Cosa rischia il neopatentato che beve e guida?
Regole e sanzioni per neopatentati che guidano dopo aver bevuto secondo il Codice della Strada
Bere e mettersi alla guida è sempre una scelta pericolosa, ma per i neopatentati e per chi rientra nelle categorie speciali il Codice della Strada prevede regole ancora più rigide e sanzioni specifiche. Conoscere nel dettaglio cosa stabiliscono gli articoli dedicati alla guida sotto l’influenza dell’alcol è fondamentale per capire davvero cosa rischia un neopatentato che beve e guida, non solo in termini di multe ma anche di punti, sospensione o revisione della patente.
Chi rientra nelle categorie speciali dell’art. 186-bis
L’articolo 186-bis del Codice della Strada disciplina in modo specifico la guida sotto l’influenza dell’alcol per alcune categorie di conducenti considerate particolarmente sensibili per ragioni di età, esperienza o responsabilità professionale. La norma individua innanzitutto i conducenti di età inferiore ai ventuno anni, che sono soggetti a un divieto rafforzato: per questi giovani, anche un consumo minimo di alcol prima di mettersi alla guida assume rilievo giuridico. Rientrano poi tra i destinatari anche i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, cioè i cosiddetti neopatentati, ritenuti più esposti al rischio per minore esperienza di guida.
Nello stesso articolo vengono inclusi i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone in varie forme, richiamando espressamente coloro che operano ai sensi degli articoli 85, 86 e 87, quindi professionisti che svolgono servizi di trasporto pubblico non di linea, noleggio con conducente o attività similari. Si tratta di figure che hanno la responsabilità quotidiana di trasportare passeggeri in sicurezza e per le quali il legislatore pretende una condotta particolarmente prudente, anche sotto il profilo dell’astensione totale dalle bevande alcoliche quando si mettono alla guida per lavoro.
L’elenco delle categorie speciali prosegue con i conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di cose, secondo quanto previsto dagli articoli 88, 89 e 90, ossia soggetti che spesso percorrono molti chilometri alla guida di veicoli industriali o commerciali. A questi si aggiungono i conducenti di autoveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, i conducenti di veicoli trainanti rimorchi che portano il complesso oltre la stessa soglia, gli autobus e in generale tutti gli autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre il conducente, nonché autoarticolati e autosnodati.
È importante notare che la norma non opera solo una distinzione per età o per qualità di “neopatentato”, ma costruisce un vero e proprio elenco di categorie professionali e di tipologie di veicoli che richiedono una particolare attenzione alla sicurezza. Per tutti questi soggetti vige un regime più rigoroso rispetto agli altri conducenti: ciò significa che la stessa condotta (per esempio un tasso alcolemico basso) può essere irrilevante per un conducente ordinario ma comportare una violazione per chi rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 186-bis. Per un neopatentato, quindi, guidare dopo aver bevuto anche poco non è mai una scelta neutra, perché lo colloca automaticamente in una condizione di maggior attenzione da parte della legge.
Divieto di alcol per neopatentati e conducenti professionali
L’articolo 186-bis stabilisce in modo esplicito che per tutte le categorie indicate è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste. Questo divieto assume una connotazione particolarmente severa perché differisce dalla disciplina generale dell’articolo 186 del Codice della Strada, dove la rilevanza giuridica della condotta è collegata al superamento di specifiche soglie di tasso alcolemico. Per i neopatentati e gli altri conducenti speciali, invece, la legge considera illecito anche il semplice superamento di un tasso alcolemico pari a zero, purché entro certi limiti, introducendo di fatto una regola di “tolleranza zero” rispetto alla presenza di alcol nel sangue.
Questa impostazione significa che, per un neopatentato o per un conducente professionale rientrante tra quelli elencati, il comportamento conforme alla legge è non bere alcuna bevanda alcolica prima di mettersi alla guida. La scelta del legislatore riflette la volontà di minimizzare i rischi connessi alla minore esperienza o alla responsabilità verso terzi trasportati: anche quantità di alcol che su altri conducenti potrebbero non avere rilievo sanzionatorio, per queste categorie diventano giuridicamente significative. La violazione del divieto scatta già quando viene accertato un valore di tasso alcolemico superiore a zero, pur restando al di sotto della soglia di 0,5 g/l che, per la disciplina generale, rappresenta il primo livello di rilievo.
Per comprendere la portata del divieto, è utile considerare che l’articolo 186 continua ad applicarsi anche ai soggetti dell’articolo 186-bis quando le soglie di tasso alcolemico sono più elevate. Tuttavia, la previsione speciale crea un livello intermedio di tutela che colpisce condotte che, senza la qualifica di neopatentato o conducente professionale, non costituirebbero violazione. La legge costruisce quindi un doppio binario: da un lato il divieto assoluto di assumere alcol per le categorie speciali già a partire da tasso superiore a zero, dall’altro l’applicazione della disciplina generale della guida in stato di ebbrezza quando il tasso supera 0,5 g/l, con conseguente passaggio dall’illecito amministrativo alle fattispecie più gravi previste dall’articolo 186.
Per i conducenti che lavorano nel trasporto di persone o di cose, questo regime rappresenta anche un vincolo professionale costante. Ogni turno di lavoro alla guida deve essere pianificato tenendo conto che non è ammessa alcuna concentrazione di alcol, pena l’esposizione a sanzioni specifiche. Per i neopatentati, invece, il divieto si somma alle altre limitazioni alla guida previste per i primi anni dal conseguimento della patente, delineando un quadro in cui prudenza e responsabilità diventano condizioni essenziali per mantenere il titolo di guida senza incorrere in sospensioni o revisioni.
Sanzioni per tasso alcolemico superiore a zero ma entro 0,5 g/l
Il cuore della disciplina speciale per i neopatentati e le altre categorie dell’articolo 186-bis si trova nel comma 2, che prevede una sanzione amministrativa specifica quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro. In questa fascia, per i conducenti ordinari non si applicherebbero sanzioni per guida in stato di ebbrezza, mentre per i soggetti speciali la violazione è pienamente configurata. La norma stabilisce che in tal caso il conducente è punito con il pagamento di una somma determinata entro un intervallo minimo e massimo, trattandosi quindi di una sanzione amministrativa pecuniaria e non penale.
Rileva inoltre la previsione secondo cui, se il conducente nelle condizioni di tasso alcolemico appena descritte provoca un incidente, le sanzioni sono raddoppiate. Questo meccanismo introduce una forma di aggravamento automatico legato all’effettiva produzione di un evento dannoso, indipendentemente dalla gravità dell’incidente stesso, purché si sia in presenza di un sinistro stradale. In pratica, per il neopatentato che beve anche poco e causa un incidente, la conseguenza economica sulla multa può diventare rapidamente molto più pesante, proprio perché la legge ricollega la pericolosità della condotta al verificarsi di un evento concreto.
È importante distinguere questa fascia di tasso alcolemico da quelle considerate dall’articolo 186. Quest’ultimo, infatti, prevede una prima soglia sanzionata tra 0,5 e 0,8 g/l, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata e con la sospensione della patente da tre a sei mesi; una seconda soglia tra 0,8 e 1,5 g/l, che integra reato con ammenda e arresto, oltre alla sospensione da sei mesi a un anno; e una terza soglia oltre 1,5 g/l, con pene ancora più gravi e sospensione da uno a due anni, oltre a possibili conseguenze come la confisca del veicolo e la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio. I neopatentati e i conducenti speciali rispondono dunque, in aggiunta, anche dell’illecito “intermedio” dell’articolo 186-bis quando il tasso è superiore a zero ma resta entro 0,5 g/l.
Il neopatentato che beve e guida rischia quindi, in questa prima fascia, una sanzione amministrativa pecuniaria immediata, senza beneficio di alcuna soglia di tolleranza. Se non vi è incidente, la violazione resta confinata in questo ambito, ma se il comportamento si ripete o si accompagna ad altri illeciti, la posizione complessiva del conducente può aggravarsi, anche in relazione ai futuri controlli. L’assenza di sospensione automatica della patente in questa fascia non deve far sottovalutare la gravità della violazione: la stessa norma speciale, infatti, si collega ad altre disposizioni del Codice che riguardano punti, sospensione e revisione, rendendo il quadro complessivo più severo per chi guida dopo aver bevuto.
Aggravanti in caso di incidente e rapporti con l’art. 186
Quando si passa a tassi alcolemici superiori, l’articolo 186-bis richiama in modo diretto le sanzioni previste dall’articolo 186 e ne stabilisce un aumento. Il comma 3 dell’articolo 186-bis prevede infatti che, per i conducenti rientranti nelle categorie speciali, qualora incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste siano aumentate di un terzo; se invece commettono le violazioni di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 2, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. In pratica, per un neopatentato con tasso superiore a 0,5 g/l, la risposta sanzionatoria è automaticamente più severa rispetto a un conducente ordinario.
L’articolo 186, a sua volta, struttura la disciplina della guida in stato di ebbrezza in tre fasce di gravità crescenti. Per il tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente da tre a sei mesi; per valori compresi tra 0,8 e 1,5 g/l, l’illecito diventa reato, con ammenda e arresto, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a un anno; oltre 1,5 g/l si applicano sanzioni ancora più elevate, l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni e, in caso di recidiva nel biennio, la revoca della patente, con confisca del veicolo salvo appartenga a persona estranea. Per tutte queste ipotesi, il neopatentato subisce l’aggravamento previsto dall’articolo 186-bis, comma 3.
Un ulteriore profilo di aggravamento è rappresentato dal verificarsi di un incidente. Già l’articolo 186 prevede, in generale, che in caso di incidente stradale causato da un conducente in stato di ebbrezza, la risposta sanzionatoria possa essere più incisiva, con implicazioni anche sulla durata della sospensione e sugli aspetti accessori. Per i soggetti rientranti nell’articolo 186-bis, a questo quadro si somma il raddoppio delle sanzioni amministrative per la fascia di tasso superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, come stabilito dallo stesso comma 2 dell’articolo 186-bis, qualora il conducente in tali condizioni provochi un incidente. Ne deriva che l’effetto combinato delle due norme rende particolarmente gravosa la condotta del neopatentato che beve, guida e rimane coinvolto in un sinistro.
Il comma 4 dell’articolo 186-bis, infine, stabilisce che le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Ciò significa che, nella valutazione complessiva della condotta del conducente, l’appartenenza alle categorie speciali e il superamento delle soglie di tasso alcolemico dell’articolo 186 restano elementi di particolare rilievo, difficilmente bilanciabili da eventuali circostanze favorevoli. Per il neopatentato che beve e guida, quindi, il margine di mitigazione della risposta punitiva è più ristretto rispetto ad altri conducenti, soprattutto se la condotta ha determinato un incidente.
Effetti su patente, punti e revisione della patente
Le conseguenze per il neopatentato che beve e guida non si esauriscono nelle sole sanzioni pecuniarie o penali: entrano in gioco anche gli effetti sulla patente, sulla sua validità e sui controlli successivi. L’articolo 186, per tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,5 g/l, prevede sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con durate variabili a seconda della fascia di tasso alcolemico, da tre mesi fino a due anni, con possibilità di revoca in caso di recidiva nel biennio per i casi più gravi. Per le categorie speciali, tali durate subiscono gli aumenti stabiliti dall’articolo 186-bis, che incide sia sulle sanzioni pecuniarie sia su quelle accessorie.
Un ulteriore livello di controllo è rappresentato dalla revisione della patente, disciplinata dall’articolo 128 del Codice della Strada, che prevede la possibilità per gli uffici competenti e per il prefetto, nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, di sottoporre il titolare di patente a visita medica o a esame di idoneità quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica. La revisione può essere disposta anche in seguito al coinvolgimento in incidenti con lesioni gravi alle persone, quando a carico del conducente sia stata contestata una violazione da cui derivi la sospensione della patente, nonché in specifiche condizioni relative a conducenti minorenni.
Accanto alla sospensione e alla revisione, per il neopatentato assume rilievo anche il sistema a punti, che si collega a numerose violazioni, comprese quelle in materia di alcol alla guida. L’articolo 218-ter, ad esempio, prevede che, quando il punteggio residuo sulla patente è inferiore a venti punti, alcune violazioni, fra cui quelle dell’articolo 186-bis comma 2, comportino oltre alla sanzione pecuniaria anche la sospensione della patente per un periodo determinato, più lungo se il punteggio è sceso sotto determinate soglie. Questo meccanismo rende ancora più delicata la posizione di chi è all’inizio del proprio percorso di guida, perché una o più violazioni legate all’alcol possono rapidamente portare a sospensioni e a ulteriori provvedimenti.
Per un neopatentato, quindi, bere e guidare espone a un rischio combinato: da un lato le sanzioni speciali dell’articolo 186-bis, dall’altro l’applicazione aggravata dell’articolo 186 quando il tasso alcolemico supera 0,5 g/l, con sospensione, possibili conseguenze penali e, nei casi più gravi o recidivi, la revoca della patente e la confisca del veicolo. A ciò si aggiunge la possibilità di revisione della patente, con accertamenti sulla permanenza dei requisiti, e gli effetti sul punteggio, che possono attivare ulteriori sospensioni ai sensi dell’articolo 218-ter. In questa prospettiva, la scelta più sicura, soprattutto per chi è neopatentato o guida professionalmente, è evitare completamente l’assunzione di alcol prima di mettersi al volante, così da non incorrere in un sistema sanzionatorio che diventa via via più severo man mano che la condotta si aggrava o si ripete nel tempo.
Fonti normative
- Articolo 186-bis del Codice della Strada
- Articolo 186 del Codice della Strada
- Articolo 128 del Codice della Strada
- Articolo 218-ter del Codice della Strada
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.