, in base alle funzioni conferite, e di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’art. 159, ma solo entro gli ambiti oggetto di affidamento. Questo personale può non solo contestare, ma anche redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza, rendendo a tutti gli effetti validi i verbali emessi.

Come contestare una multa o una rimozione ritenuta ingiusta

Se ritieni che una multa per sosta vietata o una rimozione siano ingiuste, il primo passo pratico è leggere con attenzione il verbale: deve riportare l’indicazione della norma violata, le circostanze dell’accertamento e, nel caso di rimozione o blocco, il richiamo alla sanzione accessoria come previsto dall’art. 215, che impone che l’applicazione della rimozione sia indicata nel verbale notificato secondo le regole dell’art. 201.

Dal punto di vista sostanziale, la contestazione ruota intorno a pochi elementi chiave: verificare se ti trovavi effettivamente in una delle situazioni di divieto descritte dagli articoli 157 e 158 (per esempio sosta in seconda fila, marciapiede, passo carrabile, area pedonale, spazio riservato a categorie particolari), se la segnaletica era presente e conforme alle regole generali sulla segnaletica stradale previste dall’articolo 45 del Codice della Strada, e se ricorrevano i presupposti per la rimozione secondo l’art. 159 (grave intralcio, pericolo, ordinanza dell’ente proprietario correttamente indicata).

Un altro aspetto importante è verificare chi ha emesso il verbale: deve trattarsi di organi di polizia stradale o di personale che, in base all’art. 12-bis, abbia ricevuto formale conferimento di funzioni in materia di sosta e fermata da parte del sindaco, e che operi all’interno degli ambiti previsti (aree in concessione per la sosta, corsie bus, aree di raccolta rifiuti e così via). Se ritieni che manchino questi presupposti, la tua linea difensiva può concentrarsi proprio sulla legittimazione all’accertamento prevista dalla norma.

In caso di rimozione o blocco, infine, l’art. 215 stabilisce chiaramente che il veicolo è restituito all’avente diritto solo dopo il rimborso delle spese di intervento, rimozione, custodia e, se c’è stato blocco, delle spese relative al dispositivo. Chi contesta la legittimità della rimozione può valutare, in sede di opposizione alla sanzione, anche la correttezza dell’applicazione della sanzione accessoria, verificando se il veicolo si trovava in uno dei casi tassativamente previsti dall’art. 159 o da altre norme che richiamano la rimozione forzata, oppure se la situazione concreta integrava davvero un pericolo o un grave intralcio alla circolazione così come richiesto dal Codice.

Fonti normative