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Cosa prevede la legge per il sorpasso in curva?

Art. 148 Codice della Strada: sorpasso in curva, divieti, sanzioni, punti patente, sospensione ed eccezioni consentite

Regole per il sorpasso in curva: cosa dice il Codice della Strada
diEzio Notte

Il sorpasso in curva è una delle manovre più delicate e regolamentate dal Codice della Strada. La disciplina di riferimento è contenuta nell’Art. 148, che definisce le condizioni generali per eseguire un sorpasso in sicurezza e individua espressi divieti, con particolare attenzione alle situazioni di visibilità limitata come curve e dossi. In questo articolo analizziamo cosa prevede la legge per il sorpasso in curva, quali sono i divieti, le sanzioni applicabili quando la manovra è pericolosa o vietata, e quali eccezioni e casi consentiti sono previsti, sempre attenendoci esclusivamente al testo del Codice della Strada.

Divieti di sorpasso

Per comprendere i divieti occorre partire dalla nozione e dalle condizioni generali del sorpasso. L’Art. 148 definisce il sorpasso come la manovra con cui un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione. Prima di iniziare, il conducente deve accertare che la manovra sia possibile senza pericolo o intralcio, verificare che chi precede non stia per eseguire un sorpasso analogo, che nessuno dietro abbia iniziato la stessa manovra e che la strada sia libera a sufficienza per completarla in sicurezza, tenendo conto anche di chi sopraggiunge in senso opposto. Questi requisiti generali, se non rispettati, rendono il sorpasso vietato e sanzionabile anche al di fuori delle curve, perché attengono alla sicurezza intrinseca della manovra stessa (Art. 148, commi 1 e 2) .

Nel merito specifico delle curve, il Codice stabilisce un divieto espresso: è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve e dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità. Tuttavia, la norma introduce un’importante eccezione: in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate, oppure è a senso unico, oppure presenta almeno due corsie con lo stesso senso di marcia ed è tracciata apposita segnaletica orizzontale. In sostanza, la legge vieta il sorpasso in curva su strade a doppio senso con una corsia per senso, ove la manovra implicherebbe invasione della semicarreggiata opposta, mentre lo consente su infrastrutture che separano fisicamente o funzionalmente i flussi in direzione concorde (Art. 148, comma 10) .

Altri divieti connessi alla pericolosità della manovra riguardano il sorpasso di un veicolo che sta già sorpassando, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione quando per farlo occorrerebbe spostarsi nella parte destinata al senso opposto. È inoltre vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, salvo le eccezioni espressamente previste. Queste regole concorrono a prevenire conflitti di traiettorie e intrusioni nella corsia opposta che, in condizioni di visibilità ridotta tipiche delle curve, amplificano il rischio di collisioni frontali o laterali (Art. 148, commi 11 e 12) .

Completano il quadro alcuni divieti specifici: è vietato il sorpasso in prossimità dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione sia regolata da semafori; inoltre è vietato sorpassare un veicolo che si è fermato o ha rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire il passaggio dei pedoni. Per i conducenti di veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre ai divieti generali, vige il divieto di sorpasso sulle strade o tratti in cui ciò è imposto dall’apposito segnale. Queste prescrizioni integrano lo scenario delle curve: la combinazione tra scarsa visibilità e contesti complessi (incroci, PL, attraversamenti) rende il sorpasso particolarmente inadatto, e quindi vietato salvo condizioni particolari (Art. 148, commi 13 e 14) .

  • Vietato sorpassare in curva su strade a doppio senso con una corsia per senso o in altri casi di scarsa visibilità (Art. 148, comma 10) .
  • Vietato sorpassare un veicolo che già sorpassa e in prossimità delle intersezioni, salvo eccezioni (Art. 148, commi 11 e 12) .
  • Vietato sorpassare presso passaggi a livello senza barriere e veicoli fermi a un attraversamento pedonale (Art. 148, comma 13) .
  • Divieto per veicoli >3,5 t nei tratti segnalati con apposito segnale (Art. 148, comma 14) .

Sanzioni per sorpasso pericoloso

La violazione dei divieti di sorpasso previsti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 (tra cui rientra il sorpasso in curva) comporta una sanzione amministrativa da 167,00 a 665,00 euro. A questa si aggiungono la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente da uno a tre mesi; se la violazione riguarda invece il divieto per conducenti di veicoli oltre 3,5 t di cui al comma 14, l’importo sale da 327,00 a 1.308,00 euro e la sospensione è da due a sei mesi. Quando la violazione è commessa da un conducente con patente da meno di tre anni, la sospensione è da tre a sei mesi. La riduzione del 30% non è consentita per queste violazioni (Art. 148, comma 16) .

Per le irregolarità che non rientrano nei divieti “assoluti” ma attengono al modo in cui il sorpasso è eseguito, la legge prevede un diverso regime. Chi sorpassa a destra (salvo i casi consentiti) o non osserva le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto a una sanzione amministrativa da 83,00 a 332,00 euro, con decurtazioni che variano in funzione del comma violato: 3 punti per il comma 2, 5 punti per il comma 3 e 2 punti per il comma 8. La stessa sanzione si applica per le violazioni dei commi 4, 5 e 7. Se, nell’arco di due anni, il soggetto commette almeno due violazioni del comma 3, all’ultima infrazione segue anche la sospensione della patente da uno a tre mesi (Art. 148, comma 15) .

Un’ulteriore premessa importante: tra le condotte che, se causa di incidente con esito mortale o lesioni, integrano specifiche fattispecie sanzionate dall’Art. 222, il Codice richiama, tra le altre, il sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale e la manovra su linea continua. L’Art. 222 non elenca espressamente il “sorpasso in curva” tra le condotte tassative ivi richiamate; pertanto, in questa sede, ci limitiamo a rilevare il collegamento esplicito con l’attraversamento pedonale, senza estendere analogie non previste dal testo normativo (Art. 222; richiamo ad Art. 148, comma 13) .

Infine, occorre segnalare la disciplina introdotta per la tutela dei velocipedi: il sorpasso di ciclisti da parte dei veicoli a motore deve avvenire mantenendo, ove le condizioni lo consentano, una distanza laterale minima di 1,5 metri. La violazione è assoggettata alle sanzioni amministrative previste dal comma 16, primo periodo. Nella pratica, se il sorpasso del ciclista avviene in curva e ricadrebbe in un caso vietato ai sensi del comma 10, trovano applicazione le sanzioni indicate per i divieti assoluti, oltre a quanto previsto per l’inosservanza della distanza di sicurezza laterale (Art. 148, comma 9-bis e comma 16) .

ViolazioneSanzionePuntiSospensione patente
Sorpasso in curva o in caso di scarsa visibilità (Art. 148, c. 10)€ 167,00 – € 665,00101-3 mesi (3-6 mesi per patente < 3 anni)
Sorpassare veicolo che già sorpassa / sorpasso presso intersezioni/PL/pedoni (Art. 148, cc. 11-13)€ 167,00 – € 665,00101-3 mesi (3-6 mesi per patente < 3 anni)
Divieto per veicoli >3,5 t nei tratti segnalati (Art. 148, c. 14)€ 327,00 – € 1.308,00102-6 mesi
Sorpasso a destra non consentito o inosservanza commi 2, 3, 8 (Art. 148, c. 15)€ 83,00 – € 332,002/3/5 (in base al comma)1-3 mesi in caso di recidiva biennale del c. 3

Eccezioni e situazioni consentite

La regola che vieta il sorpasso in curva non è assoluta: il Codice individua circostanze in cui la manovra è permessa pur in presenza di una curva o di visibilità ridotta. In particolare, se la strada è a due carreggiate separate, a senso unico, oppure presenta almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi è apposita segnaletica orizzontale, il sorpasso è consentito. Questo significa che su infrastrutture progettate per separare i flussi o su carreggiate monodirezionali, la manovra può avvenire anche in curva, sempre che siano rispettate le condizioni generali di sicurezza e gli obblighi di segnalazione e rientro (Art. 148, comma 10) .

Esistono poi eccezioni connesse alle intersezioni, che pur non riguardando direttamente la curva, illustrano il criterio del Codice: il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni è generalmente vietato, ma è consentito quando il veicolo da sorpassare ha segnalato e iniziato la svolta a sinistra, su strada a precedenza con due carreggiate separate o a senso unico o con almeno due corsie nello stesso senso e apposita segnaletica, quando si sorpassa un veicolo a due ruote non a motore senza invadere l’opposta semicarreggiata, o quando la circolazione è regolata da semafori o agenti del traffico. Questo impianto conferma che le eccezioni dipendono da chiarezza degli schemi di marcia e controllo del rischio (Art. 148, comma 12, lett. a-d) .

Nel compimento di un sorpasso consentito, restano vincolanti le condizioni operative: occorre spostarsi a sinistra, superare rapidamente mantenendo adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile senza creare pericolo o intralcio. La norma richiede inoltre, prima d’iniziare la manovra, una verifica stringente di visibilità, libertà di manovra e assenza di conflitti con altri conducenti che stiano sorpassando o si apprestino a farlo. Parallelamente, chi viene sorpassato ha il dovere di agevolare la manovra e non accelerare, tenendosi, su strade a una corsia per senso, il più possibile vicino al margine destro. Questi requisiti si applicano anche nei casi in cui il sorpasso sia possibile in curva per le ragioni viste sopra (Art. 148, commi 2, 3 e 4) .

Vi sono, infine, situazioni particolari: sulle carreggiate con almeno due corsie per senso, chi ha appena eseguito un sorpasso e sta per effettuarne un altro può restare sulla corsia impegnata, purché non intralci i veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo; il sorpasso deve essere eseguito a destra se il veicolo da superare ha segnalato e iniziato la svolta a sinistra (o, in senso unico, l’arresto a sinistra). In presenza di binari tranviari a raso senza sede riservata, valgono regole specifiche, come il divieto di sorpasso a destra del tram fermo senza salvagente. Anche se non correlate direttamente alla curva, queste norme incidono sulle condizioni in cui un sorpasso può essere ritenuto consentito e sicuro (Art. 148, commi 6, 7, 8 e 9) .

  • Sorpasso in curva consentito solo su due carreggiate separate, strade a senso unico o con due o più corsie nello stesso senso e segnaletica orizzontale (Art. 148, c. 10) .
  • Alle intersezioni eccezioni tassative: svolta a sinistra già avviata, strada a precedenza con caratteristiche specifiche, velocipede a due ruote senza invadere l’opposta semicarreggiata, regolazione semaforica o agente (Art. 148, c. 12) .
  • Obblighi operativi di verifica, distanza laterale adeguata, segnalazione e rientro; chi è sorpassato non deve accelerare (Art. 148, commi 2-4) .
  • Casi particolari: permanenza in corsia di sorpasso per manovra successiva, sorpasso a destra in caso di svolta a sinistra del veicolo sorpassato, regole sui tram (Art. 148, commi 6-9) .

In conclusione, il sorpasso in curva è vietato salvo precise condizioni infrastrutturali che separano o allineano i flussi nello stesso senso di marcia. Quando la manovra è vietata o pericolosa, scattano sanzioni severe, con decurtazione punti e sospensione della patente. Se invece ricorrono le eccezioni previste e si rispettano scrupolosamente gli obblighi operativi del sorpasso, la manovra può essere legittimamente compiuta. Ogni decisione deve essere guidata dal dettato normativo dell’Art. 148 e dalla prudenza che il Codice richiede nelle situazioni di visibilità ridotta tipiche delle curve .

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.