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Cosa rischia chi usa il cellulare alla guida secondo il CDS?

Norme del Codice della Strada sull’uso del cellulare alla guida, differenze tra vivavoce e auricolari, sanzioni previste e consigli per una condotta conforme

Uso del cellulare alla guida: divieti, multe e sospensione patente
diEzio Notte

Usare il cellulare alla guida non è solo una cattiva abitudine: il Codice della Strada disciplina in modo preciso quando e come si possono utilizzare telefoni e altri dispositivi elettronici durante la marcia, quali comportamenti sono vietati e quali sanzioni (anche pesanti) rischia il conducente. In questo articolo analizziamo nel dettaglio cosa prevede l’art. 173, le differenze tra uso a mano, vivavoce e auricolari, gli importi delle multe, i casi di sospensione della patente e alcuni accorgimenti pratici per restare connessi senza violare la legge.

Cosa vieta l’art. 173 sull’uso di dispositivi durante la guida

Il cuore della disciplina sull’uso del cellulare alla guida è contenuto nell’articolo 173 del Codice della Strada, che regola sia l’obbligo di utilizzare determinati ausili (come le lenti correttive) sia il divieto di impiego di specifici dispositivi elettronici durante la marcia. Il comma 2 stabilisce che al conducente è vietato far uso, mentre il veicolo è in movimento, di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. La norma, quindi, non si limita al “telefono in mano”, ma abbraccia un’ampia categoria di strumenti potenzialmente distraenti.

Lo stesso comma 2 dell’art. 173 specifica inoltre che è vietato usare cuffie sonore durante la marcia, salvo una precisa eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate, dei corpi indicati nell’art. 138, comma 11, e di polizia. Questo passaggio è importante perché chiarisce che l’uso di dispositivi che isolano acusticamente il conducente è considerato incompatibile con la necessità di percepire correttamente l’ambiente circostante, i rumori del traffico e gli eventuali segnali acustici di pericolo. La ratio è coerente con il principio generale secondo cui chi guida deve mantenere il pieno controllo del veicolo e un’adeguata capacità di percezione.

Accanto ai divieti, l’art. 173 contiene anche un obbligo specifico per chi ha deficit visivi o altre minorazioni compensate da ausili. Il comma 1 stabilisce che il titolare di patente al quale, in sede di rilascio o rinnovo, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali mediante lenti o determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida. Questo significa che, se sulla patente è riportato l’obbligo di lenti o di altri dispositivi, circolare senza tali ausili costituisce violazione autonoma, distinta dall’uso del cellulare, ma sempre riconducibile all’art. 173.

La disciplina dell’art. 173 si inserisce nel quadro più ampio dei comportamenti di guida sicura, richiamato anche dal principio informatore della circolazione: l’articolo 140 del Codice della Strada stabilisce infatti che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare sempre la sicurezza stradale. L’uso improprio di dispositivi elettronici alla guida è uno degli esempi più evidenti di condotta che può compromettere tale sicurezza, perché distoglie attenzione, vista e mani dai comandi del veicolo.

Differenza tra uso a mano, vivavoce e auricolari

La distinzione tra uso a mano del cellulare, utilizzo del vivavoce e impiego di auricolari è centrale per capire cosa è consentito e cosa no. L’art. 173, comma 2, vieta espressamente l’uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. In pratica, tenere il telefono in mano per telefonare, scrivere messaggi, consultare applicazioni o navigare in internet rientra pienamente nel divieto, perché richiede almeno una mano impegnata sul dispositivo e distoglie l’attenzione dalla guida.

Lo stesso comma 2, però, introduce una rilevante apertura: è consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a condizione che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che tali dispositivi non richiedano, per il loro funzionamento, l’uso delle mani. Questo significa che sistemi integrati nell’auto, vivavoce Bluetooth o auricolari che permettono di gestire la conversazione senza dover impugnare il telefono possono essere utilizzati, purché non costringano il conducente a manipolare il dispositivo durante la marcia.

La norma, inoltre, vieta l’uso di cuffie sonore, distinguendole dagli auricolari. Le cuffie, infatti, tendono a coprire entrambe le orecchie e a isolare maggiormente dai rumori esterni, mentre l’uso di un auricolare, se conforme alle condizioni previste (capacità uditive adeguate ad entrambe le orecchie e assenza di necessità di usare le mani per il funzionamento), è considerato compatibile con la guida. In questo quadro, è essenziale che il conducente mantenga sempre la possibilità di percepire segnali acustici esterni, come clacson, sirene o rumori anomali del veicolo.

È importante sottolineare che la liceità del vivavoce o dell’auricolare non autorizza comunque un uso distratto o eccessivo del telefono. Anche se il dispositivo è tecnicamente conforme all’art. 173, il conducente resta tenuto a rispettare il principio generale di sicurezza della circolazione sancito dall’art. 140. Se la conversazione, pur gestita tramite vivavoce, compromette l’attenzione alla guida o induce manovre pericolose, il comportamento può comunque essere valutato negativamente e, in presenza di altre violazioni, portare a ulteriori contestazioni.

Importi delle sanzioni e sospensione della patente

Le conseguenze economiche e sulla patente per chi usa il cellulare alla guida sono disciplinate in modo puntuale dall’art. 173. Per la violazione del comma 1 (mancato uso di lenti o apparecchi prescritti), il comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 83 a 332 euro. Si tratta di una fattispecie distinta rispetto all’uso di dispositivi elettronici, ma che rientra nello stesso articolo perché attiene agli ausili necessari per guidare in sicurezza. L’importo è significativo e riflette l’importanza attribuita alla corretta compensazione delle minorazioni del conducente.

Molto più severo è il trattamento riservato a chi viola il comma 2, cioè utilizza durante la marcia apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet o dispositivi analoghi che comportino l’allontanamento delle mani dal volante, oppure fa uso di cuffie sonore. Il comma 3-bis dell’art. 173 stabilisce che, in questi casi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro, accompagnata dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Dunque, già alla prima violazione, oltre alla multa, il conducente rischia di non poter guidare per un periodo non trascurabile.

La norma prevede anche un aggravamento in caso di recidiva. Se lo stesso soggetto commette un’ulteriore violazione del comma 2 nel corso di un biennio, il comma 3-bis dispone che la sanzione pecuniaria salga a un intervallo compreso tra 350 e 1.400 euro e che la sospensione della patente di guida sia da uno a tre mesi. Questo meccanismo di inasprimento progressivo mira a scoraggiare i comportamenti reiterati, considerati particolarmente pericolosi per la sicurezza stradale, e rende evidente come l’uso del cellulare alla guida non sia una “semplice” infrazione di poco conto.

Un ulteriore collegamento rilevante è con l’articolo 218-ter del Codice della Strada, che disciplina la sospensione della patente in relazione al punteggio. Tra le violazioni che, in presenza di un punteggio inferiore a venti punti, comportano la sospensione breve della patente, è espressamente richiamato l’art. 173, comma 3-bis. Ciò significa che, se il conducente ha già subito decurtazioni di punti e il suo punteggio è sceso sotto determinate soglie, una violazione per uso del cellulare alla guida può determinare, oltre alla sospensione prevista direttamente dall’art. 173, anche l’applicazione del meccanismo di sospensione legato al punteggio, con ulteriori conseguenze sulla possibilità di circolare.

Consigli pratici per usare il telefono in modo conforme al CDS

Per conciliare esigenze di comunicazione e rispetto del Codice della Strada, è fondamentale adottare alcune accortezze pratiche, sempre alla luce di quanto stabilito dall’art. 173. In primo luogo, è opportuno predisporre il dispositivo prima di iniziare la marcia: impostare il navigatore, selezionare eventuali numeri da chiamare o attivare funzioni di assistente vocale quando il veicolo è fermo e in condizioni di sicurezza. In questo modo si evita di dover manipolare smartphone, tablet o altri apparecchi durante la guida, comportamento che rientra nel divieto del comma 2 perché comporta l’allontanamento delle mani dal volante.

Un secondo accorgimento consiste nell’utilizzare esclusivamente sistemi a viva voce o auricolari che rispettino le condizioni previste dall’art. 173: il conducente deve avere adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e il dispositivo non deve richiedere l’uso delle mani per il suo funzionamento. È quindi consigliabile privilegiare soluzioni integrate nel veicolo o dispositivi che permettano di rispondere e terminare le chiamate tramite comandi al volante o vocali. Anche in questo caso, però, è bene limitare la durata e la complessità delle conversazioni, per non compromettere la concentrazione necessaria alla guida.

Per chi ha obbligo di lenti o di altri apparecchi compensativi indicati sulla patente, è essenziale verificare sempre di indossarli prima di mettersi al volante, in ottemperanza al comma 1 dell’art. 173. Guidare senza tali ausili non solo espone alla sanzione pecuniaria prevista dal comma 3, ma riduce concretamente la capacità di percepire correttamente la strada, i segnali e gli altri utenti, in contrasto con il principio di sicurezza sancito dall’art. 140. Un controllo preventivo, quindi, è una semplice abitudine che evita rischi legali e di sicurezza.

Infine, quando si avverte la necessità di utilizzare il telefono in modo che richieda attenzione o manipolazione (ad esempio per scrivere un messaggio, consultare documenti o modificare impostazioni complesse), la soluzione conforme al Codice della Strada è fermarsi in un luogo idoneo e sicuro, dove la sosta sia consentita. Solo a veicolo fermo e in condizioni regolari si può interagire con lo smartphone o altri dispositivi senza incorrere nel divieto dell’art. 173, comma 2. Questo approccio, oltre a evitare sanzioni e sospensioni della patente, contribuisce a una circolazione più sicura e rispettosa per tutti gli utenti della strada.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.