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Cosa rischia chi usa il cellulare o altri dispositivi elettronici durante la guida?

Divieti, sanzioni e buone pratiche sull’uso di cellulare e dispositivi elettronici durante la guida secondo il Codice della Strada

Uso del cellulare alla guida: cosa si rischia secondo il Codice della Strada
diEzio Notte

Usare il cellulare o altri dispositivi elettronici mentre si guida non è solo una cattiva abitudine: il Codice della Strada prevede un divieto preciso, con sanzioni economiche importanti e possibili sospensioni della patente, soprattutto in caso di recidiva. Conoscere nel dettaglio cosa è vietato, cosa è consentito e quali sono le conseguenze concrete aiuta a scegliere comportamenti più sicuri e a ridurre il rischio di incidenti e multe.

Quali dispositivi sono vietati durante la marcia

Il riferimento principale è l’articolo 173 del Codice della Strada, che disciplina l’uso di lenti e di determinati apparecchi durante la guida. Il comma 2 stabilisce che al conducente è vietato far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e di dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Il divieto è quindi ampio e non riguarda solo il “classico” telefono, ma tutti i device che possono distrarre il conducente e richiedere un’interazione manuale durante la marcia.

La norma non si limita a elencare i dispositivi, ma si concentra sul comportamento: è vietato l’uso di qualunque apparecchio che, per funzionare, richieda di togliere le mani dal volante anche per un tempo limitato. Questo significa che scrivere un messaggio, scorrere un social, inserire un indirizzo su un’app di navigazione o consultare un contenuto sullo schermo rientra nella condotta vietata se avviene mentre il veicolo è in movimento. L’obiettivo è evitare che l’attenzione del conducente si sposti dalla strada allo schermo, aumentando il rischio di incidenti.

Lo stesso comma 2 vieta inoltre di usare cuffie sonore durante la guida, cioè dispositivi che coprono l’udito del conducente e possono impedirgli di percepire correttamente i suoni esterni, come clacson, sirene o altri segnali acustici di pericolo. Il legislatore tutela così non solo la capacità di controllo del veicolo, ma anche la prontezza nel reagire a situazioni improvvise che richiedono attenzione immediata.

È importante sottolineare che il divieto riguarda l’uso “durante la marcia”. La disciplina generale della circolazione impone comunque a tutti gli utenti della strada di non costituire pericolo o intralcio e di salvaguardare la sicurezza stradale, come stabilito dall’articolo 140 del Codice della Strada. Anche quando il veicolo è temporaneamente fermo in condizioni particolari (ad esempio in coda), il conducente deve valutare se l’uso del dispositivo possa incidere sulla sicurezza o sulla fluidità del traffico.

Un ulteriore aspetto riguarda i conducenti per i quali, in sede di rilascio o rinnovo della patente, sia stato prescritto l’uso di lenti o di determinati apparecchi per compensare deficienze organiche o minorazioni. Il comma 1 dell’articolo 173 impone a questi soggetti l’obbligo di utilizzare tali ausili durante la guida. Anche se non si tratta di dispositivi elettronici di intrattenimento, la norma evidenzia come il Codice intervenga in modo specifico su tutto ciò che può incidere sulla capacità di condurre il veicolo in sicurezza.

Differenza tra uso con le mani, auricolari e vivavoce

L’uso con le mani di smartphone, radiotelefoni, tablet o dispositivi analoghi è il fulcro del divieto previsto dal comma 2 dell’articolo 173. La norma parla espressamente di apparecchi che comportino “anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”. Questo significa che qualsiasi interazione manuale con il dispositivo durante la marcia – digitare, scorrere, selezionare opzioni, tenere il telefono all’orecchio – rientra nella condotta vietata. La ratio è chiara: togliere le mani dal volante riduce il controllo del veicolo e aumenta il tempo di reazione in caso di imprevisti.

Diverso è il discorso per gli auricolari e per i sistemi vivavoce. Lo stesso comma 2 precisa che è consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a condizione che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che per il loro funzionamento non sia necessario l’uso delle mani. In pratica, la chiamata può essere gestita se l’attivazione e la gestione del dispositivo avvengono senza distogliere le mani dal volante, ad esempio tramite comandi vocali o pulsanti integrati nei comandi del veicolo, purché non richiedano manovre che compromettano il controllo del mezzo.

Le cuffie sonore, invece, sono espressamente vietate dal comma 2, salvo le eccezioni previste per i conducenti dei veicoli delle forze armate, dei Corpi indicati dall’articolo 138, comma 11, e di polizia. La differenza rispetto agli auricolari consentiti sta nel fatto che le cuffie possono isolare il conducente dai rumori esterni, mentre l’uso di un auricolare o di un sistema vivavoce deve comunque garantire che l’udito resti adeguato su entrambe le orecchie. La norma, quindi, non vieta ogni forma di comunicazione, ma solo quelle che riducono in modo significativo la percezione dell’ambiente circostante.

È utile collegare queste previsioni al principio generale di sicurezza: l’articolo 140 impone a tutti gli utenti di non costituire pericolo o intralcio e di salvaguardare la sicurezza stradale. Anche quando l’uso di un vivavoce o di un auricolare rientra formalmente tra le condotte consentite, il conducente deve comunque valutare se la conversazione possa distrarlo al punto da compromettere l’attenzione alla guida. La responsabilità non si esaurisce nel rispetto letterale del divieto, ma si estende alla scelta di comportamenti prudenti.

Importi delle sanzioni e sospensione della patente

Le conseguenze economiche e sulla patente variano a seconda del tipo di violazione previsto dall’articolo 173. Per chi non rispetta l’obbligo di usare lenti o determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente (comma 1), la norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 83 a 332 euro. In questo caso non è espressamente indicata una sanzione accessoria sulla patente, ma la violazione resta comunque rilevante perché incide direttamente sulla sicurezza di guida del soggetto interessato.

Molto più severo è il trattamento per chi viola il comma 2, cioè per l’uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che richiedono l’allontanamento delle mani dal volante, o per l’uso di cuffie sonore. Il comma 3-bis dell’articolo 173 stabilisce che chiunque viola queste disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Si tratta quindi di una violazione che incide direttamente sulla possibilità di continuare a guidare.

Oltre a quanto previsto dall’articolo 173, occorre considerare che l’articolo 218-ter del Codice della Strada introduce una forma di sospensione “breve” della patente legata al punteggio residuo. Tra le violazioni che possono far scattare questa sospensione rientra espressamente il comma 3-bis dell’articolo 173. Se, al momento dell’accertamento, il punteggio attribuito alla patente è inferiore a venti punti, oltre alla sanzione pecuniaria e alla sospensione già previste dall’articolo 173, può essere disposta una ulteriore sospensione breve: sette giorni se il punteggio è inferiore a venti ma almeno pari a dieci, quindici giorni se è inferiore a dieci.

Questa disciplina dimostra come l’uso scorretto del cellulare alla guida sia considerato un comportamento ad alto rischio, tale da giustificare non solo una multa significativa, ma anche la limitazione temporanea del diritto di guidare. In presenza di incidenti con lesioni gravi, la violazione di norme che comportano sospensione della patente può inoltre portare alla revisione della patente, secondo quanto previsto dall’articolo 128 del Codice della Strada, che impone la revisione quando il conducente coinvolto in un incidente con lesioni gravi abbia commesso una violazione da cui deriva la sospensione della patente.

Recidiva nel biennio e aggravamento delle pene

Il Codice della Strada prevede un aggravamento specifico per chi ripete la violazione relativa all’uso di dispositivi elettronici alla guida. Il secondo periodo del comma 3-bis dell’articolo 173 stabilisce che, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 1.400 euro e la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. La recidiva nel biennio è quindi un elemento che fa crescere sia l’importo della multa sia la durata della sospensione.

Questa impostazione risponde alla logica di scoraggiare comportamenti abituali e non occasionali. Chi, nonostante una prima sanzione, continua a usare il cellulare o dispositivi analoghi durante la marcia dimostra una scarsa propensione al rispetto delle regole e alla tutela della sicurezza stradale. Per questo il legislatore ha previsto un salto sanzionatorio significativo, che rende la recidiva particolarmente gravosa sul piano economico e sulla possibilità di continuare a guidare.

La recidiva nel biennio si inserisce inoltre nel quadro più ampio del sistema a punti e delle sospensioni brevi disciplinate dall’articolo 218-ter. Poiché tra le violazioni che possono determinare la sospensione in relazione al punteggio rientra il comma 3-bis dell’articolo 173, un conducente che commetta più volte questa infrazione rischia di trovarsi con un punteggio molto ridotto e, di conseguenza, più esposto a sospensioni aggiuntive. Il combinato disposto delle norme rende quindi la recidiva particolarmente penalizzante.

In presenza di incidenti con lesioni gravi, la reiterazione di condotte che comportano sospensione della patente può portare, come visto, alla revisione della patente ai sensi dell’articolo 128. In questi casi il conducente può essere chiamato a dimostrare nuovamente la propria idoneità fisica, psichica e tecnica alla guida. La recidiva nell’uso del cellulare alla guida non è quindi solo un problema di multe più alte, ma può incidere sulla stessa possibilità di mantenere l’abilitazione alla guida nel medio periodo.

Buone pratiche per usare lo smartphone in sicurezza

Le norme del Codice della Strada indicano chiaramente cosa è vietato e quali sanzioni si applicano, ma lasciano al conducente la responsabilità di adottare comportamenti prudenti anche oltre il minimo legale. Il principio generale fissato dall’articolo 140 impone infatti di non costituire pericolo o intralcio e di salvaguardare la sicurezza stradale. In quest’ottica, una buona pratica fondamentale è quella di evitare qualsiasi interazione con lo smartphone che richieda l’uso delle mani durante la marcia, anche quando si ritenga di poterlo fare “rapidamente”.

Quando è necessario utilizzare funzioni come la navigazione o la gestione delle chiamate, è opportuno predisporre tutto prima di iniziare il viaggio, in modo da non dover intervenire sul dispositivo mentre il veicolo è in movimento. L’uso di sistemi vivavoce o di auricolari consentiti dall’articolo 173, comma 2, deve comunque avvenire in modo da non richiedere l’uso delle mani e da non compromettere le capacità uditive su entrambe le orecchie. Se la conversazione o l’operazione da compiere richiede troppa attenzione, la scelta più sicura resta sempre quella di fermarsi in un luogo idoneo.

Per chi ha l’obbligo di utilizzare lenti o determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente, rispettare tale obbligo non è solo un adempimento formale, ma una condizione essenziale per mantenere un adeguato livello di sicurezza alla guida, come richiesto dal comma 1 dell’articolo 173. Guidare senza questi ausili significa esporsi a una sanzione e, soprattutto, ridurre la propria capacità di percepire correttamente la strada, i segnali e gli altri utenti.

Infine, è utile ricordare che ogni scelta alla guida deve essere valutata alla luce delle possibili conseguenze non solo per il conducente, ma anche per passeggeri, pedoni e altri veicoli. Le sanzioni economiche, la sospensione della patente e le eventuali procedure di revisione previste dagli articoli 173, 218-ter e 128 rappresentano un forte deterrente, ma il vero obiettivo delle norme è ridurre il rischio di incidenti. Adottare buone pratiche nell’uso dello smartphone significa quindi contribuire concretamente alla sicurezza di tutti.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.