Cerca

Cosa rischio se guido dopo aver bevuto alcolici secondo il Codice della Strada?

Guida in stato di ebbrezza: tassi alcolemici, sanzioni, revisione e revoca della patente secondo il Codice della Strada

Cosa rischio se guido dopo aver bevuto alcolici secondo il Codice della Strada?
diEzio Notte

Guidare dopo aver bevuto alcolici non è soltanto una scelta pericolosa per la propria incolumità e quella degli altri, ma comporta anche conseguenze molto pesanti sul piano amministrativo e penale. Il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato il divieto di guida in stato di ebbrezza, distinguendo tra conducenti ordinari, neopatentati e professionisti, e collegando a ciascuna fascia di tasso alcolemico specifiche sanzioni, sospensioni o revoche della patente. Conoscere queste regole è fondamentale per capire cosa si rischia davvero quando si decide di mettersi al volante dopo aver assunto alcol.

Divieto di guida in stato di ebbrezza e tassi alcolemici

Il punto di partenza è il divieto generale di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. La norma stabilisce che chiunque si ponga alla guida in condizioni di alterazione alcolica è soggetto a sanzioni, distinguendo però la gravità dell’illecito in base al livello di tasso alcolemico accertato. Si tratta di una disciplina che mira a prevenire condotte estremamente rischiose, ponendo una soglia minima oltre la quale la guida non è più consentita. Il tasso alcolemico viene espresso in grammi di alcol per litro di sangue (g/l) e rappresenta il parametro tecnico su cui si basa l’intero sistema sanzionatorio.

Per i conducenti “ordinari”, quindi non rientranti nelle categorie speciali disciplinate separatamente, l’illecito amministrativo inizia a configurarsi quando il tasso alcolemico supera 0,5 g/l. L’arco di valori compreso tra 0,5 e le soglie superiori consente di graduare sia le sanzioni pecuniarie sia le conseguenze sulla patente, fino ad arrivare ai casi più gravi che assumono rilievo penale. L’impostazione dell’articolo 186 è strutturata proprio per correlare l’aumento del tasso alcolemico a un incremento di severità delle misure applicate al conducente, tenendo conto del crescente pericolo per la sicurezza stradale.

Inoltre, la stessa disciplina prevede conseguenze particolarmente incisive non solo in termini di sanzioni economiche e sospensioni, ma anche attraverso istituti come la confisca del veicolo e la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio nelle ipotesi di tasso alcolemico più elevato. Si tratta di strumenti che mirano a colpire in modo efficace chi persevera in condotte gravemente pericolose, andando oltre la semplice punizione pecuniaria. Il messaggio normativo è chiaro: la guida in stato di ebbrezza è considerata una violazione di estrema gravità, soprattutto quando si ripete nel tempo.

Accanto al divieto generale, il Codice prevede anche obblighi specifici collegati allo stato di ebbrezza accertato, come la possibile sottoposizione a revisione della patente nei casi più seri. Il sistema non si limita quindi a punire l’illecito, ma mira anche a verificare se il conducente mantenga i requisiti necessari per continuare a guidare in sicurezza. In questa prospettiva, l’attenzione del legislatore non è solo repressiva, ma anche preventiva, orientata a evitare che persone non più idonee dal punto di vista fisico, psichico o comportamentale continuino a circolare.

Fasce di tasso alcolemico e relative sanzioni amministrative e penali

L’articolo 186 distingue tre principali fasce di tasso alcolemico per i conducenti ordinari, ciascuna collegata a un diverso regime sanzionatorio. Nella prima fascia, con valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, l’illecito è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e con la sospensione della patente da tre a sei mesi. In questa ipotesi non si configura un reato ma una violazione amministrativa, pur considerata comunque grave perché indica un livello di alterazione incompatibile con la guida sicura. La sospensione della patente, anche per un periodo non breve, rappresenta un effetto immediato molto rilevante sulla vita quotidiana del conducente.

Quando il tasso alcolemico supera 0,8 e non oltrepassa 1,5 g/l, si entra nella seconda fascia, in cui la guida in stato di ebbrezza assume rilievo penale. In questo caso si applicano un’ammenda, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi a un anno. La presenza congiunta di sanzione pecuniaria e pena detentiva evidenzia come il legislatore consideri questo livello di ebbrezza particolarmente pericoloso per la circolazione. Anche se l’arresto potrà poi essere modulato o sostituito secondo le regole generali, la qualificazione come reato incide profondamente sulla posizione del conducente, con possibili riflessi anche sul casellario.

La terza fascia è quella con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, per la quale l’ordinamento prevede l’ammenda più elevata e l’arresto da sei mesi a un anno, oltre alla sospensione della patente da uno a due anni. In questa situazione, le conseguenze accessorie possono diventare ancora più incisive: la durata della sospensione raddoppia se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, e, nei casi di recidiva nel biennio, è prevista la revoca della patente. Inoltre, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a soggetto estraneo. Questi elementi mostrano come, a livelli di ebbrezza molto elevati, la risposta dell’ordinamento miri non solo a sanzionare ma anche a sottrarre il mezzo al soggetto pericoloso.

Alla disciplina delle fasce si aggiungono ulteriori misure che riguardano la gestione nel tempo della patente di guida dei soggetti condannati per i reati più gravi. Per chi rientra nelle ipotesi di tasso superiore a 0,8 g/l, l’articolo 186 prevede che sulla patente italiana vengano apposti specifici codici unionali che indicano il divieto di assumere alcol o la limitazione alla guida di veicoli dotati di dispositivi alcolock per periodi non brevi. Contestualmente, è disposto l’obbligo di revisione della patente, così da adeguare il documento a tali prescrizioni. Anche le sanzioni pecuniarie e penali previste per queste ipotesi vengono aumentate quando il conducente si trovi nelle condizioni in cui tali codici risultino applicabili, rafforzando ulteriormente il quadro repressivo.

Regole più severe per neopatentati e conducenti professionali

Accanto alla disciplina generale, il Codice introduce regole più rigorose per determinate categorie di conducenti attraverso l’articolo 186-bis del Codice della Strada. Questa norma riguarda i conducenti di età inferiore a 21 anni, i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose, inclusi i conducenti di veicoli pesanti, autobus, autoarticolati e autosnodati. Per tutti questi soggetti vige un divieto ancora più stringente: non è consentito guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, con conseguenze anche per tassi alcolemici molto bassi.

Per tali categorie, infatti, è sanzionata la guida già quando il tasso alcolemico è superiore a zero e non oltre 0,5 g/l, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria specifica. Se in queste condizioni il conducente provoca un incidente, le sanzioni vengono raddoppiate, a conferma della particolare attenzione del legislatore nei confronti di chi ha una responsabilità maggiore per la sicurezza propria e altrui. La ratio della norma è evidente: neopatentati e conducenti professionali, per il minor grado di esperienza o per il ruolo centrale nella mobilità collettiva, devono mantenere una condotta ancora più prudente.

L’articolo 186-bis non si limita però alla soglia “zero”, ma interviene anche quando questi conducenti incorrono nelle violazioni previste dall’articolo 186. Se un soggetto rientrante nelle categorie speciali supera la soglia di 0,5 g/l, le sanzioni già previste dall’articolo 186 vengono aumentate: di un terzo per l’illecito nella fascia tra 0,5 e 0,8 g/l e da un terzo alla metà per i reati relativi alle fasce superiori. In questo modo, a parità di tasso alcolemico, neopatentati e professionisti si vedono applicare un trattamento più severo rispetto agli altri conducenti.

Queste regole più dure si inseriscono anche nel contesto della disciplina del punteggio della patente. In particolare, l’articolo 218-ter prevede, tra le ipotesi che possono comportare la sospensione della patente in relazione al punteggio, anche alcune violazioni dell’articolo 186-bis, quando il punteggio residuo sulla patente è già inferiore a determinati limiti. Questo dimostra come la guida in stato di ebbrezza dei soggetti “sensibili” sia considerata una condotta che incide negativamente in modo significativo sull’affidabilità alla guida, con conseguenze che possono sommarsi tra loro (sanzioni economiche, sospensioni, perdita di punti).

Quando scatta la revisione o la revoca della patente

Le violazioni in materia di guida in stato di ebbrezza non si esauriscono nelle sanzioni immediate, ma possono determinare anche l’avvio di procedure di revisione della patente, disciplinate dall’articolo 128 del Codice della Strada. Questa norma consente agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, e al prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, di disporre che i titolari di patente siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità. Il presupposto è il sorgere di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica alla guida, situazione che spesso può essere collegata a episodi di guida in stato di ebbrezza.

L’esito di queste verifiche sanitarie o tecniche viene comunicato agli uffici competenti, che possono assumere provvedimenti come la sospensione o la revoca della patente di guida. L’articolo 128 disciplina poi altri casi in cui la revisione è sempre disposta, come quando il conducente causa incidenti con lesioni gravi ed è destinatario di sanzione accessoria della sospensione della patente. In simili situazioni, un precedente di guida in stato di ebbrezza può aggravare il quadro complessivo, inducendo l’amministrazione a un controllo più approfondito sulla reale idoneità del soggetto a continuare a guidare.

Specificamente connesso agli illeciti più gravi previsti dall’articolo 186 è anche l’obbligo, per il prefetto, di disporre la revisione della patente nei confronti dei conducenti condannati per le ipotesi di tasso alcolemico superiori a 0,8 g/l. La revisione serve, tra l’altro, ad adeguare la patente alle prescrizioni relative all’apposizione dei codici che limitano o vietano l’assunzione di alcol alla guida. Fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti, la patente può restare sospesa, e il mancato adempimento all’obbligo di sottoporsi alla revisione entro i termini comporta una sospensione automatica sino agli esiti positivi degli accertamenti stessi.

La revoca della patente, invece, è espressamente prevista dall’articolo 186 per i casi di recidiva nel biennio nelle ipotesi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La revoca comporta la cessazione dell’efficacia del titolo di guida e l’eventuale nuova abilitazione richiederà un percorso del tutto nuovo secondo le norme generali. Questo livello di severità è coerente con la valutazione del soggetto come particolarmente pericoloso per la sicurezza stradale, soprattutto quando, nonostante precedenti provvedimenti, continui a mettersi alla guida con un elevato stato di ebbrezza.

Come avvengono i controlli con etilometro e quali sono i diritti del conducente

Nell’ambito della disciplina della guida in stato di ebbrezza, l’articolo 186 prevede che lo stato alcolico venga accertato attraverso specifiche modalità tecniche, fra cui l’uso di dispositivi idonei a determinare il tasso alcolemico. Il testo dell’articolo disciplina gli accertamenti cui il conducente può essere sottoposto e individua il quadro entro cui le autorità possono richiedere le verifiche. In presenza di sintomi o comportamenti che facciano ragionevolmente sospettare uno stato di ebbrezza, gli organi di polizia stradale sono legittimati a procedere agli accertamenti, che possono comprendere prove preliminari e successivi controlli più approfonditi.

Il conducente, in questo contesto, è tenuto a sottoporsi agli accertamenti disposti, secondo quanto stabilito dalle norme richiamate nello stesso articolo 186. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli è esso stesso sanzionato dalla disciplina, essendo equiparato a una violazione particolarmente grave delle regole poste a tutela della sicurezza stradale. Anche in questi casi possono essere previste sanzioni pecuniarie, sospensioni della patente e ulteriori conseguenze, secondo la struttura dell’articolo che accomuna il rifiuto alle ipotesi più serie di guida in stato di ebbrezza.

Quanto ai diritti del conducente, la disciplina dell’articolo 186 tiene conto della necessità che gli accertamenti siano svolti nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento, in particolare quando si entra nell’ambito del reato. Il quadro normativo consente di effettuare gli accertamenti in tempi e modi compatibili con la natura della verifica, ma, al tempo stesso, richiede che la determinazione del tasso alcolemico avvenga secondo procedure che assicurino l’affidabilità del risultato. In questo senso, la previsione di soglie precise e di conseguenze differenziate rende fondamentale la correttezza tecnica delle misurazioni effettuate.

In presenza di esiti che inquadrano la condotta nelle fasce penalmente rilevanti, il conducente potrà far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti, sia in relazione al merito dell’accertamento, sia rispetto all’applicazione delle misure accessorie, come sospensione, revoca, confisca o revisione della patente. L’assetto complessivo dell’articolo 186, anche nei richiami all’articolo 128 per la revisione, mostra come la guida in stato di ebbrezza venga trattata come una condotta che può avere riflessi di lungo periodo sulla posizione giuridica del conducente, oltre la singola contestazione.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.