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Cosa rischio se guido dopo aver bevuto alcolici?

Guida in stato di ebbrezza, fasce di tasso alcolemico e principali conseguenze previste dal Codice della Strada

Cosa rischio se guido dopo aver bevuto alcolici?
diEzio Notte

Guidare dopo aver bevuto alcolici espone a rischi molto seri, sia sul piano della sicurezza stradale sia sotto il profilo delle sanzioni. Il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato il divieto di guida in stato di ebbrezza, distinguendo tra diverse fasce di tasso alcolemico, prevedendo aggravanti specifiche e regole più severe per neopatentati e conducenti professionali. In questo articolo analizziamo cosa prevede la normativa, quali sono le conseguenze concrete e quali particolarità riguardano i controlli e l’uso dell’etilometro.

Divieto di guida in stato di ebbrezza: cosa prevede il Codice

Il punto di partenza è il divieto generale di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, stabilito dall’articolo 186 del Codice della Strada. La norma chiarisce che la guida in stato di ebbrezza è sempre vietata e che, quando viene accertata, comporta sanzioni che possono essere di natura amministrativa o penale a seconda del tasso alcolemico rilevato. Il legislatore collega quindi direttamente il comportamento del conducente (uso di alcol e conseguente alterazione) alla pericolosità per la circolazione, prevedendo un sistema di risposta graduato ma molto rigoroso.

La stessa disposizione individua in modo preciso le conseguenze per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza, prevedendo sanzioni pecuniarie, sospensione della patente e, nei casi più gravi, ammenda e arresto. Il meccanismo è costruito su soglie di tasso alcolemico, che determinano il passaggio dall’illecito amministrativo al reato, con un aumento progressivo della severità delle pene. In questo modo il Codice della Strada lega la risposta sanzionatoria non solo al fatto di aver bevuto, ma al grado di alterazione accertato, che incide direttamente sulla capacità di guida.

Accanto al divieto generale, la disciplina sulla guida in stato di ebbrezza si collega anche ad altri istituti del Codice, come la sospensione e la revoca della patente, nonché la revisione dell’idoneità alla guida. In particolare, quando emergono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici del conducente, gli uffici competenti o il prefetto possono disporre la revisione della patente, anche nei casi previsti proprio dagli articoli sulla guida in stato di ebbrezza. Questo collegamento evidenzia come la violazione non sia considerata solo un episodio isolato, ma un possibile segnale di inidoneità alla guida che richiede verifiche più approfondite.

La normativa prevede inoltre che, nei casi più gravi o di recidiva, si possa arrivare alla revoca della patente, con l’impossibilità di conseguirne una nuova per un periodo significativo. Quando la revoca è disposta a seguito delle violazioni in materia di guida in stato di ebbrezza, il Codice stabilisce termini specifici prima di poter ottenere una nuova abilitazione, proprio per sottolineare la gravità di questo comportamento. In alcune ipotesi, la revoca collegata alla guida in stato di ebbrezza può avere conseguenze anche sul rapporto di lavoro dei conducenti che svolgono professionalmente attività di trasporto, configurando una giusta causa di licenziamento.

Fasce di tasso alcolemico e relative sanzioni

La disciplina della guida in stato di ebbrezza si fonda su tre principali fasce di tasso alcolemico, ciascuna con un diverso regime sanzionatorio. Per valori superiori a 0,5 g/l e non superiori a 0,8 g/l, l’articolo 186 del Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, con importi compresi tra una soglia minima e una massima, e la sospensione della patente per un periodo che va da tre a sei mesi. In questa fascia si è ancora nell’ambito dell’illecito amministrativo, ma con una risposta già significativa, che incide sia sul portafoglio sia sulla possibilità di continuare a guidare.

Quando il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 g/l e non oltre 1,5 g/l, la violazione assume rilievo penale. In questo caso la norma prevede l’ammenda, con importi più elevati rispetto alla fascia precedente, e l’arresto fino a sei mesi. Alla condanna si accompagna la sospensione della patente, che in questa fascia va da sei mesi a un anno. Il passaggio al reato riflette il giudizio di maggiore pericolosità attribuito a chi guida con un livello di alcol nel sangue più elevato, con conseguenze che non si limitano più alla sola sfera amministrativa.

Per tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l, il quadro sanzionatorio diventa ancora più severo. L’ammenda prevista aumenta sensibilmente, così come la pena detentiva, che va da sei mesi a un anno. La sospensione della patente, in questa fascia, è compresa tra uno e due anni, con la possibilità di raddoppio se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Inoltre, in caso di recidiva nel biennio, la patente è sempre revocata, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di impossibilità di guidare per un periodo prolungato.

In aggiunta alle sanzioni principali, la norma prevede la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata concessa la sospensione condizionale. La confisca non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, ma resta comunque una misura di grande impatto per chi utilizza un mezzo di cui è proprietario. Ai fini del sequestro del veicolo, si applicano le disposizioni specifiche in materia di misure cautelari sui veicoli, che regolano le modalità operative di questa misura accessoria.

Aggravanti, recidiva e confisca del veicolo

Il sistema sanzionatorio per la guida in stato di ebbrezza non si limita alle fasce di tasso alcolemico, ma prevede anche una serie di aggravanti che possono aumentare la severità delle conseguenze. Una delle più rilevanti è la recidiva nel biennio, che, per i casi più gravi di tasso alcolemico, comporta la revoca automatica della patente. In queste situazioni, il comportamento del conducente viene valutato non come un episodio isolato, ma come una reiterazione che dimostra una particolare pericolosità, giustificando misure più incisive sul piano della circolazione.

La confisca del veicolo rappresenta un altro elemento centrale tra le conseguenze più pesanti. Quando viene accertato il reato di guida in stato di ebbrezza nelle fasce più elevate di tasso alcolemico, la sentenza dispone sempre la confisca del mezzo utilizzato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Questa misura ha una funzione sia sanzionatoria sia preventiva, perché priva il conducente del bene che ha utilizzato per commettere l’illecito, riducendo il rischio di reiterazione con lo stesso veicolo. Le modalità di sequestro e successiva confisca seguono le regole generali previste per i veicoli sottoposti a tali misure.

La revoca della patente, quando collegata alla guida in stato di ebbrezza, si inserisce nel quadro più ampio delle sanzioni accessorie previste dal Codice. L’articolo 219 disciplina in generale la revoca, stabilendo che, nei casi in cui essa costituisce sanzione amministrativa accessoria, il provvedimento è adottato dal prefetto del luogo della violazione, con effetti definitivi. Per le violazioni in materia di guida in stato di ebbrezza, la norma prevede che non sia possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato, salvo specifiche eccezioni previste da altre disposizioni collegate.

Per i conducenti che svolgono attività di trasporto di persone o di cose, la revoca della patente a seguito di reati legati alla guida in stato di ebbrezza assume un rilievo ulteriore. In particolare, quando la revoca riguarda soggetti che rientrano tra quelli indicati nelle lettere b), c) e d) dell’articolo sulla guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti professionali e neopatentati, essa costituisce giusta causa di licenziamento. Ciò significa che la perdita del titolo abilitativo alla guida, in questi casi, può legittimare la risoluzione del rapporto di lavoro, con un impatto diretto sulla vita professionale del conducente.

Regole più severe per neopatentati e conducenti professionali

Per alcune categorie di conducenti, il Codice della Strada prevede regole ancora più stringenti in materia di alcol. L’articolo 186-bis del Codice della Strada stabilisce il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per i conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, per chi esercita professionalmente il trasporto di persone e per chi esercita il trasporto di cose nelle forme indicate da specifici articoli. A questi si aggiungono i conducenti di veicoli pesanti, autobus e altri mezzi destinati al trasporto di persone oltre una certa capienza.

Per tali categorie, la soglia di tolleranza è sostanzialmente azzerata: è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche anche quando il tasso alcolemico è superiore a zero ma non oltre 0,5 g/l. In questa fascia, la violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, con importi compresi tra un minimo e un massimo stabiliti dalla norma. Se il conducente, in queste condizioni, provoca un incidente, le sanzioni sono raddoppiate, a conferma della particolare attenzione che il legislatore riserva alla sicurezza quando sono coinvolti neopatentati o conducenti che trasportano persone o merci.

Lo stesso articolo prevede poi un ulteriore irrigidimento delle conseguenze quando queste categorie di conducenti incorrono negli illeciti già disciplinati dall’articolo generale sulla guida in stato di ebbrezza. Se un soggetto rientrante tra quelli indicati commette la violazione corrispondente alla fascia di tasso alcolemico superiore a 0,5 e non oltre 0,8 g/l, le sanzioni previste sono aumentate di un terzo. Se invece rientra nelle fasce più gravi, con tasso superiore a 0,8 g/l, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. In questo modo, la stessa condotta è punita più severamente quando posta in essere da chi ha maggiori responsabilità alla guida.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il rapporto tra aggravanti e attenuanti. L’articolo specifica che le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste per queste categorie non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti. Ciò significa che, in presenza delle aggravanti legate alla qualifica del conducente (neopatentato, professionale, ecc.), le eventuali attenuanti non possono annullare o superare l’effetto di aggravamento, mantenendo così un livello sanzionatorio più elevato rispetto ai conducenti ordinari.

Domande frequenti su controlli, etilometro e ricorsi

La disciplina della guida in stato di ebbrezza si collega anche agli aspetti procedurali, in particolare ai controlli su strada e alle verifiche sull’idoneità alla guida. Quando, a seguito di un controllo o di un incidente, emergono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici del conducente, gli uffici competenti o il prefetto possono disporre la revisione della patente. Ciò comporta la sottoposizione a visita medica presso la commissione medica locale o a esame di idoneità tecnica, con l’obiettivo di verificare se il conducente sia ancora in possesso delle condizioni necessarie per guidare in sicurezza.

Se dalla revisione emerge l’assenza dei requisiti richiesti, gli esiti vengono comunicati agli uffici competenti per l’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della patente. Questo meccanismo si affianca alle sanzioni direttamente collegate alla violazione per guida in stato di ebbrezza, costituendo un ulteriore livello di tutela della sicurezza stradale. In particolare, la revisione è sempre disposta quando il conducente è coinvolto in un incidente che ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico è stata contestata una violazione da cui deriva la sospensione della patente, circostanza che può ben ricorrere anche nei casi di guida sotto l’influenza dell’alcool.

Per quanto riguarda gli effetti nel tempo delle sanzioni più gravi, la revoca della patente collegata alla guida in stato di ebbrezza comporta l’impossibilità di conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato. Questo termine si aggiunge alle altre conseguenze, come le sanzioni pecuniarie, l’eventuale pena detentiva e la confisca del veicolo, e incide in modo significativo sulla libertà di circolazione del soggetto interessato. In presenza di revoca, il nuovo conseguimento della patente richiede il rispetto delle procedure ordinarie, con i relativi esami e verifiche.

Infine, è importante ricordare che, quando si parla di sanzioni amministrative pecuniarie, l’obbligazione di pagamento non si trasmette agli eredi. Il Codice della Strada prevede espressamente che le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa restano a carico del soggetto che ha commesso la violazione, senza gravare sui successori. Questo principio vale anche per le sanzioni collegate alla guida in stato di ebbrezza, delimitando gli effetti economici della violazione alla persona del trasgressore e non al suo patrimonio ereditario.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.