Cosa rischio se entro in ztl senza autorizzazione?
ZTL: sanzioni, deroghe e ricorsi secondo il Codice della Strada. Novità su zone tariffate e divieto di accesso oneroso in Italia
Entrare in una ZTL senza autorizzazione comporta sanzioni. Per orientarsi occorre capire come i Comuni istituiscono le zone a traffico limitato, quali deroghe sono previste, quali sono le novità su “accesso oneroso” e zone tariffate e come valutare pagamento ridotto o ricorso, con i riferimenti principali al Codice della Strada.
Come sono istituite le ZTL e chi può entrare
Il Codice della Strada attribuisce ai Comuni il potere di regolare la circolazione nei centri abitati con ordinanza, includendo la delimitazione di zone a traffico limitato e di altre aree di particolare rilevanza urbanistica. L’articolo 7 consente di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli, bilanciando tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale ed esigenze di mobilità secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. Questo impianto è stato aggiornato dalla legge 25 novembre 2024 n. 177, che ha riformulato la lettera b) del comma 1 e rinvia a un decreto interministeriale, previo confronto in Conferenza Unificata, per parametri e finalità delle limitazioni.
Oltre alle ZTL, i Comuni possono delimitare zone nelle quali l’ingresso o la circolazione sono subordinati al pagamento di una somma (le cosiddette “zone tariffate”). Tipologie di Comuni abilitati, modalità di riscossione, eventuali esenzioni e massimali tariffari sono definiti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Unificata, tenendo conto anche delle emissioni e delle tipologie di permessi.
Per le categorie autorizzate, l’accesso in ZTL non può essere a titolo oneroso. Per la gestione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni sono ammessi dispositivi telematici a bordo veicolo, con caratteristiche tecniche previste da apposito decreto, in coerenza con la normativa nazionale.
Chi può entrare dipende dall’ordinanza locale; in via generale, le deroghe tipiche riguardano veicoli di soccorso, forze di polizia e, in molte realtà, residenti e veicoli al servizio di persone con disabilità munite di contrassegno. Le zone devono essere segnalate con apposita cartellonistica; è previsto anche un canale d’urgenza (comma 10-bis) per introdurre divieti o limitazioni temporanee con almeno 24 ore di preavviso tramite i mezzi di informazione disponibili.

In tema di mobilità a basse emissioni, le amministrazioni possono prevedere deroghe per specifiche categorie di veicoli (ad esempio elettrici e, ove previsto, taluni ibridi), secondo quanto stabilito dalle ordinanze locali e nel rispetto del quadro nazionale.
Quali sanzioni si applicano in caso di accesso non autorizzato
L’accesso non autorizzato in ZTL integra una violazione dell’articolo 7. La sanzione per ingresso in ZTL è compresa tra 83 e 332 euro; se si paga entro 5 giorni, si applica la riduzione del 30% sulla misura minima (58,10 euro).
È distinta la violazione di provvedimenti specifici di sospensione o divieto della circolazione (ad esempio per eventi, lavori o criticità ambientali), sanzionata da 87 a 344 euro.
Un aggiornamento introdotto dalla legge 177/2024 riguarda gli accertamenti da remoto e il cumulo delle violazioni: quando più infrazioni degli articoli 6 e 7 sono rilevate senza contestazione immediata nella medesima ZTL, area pedonale urbana o sullo stesso tratto con identica limitazione, tramite dispositivi di cui all’art. 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario.
Resta centrale la segnaletica: le zone di cui ai commi 8 e 9 devono essere indicate con appositi segnali. In caso di attivazione urgente di nuovi divieti o limitazioni, la norma (comma 10-bis) fissa preavviso minimo e canali informativi per garantirne la conoscibilità.
| Violazione | Riferimento | Sanzione edittale | Pagamento entro 5 giorni | Note |
|---|---|---|---|---|
| Accesso non autorizzato in ZTL | Art. 7, comma 14 | Da € 83 a € 332 | € 58,10 | Riduzione del 30% sulla misura minima |
| Violazione provvedimenti di sospensione o divieto di circolazione | Art. 7, comma 13 | Da € 87 a € 344 | — | Fattispecie distinta dalla ZTL generica |
| Più violazioni nella stessa ZTL nello stesso giorno (rilevate da remoto) | Art. 198, comma 2-bis | Una sola sanzione per giorno | — | Regola introdotta dalla legge 177/2024 |
Quali sono le novità sul divieto di accesso oneroso
La riforma ha chiarito che l’accesso in ZTL per le categorie autorizzate non può essere a titolo oneroso. Parallelamente è stata disciplinata la “zona tariffata” di cui al comma 9 dell’articolo 7, che consente ai Comuni di subordinare ingresso o circolazione al pagamento di una tariffa, secondo criteri nazionali e con limiti e modalità definiti per decreto.
Nelle zone tariffate, in caso di mancato pagamento dell’intera somma dovuta, si applica la sanzione prevista per ZTL/aree pedonali (da € 83 a € 332), maggiorata della tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato del giorno dell’accertamento; sanzione e maggiorazione si applicano per ogni periodo di 24 ore di protrazione della violazione.
Se il pagamento è insufficiente, la disciplina è proporzionata: nessuna sanzione se l’accertamento avviene entro il 10% del tempo coperto; tra il 10% e il 50% si applica la sanzione base ridotta del 50% più la tariffa non corrisposta; oltre il 50% si applica la sanzione piena (ZTL/aree pedonali) più la tariffa non corrisposta. Anche qui, sanzioni e maggiorazioni si applicano per ogni periodo di 24 ore in cui l’irregolarità si protrae.
In sintesi: per chi è già autorizzato all’accesso ZTL non può essere introdotto un onere economico; se il Comune istituisce una zona tariffata, il pagamento diventa parte della regola di accesso con un sistema sanzionatorio che recupera anche la tariffa in caso di mancato o insufficiente versamento.
| Scenario | Regola | Sanzione | Maggiorazione | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Autorizzati in ZTL | Accesso non può essere a titolo oneroso | — | — | Art. 7 (testo post-riforma) |
| Zona tariffata: mancato pagamento | Ingresso/circolazione subordinati a tariffa | € 83–€ 332 | + tariffa intero periodo del giorno; ogni 24 ore | Art. 7, commi 14-bis e seguenti |
| Zona tariffata: pagamento insufficiente | Esenzione entro 10% del tempo; poi scala 50%/100% | Ridotta del 50% o piena (base ZTL) | + tariffa non corrisposta; ogni 24 ore | Art. 7, commi 14-ter e 14-quater |
Come presentare ricorso e in quali casi conviene
Prima di ricorrere, valuta il pagamento entro 5 giorni, che dà diritto alla riduzione del 30% sulla misura minima (art. 202), salvo eccezioni legate a confisca o sospensione della patente.
Se ritieni di avere motivi validi, puoi presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, a patto che non sia già intervenuto il pagamento in misura ridotta. Il ricorso si presenta all’ufficio da cui dipende l’organo accertatore ed è ammesso anche via PEC secondo il Codice dell’amministrazione digitale; il Prefetto decide entro i termini previsti, in difetto adottando i provvedimenti di legge. In caso di rigetto, emette ordinanza-ingiunzione, impugnabile in sede giudiziale.
In alternativa, puoi proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni (60 se risiedi all’estero), ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 150/2011 richiamato dall’art. 204-bis CdS. L’opposizione si propone nel luogo della violazione e può riguardare anche eventuali sanzioni accessorie.
Quando conviene ricorrere? Ecco alcuni casi tipici:
- Notifica tardiva: verbale non notificato entro 90 giorni dall’accertamento quando la contestazione immediata non era possibile (ad esempio, rilievo con telecamera), come previsto dall’art. 201.
- Errore materiale: targa o dati veicolo errati; immagini o orari incongruenti; dispositivo non conforme ai requisiti di legge per l’accertamento da remoto.
- Autorizzazione valida non riconosciuta: deroga attiva non agganciata correttamente al sistema; la documentazione a supporto è decisiva.
- Più multe nello stesso giorno: per ingressi plurimi senza contestazione immediata nella stessa ZTL, si applica una sola sanzione al giorno; utile per chiedere l’annullamento delle eccedenze.
La presenza e la leggibilità della segnaletica sono determinanti. Anche la distinzione tra ZTL e “zona tariffata” incide sulla strategia: nel primo caso vige un divieto con eventuali deroghe; nel secondo, l’ingresso è regolato da una tariffa e il mancato o insufficiente pagamento attiva la specifica disciplina sanzionatoria con recupero della tariffa.
Se ricevi più verbali per il medesimo ambito in giorni consecutivi, verifica l’applicabilità delle norme su illeciti reiterati e cumulo giornaliero: le nuove regole sui controlli da remoto e sulla reiterazione mirano a evitare sproporzioni, ma richiedono attenzione ai dettagli (zona, fasce orarie, stessa limitazione) per farle valere correttamente in sede di ricorso.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.