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Cosa prevede il Codice per la sosta vietata in città?

Regole sulla sosta vietata in città, differenze tra arresto, fermata e sosta e conseguenze previste dal Codice della Strada

Cosa prevede il Codice per la sosta vietata in città?
diEzio Notte

In sintesi

  • Articolo 157: ‘arresto’ è l’interruzione della marcia per esigenze della circolazione (es. traffico fermo, semaforo rosso).
  • Articolo 157: ‘fermata’ è sospensione temporanea volontaria; il conducente deve restare al posto e pronto a ripartire.
  • Articolo 157: ‘sosta’ è sospensione prolungata della marcia con possibilità di allontanamento del conducente.
  • Nei centri abitati l’auto va il più vicino possibile al margine destro; se manca marciapiede lasciare almeno 1 metro per i pedoni.
  • Articolo 158: sosta vietata entro 5 metri dalle intersezioni, su attraversamenti pedonali/ciclabili, marciapiedi, passi carrabili, seconda fila (eccetto 2 ruote), spazi riservati disabili e colonnine EV (divieto oltre 1 ora; eccezione 23:00–7:00).

La sosta vietata in città è uno dei modi più semplici (e costosi) per rovinarsi la giornata. Il Codice della Strada però è molto preciso: definisce cosa si intende per arresto, fermata e sosta, elenca in dettaglio dove non puoi lasciare l’auto, spiega chi può farti la multa e quando può scattare persino la rimozione. Vediamo, con calma ma senza giri di parole, cosa prevede la normativa.

Definizioni di arresto, fermata e sosta secondo il Codice

Per capire quando davvero stai facendo “sosta vietata”, bisogna partire dalle definizioni. L’articolo 157 del Codice della Strada chiarisce che per arresto si intende l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione: ad esempio il traffico fermo o il semaforo rosso, quindi non è una scelta del conducente ma una conseguenza delle condizioni della strada. Diverso è il concetto di fermata, che è una sospensione temporanea e volontaria della marcia, anche in un punto dove magari la sosta non è ammessa, ma solo per far salire o scendere persone o per esigenze di brevissima durata; durante la fermata il conducente deve rimanere al posto di guida, presente e pronto a ripartire, e la manovra non deve creare intralcio alla circolazione.

La sosta, sempre secondo l’articolo 157, è invece la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente dal veicolo. In pratica: se ti allontani dall’auto, non sei più in fermata ma in sosta, con tutte le regole (e i divieti) che questo comporta. Esiste poi la “sosta di emergenza”, cioè quando il veicolo è inutilizzabile per avaria o quando il conducente o un passeggero ha un malessere fisico che impone di fermarsi. Questa categoria serve a distinguere i casi in cui fermarsi è una necessità legata alla sicurezza, e non una scelta disinvolta di parcheggio creativo sotto casa.

Lo stesso articolo detta anche alcune regole pratiche di posizionamento del veicolo durante la fermata o la sosta. Nei centri abitati, salvo diversa segnalazione, l’auto deve essere collocata il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallela ad esso e secondo il senso di marcia; se non c’è marciapiede rialzato, va comunque lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, non inferiore a un metro. Fuori dai centri abitati, invece, fermata e sosta vanno effettuate fuori dalla carreggiata quando possibile, senza occupare piste ciclabili o banchine se non specificamente consentito. Anche questo incide sulle situazioni di sosta vietata: se non rispetti queste modalità, scatta la violazione.

Nelle strade urbane a senso unico il Codice ammette qualche flessibilità: la sosta può essere consentita anche sul margine sinistro, purché resti spazio sufficiente per il transito di almeno una fila di veicoli e, comunque, non inferiore a tre metri di larghezza. Inoltre, nelle aree di sosta predisposte (strisce, stalli, parcheggi), il veicolo va sistemato come indicato dalla segnaletica, e dove la sosta è a tempo limitato è obbligatorio esporre l’orario d’inizio o utilizzare il dispositivo di controllo previsto. Tutte queste condizioni fanno da cornice ai divieti veri e propri che troviamo nelle norme sulla fermata e sosta vietata.

Dove è vietata la sosta nei centri abitati e relative eccezioni

Il cuore della disciplina sulla sosta vietata è l’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo preciso i casi in cui fermata e sosta non sono consentite. Nei centri abitati, la sosta è vietata, ad esempio, in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni, a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. È vietata anche sui passaggi pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili e ai loro sbocchi, sui marciapiedi salvo che la segnaletica dica il contrario, nonché nei punti dove il veicolo ostacolerebbe la visibilità di segnali verticali o semafori. Tutte situazioni molto frequenti in città, dove “appoggiare due ruote” sul passaggio pedonale può sembrare una tentazione comoda ma è espressamente vietato.

Sempre l’articolo 158 vieta la sosta in ulteriori casi tipici dell’ambiente urbano: allo sbocco dei passi carrabili; dove impedisce l’accesso o lo spostamento di altri veicoli regolarmente in sosta; in seconda fila (con l’unica eccezione dei veicoli a due ruote); negli spazi riservati agli autobus, filobus, veicoli su rotaia o ai taxi; nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; nelle aree pedonali urbane; nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; e nei pressi dei distributori di carburante negli orari di esercizio, per una certa distanza prima e dopo le installazioni. Inoltre, nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. Insomma, il “tanto sono due minuti” davanti a un passo carrabile o a un cassonetto dei rifiuti rientra a pieno nel campo della sosta vietata.

Il Codice tutela in modo particolare alcune categorie e funzioni. È vietata la sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone con disabilità e in corrispondenza degli scivoli e raccordi che permettono il passaggio dalla carreggiata alle rampe e corridoi pedonali; lo stesso vale per gli spazi riservati alle donne in gravidanza o ai genitori con bambini fino a due anni (“permesso rosa”), per gli spazi riservati ai veicoli elettrici e per quelli destinati alla ricarica dei veicoli elettrici. Nei punti di ricarica, inoltre, il divieto opera anche per i veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o che restano oltre un’ora dal completamento, con una diversa disciplina notturna per la fascia 23:00–7:00, salvo le stazioni di ricarica di potenza elevata. Sono previste poi aree dedicate al carico e scarico merci, al mercato, ai servizi di emergenza e igiene pubblica, dove la sosta è vietata nelle ore stabilite o in modo permanente a seconda delle indicazioni.

Le eccezioni ai divieti derivano soprattutto dalla segnaletica o da ordinanze degli enti proprietari della strada, richiamate anche dall’articolo 7 del Codice della Strada, che consente ai comuni di riservare spazi di sosta per categorie specifiche (polizia, vigili del fuoco, soccorso, persone con disabilità, permesso rosa, veicoli elettrici, trasporto scolastico) o di istituire aree di parcheggio, anche a pagamento, regolando tempi e condizioni. In pratica, la presenza di cartelli o pannelli integrativi può limitare, ampliare o modulare i divieti generali, stabilendo ad esempio fasce orarie o categorie autorizzate. Il conducente, di conseguenza, deve sempre leggere con attenzione la segnaletica presente, perché è lì che trova l’applicazione concreta di queste regole generali.

Chi può accertare le violazioni di sosta e fermata in città

Quando si parla di multa per sosta vietata, non ci sono solo i “vigili urbani” in senso tradizionale. L’articolo 12-bis del Codice della Strada disciplina in modo specifico la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata. Con un provvedimento del sindaco, infatti, possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, comprese le aree verdi, a dipendenti comunali o delle società che gestiscono questi parcheggi. Lo stesso vale per dipendenti comunali, aziende municipalizzate o imprese addette alla raccolta rifiuti e pulizia strade, limitatamente alle violazioni di sosta o fermata connesse alle loro attività.

Il personale incaricato deve essere nominativamente designato nel provvedimento del sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e dopo un’adeguata formazione. Durante lo svolgimento di queste mansioni, tali soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di validità degli atti e responsabilità. Le stesse funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende che eserciscono il trasporto pubblico di persone; per quest’ultimo, le competenze si estendono alla circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli di linea. In città, quindi, non è affatto raro che il verbale per sosta vietata non arrivi da un agente di polizia locale in divisa, ma da personale abilitato espressamente a questo scopo.

Allo stesso personale individuato dall’articolo 12-bis è conferito il potere di contestare le infrazioni relative agli articoli 7, 157 e 158, in base alle funzioni ricevute. Ciò significa che possono accertare violazioni legate ai provvedimenti comunali su fermata e sosta, alle modalità di arresto, fermata e sosta dei veicoli, e ai divieti espressi di fermata e sosta previsti dal Codice. Non solo: possono redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento e, nei limiti delle aree loro affidate, anche disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159. Per l’automobilista, in sostanza, conta poco la “divisa”: ciò che rileva è che il soggetto sia stato formalmente abilitato dal sindaco e stia operando nell’ambito e nei luoghi previsti.

Oltre a questo personale “dedicato”, restano naturalmente competenti gli organi di polizia stradale individuati dal Codice, richiamati anche dall’articolo 159 in tema di rimozione dei veicoli. Questi organi dispongono la rimozione nei casi previsti e curano l’applicazione delle sanzioni accessorie. In pratica, in ambito urbano il controllo della sosta è il risultato di un sistema articolato, dove la polizia locale, il personale dei gestori di parcheggi, gli addetti alle aziende di servizi pubblici e gli ispettori del trasporto pubblico possono tutti concorrere, a vario titolo, all’accertamento delle violazioni di fermata e sosta.

Sanzioni, rimozione e ricorsi per sosta vietata

Quando si viola una norma su arresto, fermata o sosta, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 157, che stabilisce un importo minimo e massimo per le violazioni delle sue disposizioni. A questa cornice si aggiungono le sanzioni previste dall’articolo 7, che disciplina tra l’altro le aree di sosta e i parcheggi nei centri abitati, prevedendo importi specifici per le violazioni dei relativi obblighi, divieti o limitazioni. Lo stesso articolo 7 precisa che, nei casi di sosta vietata protratta oltre 24 ore, la sanzione pecuniaria base può essere applicata per ogni periodo di 24 ore in cui la violazione si protrae; inoltre, per il superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell’articolo 157, comma 6, è prevista una specifica sanzione con un proprio minimo e massimo. Di fatto, quindi, lasciare l’auto “abbandonata” in divieto per giorni può moltiplicare l’importo complessivo.

A fianco della multa, la sosta vietata può comportare anche la rimozione del veicolo. L’articolo 159 del Codice della Strada stabilisce che gli organi di polizia dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade o nei tratti in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stato stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e in cui il segnale di divieto sia integrato dall’apposito pannello “rimozione”; nei casi previsti dagli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3; e in tutti gli altri casi in cui la sosta vietata rappresenti pericolo o grave intralcio alla circolazione. La rimozione è prevista anche quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione di disposizioni emanate dall’ente proprietario per esigenze di manutenzione o pulizia delle strade. La rimozione, o il blocco del veicolo con apposito dispositivo quando ammesso, costituisce sanzione amministrativa accessoria rispetto alla multa pecuniaria.

Per quanto riguarda la procedura sanzionatoria, l’articolo 201 del Codice della Strada regola la notificazione dei verbali e prevede, tra l’altro, che le spese di accertamento e notifica siano a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione. Lo stesso articolo disciplina situazioni particolari, come il caso di violazioni del divieto di fermata e sosta accertate con apparecchi di rilevamento a distanza per veicoli intestati a soggetti pubblici, prevedendo la sospensione dei termini di notifica in attesa delle informazioni necessarie. Il sistema dei ricorsi segue la disciplina generale del titolo VI del Codice, richiamata anche dall’articolo 159 quando parla delle sanzioni accessorie: il trasgressore può rivolgersi al prefetto oppure presentare opposizione avanti all’autorità giudiziaria competente, con estensione del ricorso anche alle eventuali sanzioni accessorie come la rimozione.

Altre norme del titolo VI, come l’articolo 211 del Codice della Strada, prevedono la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive in relazione a determinate violazioni, stabilendo che il verbale di contestazione costituisca titolo anche per l’applicazione di tale obbligo e che il ricorso al prefetto si estenda automaticamente alla sanzione accessoria. Pur trattando situazioni specifiche, queste norme delineano il quadro complessivo in cui si collocano le conseguenze della sosta vietata in termini di obblighi aggiuntivi per il trasgressore. In sintesi, chi parcheggia dove non deve rischia non solo la multa, ma anche la rimozione del veicolo, le spese di trasporto e custodia, e in certi casi l’obbligo di rimettere a posto ciò che è stato alterato.

Consigli pratici per evitare multe e rimozioni

Le regole del Codice, viste così, possono sembrare un elenco infinito di divieti, ma tradurle in comportamenti concreti è più semplice di quanto sembri. Per prima cosa, è essenziale distinguere bene tra fermata e sosta: se ti allontani dal veicolo o lo lasci fermo per un periodo non brevissimo, stai effettuando una sosta ai sensi dell’articolo 157, quindi devi verificare che il punto sia effettivamente consentito e che non ricada in uno dei divieti dell’articolo 158. Inoltre, controlla sempre di non occupare marciapiedi, passi carrabili, sbocchi di piste ciclabili, passaggi pedonali o spazi riservati a categorie protette: questi punti sono oggetto di un’attenzione particolare da parte degli organi di controllo e comportano sanzioni specifiche, in alcuni casi più pesanti per chi ostacola veicoli al servizio di persone con disabilità.

Un altro accorgimento fondamentale è la lettura attenta della segnaletica di sosta: l’articolo 7 attribuisce ai comuni un ampio potere di regolamentare la sosta, riservando spazi a determinate categorie, istituendo parcheggi a pagamento e fissando giorni e orari in cui scattano obblighi o divieti. In pratica, prima di lasciare l’auto, conviene spendere qualche secondo per capire se si tratta di stalli liberi, a tempo, a pagamento, riservati o soggetti a limitazioni orarie; se è previsto un disco orario o un dispositivo di controllo della durata, va sempre utilizzato come stabilito dall’articolo 157, comma 6. Questo vale soprattutto in prossimità di stazioni, fermate del trasporto pubblico, scuole e aree di mercato, dove spesso la sosta è organizzata con regolazioni specifiche per gestire flussi intensi di traffico e persone.

È utile anche ricordare che, in città, la presenza di personale non in divisa classica non significa “multa illegittima”: l’articolo 12-bis consente al sindaco di attribuire poteri di accertamento a diversi soggetti, che durante il servizio hanno qualifica di pubblico ufficiale. Ignorare o sottovalutare i loro controlli non fa che peggiorare la situazione, perché i verbali redatti secondo le regole hanno piena efficacia. Infine, fai attenzione ai cartelli integrati con pannello di rimozione: in quei tratti l’articolo 159 consente alle forze dell’ordine di far portare via il veicolo quando la sosta costituisce grave intralcio o pericolo. In molti casi, evitare un divieto di sosta “con rimozione” significa evitare non solo una multa, ma anche una lunga e costosa “caccia” al deposito dove è finita l’auto.

Fonti normative