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Cosa prevede il Codice sulla classificazione delle strade?

Spiegazione della classificazione delle strade nel Codice della Strada e dei suoi effetti su progettazione, gestione, sicurezza e archivi nazionali

Cosa prevede il Codice sulla classificazione delle strade?
diEzio Notte

In sintesi

  • Il Codice definisce ‘strada’ come area pubblica destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali.
  • Le tipologie tassative sono A, B, C, D, E, E-bis, F e F-bis.
  • La classificazione vincola requisiti tecnici minimi di tracciato, corsie, banchine e intersezioni per ogni tipo.
  • La tipologia condiziona progettazione, limiti d’uso, gestione, sicurezza e l’iscrizione nell’archivio nazionale delle strade.
  • Le categorie determinano fasce di rispetto e divieti di costruzione, piantagioni e recinzioni lungo le strade.

La classificazione delle strade non è solo una questione “da tecnici dell’asfalto”: nel Codice della Strada è la chiave che lega insieme progettazione, limiti di utilizzo, gestione, sicurezza e perfino come vengono archiviati i dati sulle infrastrutture. Capire come il Codice inquadra le varie tipologie di strada (A, B, C, D, E, E-bis, F, F-bis) è fondamentale sia per chi progetta e gestisce la rete viaria, sia per chi ci circola ogni giorno.

Definizione di strada e classificazione ufficiale (A-F)

La base di tutto è la definizione legale di “strada”. Il Codice qualifica come strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Non è quindi solo la carreggiata delle auto: rientrano nel concetto complessivo tutte le componenti funzionali alla circolazione. Su questa definizione si innesta la classificazione ufficiale, che non è facoltativa ma strutturale: le strade sono ripartite in tipologie in base a caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. È questo inquadramento che guiderà poi norme di progettazione, limiti e regole d’uso.

Il Codice elenca in modo tassativo i tipi di strade: A – autostrade, B – strade extraurbane principali, C – strade extraurbane secondarie, D – strade urbane di scorrimento, E – strade urbane di quartiere, E-bis – strade urbane ciclabili, F – strade locali, F-bis – itinerari ciclopedonali. Ogni voce è un contenitore normativo con requisiti minimi ben precisi, che condizionano tutto: se un’infrastruttura non possiede quelle caratteristiche, non può essere correttamente classificata in quella categoria. Di riflesso, non potranno applicarsi le discipline d’uso pensate per quella tipologia.

La classificazione non si limita a definire il “nome” della strada, ma si riflette sulla sua appartenenza funzionale: il Codice collega infatti la tipologia di strada alla gerarchia territoriale (statale, regionale, provinciale, comunale) e alle funzioni di collegamento, in particolare per le strade comunali e vicinali, assimilate a queste ultime ai fini dell’applicazione delle norme. Questo serve a distinguere le infrastrutture di rilevanza nazionale dalle reti locali, influenzando obblighi e competenze di ciascun ente proprietario.

Il testo prevede inoltre che le strade, una volta classificate ai sensi di questa disciplina, vengano iscritte nell’archivio nazionale delle strade. Questo passaggio formale non è un dettaglio burocratico: inserisce ogni tratta in un sistema informativo unico, che dovrà contenere dati tecnici, giuridici e di traffico e che costituisce il riferimento per valutazioni sulla percorribilità, compresa quella di specifiche categorie di veicoli. In sostanza, la classificazione non si chiude con una delibera, ma prosegue nella gestione informativa centralizzata.

Caratteristiche minime per ciascun tipo di strada

Il Codice non si accontenta di etichette generiche: per ogni categoria stabilisce caratteristiche minime di tracciato, sezioni, intersezioni e dotazioni. Per le autostrade (tipo A) si richiedono, tra l’altro, carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, almeno due corsie di marcia per senso, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, assenza di intersezioni a raso e di accessi privati, recinzione continua e sistemi di assistenza all’utente lungo tutto il tracciato. Devono inoltre essere presenti aree di servizio e di parcheggio con accessi dotati di corsie di accelerazione e decelerazione. Se questi elementi mancano, siamo fuori dal perimetro tecnico dell’autostrada.

Le strade extraurbane principali (tipo B) condividono con le autostrade la struttura a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile e almeno due corsie per ogni senso, ma prevedono la sola banchina pavimentata a destra. Devono essere prive di intersezioni a raso, ma possono avere accessi alle proprietà laterali, a condizione che questi siano “coordinati”; la norma richiede inoltre specifiche aree di servizio con spazi per la sosta, anch’esse con corsie di accelerazione e decelerazione. Per le strade extraurbane secondarie (tipo C) la configurazione è diversa: unica carreggiata, almeno una corsia per senso di marcia e presenza di banchine. Cambia quindi l’impostazione funzionale e il livello di controllo degli accessi.

Per le strade urbane di scorrimento (tipo D), il Codice richiede una configurazione adeguata alla funzione di collegamento rapido all’interno dei centri abitati. Anche per le strade urbane di quartiere (tipo E) e per le strade locali (tipo F) sono fissati requisiti minimi in termini di corsie, banchine e rapporti con gli accessi laterali. Una categoria specifica è rappresentata dalle strade urbane ciclabili (E-bis) e dagli itinerari ciclopedonali (F-bis), che disciplinano infrastrutture dedicate o comunque ottimizzate per la mobilità ciclabile e mista pedonale-ciclabile, con requisiti coerenti con questa funzione. La definizione di tali tipi incide poi sulla possibilità di ammettere o meno particolari veicoli e sulle modalità di gestione della circolazione.

La classificazione si riflette anche su altri obblighi tecnici, come le fasce di rispetto e le aree di visibilità fuori dai centri abitati. Le distanze entro cui sono vietate costruzioni, piantagioni e recinzioni laterali alle strade sono infatti determinate in relazione alla classificazione di cui all’articolo 2, comma 2. In pratica, la categoria della strada condiziona non solo come la si costruisce, ma anche come si può costruire (o non costruire) intorno ad essa, con effetti diretti su sicurezza e visibilità nelle intersezioni.

Norme per costruzione e gestione legate alla classificazione

La classificazione non è un esercizio teorico: è il parametro di riferimento per le norme funzionali e geometriche di costruzione, controllo e collaudo delle strade. Il Codice affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare tali norme “sulla base della classificazione di cui all’art. 2”. Questo significa che dimensioni delle sezioni, raggi di curvatura, pendenze, standard di sicurezza, impianti e servizi devono essere coerenti con il tipo A, B, C, D, E, E-bis, F o F-bis attribuito al tracciato. Il legame è biunivoco: la strada è di un certo tipo perché ha determinate caratteristiche, ma quelle stesse caratteristiche sono imposte dalle norme tecniche derivate dalla classificazione.

Le norme di costruzione devono essere orientate a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico, con attenzione alla tutela degli edifici adiacenti e dei beni ambientali e storici. La categoria della strada incide sul grado di protezione richiesto: è evidente che un’arteria di scorrimento o un’extraurbana principale, con flussi più intensi e velocità superiori, richiede accorgimenti diversi rispetto a una strada locale o a un itinerario ciclopedonale. Il Codice prevede inoltre che tali norme siano aggiornate periodicamente, proprio per mantenere l’allineamento tra classificazione formale ed esigenze tecniche e ambientali.

Il sistema ammette deroghe alle norme di costruzione solo in presenza di “specifiche situazioni” in cui particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche o economiche non ne consentano il pieno rispetto, purché rimanga garantita la sicurezza stradale ed evitati inquinamenti. Anche qui la classificazione gioca un ruolo: si derogano gli standard associati a quella determinata categoria, ma senza snaturarne le finalità di sicurezza. Restano quindi saldi alcuni requisiti minimi, senza i quali non si potrebbe più parlare, ad esempio, di strada extraurbana principale o di autostrada in senso tecnico.

Un ulteriore legame tra costruzione, gestione e classificazione è rappresentato dagli obblighi di catasto e cartografia. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a istituire e tenere aggiornato il catasto delle strade e delle loro pertinenze, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale. In tale catasto devono rientrare anche impianti e servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione. La classificazione è il parametro di riferimento per organizzare questi dati: conoscere se un determinato tratto è di tipo B, C o D incide sulle verifiche manutentive, sulle priorità di intervento e sulle modalità di controllo del traffico.

Obblighi di classificazione per gli enti proprietari

Il Codice attribuisce un ruolo preciso agli enti proprietari delle strade sul fronte della classificazione. In primo luogo, è previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proceda alla classificazione delle strade statali, seguendo i criteri indicati per la classificazione generale, e che le regioni facciano lo stesso per le strade di loro competenza, sentiti gli enti locali. Le strade così classificate sono poi iscritte nell’archivio nazionale delle strade. Questo processo coordina i diversi livelli di governo affinché ogni tratta sia inquadrata in modo coerente con la rete complessiva, evitando sovrapposizioni o vuoti normativi.

Parallelamente, un obbligo specifico ricade su tutti gli enti proprietari: essi devono classificare la propria rete “sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali” indicate nel Codice, seguendo le norme ministeriali sulla classificazione delle strade esistenti. Non si tratta quindi di una facoltà, ma di un adempimento imposto dalla legge, proprio per garantire che a ogni tratto corrisponda una categoria e, di conseguenza, un set definito di norme applicabili. Il medesimo articolo prevede inoltre che gli enti procedano alla declassificazione delle strade di loro competenza quando queste non possiedono più le caratteristiche richieste per la categoria attribuita.

La disciplina affronta anche il tema opposto: cosa accade quando una strada non corrisponde più al tipo di collegamento previsto? Il Codice stabilisce che in questi casi essa venga declassificata dal Ministero o dalle regioni, a seconda delle competenze, secondo procedure definite dal regolamento e previo parere degli organi tecnici e territoriali interessati. Il principio è che la classificazione non è cristallizzata per sempre: deve seguire l’evoluzione dell’uso reale e delle funzioni di collegamento, altrimenti perderebbe significato tecnico e giuridico.

Gli enti proprietari hanno inoltre l’obbligo di effettuare rilevazioni del traffico, per acquisire dati con validità temporale riferita all’anno e per adempiere agli obblighi assunti in sede internazionale. Anche questo compito si collega alla classificazione: conoscere flussi e caratteristiche del traffico su una strada di tipo C o D rispetto a una di tipo F è essenziale sia per valutare la correttezza della categoria attribuita, sia per pianificare eventuali interventi di adeguamento o cambio di classe, oltre che per alimentare correttamente gli archivi nazionali.

Archivio nazionale delle strade e aggiornamento dei dati

La classificazione delle strade trova il suo completamento operativo nell’archivio nazionale delle strade, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Codice specifica che questo archivio comprende tutte le strade, distinte per categorie come indicate nell’articolo 2. Non è quindi un semplice elenco, ma un sistema organizzato proprio sulla base delle classi A, B, C, D, E, E-bis, F, F-bis. La corretta classificazione è il presupposto per inserire in modo coerente le infrastrutture nell’archivio e per consentire confronti omogenei a livello nazionale.

Per ogni strada, l’archivio deve contenere i dati relativi allo stato tecnico e giuridico, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità, inclusa la possibilità di transito per particolari categorie di veicoli mezzi d’opera che eccedono determinati limiti di massa. La responsabilità della raccolta dei dati è attribuita agli enti proprietari, che devono trasmettere tutte le informazioni richieste all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. In questo ciclo informativo la classificazione svolge un ruolo ordinatore: definisce quali standard applicare per valutare lo “stato tecnico” e quali livelli di traffico siano coerenti con il tipo di strada.

Il Codice collega direttamente l’archivio delle strade alle politiche di circolazione di mezzi che eccedono i limiti di massa, prevedendo regimi transitori in attesa della completa attivazione dell’archivio stesso, con individuazione di strade non percorribili, aggiornate e pubblicate periodicamente sulla base dei dati trasmessi da concessionari, ANAS e regioni. Anche qui la classificazione di ciascuna infrastruttura incide sulla valutazione di idoneità alla circolazione di tali veicoli, perché i requisiti strutturali associati ai vari tipi condizionano la capacità portante e le condizioni di sicurezza ammissibili.

Un ulteriore tassello è rappresentato dal collegamento tra l’archivio nazionale delle strade e i censimenti di traffico. Il Codice prevede che le spese per la formazione e l’aggiornamento periodico di tale archivio e dei censimenti della circolazione possano essere coperte con specifici diritti dovuti per operazioni tecniche e amministrative connesse alle infrastrutture stradali. L’idea è che il sistema di classificazione, catasto, archivi e censimenti funzioni come un blocco unitario: gli enti proprietari classificano, rilevano i dati, li trasmettono; l’amministrazione centrale organizza e aggiorna l’archivio sulla base di questa architettura normativa.

Fonti normative