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Cosa prevede il Codice per l’occupazione della sede stradale?

Disciplina del Codice della Strada sull’occupazione della sede stradale, con divieti, condizioni di autorizzazione, sanzioni e ruolo degli enti competenti

Cosa prevede il Codice per l’occupazione della sede stradale?
diEzio Notte

L’occupazione della sede stradale è un tema centrale per la gestione della viabilità, la sicurezza della circolazione e l’uso corretto degli spazi pubblici. Il Codice della Strada disciplina in modo puntuale divieti, condizioni di esercizio, sanzioni e poteri dell’autorità quando il suolo stradale viene utilizzato per attività diverse dalla normale circolazione, come mercati, chioschi, edicole o altre installazioni, con regole specifiche anche per le aree di particolare pregio storico-ambientale.

Divieto di occupazione sulle diverse tipologie di strade

L’occupazione della sede stradale è regolata in via principale dall’articolo 20 del Codice della Strada, che stabilisce un generale divieto di utilizzo della carreggiata per usi diversi dalla circolazione, con differenze rilevanti a seconda della classificazione delle strade. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) il divieto è particolarmente rigoroso: è vietata “ogni tipo di occupazione della sede stradale”, comprensiva anche di fiere, mercati, veicoli, baracche, tende e installazioni simili, proprio in ragione della funzione primaria di tali infrastrutture, caratterizzate da flussi di traffico più intensi e velocità più elevate. Ne deriva che qualsiasi uso diverso dalla circolazione su queste tipologie è, in linea di principio, non consentito.

Per le strade di tipo E) ed F) la disciplina è più flessibile ma comunque subordinata a condizioni rigorose. L’occupazione della carreggiata può essere autorizzata se viene predisposto un itinerario alternativo per il traffico, così da non interrompere o compromettere la circolazione ordinaria. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, in alternativa alla creazione di un percorso sostitutivo, l’occupazione è ammissibile purché non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio per la sicurezza stradale, ponendo quindi al centro la tutela dell’incolumità degli utenti e la fluidità dei flussi veicolari.

Il divieto di occupazione va coordinato con la più ampia disciplina sulle fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. Negli spazi esterni ai centri abitati, le limitazioni sulle costruzioni e installazioni a margine delle strade, nonché sulle aree di intersezione, sono definite dagli articoli relativi alle fasce di rispetto, che stabiliscono vincoli in funzione della categoria stradale e delle esigenze di visibilità per la sicurezza della circolazione. Anche nei centri abitati, la realizzazione di manufatti in elevazione e la gestione delle aree in prossimità delle intersezioni deve rispettare distanze e campi visivi tali da non compromettere le manovre e la leggibilità della segnaletica.

Occorre infine considerare il ruolo dell’ente proprietario della strada, a cui il Codice attribuisce il compito di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni e concessioni e il controllo delle violazioni connesse all’uso della sede stradale. L’ente proprietario è tenuto a sorvegliare che l’eventuale occupazione, nei casi consentiti, sia conforme alle prescrizioni imposte e che non si trasformi in un fattore di pericolo o turbativa per il traffico veicolare e pedonale.

Regole per chioschi, edicole e installazioni su marciapiedi

Il Codice dedica specifiche disposizioni all’ubicazione di chioschi, edicole e altre installazioni su marciapiedi e fasce di rispetto. L’articolo 20 prevede, anzitutto, che fuori dei centri abitati tali strutture non possano essere collocate sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni, come definite dalla normativa regolamentare. Questo divieto tutela lo spazio laterale alla carreggiata, rilevante per la sicurezza, la visibilità e l’eventuale sosta di emergenza, impedendo che chioschi o installazioni creino ostacoli fissi in prossimità del margine stradale.

All’interno dei centri abitati, la disciplina diventa più articolata, poiché deve conciliare l’uso commerciale degli spazi con la tutela della mobilità pedonale. L’occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole o altre installazioni può essere consentita, ma entro limiti precisi: la superficie occupata non può superare la metà della larghezza del marciapiede, e comunque deve avvenire in adiacenza ai fabbricati, con l’ulteriore condizione che rimanga sempre “libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m”. In tal modo si garantisce un corridoio minimo per il transito sicuro e ordinato dei pedoni.

Un vincolo rilevante riguarda i cosiddetti triangoli di visibilità nelle intersezioni. L’articolo 20 stabilisce che le occupazioni non possono ricadere all’interno di tali triangoli, richiamando esplicitamente la disciplina dell’articolo 18, che definisce le aree di visibilità nei centri abitati. I triangoli di visibilità sono configurazioni geometriche che assicurano un campo visivo libero da ostacoli in prossimità degli incroci, indispensabile per prevenire collisioni dovute a scarsa percezione dei veicoli sopraggiungenti o dei pedoni che attraversano.

Nelle zone di rilevanza storico-ambientale o in presenza di particolari caratteristiche geometriche della strada, l’occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi e installazioni può essere ammessa con una disciplina specifica: il Codice richiede che sia “garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria”. Ciò implica una valutazione puntuale da parte dell’ente competente, che deve tenere conto non solo della larghezza residua, ma anche dell’accessibilità e fruibilità degli spazi da parte delle persone con disabilità o mobilità ridotta.

Autorizzazioni, concessioni e limiti nelle zone storiche

La gestione dell’occupazione della sede stradale, compresa quella connessa a fiere, mercati e installazioni, passa necessariamente attraverso il sistema di autorizzazioni e concessioni rilasciate dagli enti proprietari delle strade. L’articolo 14 attribuisce a tali enti il compito di rilasciare le autorizzazioni e concessioni previste dal Titolo II del Codice, nonché di segnalare agli organi di polizia le violazioni alle disposizioni dello stesso titolo e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. In quest’ottica, l’ente proprietario svolge una funzione di controllo sia nella fase preventiva (rilascio delle concessioni con condizioni e limiti), sia nella fase successiva (verifica del rispetto delle prescrizioni).

Per le strade di tipo E) ed F), l’articolo 20 del Codice della Strada esige, come condizione per l’eventuale autorizzazione all’occupazione della carreggiata, la predisposizione di itinerari alternativi o, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, la dimostrazione che l’occupazione non produca intralcio alla circolazione né pregiudichi la sicurezza. Ciò comporta una valutazione tecnica preventiva sull’impatto dell’occupazione rispetto ai flussi di traffico, alla presenza di percorsi pedonali e ciclabili, nonché alla fruizione complessiva dello spazio urbano.

Proprio nelle zone storiche o di pregio ambientale, il Codice richiama l’esigenza di bilanciare tutela del patrimonio, esigenze economiche e mobilità. Nel caso dei marciapiedi occupati da chioschi o edicole, l’articolo 20 stabilisce che, in tali contesti, l’occupazione è ammessa solo quando sia assicurata una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con capacità motoria limitata, introducendo una soglia più qualitativa che quantitativa. La valutazione dell’adeguatezza deve quindi tener conto della conformazione del tessuto urbano, della presenza di flussi turistici e delle esigenze di accessibilità universale.

Il sistema delle concessioni si coordina anche con la disciplina degli attraversamenti e dell’uso della sede stradale per impianti e opere che interessano la proprietà stradale. In tali casi, il Codice richiede una preventiva concessione da parte dell’ente proprietario e impone che le opere siano realizzate in modo da non intralciare la circolazione dei veicoli, garantendo l’accessibilità dalle fasce di pertinenza. Sebbene le occupazioni con chioschi o mercati abbiano una diversa funzione rispetto agli impianti tecnologici, il principio comune è quello della prevalenza della sicurezza e della fluidità del traffico rispetto a usi incompatibili o mal gestiti della sede stradale.

Sanzioni per occupazione abusiva e obbligo di rimozione

Dal punto di vista sanzionatorio, l’occupazione abusiva del suolo stradale è oggetto di una specifica previsione nell’articolo 20. Chiunque occupi il suolo stradale senza titolo, oppure, pur avendo ottenuto la concessione, non rispetti le relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dal Codice in un intervallo compreso tra un minimo e un massimo aggiornati nel tempo. La violazione non riguarda solo chi occupa completamente la carreggiata, ma anche chi, ad esempio, ecceda i limiti autorizzati su marciapiedi o fasce di rispetto, trasformando un uso legittimo in un utilizzo non conforme.

Alla sanzione pecuniaria può aggiungersi, come espressamente previsto dall’articolo 20, la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di rimozione delle opere abusive a carico dell’autore della violazione. Tale obbligo si applica in particolare quando la violazione concerne l’ubicazione di chioschi, edicole o altre installazioni sulle fasce di rispetto o sui marciapiedi oltre i limiti consentiti, nonché nei casi di occupazione non autorizzata della sede stradale. La rimozione deve avvenire a spese del trasgressore, secondo le regole generali stabilite dal Titolo VI del Codice in materia di sanzioni accessorie.

La logica del sistema è quella di ripristinare l’uso corretto della strada, eliminando gli ostacoli e le situazioni di pericolo che l’occupazione abusiva può creare. La rimozione non ha soltanto una funzione riparatoria ma anche deterrente: l’onere economico delle operazioni grava sul soggetto che ha installato o mantenuto l’opera in violazione delle norme, scoraggiando comportamenti analoghi. Questo si collega alla previsione, in altre disposizioni del Codice, di obblighi di ripristino dei luoghi in caso di violazioni che incidano sulle fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, con sanzioni pecuniarie e accessorie analoghe.

L’applicazione delle sanzioni e degli obblighi di rimozione è strettamente connessa all’attività di accertamento svolta dagli organi di polizia stradale e dall’ente proprietario. Quest’ultimo, oltre a rilasciare autorizzazioni e concessioni, è tenuto a segnalare agli organi competenti le violazioni alle disposizioni in materia di uso della sede stradale e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. Ciò consente di attivare il procedimento sanzionatorio e le successive fasi di esecuzione dell’eventuale obbligo di ripristino o rimozione.

Rapporto tra violazione, ripristino dei luoghi e ruolo del prefetto

Il collegamento tra violazione in materia di occupazione della sede stradale, obbligo di ripristino dei luoghi e ruolo del prefetto è delineato dall’articolo 211 del Codice della Strada, che disciplina la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive. Quando una norma del Codice stabilisce che, oltre alla sanzione pecuniaria, debba conseguire tale sanzione accessoria, l’agente accertatore deve darne esplicita menzione nel verbale di contestazione, il quale costituisce titolo anche per l’applicazione dell’obbligo accessorio. In questo modo, l’atto di accertamento assume una funzione duplice: sanzionatoria e ripristinatoria.

Il soggetto interessato può proporre ricorso al prefetto avverso la sanzione amministrativa pecuniaria, e il ricorso si estende automaticamente anche alla sanzione accessoria di ripristino o rimozione. Si applicano, in tal caso, le disposizioni generali sui ricorsi amministrativi in materia di sanzioni del Codice, che disciplinano termini e modalità di proposizione e definizione. Se invece non viene proposto ricorso, l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto, affinché questi emetta l’ordinanza che ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria e ordina l’adempimento dell’obbligo di ripristino o rimozione entro un termine stabilito in relazione all’entità delle opere e allo stato dei luoghi.

Il ruolo del prefetto non si esaurisce nell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione. L’articolo 211 stabilisce che l’esecuzione delle opere di ripristino o rimozione avvenga sotto il controllo dell’ente proprietario o concessionario della strada; una volta eseguite, tale ente ne dà immediata comunicazione al prefetto, che emette ordinanza di estinzione del procedimento per avvenuto adempimento della sanzione accessoria. Questo meccanismo assicura che l’effettiva rimozione delle opere abusive o il ripristino dello stato originario della sede stradale siano verificati e certificati da un soggetto tecnico responsabile della gestione dell’infrastruttura.

Qualora il trasgressore non provveda a eseguire le opere nel termine fissato, l’articolo 211 prevede che il prefetto, su comunicazione dell’ente proprietario o concessionario, possa attribuire a quest’ultimo la facoltà di compiere direttamente le opere di ripristino o rimozione. In tal modo si evita che l’inottemperanza del trasgressore mantenga nel tempo situazioni di pericolo o di irregolarità sull’infrastruttura viaria, consentendo all’ente gestore di intervenire in via sostitutiva, con gli oneri economici che rimangono comunque a carico del responsabile della violazione secondo le regole generali in materia di esecuzione coattiva.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.