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Cosa rischio se guido dopo aver bevuto alcolici?

Guida in stato di ebbrezza: limiti alcolemici, sanzioni e effetti sulla patente secondo il Codice della Strada

Cosa rischio se guido dopo aver bevuto alcolici?
diEzio Notte

Guidare dopo aver bevuto alcolici espone non solo a gravi rischi per la sicurezza, ma anche a conseguenze giuridiche importanti sulla propria patente, sul portafoglio e, nei casi più seri, sulla libertà personale. Il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato la guida in stato di ebbrezza, prevedendo limiti di tasso alcolemico, fasce di sanzioni e regole specifiche per neopatentati e conducenti professionali, oltre alle procedure di accertamento e agli effetti sulla patente di guida.

Quali sono i limiti di tasso alcolemico previsti dalla legge

Il punto di partenza è il divieto generale di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, stabilito dall’articolo 186 del Codice della Strada. La norma individua soglie di tasso alcolemico che distinguono tra illecito amministrativo e reato, collegando a ciascuna fascia conseguenze diverse. Per i conducenti non soggetti a regimi speciali, il riferimento è un valore di tasso alcolemico espresso in grammi per litro (g/l) di sangue, con una prima soglia oltre la quale la condotta è sanzionata a livello amministrativo e soglie più elevate che integrano veri e propri reati, con rilievo penale. L’aumento del tasso di alcol nel sangue determina quindi una progressione di gravità delle sanzioni previste dalla stessa disposizione.

In particolare, l’illecito amministrativo scatta quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l, come indicato nella lettera a) del comma 2 dell’art. 186. Superata questa soglia, la condotta non è più considerata neutra sotto il profilo della sicurezza stradale, poiché il legislatore presume un’alterazione significativa delle capacità di guida. Per valori superiori, la stessa norma qualifica la guida in stato di ebbrezza come reato, con conseguenze più pesanti anche in termini di sanzioni accessorie sulla patente. Il sistema è costruito in modo da graduare l’intervento in base alla pericolosità accertata tramite il valore di tasso alcolemico.

Il legislatore ha poi previsto una fascia intermedia di tasso alcolemico, superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l, disciplinata dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 186. In questa situazione non si è più dinanzi a un semplice illecito amministrativo, ma a un reato punito con ammenda e arresto, oltre alla sospensione della patente. Una terza fascia, ancora più grave, riguarda i casi in cui viene accertato un valore superiore a 1,5 g/l, trattati dalla lettera c) dello stesso comma, con un ulteriore salto di severità delle sanzioni sia pecuniarie sia detentive. L’impianto normativo è quindi chiaramente orientato a colpire più duramente le condotte che rappresentano il maggior rischio per l’incolumità degli utenti della strada.

Accanto a queste regole generali, il Codice prevede un regime diverso per determinate categorie di conducenti, per i quali è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche anche con valori di tasso alcolemico più bassi o addirittura pari a zero. L’articolo 186-bis del Codice della Strada, infatti, stabilisce che è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche per conducenti di età inferiore a 21 anni, neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, conducenti che esercitano professionalmente il trasporto di persone o di cose e conducenti di determinati veicoli di massa o destinati al trasporto di persone. Per questi soggetti le soglie e le conseguenze sono ulteriormente differenziate, come vedremo più avanti.

Fasce di sanzioni: multe, arresto e sospensione patente

Per comprendere “cosa si rischia” quando si guida dopo aver bevuto alcolici, è essenziale esaminare nel dettaglio le diverse fasce di sanzione previste dall’articolo 186 del Codice della Strada. La prima fascia riguarda il tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: in questo caso la persona che guida in stato di ebbrezza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, cioè una multa, compresa tra 543 e 2.170 euro, e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi (comma 2, lett. a). Si tratta ancora di un illecito amministrativo, ma con un impatto concreto sulla possibilità di continuare a circolare.

Quando il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l, disciplina dettata dal comma 2, lettera b) dell’art. 186, la violazione assume natura penale. In questo caso è prevista l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. La trasformazione dell’illecito in reato comporta l’attivazione del procedimento penale, con conseguenze che possono incidere sulla fedina penale e sul percorso giudiziario del conducente, senza escludere eventuali ulteriori provvedimenti legati alla valutazione dell’idoneità alla guida in sede amministrativa.

La terza fascia, che riguarda i casi più gravi, è delineata dal comma 2, lettera c) dell’art. 186. Qui il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 g/l e la legge prevede l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni. La norma contiene anche disposizioni ulteriori: se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata; in caso di recidiva nel biennio è sempre disposta la revoca della patente; inoltre, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea. Questi elementi mostrano come il legislatore intervenga in modo incisivo anche sulla disponibilità del veicolo.

Va ricordato anche il collegamento con le norme sulla confisca amministrativa dei veicoli, disciplinate dall’articolo 213 del Codice della Strada, che stabilisce come deve essere eseguito il sequestro quando il codice prevede la confisca come sanzione accessoria. In presenza dei presupposti previsti dall’art. 186, in particolare nella fascia più grave e nelle ipotesi di recidiva, l’organo di polizia procede al sequestro del veicolo in vista della confisca, con obblighi specifici di custodia e con successiva decisione definitiva da parte dell’autorità competente. In questo modo, alla multa, all’arresto e alla sospensione o revoca della patente possono aggiungersi anche la perdita definitiva del veicolo e oneri connessi alla custodia.

Regole più severe per neopatentati e conducenti professionali

Il Codice della Strada prevede un regime particolarmente rigoroso per alcune categorie considerate più esposte o con maggiori responsabilità. L’articolo 186-bis del Codice della Strada introduce il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a 21 anni e per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, per i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone (artt. 85, 86, 87 CDS), per quelli che esercitano il trasporto di cose (artt. 88, 89, 90 CDS) e per i conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di veicoli trainanti rimorchi oltre determinate masse, di autobus e di altri veicoli destinati al trasporto di persone oltre un certo numero di posti. Per questi soggetti l’assunzione di alcol alla guida è quindi vietata in modo rafforzato.

Per i conducenti compresi in queste categorie, il comma 2 dell’art. 186-bis prevede che, se viene accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria, con importi indicati dalla norma, che viene raddoppiata in caso di incidente. Ciò significa che, anche a valori di tasso alcolemico nei limiti consentiti per i conducenti ordinari, queste categorie sono già sanzionabili. Inoltre, il comma 3 stabilisce che, se tali conducenti incorrono negli illeciti previsti dall’art. 186, comma 2, lettera a), le sanzioni sono aumentate di un terzo; se invece ricadono nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.

La scelta del legislatore è coerente con il ruolo dei conducenti professionali e con la maggiore vulnerabilità dei conducenti giovani o con poca esperienza. Per chi esercita il trasporto di persone o di cose, la sicurezza non riguarda soltanto il conducente, ma anche i passeggeri trasportati e gli altri utenti della strada, e ciò giustifica un regime sanzionatorio aggravato. Allo stesso modo, per i conducenti under 21 e per i neopatentati, il divieto più ampio mira a prevenire comportamenti rischiosi in una fase in cui l’esperienza di guida è ancora limitata. In caso di violazioni, oltre alle sanzioni economiche, possono conseguire riflessi importanti sulla patente, anche in termini di sospensione o revoca, secondo le regole generali.

È utile ricordare che lo status di neopatentato è già oggetto di altre limitazioni alla guida, come quelle in tema di velocità e di potenza specifica dei veicoli, previste dall’articolo 117 del Codice della Strada. Tale disposizione, pur non riguardando direttamente l’alcol, stabilisce che per i primi tre anni dal conseguimento di determinate categorie di patente non è consentito superare specifici limiti di velocità sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, e introduce limiti di potenza per i titolari di patente B nel medesimo periodo. Queste regole, lette insieme al regime di cui all’art. 186-bis, delineano un quadro complessivo di maggior prudenza richiestoper i conducenti alle prime esperienze.

Accertamenti, rifiuto dell’alcoltest e conseguenze

La disciplina della guida in stato di ebbrezza si accompagna alle regole sugli accertamenti da parte degli organi di polizia stradale, funzionali a verificare il tasso alcolemico del conducente. L’articolo 186 del Codice della Strada, oltre a fissare il divieto e le diverse fasce di sanzioni, prevede che lo stato di ebbrezza possa essere accertato attraverso prove strumentali e cliniche, secondo le modalità previste dalla normativa di esecuzione. Il risultato di tali accertamenti consente di collocare il caso concreto nella corretta fascia di tasso alcolemico e quindi di applicare il corrispondente regime sanzionatorio, amministrativo o penale. In presenza di sintomi evidenti o in caso di incidente, l’organo di polizia può procedere a controlli mirati sul conducente coinvolto.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici. L’art. 186 disciplina la condotta di chi non consente di effettuare tali verifiche, collegando al rifiuto specifiche conseguenze giuridiche. In genere, il rifiuto è equiparato, sotto il profilo sanzionatorio, a un’ipotesi grave di guida in stato di ebbrezza, con applicazione di sanzioni pecuniarie e accessorie particolarmente severe, proprio perché impedisce l’accertamento di un comportamento potenzialmente molto pericoloso. Ciò comporta che, di fronte a un ordine legittimo di sottoporsi al test, una mancata collaborazione può essere a sua volta fonte di responsabilità.

Gli accertamenti possono essere disposti anche in conseguenza di un sinistro. In tali casi, oltre alla verifica del tasso alcolemico, la violazione delle norme sulla guida in stato di ebbrezza può comportare ulteriori conseguenze in relazione al danno causato a terzi. Il Codice collega infatti, in diverse disposizioni, l’eventuale coinvolgimento in incidenti con lesioni gravi o gravissime ad ulteriori provvedimenti sulla patente, come la revisione obbligatoria disciplinata dall’articolo 128 del Codice della Strada, quando siano contestate violazioni che comportano sospensione della patente. In questo quadro, gli accertamenti sullo stato di ebbrezza possono avere un impatto anche indiretto sui successivi procedimenti amministrativi.

Infine, il risultato degli accertamenti può comportare l’attivazione delle misure cautelari sul veicolo previste dall’articolo 213 del Codice della Strada, in particolare quando, in base all’art. 186, è prevista la confisca del mezzo. In tali casi, l’organo di polizia procede al sequestro, nomina il custode e trattiene il documento di circolazione, con obbligo di deposito del veicolo in un luogo non aperto al pubblico passaggio. L’esito definitivo del procedimento penale e amministrativo determinerà poi se il veicolo verrà effettivamente confiscato o restituito, ma nel frattempo il conducente subisce la limitazione immediata all’uso del mezzo.

Come incide un reato di guida in stato di ebbrezza sulla patente

Le conseguenze di una violazione delle norme sulla guida dopo l’assunzione di alcol non si esauriscono nella multa o nell’eventuale pena detentiva. L’articolo 186 del Codice della Strada prevede infatti sanzioni amministrative accessorie sulla patente di guida, che incidono direttamente sulla possibilità di continuare a condurre veicoli. Come visto, alla fascia di tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l corrisponde la sospensione della patente da tre a sei mesi; tra 0,8 e 1,5 g/l la sospensione da sei mesi a un anno; oltre 1,5 g/l la sospensione da uno a due anni. In caso di veicolo intestato a terzo estraneo al reato, la sospensione è raddoppiata, mentre in caso di recidiva nel biennio è disposta la revoca della patente, con effetti di lungo periodo sulla vita del conducente.

Oltre alla sospensione o revoca, il Codice prevede la possibilità di attivare la revisione della patente quando sorgano dubbi sulla sussistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica del conducente. L’articolo 128 del Codice della Strada stabilisce che gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti anche dall’art. 186, possono disporre che il titolare di patente sia sottoposto a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità. L’esito di tali accertamenti può portare a provvedimenti di sospensione o revoca della patente, laddove non risultino più soddisfatti i requisiti richiesti.

In presenza di incidenti stradali con lesioni gravi alle persone e di violazioni che comportano sospensione della patente, l’art. 128 prevede inoltre che la revisione sia sempre disposta. Questo significa che un episodio di guida in stato di ebbrezza, specie se associato a un sinistro con conseguenze sulle persone, può determinare un percorso amministrativo complesso, con obbligo di sottoporsi a visita medica e, se del caso, anche a nuova prova di idoneità tecnica. In tale prospettiva, la guida dopo aver bevuto alcolici non incide solo in termini di sanzione immediata, ma può compromettere in modo duraturo la possibilità di continuare a guidare senza limitazioni.

Per i neopatentati e per le categorie soggette all’art. 186-bis, le conseguenze sulla patente possono essere ancora più rilevanti, alla luce delle aggravanti previste e della maggiore severità del sistema complessivo di limiti e doveri. Le violazioni commesse in questi primi anni di guida possono infatti condurre più facilmente alla sospensione o alla revoca, oltre a costituire presupposto per la revisione, specie quando si combinano con incidenti e altre infrazioni che comportano sanzioni accessorie. In tal modo, il Codice mira a responsabilizzare in particolare chi è all’inizio del proprio percorso di conducente o svolge un ruolo professionale nella circolazione stradale.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.