Cosa prevede il Codice sulla sosta vietata e rimozione auto?
Regole su sosta vietata, divieti, rimozione forzata e competenze per le multe nel Codice della Strada
In sintesi. Regole su sosta vietata, divieti, rimozione forzata e competenze per le multe nel Codice della Strada
- Definizioni di arresto, fermata e sosta secondo l’art. 157
- Dove la fermata e la sosta sono sempre vietate (art. 158)
- Quando scatta la rimozione forzata del veicolo
- Chi può fare le multe per sosta e fermata (art. 12-bis)
- Come evitare le sanzioni e cosa fare se l’auto viene rimossa
- Fonti normative
La sosta vietata e la rimozione dell’auto sono tra le situazioni più frequenti nella vita di ogni automobilista. Conoscere nel dettaglio cosa prevede il Codice della Strada su arresto, fermata, sosta, divieti e rimozione forzata è fondamentale non solo per evitare multe, ma anche per contribuire alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.
Definizioni di arresto, fermata e sosta secondo l’art. 157
Per comprendere quando si configura una violazione in materia di sosta o fermata, è essenziale partire dalle definizioni giuridiche contenute nell’articolo 157 del Codice della Strada, che distingue in modo preciso tra arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza. Il legislatore definisce “arresto” l’interruzione della marcia del veicolo dovuta a esigenze della circolazione, ad esempio un semaforo rosso o una coda; si tratta quindi di una situazione imposta dalle condizioni del traffico. La “fermata” è invece una sospensione temporanea della marcia, anche in aree dove non è ammessa la sosta, finalizzata alla salita o discesa di persone o ad altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata il conducente deve rimanere presente e pronto a ripartire, senza intralciare la circolazione. La “sosta” è la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente, e si differenzia quindi nettamente dalla fermata per durata e per il fatto che il guidatore può non essere a bordo. A queste tre categorie si aggiunge la “sosta di emergenza”, che ricorre quando il veicolo è inutilizzabile per avaria o quando deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero, con un trattamento particolare rispetto alle altre ipotesi.
Oltre alle definizioni, l’articolo 157 disciplina anche il modo corretto di posizionare il veicolo in caso di fermata o sosta, introducendo regole che hanno una rilevante incidenza in termini di sicurezza e fluidità del traffico. In linea generale, salvo diversa segnalazione, il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, così da ridurre l’ingombro e non ostacolare il passaggio degli altri utenti. Quando manca un marciapiede rialzato, il conducente deve comunque lasciare uno spazio sufficiente per il transito pedonale, non inferiore a un metro, a tutela degli utenti più vulnerabili. Durante la sosta, inoltre, è espressamente previsto l’obbligo di spegnere il motore, aspetto che contribuisce sia alla sicurezza sia alla riduzione di rumore e inquinamento.
Regole ancora più stringenti si applicano fuori dei centri abitati, dove il Codice impone, per fermata e sosta, il posizionamento del veicolo al di fuori della carreggiata, evitando in ogni caso le piste per velocipedi e, salvo specifica segnalazione, anche le banchine. Solo in caso di impossibilità si può ricorrere alla fermata o sosta in carreggiata, ma sempre il più vicino possibile al margine destro, in senso di marcia e in posizione parallela. Sulle carreggiate delle strade con precedenza, inoltre, la sosta è vietata in modo assoluto, proprio per garantire scorrimento e visibilità. Nei centri abitati con strade urbane a senso unico, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché resti spazio adeguato – almeno tre metri – per il transito di una fila di veicoli, a conferma di come le regole siano calibrate sulle diverse tipologie di strada.
Un ulteriore profilo da considerare riguarda le zone di sosta predisposte e segnalate, dove l’articolo 157 stabilisce che i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. Questo significa che, oltre alle definizioni di arresto, fermata e sosta e alle regole generali di posizionamento, l’automobilista deve sempre attenersi alle indicazioni date da segnali verticali e orizzontali, che possono prevedere stalli a pettine, a spina di pesce, paralleli, spazi riservati a particolari categorie di utenti o condizioni orarie e temporali specifiche. In un’ottica di guida consapevole, distinguere correttamente tra fermata, sosta e sosta di emergenza, e collocare il veicolo secondo le modalità indicate, è la base per comprendere quando si entra nell’area delle condotte vietate e delle possibili sanzioni.
Dove la fermata e la sosta sono sempre vietate (art. 158)
Il cuore della disciplina dei divieti di fermata e di sosta è contenuto nell’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca i casi in cui queste manovre sono vietate in modo tassativo. La norma si concentra in primo luogo su tutti i punti della strada dove un veicolo in sosta o in fermata può costituire intralcio grave o pericolo per la circolazione: ad esempio in corrispondenza o prossimità di passaggi a livello e binari ferroviari o tramviari, oppure nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione. È sempre vietato fermarsi o sostare sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in prossimità di tali punti, considerata la ridotta visibilità. Sono inoltre vietate fermata e sosta in prossimità o in corrispondenza di segnali verticali o semafori se il veicolo ne occulta la vista, così come lungo le corsie di canalizzazione e in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione, a tutela di una chiara leggibilità della segnaletica.
Un’altra area particolarmente tutelata dall’articolo 158 è quella delle intersezioni e degli attraversamenti, dove la collocazione scorretta di un veicolo può ostacolare manovre e visibilità. Fuori dai centri abitati, fermata e sosta sono vietate in corrispondenza e prossimità delle aree di intersezione, mentre nei centri abitati il divieto riguarda la corrispondenza delle aree di intersezione e la prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diverse indicazioni. Fermata e sosta sono vietate anche sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, oltre che sui marciapiedi, salvo segnalazioni specifiche che consentano determinate modalità di sosta. La tutela di pedoni e ciclisti è particolarmente evidente in questi divieti, che mirano a garantire visibilità e percorsi liberi da ostacoli.
L’articolo 158 individua poi una serie di luoghi in cui la sosta è vietata in modo specifico, anche quando la fermata può essere consentita, concentrandosi sui casi in cui l’ingombro del veicolo crea intralcio funzionale o ostacola diritti di terzi. La sosta è vietata allo sbocco dei passi carrabili, ovunque si impedisca l’accesso a un altro veicolo regolarmente in sosta o lo spostamento dei veicoli stessi, nonché in seconda fila – salvo per i veicoli a due ruote – a conferma della volontà di preservare la fluidità del traffico e l’accesso ai mezzi parcheggiati. È vietata inoltre la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus e veicoli su rotaia e, se non delimitati, a una distanza inferiore a 15 metri dal segnale di fermata, così come negli spazi riservati ai veicoli in servizio di piazza o al trasporto scolastico. Divieti specifici riguardano anche le aree destinate al mercato o al carico e scarico di cose nelle ore stabilite, le banchine, le corsie riservate ai mezzi pubblici, le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.
Una particolare attenzione è dedicata dall’articolo 158 agli stalli riservati a categorie di utenti o veicoli considerati meritevoli di tutela o favoriti per ragioni di mobilità. La sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide (richiamando l’articolo 188) e in corrispondenza di scivoli e raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito utilizzati da tali veicoli. Ulteriori divieti riguardano gli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio di donne in gravidanza o di genitori con bambino fino a due anni, muniti di permesso rosa, nonché gli spazi destinati alla sosta e alla ricarica dei veicoli elettrici, con regole precise sul divieto di occupare l’area senza effettuare la ricarica o oltre un certo limite temporale nelle ore diurne. In tutti questi casi, il mancato rispetto dei divieti può comportare sanzioni amministrative pecuniarie e, ricorrendone i presupposti, anche la rimozione del veicolo secondo le previsioni in materia di sosta vietata che costituisce intralcio o pericolo.
Quando scatta la rimozione forzata del veicolo
La rimozione forzata del veicolo è disciplinata in modo puntuale dall’articolo 159 del Codice della Strada, che individua i casi in cui gli organi di polizia dispongono lo spostamento coatto del mezzo. La rimozione è configurata come sanzione amministrativa accessoria che si aggiunge alla sanzione pecuniaria prevista per la specifica violazione, ed è applicata quando la sosta vietata assume caratteristiche di grave intralcio o pericolo per la circolazione. In particolare, gli organi di polizia indicati dall’articolo 12 dispongono la rimozione nelle strade o nei tratti in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stato stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo, a condizione che il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo che avverte della rimozione. In questi casi, il conducente non può invocare ignoranza del rischio di traino, essendo la misura chiaramente comunicata tramite la segnaletica.
Oltre alle ipotesi legate a ordinanze e segnaletica integrativa, l’articolo 159 richiama espressamente i casi previsti dagli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3, tra le situazioni in cui la rimozione è prevista come possibile risposta degli organi di polizia. Ciò significa che, quando un veicolo è in sosta o in fermata in uno dei punti in cui tali articoli vietano in maniera rigorosa queste manovre (per esempio in curva, in prossimità di intersezioni, su passaggi pedonali, in seconda fila o davanti a passi carrabili), l’autorità può disporre non solo la sanzione pecuniaria, ma anche l’asportazione del veicolo. La norma aggiunge poi una clausola generale: la rimozione è consentita in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, consentendo così un intervento flessibile ma sempre ancorato alla combinazione tra divieto e concreta incidenza sulla sicurezza e fluidità del traffico.
Un caso specifico che comporta la rimozione riguarda i veicoli lasciati in sosta in violazione delle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia della sede stradale e del relativo arredo. Quando sono previste operazioni di pulizia meccanizzata, rifacimento della segnaletica, manutenzione del manto o degli arredi urbani, il divieto temporaneo di sosta è usualmente segnalato e, in caso di mancato rispetto, la rimozione consente di liberare la carreggiata per consentire i lavori. L’articolo 159 prevede inoltre che gli enti proprietari della strada siano autorizzati a concedere il servizio di rimozione, fissandone modalità e caratteristiche, e specifica che i veicoli adibiti a tale servizio devono rispettare requisiti tecnici determinati dal regolamento, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica e delle esigenze di sicurezza della circolazione.
In alternativa alla rimozione completa, l’articolo 159 consente il blocco del veicolo tramite un apposito attrezzo a chiave applicato alle ruote, comunemente noto come dispositivo di bloccaggio delle ruote. Questa misura può essere adottata, anche previo spostamento del veicolo, senza onere di custodia, secondo modalità e caratteristiche tecniche definite nel regolamento. Tuttavia, l’applicazione del blocco è esclusa ogni volta che il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione: in tali casi si dovrà optare per la rimozione completa, al fine di ristabilire condizioni di sicurezza. La rimozione o il blocco sono espressamente qualificati come sanzioni amministrative accessorie alle violazioni che hanno dato origine all’intervento, e seguono quindi le regole generali del titolo VI, capo I, sezione II del Codice in materia di accertamento, contestazione, pagamento e eventuali ricorsi.
Chi può fare le multe per sosta e fermata (art. 12-bis)
La competenza a prevenire e accertare le violazioni in materia di sosta e fermata è delineata in modo articolato dalle norme che regolano i servizi di polizia stradale e, in particolare, dall’articolo 12 del Codice della Strada. Quest’ultimo stabilisce che l’espletamento dei servizi di polizia stradale spetta, in via principale, alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, alla Polizia di Stato stessa, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale nell’ambito del rispettivo territorio di competenza, nonché a determinate figure di funzionari del Ministero dell’interno. A questi si aggiungono altre categorie di personale tecnico e ispettivo di enti proprietari o gestori delle strade, dei comuni e delle province, che possono svolgere, previo specifico esame di qualificazione, attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione, tra cui rientrano anche le irregolarità relative a fermata e sosta.
Un ruolo centrale, specificamente per le violazioni in materia di fermata e sosta, è attribuito dall’articolo 12-bis del Codice della Strada al personale incaricato dal sindaco. Con provvedimento sindacale possono infatti essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, all’interno delle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento – comprese le aree verdi – a dipendenti comunali o delle società, pubbliche o private, che gestiscono la sosta su strada o i parcheggi. Analogamente, il sindaco può conferire funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni in materia di sosta o fermata connesse all’attività di raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade a dipendenti comunali, delle aziende municipalizzate o delle imprese addette a tali servizi. Questo consente di ampliare i soggetti che, sul territorio, possono vigilare sulla corretta osservanza dei divieti di parcheggio e delle discipline della sosta.
L’articolo 12-bis prevede che tali funzioni siano svolte da personale nominativamente designato con provvedimento del sindaco, previa verifica dell’assenza di precedenti o pendenze penali e dopo adeguata formazione, attribuendo a queste figure, durante lo svolgimento delle mansioni, la qualifica di pubblico ufficiale. Ciò significa che gli atti da loro compiuti nell’accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata – come la redazione dei verbali o la contestazione sul posto – godono delle garanzie e delle presunzioni tipiche degli atti formati da pubblici ufficiali. Le stesse funzioni possono essere estese al personale ispettivo delle aziende che eserciscono il trasporto pubblico di persone, con la possibilità per questi soggetti di vigilare su circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli di linea, ampliando ulteriormente la capacità di controllo su aree spesso critiche per l’uso improprio della sosta.
Un elemento di rilievo pratico è che al personale di cui all’articolo 12-bis è conferito il potere di contestare le infrazioni relative agli articoli 7, 157 e 158, in relazione alle funzioni e agli ambiti loro attribuiti, oltre che di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente alle aree oggetto di affidamento. Ciò significa che, in una zona di sosta regolamentata o a pagamento gestita in concessione, il personale incaricato può non solo rilevare il mancato rispetto delle disposizioni sulla sosta (ad esempio divieti, limiti orari, ticket scaduti) ma anche attivare la procedura per la rimozione, qualora ricorrano i presupposti di pericolo o grave intralcio. A questo personale è riconosciuto il potere di redigere e sottoscrivere i verbali di accertamento delle violazioni di propria competenza, completando così il quadro di chi, in concreto, può elevare multe per sosta e fermata irregolari sia in aree pubbliche generali, sia in spazi regolamentati o affidati a gestori.
Come evitare le sanzioni e cosa fare se l’auto viene rimossa
Evitare sanzioni per sosta vietata o fermata irregolare richiede una conoscenza puntuale delle definizioni e dei divieti previsti dal Codice, ma anche attenzione costante alla segnaletica orizzontale e verticale presente sul posto. Applicare correttamente le nozioni di arresto, fermata e sosta fornite dall’articolo 157 consente di capire quando è consentito fermarsi brevemente, restando a bordo e pronti a ripartire, e quando invece ci si trova in una situazione di sosta vera e propria, con regole più rigide e coperta da divieti specifici. È fondamentale, ad esempio, evitare di considerare come “semplice fermata” soste prolungate con allontanamento dal veicolo in aree soggette a divieto di sosta: in tali casi, il rischio di sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, di rimozione diventa concreto, soprattutto se ci si trova in prossimità di intersezioni, passaggi pedonali, fermate del trasporto pubblico o altri punti sensibili descritti dall’articolo 158.
Un altro accorgimento importante per prevenire sanzioni è prestare attenzione alle ordinanze e alla segnaletica aggiuntiva che indicano non solo il divieto di sosta, ma anche l’eventuale rimozione forzata, come previsto dall’articolo 159. La presenza di pannelli integrativi sotto il segnale di divieto di sosta segnala che, in quel tratto, la sosta non autorizzata non comporta soltanto una multa, ma può portare all’asportazione del veicolo, con conseguente necessità per il proprietario di sostenere sia la sanzione principale sia le spese di rimozione e custodia. Particolare cautela va adottata nei periodi in cui sono programmati interventi di manutenzione o pulizia delle strade: l’ente proprietario può infatti disporre divieti temporanei e, in caso di violazione, la rimozione è espressamente prevista per liberare gli spazi necessari alle operazioni. In un’ottica di guida responsabile, verificare sempre i cartelli prima di parcheggiare, anche in zone apparentemente conosciute, è un passaggio essenziale.
Nel caso in cui il veicolo venga effettivamente rimosso, la disciplina del Codice della Strada inquadra tale misura come sanzione amministrativa accessoria alla violazione principale, che segue les regole generali del titolo VI sulle sanzioni. Il proprietario o conducente, una volta accertata l’assenza del veicolo e verificato che non si tratti di furto o altro evento diverso dalla rimozione, deve rivolgersi agli organi di polizia o all’ente competente sul territorio per individuare il luogo di custodia e le modalità di restituzione. Il recupero del mezzo avviene normalmente previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, oltre alla sanzione pecuniaria collegata all’infrazione che ha giustificato l’intervento (ad esempio violazione dei divieti di sosta stabiliti dall’articolo 158 o sosta in aree oggetto di specifica ordinanza). La rimozione non sostituisce la sanzione principale, ma la affianca, con un impatto economico e pratico più gravoso per il trasgressore.
Dal punto di vista della prevenzione, il rispetto delle prescrizioni sulla sosta e sulla fermata rappresenta un elemento chiave per la sicurezza stradale complessiva, non solo per evitare multe o il disagio legato alla rimozione del veicolo. Le regole degli articoli 157 e 158 sono pensate per garantire visibilità, fluidità della circolazione e tutela degli utenti più vulnerabili, mentre l’articolo 159 fornisce agli organi competenti uno strumento efficace per rimuovere rapidamente situazioni di pericolo o grave intralciofileciteturn0file1turn0file2turn0file3. Una condotta prudente, che tenga conto delle definizioni legali di fermata e sosta, rispetti con scrupolo la segnaletica e valuti sempre l’impatto del proprio parcheggio sugli altri utenti della strada, è il modo più semplice e concreto per non incorrere in sanzioni e per contribuire a una mobilità più ordinata e sicura per tutti.