Cerca

Cosa prevede il Codice sulla sosta vietata?

Definizioni di arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza, divieti, sanzioni, rimozione forzata e buone pratiche secondo il Codice della Strada

Sosta vietata e fermata irregolare: dove non puoi lasciare l’auto
diEzio Notte

Capire bene cosa si intende per arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza è fondamentale per evitare multe e comportamenti pericolosi. Il Codice della Strada dedica norme precise a queste situazioni, definendo dove ci si può fermare, dove la sosta è vietata, chi può accertare le violazioni e quali sono le conseguenze economiche e pratiche per gli automobilisti. In questo articolo analizziamo in modo divulgativo ma rigoroso le principali regole su fermata e sosta, con un’attenzione particolare alle zone di divieto, alla rimozione forzata e alle buone abitudini per parcheggiare in sicurezza.

Differenza tra arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza

Il punto di partenza è la distinzione tra le diverse situazioni in cui un veicolo interrompe la marcia. L’articolo 157 del Codice della Strada chiarisce innanzitutto cosa si intende per arresto: è l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, ad esempio un semaforo rosso o una coda. Non è quindi una scelta del conducente, ma una condizione imposta dal traffico o dalla segnaletica. In questi casi il veicolo è temporaneamente fermo, ma il conducente è pronto a ripartire non appena le condizioni lo consentono, e non si parla di sosta in senso proprio.

La fermata, sempre secondo l’articolo 157, è la sospensione temporanea della marcia, anche in area dove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone oppure per altre esigenze di brevissima durata. La norma precisa che durante la fermata il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia, e che la fermata non deve arrecare intralcio alla circolazione. Questo significa che, se ci si ferma per pochi istanti ma si blocca il flusso dei veicoli o si occupano spazi critici, si può comunque incorrere in violazioni, perché la brevità della sosta non giustifica un comportamento pericoloso o d’ostacolo.

La sosta è invece definita come la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. È la situazione tipica del parcheggio: il veicolo rimane fermo per un periodo più lungo, e il conducente può lasciare il mezzo. Proprio perché la sosta implica un’assenza del conducente, il Codice richiede particolare attenzione al modo in cui il veicolo viene posizionato, alla distanza dal margine della carreggiata e al rispetto degli spazi per pedoni e altri utenti. Inoltre, durante la sosta il motore deve essere spento, regola che ha ricadute sia sulla sicurezza sia sull’ambiente.

Una categoria particolare è la sosta di emergenza, che l’articolo 157 definisce come l’interruzione della marcia quando il veicolo è inutilizzabile per avaria oppure deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. In questo caso la sosta non è programmata, ma imposta da una situazione di necessità. Su strade come le autostrade, l’articolo 176 del Codice della Strada specifica che sulle carreggiate, rampe e svincoli è vietato sostare o anche solo fermarsi, salvo emergenza, e che il veicolo deve essere portato il prima possibile sulla corsia o piazzola di emergenza. La sosta di emergenza non può comunque superare il tempo strettamente necessario a superare l’emergenza e non deve protrarsi oltre tre ore, oltre le quali può scattare la rimozione coattiva.

Dove è vietato fermarsi e sostare secondo il Codice

Una volta chiarite le definizioni, è essenziale capire dove la fermata e la sosta sono espressamente vietate. L’articolo 158 del Codice della Strada elenca in modo dettagliato i casi di divieto di fermata e di sosta. Tra i punti più rilevanti, la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie, o così vicino da intralciarne la marcia. Sono vietate anche nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione, perché in questi luoghi un veicolo fermo può creare situazioni di grave pericolo e difficoltà di manovra per gli altri utenti.

Lo stesso articolo vieta fermata e sosta sui dossi e nelle curve, e – fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento – anche in prossimità di tali punti. Il motivo è legato alla visibilità ridotta: un veicolo fermo in queste posizioni può essere visto troppo tardi da chi sopraggiunge. È vietato inoltre fermarsi o sostare in prossimità e in corrispondenza di segnali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. In ambito urbano, la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza delle intersezioni e in prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione.

Particolare attenzione è posta agli spazi dedicati a pedoni e ciclisti. L’articolo 158 vieta fermata e sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime. È vietato anche sostare sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione, e negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici o alla ricarica degli stessi, con regole specifiche sul tempo massimo di permanenza nelle aree di ricarica. La sosta è inoltre vietata allo sbocco dei passi carrabili, in seconda fila (salvo veicoli a due ruote) e ovunque venga impedito l’accesso o lo spostamento di altri veicoli regolarmente in sosta.

Altri divieti di sosta riguardano gli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus, veicoli circolanti su rotaia e veicoli in servizio di piazza, nonché quelli destinati al trasporto scolastico. È vietata la sosta sulle aree destinate al mercato e al carico/scarico nelle ore stabilite, sulle banchine, negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o raccordi tra marciapiedi e carreggiata, negli spazi riservati ai veicoli a servizio di donne in gravidanza o genitori con bambini piccoli, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati. A queste regole si aggiungono quelle generali sulla collocazione del veicolo in fermata o sosta, previste dall’articolo 157, che impone di posizionarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando spazio sufficiente per il transito dei pedoni e, fuori dai centri abitati, preferibilmente fuori dalla carreggiata.

Chi può fare le multe per sosta e fermata: ausiliari, vigili e altri

Per quanto riguarda chi può accertare e sanzionare le violazioni in materia di fermata e sosta, il Codice della Strada attribuisce un ruolo centrale agli organi di polizia stradale indicati nell’articolo 12. Questi organi sono competenti a disporre, tra l’altro, la rimozione dei veicoli nei casi previsti dall’articolo 159 del Codice della Strada, che richiama espressamente le violazioni degli articoli 157 e 158. Quando la sosta costituisce grave intralcio o pericolo, o avviene in violazione di specifiche ordinanze dell’ente proprietario della strada, gli organi di polizia possono quindi intervenire non solo con la sanzione pecuniaria, ma anche disponendo la rimozione del veicolo.

L’articolo 159 precisa che gli organi di polizia dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade o tratti in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo. La rimozione è prevista anche nei casi di violazione delle norme sulla sosta e fermata contenute negli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3, nonché in tutti gli altri casi in cui la sosta vietata costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione. Questo quadro evidenzia come il potere di intervento sia strettamente collegato alla tutela della sicurezza e della fluidità del traffico.

Lo stesso articolo 159 stabilisce che gli enti proprietari della strada possono concedere il servizio di rimozione dei veicoli, definendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere caratteristiche specifiche, aggiornabili con decreto del Ministro dei trasporti. In alternativa alla rimozione, è consentito il blocco del veicolo con apposito attrezzo applicato alle ruote, a condizione che il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo. Anche in questo caso, si tratta di una sanzione amministrativa accessoria rispetto alla sanzione pecuniaria principale.

Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni di divieto di fermata e sosta tramite apparecchi di rilevamento a distanza, l’articolo 201 del Codice della Strada prevede una disciplina specifica quando il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale. In tali casi, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare l’inizio del procedimento al soggetto intestatario, al fine di verificare se ricorrano condizioni di esclusione della responsabilità. Se non sussistono tali condizioni, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato. Questo meccanismo mostra come l’accertamento delle violazioni di sosta e fermata possa avvenire anche senza contestazione immediata, attraverso sistemi di controllo remoto.

Importi delle sanzioni, rimozione forzata e ricorsi possibili

Le violazioni in materia di fermata e sosta comportano sanzioni amministrative pecuniarie e, in alcuni casi, sanzioni accessorie come la rimozione o il blocco del veicolo. L’articolo 157 stabilisce che, salvo quanto previsto per il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta per mantenere in funzione il condizionatore, chiunque viola le disposizioni sul corretto arresto, fermata e sosta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa in un determinato intervallo. Per il caso specifico del motore acceso in sosta per il condizionamento, è prevista una sanzione di importo più elevato, a conferma dell’attenzione del legislatore a questo comportamento.

L’articolo 7 del Codice della Strada, che disciplina tra l’altro la regolamentazione della sosta nei centri abitati, prevede che chi viola gli obblighi, divieti o limitazioni stabiliti in tale articolo sia soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, con importi differenziati a seconda del tipo di violazione. Nei casi di sosta vietata che si prolunghi oltre ventiquattro ore, la sanzione è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore in cui la violazione si protrae. Per il superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell’articolo 157, comma 6, è prevista una sanzione specifica, calcolata in base al numero dei periodi di tempo massimo consentito trascorsi, fino a un importo massimo pari al quadruplo.

La rimozione forzata e il blocco del veicolo sono disciplinati dall’articolo 159, che li qualifica come sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie previste per i comportamenti vietati. La rimozione può essere disposta, come visto, nei casi in cui la sosta costituisce grave intralcio o pericolo, o quando avviene in violazione delle norme specifiche su fermata e sosta. In alternativa, può essere applicato un dispositivo di blocco alle ruote, purché il veicolo non rappresenti un pericolo. Le modalità di custodia, le spese di rimozione e le condizioni per la restituzione del veicolo sono regolate nel quadro delle norme generali sulle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda i ricorsi, l’articolo 211 chiarisce che, quando da una violazione consegue la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione di opere abusive, il verbale di contestazione costituisce titolo anche per l’applicazione di tale sanzione. Il ricorso al prefetto contro la sanzione pecuniaria si estende automaticamente alla sanzione accessoria, applicandosi le disposizioni dell’articolo 203. Sebbene l’articolo 211 riguardi specificamente il ripristino dei luoghi o la rimozione di opere abusive, il suo impianto mostra come il sistema dei ricorsi sia strutturato per consentire al destinatario della sanzione di contestare sia la parte pecuniaria sia le misure accessorie collegate.

Buone pratiche per parcheggiare senza rischiare multe

Alla luce delle norme esaminate, alcune buone pratiche possono aiutare a ridurre il rischio di sanzioni per fermata e sosta. In primo luogo, è fondamentale rispettare le indicazioni sulla posizione del veicolo: l’articolo 157 impone di collocare il mezzo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando almeno un metro per il transito dei pedoni quando non esiste marciapiede rialzato. Fuori dei centri abitati, la fermata e la sosta devono avvenire preferibilmente fuori dalla carreggiata, evitando piste ciclabili e banchine non appositamente segnalate. Nelle strade urbane a senso unico, la sosta è consentita anche sul margine sinistro, purché resti spazio sufficiente per il transito di almeno una fila di veicoli.

Un’altra buona abitudine è quella di prestare particolare attenzione alla segnaletica verticale e orizzontale. L’articolo 158 vieta la fermata e la sosta in corrispondenza dei segnali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, e lungo le corsie di canalizzazione. Inoltre, nelle zone di sosta predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica, come ricorda l’articolo 157. Questo significa che, anche dove la sosta è consentita, un posizionamento scorretto rispetto alle strisce o agli stalli può comunque integrare una violazione. È importante anche rispettare gli eventuali limiti di tempo, segnalando in modo visibile l’orario di inizio sosta o utilizzando i dispositivi di controllo quando presenti.

Per evitare multe e situazioni di pericolo, è essenziale non utilizzare spazi riservati ad altre categorie di utenti. L’articolo 158 vieta la sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, ai veicoli elettrici, ai veicoli a servizio di donne in gravidanza o genitori con bambini piccoli, ai mezzi pubblici e ai veicoli in servizio di piazza, nonché nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati. Rispettare questi divieti non solo evita sanzioni, ma contribuisce a garantire l’accessibilità e la sicurezza per categorie di utenti particolarmente tutelate dal Codice.

Infine, è opportuno ricordare che la sosta non deve mai trasformarsi in intralcio o pericolo per la circolazione. L’articolo 159 consente la rimozione dei veicoli in tutti i casi in cui la sosta vietata costituisca pericolo o grave intralcio. Anche quando non vi è un divieto esplicito segnalato, il conducente deve valutare se il posizionamento del veicolo possa ostacolare l’accesso ad altri mezzi, ridurre la visibilità in punti critici o impedire il passaggio di pedoni e ciclisti. Adottare un comportamento prudente, rispettoso delle regole e attento alle esigenze degli altri utenti della strada è il modo più efficace per parcheggiare senza rischiare multe e per contribuire a una mobilità più sicura e ordinata.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.