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Cosa rischia chi guida in stato di ebbrezza secondo il Codice?

Guida alle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza previste dal Codice della Strada

Cosa rischia chi guida in stato di ebbrezza secondo il Codice?
diEzio Notte

In sintesi. Guida alle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza previste dal Codice della Strada

  • Divieto di guidare sotto l’influenza dell’alcool
  • Fasce di tasso alcolemico e relative sanzioni
  • Sospensione e revoca della patente, confisca del veicolo
  • Aggravanti, recidiva e rapporti con altri reati
  • Fonti normative

Guidare dopo aver bevuto non è solo una scelta pericolosa per sé e per gli altri utenti della strada, ma espone anche a conseguenze molto serie sul piano amministrativo e penale. Il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato il divieto di guida in stato di ebbrezza, definendo fasce di tasso alcolemico, sanzioni, misure accessorie su patente e veicolo, oltre a specifiche aggravanti e casi particolari per determinate categorie di conducenti. Comprendere bene cosa prevede la legge è essenziale per valutare “cosa si rischia” e, soprattutto, per scegliere di non mettersi alla guida dopo aver assunto alcolici.

Divieto di guidare sotto l’influenza dell’alcool

Nel sistema del Codice della Strada, il punto di partenza è il principio generale di sicurezza: gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, salvaguardando in ogni caso la sicurezza stradale. Questo principio generale è espresso dall’articolo 140 del Codice della Strada, che fa da cornice a tutte le norme specifiche sui comportamenti di guida, inclusa la guida in stato di ebbrezza. In questa prospettiva, guidare dopo aver assunto bevande alcoliche viene considerato un comportamento che espone a un rischio particolarmente elevato di incidente e per questo è oggetto di disciplina dettagliata e pene severe.

Il divieto specifico di guidare in stato di ebbrezza è previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada, che vieta la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di bevande alcoliche e definisce le sanzioni in base al tasso alcolemico accertato. La norma si applica a tutti i conducenti di veicoli e configura un vero e proprio reato al superamento di determinate soglie, con conseguenze che possono comprendere ammende di importo rilevante, arresto e sanzioni amministrative accessorie sulla patente e sul veicolo. In questo quadro, la guida “solo con qualche bicchiere” non è una zona grigia: oltre certi valori misurati, si entra chiaramente nel campo del penale.

Accanto alla disciplina generale, il Codice prevede regole ancora più stringenti per alcune categorie di conducenti considerate particolarmente sensibili, come i neopatentati, i conducenti più giovani e chi svolge professionalmente attività di trasporto di persone o cose. L’articolo 186-bis del Codice della Strada stabilisce infatti il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a 21 anni, nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e per chi esercita professionalmente il trasporto. In questi casi il limite tollerato è pari a zero, con specifiche sanzioni anche per valori molto bassi di tasso alcolemico.

Il divieto di guida in stato di ebbrezza non si esaurisce nella sola previsione di una condotta vietata: il Codice disciplina anche le modalità con cui gli organi di polizia stradale accertano la violazione e gli effetti immediati sull’abilitazione alla guida. In presenza di un’ipotesi di reato per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente, l’articolo 223 del Codice della Strada prevede il ritiro immediato del documento da parte dell’organo accertatore e la trasmissione alla Prefettura, che può disporre una sospensione provvisoria anche di lunga durata in base alla gravità del fatto.

Fasce di tasso alcolemico e relative sanzioni

La disciplina della guida in stato di ebbrezza si basa su fasce di tasso alcolemico, accertato tramite gli strumenti previsti dalla legge. L’articolo 186 del Codice della Strada distingue più livelli di gravità, collegando a ciascuno specifiche sanzioni pecuniarie e penali, oltre alle misure amministrative accessorie. La norma prevede un primo livello per un certo intervallo di tasso alcolemico, un secondo per un intervallo superiore e un terzo per valori oltre 1,5 g/l, a cui corrispondono inasprimenti progressivi delle conseguenze. All’aumentare del tasso alcolemico aumenta non solo l’importo dell’ammenda, ma anche la durata dell’arresto e della sospensione della patente.

Un aspetto centrale riguarda la fascia più elevata, quella in cui viene accertato un valore superiore a 1,5 g/l. In questo caso, l’articolo 186 prevede l’applicazione congiunta di ammenda e arresto, con un intervallo di pena sensibilmente più grave rispetto alle fasce inferiori, e stabilisce che “all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata. La norma contempla inoltre la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio, a conferma del carattere particolarmente grave attribuito alla reiterazione di questo comportamento.

Per le categorie di conducenti espressamente individuate dall’articolo 186-bis (giovani, neopatentati e professionisti del trasporto), il sistema delle fasce e delle sanzioni è ancora più severo. Lo stesso articolo 186-bis prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chi, pur rientrando in tali categorie, presenti un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, con importi prestabiliti che, in caso di incidente, vengono raddoppiati. Inoltre, quando questi conducenti ricadono nelle violazioni di cui all’articolo 186, le sanzioni ivi previste vengono aumentate: di un terzo per la fascia più bassa e da un terzo alla metà per le fasce più elevate, rendendo economicamente e penalmente più gravosa la violazione se commessa da soggetti “sensibili”.

Oltre alle fasce collegate al valore del tasso alcolemico, lo stesso articolo 186 prevede un’ulteriore aggravante temporale legata alla guida in stato di ebbrezza nelle ore notturne. Il comma 2-sexies stabilisce infatti che l’ammenda sia aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, destinando inoltre una quota dell’ammenda ad un fondo specifico per la lotta all’incidentalità notturna. Questa previsione riconosce che le ore notturne rappresentano un contesto a rischio maggiore e punta a scoraggiare con forza la guida in stato di ebbrezza in tali fasce orarie.

Sospensione e revoca della patente, confisca del veicolo

Le conseguenze più temute per chi guida in stato di ebbrezza, oltre alle sanzioni economiche e penali, riguardano spesso i provvedimenti sulla patente e sul veicolo. L’sospensione e la revoca della patente costituiscono infatti strumenti centrali nella risposta dell’ordinamento a queste condotte. L’articolo 186 stabilisce che, per i diversi scaglioni di tasso alcolemico, all’accertamento del reato consegua “in ogni caso” la sospensione della patente per periodi che si allungano al crescere della gravità; nelle ipotesi più serie, come quella oltre 1,5 g/l, il periodo può arrivare fino a due anni.

La gestione concreta della patente, sin dal momento dell’accertamento del reato, è disciplinata dall’articolo 223 del Codice della Strada, che regola il ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato per le quali è prevista la sospensione o la revoca. L’agente che constata la violazione ritira immediatamente la patente e la invia alla Prefettura, che può disporre una sospensione provvisoria fino a un massimo di due anni (o superiore, in determinati casi collegati ad altri reati di lesioni o omicidio stradale). In questo modo, il conducente può essere privato del diritto di guida già in fase cautelare, prima della definizione del procedimento penale.

La revoca della patente rappresenta il livello massimo di intervento sull’abilitazione alla guida. L’articolo 186 prevede che, in caso di recidiva nel biennio per la fascia con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente sia “sempre revocata” ai sensi delle norme del titolo VI, capo II, sezione II. La stessa norma dispone inoltre che, quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente con tasso superiore a 1,5 g/l, la patente sia sempre revocata, ribadendo la particolare gravità attribuita all’incrocio tra elevato stato di ebbrezza e produzione di un sinistro con possibili conseguenze per le persone.

Accanto ai provvedimenti sulla patente, l’articolo 186 contempla anche la confisca del veicolo come misura particolarmente incisiva. Per la fascia di tasso superiore a 1,5 g/l, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è “sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato”, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Inoltre, lo stesso articolo richiama, per il sequestro del veicolo, le disposizioni dell’articolo 224-ter, inserendo la confisca in un più ampio quadro di misure cautelari e definitive sui mezzi utilizzati per commettere violazioni gravi alla sicurezza stradale.

Aggravanti, recidiva e rapporti con altri reati

Le conseguenze della guida in stato di ebbrezza non si esauriscono nella lettura “meccanica” delle fasce di tasso alcolemico: il Codice prevede una serie di aggravanti che possono rendere la posizione del conducente ancora più critica. L’articolo 186, al comma 2-bis, stabilisce che, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, “le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate” ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito. In caso di incidente con tasso superiore a 1,5 g/l, come visto, scatta sempre la revoca della patente; si tratta di una combinazione di misure che riflette la massima severità nei confronti dei comportamenti che generano sinistri.

Un’ulteriore aggravante specifica è quella notturna, disciplinata dal comma 2-sexies dello stesso articolo 186. In questa ipotesi, l’ammenda viene aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, con l’impossibilità per le circostanze attenuanti concorrenti di essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a tale aggravante, come prevede il comma 2-septies. L’effetto pratico è che, nelle ore notturne, è significativamente più difficile ottenere una riduzione complessiva dell’entità della pena, perché l’aggravante conserva comunque un peso prevalente nel bilanciamento.

La disciplina della recidiva gioca un ruolo importante nel determinare cosa rischia chi persiste nel comportamento di guidare in stato di ebbrezza. Per la fascia più elevata di tasso alcolemico, l’articolo 186 dispone espressamente che “la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio”. Questo significa che la reiterazione della violazione in un arco temporale breve comporta, di regola, la perdita definitiva dell’abilitazione alla guida, con necessità di ripercorrere l’intero iter per il conseguimento di una nuova patente, secondo le regole generali.

Infine, è importante considerare i rapporti tra la guida in stato di ebbrezza e altri reati connessi agli incidenti stradali. L’articolo 223 include espressamente, tra i casi per cui opera il ritiro immediato della patente, anche le ipotesi di reato disciplinate dall’articolo 222, che riguarda le sanzioni amministrative accessorie in caso di incidenti con danni alle persone. In queste situazioni, la guida in stato di ebbrezza può costituire il presupposto o una circostanza aggravante di reati più gravi (come quelli previsti dal codice penale in caso di lesioni o morte), con un intreccio di conseguenze penali e amministrative che si sommano. A ciò si aggiunge la possibilità, richiamata dall’articolo 128, che, in presenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici, il conducente sia sottoposto a revisione della patente, anche per valutare l’idoneità alla guida dopo episodi legati all’abuso di alcol.

Fonti normative