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Cosa rischio se guido dopo aver bevuto alcolici in base al tasso alcolemico rilevato?

Guida alle sanzioni per guida in stato di ebbrezza in base al tasso alcolemico e alla disciplina del Codice della Strada

Cosa rischio se guido dopo aver bevuto alcolici in base al tasso alcolemico rilevato?
diEzio Notte

Guidare dopo aver bevuto alcolici espone a conseguenze molto diverse a seconda del tasso alcolemico accertato e della qualifica del conducente. Il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato il divieto di guida in stato di ebbrezza, le fasce di tasso alcolemico, le sanzioni principali e accessorie, le aggravanti e gli effetti su patente e veicolo, offrendo un quadro preciso dei rischi giuridici connessi alla guida sotto l’influenza dell’alcool.

Divieto di guida in stato di ebbrezza e definizione normativa

Il punto di partenza è il divieto generale di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. La norma stabilisce che è vietato porsi alla guida quando l’assunzione di alcol determina uno stato di alterazione, che viene accertato attraverso specifiche procedure e strumenti tecnici. Il legislatore non si limita a un generico richiamo alla prudenza, ma collega il divieto a valori soglia di tasso alcolemico, espressi in grammi per litro (g/l), che consentono di qualificare giuridicamente la condotta e di applicare le relative sanzioni.

La stessa disposizione prevede che chiunque guidi in stato di ebbrezza sia punito, “ove il fatto non costituisca più grave reato”, con sanzioni che variano in funzione del tasso alcolemico accertato. Questo inciso è importante perché chiarisce che la guida in stato di ebbrezza può concorrere con altre fattispecie penali, ad esempio quando dall’illecito derivino lesioni o morte, nel qual caso trovano applicazione norme ulteriori rispetto a quelle specifiche sulla circolazione. L’incriminazione della guida in stato di ebbrezza assume quindi natura autonoma, ma si coordina con l’ordinamento penale generale.

La disciplina distingue nettamente tra violazione amministrativa e reato, in base al livello di tasso alcolemico. Per valori più contenuti, la condotta integra un illecito amministrativo con sanzione pecuniaria e sospensione della patente; superate determinate soglie, invece, si configura un reato con ammenda e arresto, oltre alle sanzioni accessorie sulla patente e, nei casi più gravi, sulla disponibilità del veicolo. Questa impostazione a “gradini” consente di calibrare la risposta sanzionatoria alla gravità dell’alterazione alcolica.

Accanto alla disciplina generale, il Codice prevede una regolamentazione specifica per alcune categorie di conducenti, come i neopatentati, i conducenti sotto i 21 anni e chi esercita professionalmente il trasporto di persone o cose. L’articolazione soggettiva della disciplina emerge dall’art. 186-bis, che introduce un divieto ancora più rigoroso per questi soggetti, vietando la guida dopo aver assunto bevande alcoliche anche per tassi alcolemici che, per gli altri conducenti, non sarebbero sanzionati.

Fasce di tasso alcolemico e relative sanzioni

Il cuore operativo della disciplina è rappresentato dalle fasce di tasso alcolemico previste dall’art. 186, che collegano a ciascun intervallo di valori un diverso regime sanzionatorio. La prima fascia riguarda il tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: in questo caso la condotta integra un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria da 543 a 2.170 euro e con la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Non è previsto l’arresto, ma la sospensione della patente rappresenta una conseguenza rilevante in termini di mobilità personale e professionale.

La seconda fascia riguarda il tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l. In questo intervallo la guida in stato di ebbrezza assume rilievo penale: è prevista l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a un anno. Il passaggio da illecito amministrativo a reato segna un salto qualitativo nella valutazione della pericolosità della condotta, con possibili ricadute anche sul casellario giudiziale e su eventuali procedimenti connessi.

La terza fascia, la più grave, riguarda il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. In questo caso la norma prevede l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno, con sospensione della patente da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata. Inoltre, in caso di recidiva nel biennio, la patente è sempre revocata secondo les regole del titolo VI del Codice. A queste conseguenze si aggiunge la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea, misura che incide direttamente sulla disponibilità del mezzo.

Per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e per chi esercita professionalmente il trasporto di persone o cose, l’articolo 186-bis del Codice della Strada introduce una fascia ulteriore: è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche anche con tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, con sanzione amministrativa da 168 a 672 euro, raddoppiata in caso di incidente. Se questi conducenti rientrano poi nelle fasce di cui all’art. 186, comma 2, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà, a seconda della fascia, rendendo il quadro sanzionatorio ancora più severo.

Sospensione e revoca della patente, confisca del veicolo

Le conseguenze più incisive per chi guida dopo aver bevuto non riguardano solo la sanzione pecuniaria o l’eventuale arresto, ma anche le misure sulla patente di guida. L’art. 186 prevede, per ciascuna fascia di tasso alcolemico, una specifica durata di sospensione della patente: da tre a sei mesi per la fascia 0,5–0,8 g/l, da sei mesi a un anno per la fascia 0,8–1,5 g/l, da uno a due anni per tassi superiori a 1,5 g/l. In quest’ultimo caso, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione è raddoppiata, a conferma della volontà del legislatore di colpire con particolare rigore le situazioni di massima pericolosità.

Per i casi più gravi, la norma prevede la revoca della patente. In particolare, in caso di recidiva nel biennio per la fascia di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente è sempre revocata ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo II, sezione II. La revoca comporta la cessazione definitiva della validità del titolo di guida, con necessità di intraprendere un nuovo percorso per l’eventuale conseguimento di una nuova patente, secondo le condizioni previste dalla disciplina generale. La recidiva, quindi, non si limita ad aggravare la sanzione, ma incide in modo strutturale sulla possibilità stessa di guidare.

Un ulteriore profilo di rilievo è la confisca del veicolo. L’art. 186 stabilisce che, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La confisca si coordina con le norme generali sulla misura cautelare del sequestro e sulla confisca amministrativa previste dall’articolo 213 del Codice della Strada, che disciplinano le modalità di sequestro del veicolo, la nomina del custode e gli effetti del provvedimento definitivo.

In pratica, quando la legge prevede la confisca, l’organo di polizia che accerta la violazione procede al sequestro del veicolo, indicandolo nel verbale di contestazione. Il proprietario o il conducente è nominato custode con obbligo di deposito in luogo idoneo e non aperto al pubblico passaggio, con trattenimento del documento di circolazione presso l’ufficio dell’organo accertatore. Una volta divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il veicolo è acquisito allo Stato, con le ulteriori conseguenze gestionali disciplinate dall’art. 213.

Aggravanti, recidiva e rapporti con altri reati

La disciplina della guida in stato di ebbrezza non si esaurisce nelle fasce di tasso alcolemico e nelle sanzioni base, ma prevede una serie di aggravanti che possono aumentare in modo significativo il trattamento sanzionatorio. L’art. 186 contempla, tra l’altro, l’ipotesi di recidiva nel biennio per i tassi superiori a 1,5 g/l, che comporta la revoca automatica della patente. La recidiva è espressione di una particolare pericolosità del comportamento, che il legislatore intende contrastare impedendo al soggetto di continuare a guidare con il medesimo titolo.

Per i conducenti rientranti nelle categorie speciali dell’art. 186-bis (under 21, neopatentati, conducenti professionali), la legge prevede aggravamenti automatici delle sanzioni quando essi commettono gli illeciti di cui all’art. 186, comma 2. In particolare, se rientrano nella fascia 0,5–0,8 g/l, le sanzioni sono aumentate di un terzo; se rientrano nelle fasce superiori, l’aumento va da un terzo alla metà. Inoltre, le circostanze attenuanti concorrenti con tali aggravanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti, limitando così la possibilità di riduzione complessiva della pena.

La norma richiama espressamente l’ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato. Ciò significa che, qualora dalla guida in stato di ebbrezza derivino eventi lesivi di particolare gravità, trovano applicazione le disposizioni penali che puniscono tali eventi, con possibile concorso di reati o assorbimento, secondo i principi generali. La guida in stato di ebbrezza, in questi casi, può costituire una circostanza rilevante nella valutazione complessiva della condotta, incidendo sulla determinazione della pena e sulle misure accessorie.

Va inoltre ricordato che, per alcune violazioni commesse in orario notturno, la disciplina prevede un aggravio economico specifico. L’aggiornamento normativo richiamato nell’art. 186 stabilisce che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, violi la disposizione sulla guida in stato di ebbrezza è punito con una sanzione amministrativa aggiuntiva, destinata a un fondo contro l’incidentalità notturna. Questo meccanismo rafforza la funzione preventiva della norma, riconoscendo la maggiore pericolosità della circolazione in determinate fasce orarie.

Iter dei controlli: etilometro, accertamenti e diritti del conducente

L’applicazione concreta delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza presuppone un accertamento tecnico del tasso alcolemico. L’art. 186 disciplina l’uso di apparecchiature come l’etilometro e prevede che l’accertamento possa avvenire attraverso misurazioni strumentali, secondo modalità stabilite dalla normativa di dettaglio. L’organo di polizia stradale, nell’ambito dei servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione previsti dall’art. 11, è legittimato a sottoporre il conducente ai controlli necessari, nel rispetto delle procedure previste.

Il conducente può essere sottoposto a un primo accertamento qualitativo e, in caso di esito positivo o di fondato sospetto di stato di ebbrezza, a misurazioni più approfondite mediante etilometro. La norma collega direttamente gli esiti di tali accertamenti alle fasce di tasso alcolemico e alle corrispondenti sanzioni. L’accuratezza della misurazione e il rispetto delle modalità di utilizzo degli strumenti sono elementi essenziali per la validità dell’accertamento, anche in vista di eventuali contestazioni in sede amministrativa o giudiziaria.

Nell’ambito dei controlli, il conducente mantiene una serie di diritti, tra cui quello di essere informato della violazione contestata e delle conseguenze sanzionatorie, nonché delle eventuali misure cautelari adottate sul veicolo, come il sequestro ai fini di confisca. L’art. 213 prevede che il sequestro sia menzionato nel verbale di contestazione e che il proprietario o il conducente siano nominati custodi, con obblighi specifici di custodia e deposito del veicolo. La corretta redazione del verbale e la chiara indicazione delle misure adottate sono fondamentali per garantire la trasparenza del procedimento.

Gli organi di polizia stradale, oltre a effettuare i controlli sul tasso alcolemico, concorrono alla rilevazione degli incidenti e alla tutela della sicurezza della circolazione, come previsto dall’articolo 11 del Codice della Strada. In caso di incidente con sospetto stato di ebbrezza, gli accertamenti sul tasso alcolemico assumono un ruolo centrale nella ricostruzione dei fatti e nella successiva applicazione delle norme sanzionatorie, comprese le eventuali aggravanti previste per le categorie di conducenti soggette a disciplina speciale.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.