Cerca

Cosa prevede il Codice per la sosta vietata e la rimozione dell’auto?

Regole su fermata, sosta vietata, rimozione forzata e sanzioni previste dal Codice della Strada

Cosa prevede il Codice per la sosta vietata e la rimozione dell’auto?
diEzio Notte

La sosta vietata è uno dei temi più frequenti nelle multe che riguardano la circolazione stradale: capire bene dove si può parcheggiare, quando invece si sta ostruendo il traffico e in quali casi l’auto può essere rimossa è fondamentale per evitare sanzioni salate e problemi pratici. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso sia la fermata sia la sosta dei veicoli, individuando i divieti puntuali e i casi in cui è previsto anche il carro attrezzi.

Differenza tra fermata e sosta del veicolo

Per comprendere davvero quando si viola il divieto di sosta è indispensabile partire dalle definizioni di base. L’articolo 157 del Codice della Strada distingue in modo chiaro tra arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza, collegando a ciascuna situazione regole diverse di comportamento. L’arresto è l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, come ad esempio una coda o un semaforo rosso; la fermata è una sospensione temporanea e molto breve, che serve per far salire o scendere persone o per altre esigenze di brevissima durata, con obbligo per il conducente di restare presente e pronto a ripartire. La sosta, invece, è una sospensione protratta nel tempo, con possibilità per il conducente di allontanarsi: è proprio questa situazione a essere più strettamente regolata quando si parla di sosta vietata.

Lo stesso articolo specifica anche come deve essere posizionato il veicolo in caso di fermata o sosta lecita. Di norma, il veicolo va collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente e secondo il senso di marcia, lasciando almeno un metro per il transito dei pedoni se manca il marciapiede rialzato. Fuori dei centri abitati, la fermata e la sosta devono avvenire preferibilmente fuori dalla carreggiata, evitando piste ciclabili e – salvo apposita segnalazione – le banchine. Queste regole generali fanno da cornice ai divieti specifici, perché consentono di capire quando, pur non essendoci un cartello di divieto, il modo in cui si ferma o si lascia il veicolo può comunque creare intralcio alla circolazione.

Nelle strade urbane a senso unico è prevista una regola particolare: la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, a condizione che resti spazio sufficiente per il transito di almeno una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza. Questo passaggio è importante perché chiarisce che non ogni sosta sul lato sinistro è automaticamente vietata: la legittimità dipende dallo spazio che rimane per gli altri utenti della strada. Nelle zone di sosta predisposte, inoltre, i veicoli devono essere collocati nel modo indicato dalla segnaletica: ad esempio in linea, a pettine o in spina di pesce, rispettando gli stalli a terra.

In autostrada e sulle principali strade extraurbane, il tema dell’arresto e della sosta assume una valenza ancora più delicata, per via delle velocità elevate. L’articolo 176 del Codice della Strada prevede che sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade sia vietato circolare sulle corsie di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia, e vieta retrmarcia e inversioni di marcia. In caso di ingorgo, si disciplina anche l’uso della corsia di emergenza per consentire il transito di veicoli di soccorso o l’uscita dall’autostrada. Queste regole, pur non parlando espressamente di “sosta vietata” nel senso ordinario, incidono su tutto ciò che riguarda l’arresto del veicolo, definendo quando la presenza di un’auto ferma è compatibile con la sicurezza della circolazione.

Dove la sosta è sempre vietata secondo il Codice

Il cuore della disciplina del divieto di sosta si trova nell’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo dettagliato i casi in cui fermata e sosta dei veicoli sono vietate. Al comma 1 vengono indicati i divieti che colpiscono sia la fermata sia la sosta, perché ritenuti particolarmente pericolosi o di forte intralcio: ad esempio in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari ferroviari o tramviari; nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione; sui dossi e nelle curve, e – fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento – anche in prossimità di essi. È vietato fermarsi o sostare inoltre in prossimità o corrispondenza di segnali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, lungo corsie di canalizzazione e in presenza di segnali orizzontali di preselezione: l’obiettivo è mantenere sempre leggibile la segnaletica e garantire la fluidità del traffico.

Lo stesso comma 1 vieta fermata e sosta fuori dei centri abitati in corrispondenza e prossimità delle aree di intersezione, e nei centri abitati sulla corrispondenza delle aree di intersezione e a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Sono poi vietate fermata e sosta sui passaggi pedonali, sugli attraversamenti ciclabili, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle stesse, oltre che sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. Un’attenzione specifica è dedicata alle aree riservate ai veicoli elettrici: la norma vieta la sosta negli spazi destinati alla fermata e sosta di questi veicoli e negli stalli di ricarica, prevedendo il divieto anche per i veicoli elettrici che non stanno effettuando l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio oltre un’ora dopo il completamento, con un’eccezione per la fascia notturna, salvo i punti di ricarica di potenza elevata.

Al comma 2 dell’articolo 158 si aggiunge un elenco di situazioni in cui è vietata in modo specifico la sosta dei veicoli, anche quando la fermata non è espressamente vietata. Tra queste, la sosta è vietata allo sbocco dei passi carrabili, ovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta o di spostare veicoli in sosta, in seconda fila (salvo che per veicoli a due ruote), negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e filobus, nelle aree destinate al mercato e al carico-scarico merci nelle ore stabilite, sulle banchine, negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide muniti di apposito contrassegno, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati. Questi divieti hanno lo scopo di proteggere l’accesso alle proprietà, garantire l’operatività del trasporto pubblico e tutelare categorie di utenti particolarmente vulnerabili o titolari di specifiche autorizzazioni.

Un’ulteriore serie di divieti di sosta riguarda spazi funzionali alla sicurezza e ai servizi pubblici. È vietato sostare negli spazi asserviti a impianti o attrezzature destinati a servizi di emergenza o di igiene pubblica, davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi, in corrispondenza dei distributori di carburante e nelle aree a essi prossime entro un determinato margine, nonché nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci nelle ore stabilite. Nei centri abitati, è vietata la sosta dei rimorchi quando sono staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione, e durante la fermata e la sosta il conducente deve adottare cautele idonee a evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso. In questo modo il Codice crea un quadro organico in cui la sosta vietata non è solo questione di cartelli, ma di tutela della sicurezza, dell’accessibilità e del corretto uso dello spazio stradale.

Passi carrabili, strisce pedonali, fermate bus e stalli riservati

Alcune situazioni ricorrono più spesso di altre quando si parla di sosta vietata: tra queste ci sono i passi carrabili, gli attraversamenti pedonali, le fermate dei mezzi pubblici e gli stalli riservati a specifiche categorie di utenti. L’articolo 158, al comma 2, lettera a), vieta espressamente la sosta allo sbocco dei passi carrabili. Ciò significa che non è necessario che vi sia sempre un cartello per configurare il divieto: la presenza di uno sbocco carrabile implica il divieto di lasciare il veicolo in modo da ostacolarne l’utilizzo. La successiva lettera b) amplia il divieto a qualsiasi situazione in cui venga impedito l’accesso a un altro veicolo regolarmente in sosta o lo spostamento dei veicoli in sosta, chiarendo che il Codice tutela in generale la possibilità di entrare e uscire dagli spazi autorizzati.

Sulle strisce pedonali e sui passaggi per ciclisti la regola è netta: la fermata e la sosta sono vietate sia sui passaggi e attraversamenti pedonali sia sulle piste ciclabili e ai loro sbocchi, come indicato al comma 1, lettera g) dell’articolo 158. Questo divieto è coerente con le norme che disciplinano il comportamento dei pedoni, i quali devono potersi servire degli attraversamenti in sicurezza; l’articolo 190 stabilisce infatti che i pedoni devono utilizzare gli attraversamenti pedonali, sottopassaggi e sovrappassi per attraversare la carreggiata. Un veicolo in sosta sulle strisce non ostacola solo il flusso dei pedoni, ma impedisce anche la corretta visibilità reciproca tra chi attraversa e chi guida, aumentando il rischio di incidenti.

Per quanto riguarda le fermate degli autobus, dei filobus e dei veicoli su rotaia, il Codice introduce un divieto di sosta particolarmente rigoroso. L’articolo 158, comma 2, lettera d), vieta la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di questi mezzi, e stabilisce che, ove gli spazi non siano materialmente delimitati, la sosta è vietata a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri. Il divieto si estende anche agli spazi destinati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza e, con la lettera d-bis), agli spazi riservati ai veicoli adibiti al trasporto scolastico. In questo modo si garantisce che i mezzi collettivi possano accostare in sicurezza e che i passeggeri possano salire e scendere senza ostacoli, inclusi bambini e persone con mobilità ridotta.

Un capitolo significativo è quello degli stalli riservati: l’articolo 158 vieta la sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide di cui all’articolo 188, e in corrispondenza degli scivoli o raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito utilizzati dagli stessi veicoli. Lo stesso articolo vieta la sosta negli spazi riservati ai veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino fino a due anni, muniti di “permesso rosa”. Viene inoltre ribadito il divieto di sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati. In tutti questi casi, la violazione non è un semplice errore di parcheggio, ma un comportamento che incide sull’accesso a servizi essenziali o sulla tutela di categorie protette.

Quando scatta la rimozione forzata del veicolo

Oltre alla multa per sosta vietata, in molti casi il veicolo può essere rimosso o bloccato con dispositivi meccanici. L’articolo 159 del Codice della Strada disciplina la rimozione e il blocco dei veicoli, attribuendo agli organi di polizia la facoltà di disporre questi interventi. Il comma 1 prevede innanzitutto che la rimozione sia disposta nelle strade o tratti di strada in cui l’ente proprietario, con ordinanza, abbia stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e abbia integrato il segnale di divieto di sosta con apposito pannello aggiuntivo. In tali situazioni, non basta la semplice sanzione pecuniaria: la presenza del veicolo viene considerata incompatibile con la sicurezza o la fluidità del traffico, e il Codice autorizza l’allontanamento coatto.

Lo stesso articolo 159 richiama poi in modo diretto le violazioni in materia di fermata e sosta: al comma 1, lettera b), si stabilisce che gli organi di polizia dispongono la rimozione nei casi previsti dagli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3. Questo significa che molte delle ipotesi di sosta vietata viste in precedenza – dai passi carrabili agli spazi riservati, dalle intersezioni ai marciapiedi – possono comportare, oltre alla multa, la rimozione del veicolo quando la situazione lo richieda. La lettera c) aggiunge che la rimozione è prevista in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, mentre la lettera d) riguarda i veicoli lasciati in sosta in violazione delle disposizioni emanate per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e dell’arredo.

L’articolo 159 prevede anche la possibilità, in alternativa alla rimozione, di bloccare il veicolo con un apposito attrezzo applicato alle ruote. Il blocco è consentito, anche previo spostamento del veicolo, senza onere di custodia, ma non può essere utilizzato quando il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione: in tali casi resta necessaria la rimozione vera e propria. Il Codice chiarisce che rimozione e blocco costituiscono sanzioni amministrative accessorie rispetto alle sanzioni pecuniarie previste per i comportamenti vietati, e si applicano secondo le norme generali del titolo VI. In pratica, lasciare l’auto in sosta vietata non espone solo alla multa: nei casi più gravi si può dover fronteggiare anche il recupero del veicolo dal deposito e i relativi costi.

Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio di rimozione dei veicoli, stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono possedere caratteristiche tecniche determinate dal regolamento, che può essere aggiornato con decreto ministeriale in relazione all’evoluzione tecnica e alle esigenze di sicurezza della circolazione. Questo aspetto organizzativo, pur meno evidente per l’automobilista, assicura che il servizio di rimozione avvenga con mezzi idonei e secondo procedure coerenti con la normativa, a tutela sia degli utenti della strada sia dei veicoli rimossi.

Multe, punti e responsabilità del proprietario in caso di divieto

Le violazioni in materia di divieto di fermata e sosta comportano sanzioni amministrative pecuniarie graduate a seconda della gravità delle situazioni previste dall’articolo 158. Il comma 4-bis stabilisce un trattamento specifico per chi sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide: in questo caso la sanzione va da 165 a 660 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, e da 330 a 990 euro per gli altri veicoli. Si tratta di importi più elevati rispetto a molte altre ipotesi di sosta vietata, a conferma della particolare tutela accordata a questi stalli. Il comma 5 prevede invece che chi viola i divieti di fermata e sosta indicati al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e al comma 2, lettera i), è soggetto a una sanzione che va da 41 a 168 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 87 a 344 euro per gli altri veicoli.

Il comma 5-bis introduce un diverso scaglione per alcune violazioni ritenute più rilevanti: chi viola i divieti di cui al comma 1, lettera f), e al comma 2, lettere d) e h), è punito con una sanzione da 87 a 328 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 165 a 660 euro per gli altri veicoli. Tutte le altre violazioni alle disposizioni dell’articolo 158, non rientranti nei casi particolari già indicati, sono sanzionate dal comma 6 con una somma da 25 a 100 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 42 a 173 euro per gli altri veicoli. È importante notare che le sanzioni previste dall’articolo 158 si applicano per ciascun giorno di calendario in cui la violazione si protrae: lasciare il veicolo in sosta vietata per più giorni può dunque comportare l’applicazione multipla della sanzione.

Per quanto riguarda la rimozione e il blocco, l’articolo 159 chiarisce che tali misure costituiscono sanzioni accessorie rispetto alla sanzione pecuniaria principale. Oltre al pagamento della multa per sosta vietata, il proprietario o il trasgressore deve sostenere i costi legati all’intervento di rimozione, al trasporto del veicolo e all’eventuale custodia presso il deposito. La responsabilità del proprietario del veicolo si intreccia con le regole generali in materia di sanzioni, per cui, salvo dimostrazione che il veicolo era nella disponibilità di altra persona secondo le forme previste, la violazione viene in prima battuta riferita al proprietario stesso. In molte situazioni, dunque, parcheggiare in divieto non è solo un errore momentaneo, ma può tradursi in una somma complessiva significativa, sommando multe e oneri accessori.

Infine, occorre ricordare che il quadro delle sanzioni in materia di sosta vietata si inserisce in un sistema più ampio di comportamenti obbligatori e vietati sulla rete stradale. Le norme su arresto, fermata e sosta previste dall’articolo 157, quelle sui divieti puntuali dell’articolo 158 e le disposizioni sulla rimozione dell’articolo 159 vanno lette insieme alle regole generali sulla segnaletica verticale e orizzontale, disciplinate tra l’altro dall’articolo 39. Rispettare cartelli, stalli e prescrizioni non è soltanto un modo per evitare la sanzione, ma una condizione essenziale per una circolazione ordinata, per la fruibilità dei servizi pubblici e per la sicurezza di pedoni, ciclisti e conducenti. Conoscere le regole nel dettaglio aiuta quindi ogni automobilista a scegliere consapevolmente dove e come lasciare il proprio veicolo.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.