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Cosa prevede il Codice sull’uso del cellulare alla guida?

Norme del Codice della Strada su cellulare, vivavoce, auricolari, sanzioni e consigli pratici per ridurre le distrazioni tecnologiche durante la guida

Cellulare alla guida: cosa è vietato e quali sono le sanzioni
diEzio Notte

L’uso del cellulare alla guida è una delle cause più frequenti di distrazione al volante e il Codice della Strada dedica una disciplina specifica a questo comportamento, distinguendo tra dispositivi vietati, utilizzo consentito di vivavoce e auricolari e relative sanzioni. Conoscere nel dettaglio cosa è permesso e cosa no è fondamentale non solo per evitare multe e sospensioni della patente, ma soprattutto per mantenere un livello adeguato di attenzione alla guida e tutelare la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

Quali dispositivi sono vietati durante la marcia

La norma cardine in materia di cellulare e dispositivi elettronici alla guida è l’articolo 173 del Codice della Strada, che disciplina l’uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida, ma al suo interno contiene anche il divieto espresso di utilizzare specifici dispositivi tecnologici durante la marcia. Il comma 2 stabilisce che al conducente è vietato far uso, mentre il veicolo è in movimento, di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Il divieto è quindi formulato in modo ampio, includendo non solo il classico telefono cellulare, ma una serie di strumenti elettronici che possono distrarre il conducente.

Un aspetto importante della formulazione dell’articolo 173 è il riferimento non solo al tipo di dispositivo, ma anche alla modalità d’uso: la norma vieta l’impiego di apparecchi che comportino l’allontanamento delle mani dal volante, anche se solo per un periodo temporaneo. Questo significa che, ad esempio, tenere in mano lo smartphone per effettuare una chiamata, leggere o inviare messaggi, consultare applicazioni o navigare tra i menu rientra pienamente nella condotta vietata. Il legislatore, in questo modo, collega direttamente il divieto alla perdita di controllo ottimale del veicolo, che si verifica quando il conducente distoglie le mani dai comandi principali.

La stessa disposizione include anche il divieto di usare cuffie sonore durante la marcia, salvo le eccezioni previste per i conducenti dei veicoli delle forze armate, dei Corpi indicati nell’articolo 138, comma 11, e di polizia. L’uso di cuffie, infatti, può isolare acusticamente il conducente dall’ambiente esterno, riducendo la percezione di segnali sonori importanti come clacson, sirene o rumori anomali del traffico. Il Codice della Strada, in questo senso, tutela la capacità di percezione uditiva come elemento essenziale per una guida sicura, ponendo un limite chiaro all’impiego di dispositivi che possano comprometterla.

È utile sottolineare che il divieto riguarda l’uso “durante la marcia”: ciò implica che, quando il veicolo è regolarmente fermo in condizioni che non configurano la marcia (ad esempio in sosta), il quadro normativo si applica in modo diverso e la valutazione concreta dipende dalle circostanze e dal rispetto delle altre norme di comportamento. In ogni caso, l’impostazione dell’articolo 173 mette al centro la necessità che il conducente mantenga il pieno controllo del veicolo e un adeguato livello di attenzione, evitando qualsiasi utilizzo di dispositivi che possa comportare distrazione o riduzione delle capacità di reazione.

Uso di vivavoce e auricolari: quando è consentito

L’articolo 173 del Codice della Strada non si limita a elencare i divieti, ma individua anche le condizioni in cui l’uso di determinati sistemi di comunicazione è consentito durante la guida. In particolare, il comma 2 precisa che è permesso l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a condizione che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che tali dispositivi non richiedano, per il loro funzionamento, l’uso delle mani. La logica è quella di consentire la comunicazione senza compromettere la presa sul volante e senza ridurre in modo significativo la percezione dei suoni esterni.

La previsione relativa alle “adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie” evidenzia come il legislatore consideri fondamentale che il conducente mantenga una buona percezione acustica dell’ambiente circostante. L’uso di un auricolare, quindi, è ammesso solo se non comporta una riduzione tale dell’udito da compromettere la sicurezza. La norma non entra nel dettaglio tecnico dei dispositivi, ma stabilisce un principio generale: il sistema utilizzato non deve isolare il conducente dai suoni del traffico e deve permettere di cogliere tempestivamente segnali di pericolo o indicazioni provenienti da altri utenti della strada.

Un altro elemento chiave è il requisito che l’apparecchio a viva voce o con auricolare non richieda l’uso delle mani per il suo funzionamento. Questo significa che il conducente non deve essere costretto a manipolare il dispositivo durante la marcia per avviare o terminare una chiamata, regolare il volume o compiere altre operazioni. In pratica, il sistema deve consentire di mantenere le mani sul volante, riducendo al minimo le distrazioni manuali e visive. La valutazione concreta delle modalità d’uso dipende dal comportamento effettivo del conducente: se, pur utilizzando un vivavoce, egli tiene in mano lo smartphone o compie manovre che distolgono le mani dal volante, si rientra comunque nell’ambito del divieto.

È importante ricordare che la disciplina dell’articolo 173 si inserisce nel quadro più ampio delle norme generali di comportamento alla guida, che impongono al conducente di mantenere sempre il controllo del veicolo e di adottare una condotta prudente e attenta. L’uso di vivavoce e auricolari, pur consentito entro i limiti indicati, non esonera quindi dall’obbligo di adeguare la propria condotta alle condizioni del traffico, della strada e della visibilità. In situazioni particolarmente complesse o rischiose, può essere opportuno ridurre al minimo anche le comunicazioni consentite, privilegiando la concentrazione sulla guida e la gestione sicura del veicolo.

Sanzioni, sospensione patente e recidiva per uso del cellulare

Le conseguenze economiche e sulla patente per chi utilizza il cellulare o altri dispositivi vietati durante la marcia sono disciplinate sempre dall’articolo 173 del Codice della Strada, che distingue tra violazioni relative all’obbligo di usare determinati apparecchi (comma 1) e violazioni del divieto di uso di radiotelefoni, smartphone e dispositivi analoghi (comma 2). Per l’uso scorretto del cellulare alla guida rileva in particolare il comma 3-bis, che prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione amministrativa accessoria sulla patente. La norma stabilisce che chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto al pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro e alla sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

La stessa disposizione dell’articolo 173 prevede un aggravamento delle sanzioni in caso di recidiva nel biennio. Se lo stesso soggetto commette un’ulteriore violazione delle norme sul divieto di uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi nel corso di due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria sale a un intervallo compreso tra 350 e 1.400 euro, mentre la sospensione della patente di guida viene elevata da uno a tre mesi. In questo modo il Codice della Strada mira a scoraggiare in modo più incisivo i comportamenti reiterati, considerati particolarmente pericolosi per la sicurezza stradale.

La sospensione della patente prevista dall’articolo 173 si configura come sanzione amministrativa accessoria, che si aggiunge alla sanzione pecuniaria e viene applicata secondo le regole generali previste per le misure di questo tipo nel Codice della Strada. In presenza di conducenti minorenni, trova applicazione l’articolo 219-bis del Codice della Strada, che disciplina l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni. In tali casi, in luogo delle sanzioni accessorie tradizionali, si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2, relative alla revisione della patente di guida.

La recidiva e le eventuali conseguenze sulla patente si inseriscono, inoltre, nel quadro più generale delle norme che prevedono la revisione del titolo di guida quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica del conducente. L’articolo 128 del Codice della Strada stabilisce che gli uffici competenti possono disporre visita medica o esame di idoneità e che, in caso di incidente con lesioni gravi e contestazione di violazioni da cui derivi la sospensione della patente, la revisione è sempre disposta. Un uso reiterato e pericoloso del cellulare alla guida può quindi contribuire, nel complesso della condotta del conducente, a far emergere la necessità di verificare nuovamente l’idoneità alla guida.

Consigli per evitare distrazioni tecnologiche alla guida

Le norme del Codice della Strada sull’uso del cellulare alla guida delineano un quadro preciso di divieti e sanzioni, ma la sicurezza reale dipende anche dalle scelte concrete del conducente. L’articolo 173 del Codice della Strada mette al centro l’esigenza che il conducente mantenga le mani sul volante e adeguate capacità uditive, evitando l’uso di dispositivi che comportino distrazione o perdita di controllo. Un primo consiglio pratico, coerente con questa impostazione, è quello di predisporre prima della partenza tutti i sistemi consentiti (vivavoce, eventuale auricolare ammesso, impostazioni del telefono) in modo da non dover intervenire manualmente durante la marcia.

Un altro accorgimento utile è quello di limitare volontariamente l’uso del cellulare anche quando si dispone di sistemi a viva voce o auricolari conformi alle condizioni previste dall’articolo 173. Sebbene la norma consenta tali strumenti, ogni comunicazione durante la guida può comunque incidere sul livello di attenzione, soprattutto in situazioni di traffico intenso, condizioni meteo difficili o percorsi complessi. Organizzare le proprie attività in modo da ridurre al minimo le chiamate durante gli spostamenti, privilegiando le soste in luoghi sicuri per gestire le comunicazioni più impegnative, è una scelta che si pone in linea con lo spirito di prudenza che permea l’intero Codice della Strada.

È inoltre consigliabile sviluppare abitudini di guida che tengano conto del possibile intervento degli organi di polizia stradale, i quali hanno il compito di vigilare sul rispetto delle norme e possono procedere ai controlli previsti, anche in relazione alla condotta del conducente e all’uso di dispositivi durante la marcia. Le disposizioni generali sugli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, contenute nell’articolo 192 del Codice della Strada, richiamano il dovere di fermarsi all’invito e di collaborare ai controlli, che possono includere la verifica del rispetto dei divieti sull’uso del cellulare. Mantenere un comportamento corretto e trasparente facilita tali verifiche e contribuisce a una circolazione più ordinata.

Infine, è utile ricordare che il rispetto delle norme sul cellulare alla guida si affianca ad altri obblighi fondamentali, come l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini previsto dall’articolo 172 del Codice della Strada. Adottare una condotta complessivamente responsabile, che includa il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l’astensione dall’uso improprio di strumenti tecnologici, consente di ridurre in modo significativo il rischio di incidenti e di garantire una maggiore tutela per tutti gli utenti della strada. Chi guida con attenzione, evitando distrazioni e rispettando le prescrizioni del Codice, non solo evita sanzioni, ma contribuisce attivamente a una mobilità più sicura e consapevole.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.