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Cosa prevede il Codice sulla sistemazione del carico sui veicoli?

Regole del Codice della Strada su limiti di sagoma, sporgenze del carico, segnalazione e sanzioni per una corretta sistemazione sui veicoli

Cosa prevede il Codice sulla sistemazione del carico sui veicoli?
diEzio Notte

In sintesi

  • L’art.164 obbliga a fissare il carico per evitare caduta, riduzione della visibilità o compromissione della stabilità del veicolo.
  • Il carico non può coprire luci, dispositivi di segnalazione o la targa, pena l’irregolarità anche se il peso è nei limiti.
  • L’art.61 prescrive larghezza massima 2,55 m, altezza massima 4 m (deroga autobus 4,30 m) e lunghezza massima 12 m per veicoli isolati.
  • Nessuna sporgenza anteriore; sporgenza posteriore ammessa solo per cose indivisibili fino a 3/10 della lunghezza del veicolo.
  • Superare limiti di sagoma o massa richiede autorizzazione (art.10); senza autorizzazione si può essere esclusi da autostrade (art.175).

Caricare bene l’auto o il furgone non è solo una questione di buon senso: il Codice della Strada dedica regole precise alla sistemazione del carico, alle sporgenze e alla segnalazione, con limiti diversi per lunghezza, altezza, sporgenze laterali e casi particolari come autobus e portabici. Vediamo cosa è consentito e cosa invece fa scattare sanzioni salate.

Principi generali sulla sistemazione del carico

L’asse portante di tutta la materia è l’articolo 164 del Codice della Strada, che fissa i principi su come deve essere sistemato il carico sui veicoli. Il carico deve essere disposto in modo da evitare la caduta o la dispersione, non deve ridurre la visibilità del conducente, né limitarne i movimenti durante la guida, e non deve compromettere la stabilità del veicolo. Inoltre non può coprire dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, le targhe e nemmeno i segnali fatti col braccio. In pratica: niente oggetti appoggiati alla buona, niente bagagli che “ballano” e soprattutto nessun elemento che ostacoli la guida o renda il mezzo meno stabile.

Questo significa che, anche se il carico rientra nei limiti di sagoma e di massa, può comunque essere irregolare se è posizionato male. L’obbligo è duplice: da un lato assicurare il carico in modo solido, dall’altro garantirne la corretta disposizione rispetto all’abitacolo e agli elementi del veicolo. Il Codice è chiaro sul fatto che il carico non deve mascherare luci e dispositivi di segnalazione, né le targhe di riconoscimento. Di conseguenza, per esempio, un portabici o un portabagagli che copre la targa o le luci posteriori non è in regola, anche se il peso trasportato è perfettamente entro i limiti.

Un altro aspetto spesso sottovalutato è l’effetto del carico sulla stabilità del veicolo. L’articolo 164 impone che il carico non comprometta l’equilibrio del mezzo: questo si traduce nell’evitare concentrazioni di peso eccessive in alto o solo da un lato, e nel distribuire gli oggetti in modo equilibrato sul piano di carico. Anche gli accessori mobili devono rispettare vincoli specifici: non devono, nelle oscillazioni, sporgere fuori dalla sagoma del veicolo e non devono strisciare sul terreno, così come è vietato trasportare o trainare cose che striscino a terra, anche se parzialmente sostenute da ruote.

Quando il carico sporge oltre la sagoma del veicolo, la norma impone di adottare tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per gli altri utenti della strada. Questo principio generale si somma ai limiti numerici su lunghezza, larghezza e altezza: rispettare le misure non basta se, nella pratica, il carico risulta poco percepibile, mal fissato o potenzialmente pericoloso per chi segue, sorpassa o incrocia il veicolo. L’automobilista deve quindi ragionare non solo “a centimetri”, ma in ottica di sicurezza complessiva.

Limiti di sagoma e sporgenza anteriore e posteriore

Per capire quanto possiamo caricare e quanto può sporgere dal veicolo bisogna incrociare le regole dell’articolo 61 del Codice della Strada, che definisce la sagoma limite dei veicoli, con quelle dell’articolo 164 sulla sistemazione del carico. L’articolo 61 stabilisce le dimensioni massime, carico compreso: larghezza massima 2,55 metri (escluse le sporgenze dovute ai retrovisori mobili), altezza massima 4 metri (con una deroga per alcuni autobus e filobus fino a 4,30 metri) e lunghezza massima 12 metri per i veicoli isolati, compresi gli organi di traino, ma senza considerare gli specchi retrovisori.

L’articolo 164 precisa che il carico non deve superare questi limiti di sagoma e introduce regole specifiche per le sporgenze longitudinali. In linea generale il carico non può sporgere anteriormente rispetto alla parte frontale del veicolo. È invece consentita una sporgenza posteriore, ma solo se il carico è costituito da “cose indivisibili” e solo fino a tre decimi della lunghezza del veicolo stesso, sempre nel rispetto dei limiti di sagoma fissati dall’articolo 61. Questo vincolo sui “3/10” obbliga a considerare la lunghezza complessiva del mezzo e a calcolare con attenzione quanto si può far uscire dietro l’oggetto trasportato.

Resta poi il tema dei veicoli che, per loro natura o per esigenze funzionali, superano i limiti ordinari di sagoma o di massa. L’articolo 10 del Codice della Strada definisce come “veicoli eccezionali” quelli che, nella propria configurazione di marcia, superano i limiti di sagoma o di massa stabiliti dagli articoli 61 e 62. Lo stesso articolo introduce la nozione di “trasporto in condizioni di eccezionalità”, soprattutto quando si trasportano cose indivisibili che determinano eccedenze rispetto alla sagoma limite pur restando entro le masse massime, oppure quando sono superati congiuntamente i limiti di sagoma e massa per particolari categorie di carichi. In questi casi si entra in un regime autorizzativo specifico, distinto dal normale trasporto quotidiano.

Chi circola con veicoli o carichi che superano i limiti senza rientrare nelle condizioni e nelle autorizzazioni previste, oltre ai profili sanzionatori legati alla massa e alla sagoma, può anche vedersi limitato l’accesso a determinate infrastrutture. L’articolo 175 del Codice della Strada, che disciplina la circolazione in autostrada e sulle strade extraurbane principali, vieta infatti, tra gli altri, i veicoli il cui carico o le cui dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, salvo i casi espressamente consentiti dall’articolo 10 sui veicoli eccezionali. In sostanza, fuori dal regime speciale, in autostrada si entra solo restando dentro le misure e i carichi standard.

Sporgenze laterali e casi particolari (portabici, autobus)

Le sporgenze laterali sono trattate in modo specifico dall’articolo 164, che consente il trasporto di cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, sempre nel rispetto dei limiti massimi di sagoma dell’articolo 61. La regola generale è che la sporgenza, da ciascun lato, non deve superare 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. In pratica, il carico può “allargarsi” un po’ oltre il profilo del veicolo, ma deve rimanere entro un margine contenuto rispetto ai punti luce, così da restare visibile e riconoscibile da chi arriva da davanti o da dietro.

Lo stesso articolo introduce un’attenzione particolare per i carichi orizzontali difficilmente percepibili, come pali, sbarre, lastre o elementi simili. Per questi, quando sono collocati orizzontalmente, il Codice vieta che sporgano lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. La ratio è chiara: un oggetto sottile e orizzontale che sporge oltre il fianco può diventare un “ostacolo invisibile” per chi incrocia o sorpassa, aumentando in modo significativo il rischio di urti laterali. Il legislatore qui non si limita a imporre una distanza numerica, ma distingue tra tipi di carico con diverse caratteristiche di visibilità.

Per quanto riguarda i casi particolari, l’articolo 61 disciplina anche le dotazioni specifiche di alcuni veicoli, in particolare gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea. Per questi è consentita l’installazione di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente e, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, secondo direttive fissate con decreto del Ministero competente. Queste strutture incidono sulla lunghezza totale del veicolo, ma devono comunque rispettare il quadro generale delle sagome e non possono trasformare il mezzo in un “treno” fuori misura senza rientrare nelle regole dei veicoli eccezionali.

Sempre sui casi particolari, l’articolo 164 introduce una deroga per gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea: in deroga al divieto generale di sporgenza anteriore del carico, è consentito l’uso di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente, con una sporgenza massima di 80 centimetri dalla sagoma propria del mezzo. Si tratta quindi di un’eccezione mirata, pensata per favorire il trasporto di biciclette su determinate tipologie di autobus, ma rigidamente limitata sia al tipo di struttura sia all’entità della sporgenza.

Segnalazione del carico sporgente e sanzioni previste

Quando il carico sporge oltre la sagoma del veicolo, l’articolo 164 impone che siano adottate tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per gli altri utenti della strada, richiamando così non solo il corretto fissaggio, ma anche la necessità di rendere percepibile la sporgenza. Il Codice collega inoltre la corretta sistemazione del carico ai requisiti di sicurezza richiesti per la circolazione su alcune infrastrutture: l’articolo 175 vieta l’accesso in autostrada ai veicoli con carico disordinato, non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti, nonché a quelli con carico non opportunamente sistemato e fissato. In altre parole, un carico approssimativo può significare non solo multa, ma anche esclusione da intere categorie di strade.

Il rispetto delle dimensioni e della sistemazione del carico si intreccia poi con i controlli su massa e sagoma. L’articolo 62 del Codice della Strada fissa i limiti di massa complessiva a pieno carico dei veicoli, distinguendo tra diverse configurazioni di assi e tipologie di mezzi, mentre l’articolo 167 disciplina i trasporti di cose su veicoli a motore e rimorchi, vietando di superare la massa complessiva indicata nella carta di circolazione e prevedendo sanzioni crescenti al crescere dell’eccedenza. Oltre una certa soglia, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Chi carica troppo, quindi, rischia di dover scaricare sul posto prima ancora di pensare a dove mettere la merce.

Non va dimenticato che, quando il trasporto riguarda merci pericolose, il quadro sanzionatorio si fa ancora più severo. L’articolo 168 del Codice della Strada prevede sanzioni specifiche per chi viola prescrizioni relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione, nonché alla presenza e alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e delle etichette di pericolo sui veicoli, sulle cisterne e sui contenitori che trasportano merci pericolose. In questi casi alle sanzioni pecuniarie si aggiungono anche misure accessorie come la sospensione della patente di guida e della carta di circolazione per periodi significativi.

In sintesi, il Codice richiede che il carico sia sempre solido, ben distribuito, entro i limiti di sagoma e massa, e opportunamente visibile quando sporge. Le conseguenze in caso di violazione non si limitano a una semplice multa, ma possono arrivare al divieto di proseguire il viaggio, alla sospensione dei documenti di circolazione e, per i casi più delicati come il trasporto di merci pericolose, a un pacchetto di sanzioni particolarmente pesante. Per chi guida, il messaggio è chiaro: meglio perdere dieci minuti per fissare bene il carico che rischiare punti, patente e, soprattutto, la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

Fonti normative