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Cosa rischio se non rispetto i limiti di velocità in città?

Conseguenze e sanzioni per il superamento dei limiti di velocità nei centri abitati e nelle zone 30

Cosa rischio se non rispetto i limiti di velocità in città?
diEzio Notte

Rispettare i limiti di velocità in città non è solo una questione di prudenza: significa anche evitare sanzioni economiche, sospensione della patente e conseguenze pesanti in caso di recidiva. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso sia i limiti da osservare nei centri abitati sia le fasce di eccesso di velocità e le relative sanzioni, con un’attenzione particolare agli accertamenti tramite dispositivi elettronici.

Quali sono i limiti di velocità nei centri abitati

Il punto di partenza per capire cosa si rischia è conoscere il limite ordinario previsto nei centri abitati. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce che la velocità massima nelle strade nei centri abitati è normalmente fissata a 50 km/h. Lo stesso articolo prevede però la possibilità di elevare questo limite fino a 70 km/h sulle strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, a condizione che sia installata la relativa segnaletica. Ne deriva che, in città, il limite generale resta 50 km/h, ma l’automobilista deve sempre fare attenzione ai segnali che indicano eventuali limiti diversi, sia più alti sia più bassi.

Lo stesso articolo disciplina anche la possibilità, per gli enti proprietari della strada, di fissare limiti di velocità massimi e minimi differenti entro i limiti generali stabiliti dalla norma. Il comma 2 dell’art. 142 precisa infatti che tali enti possono determinare limiti diversi in determinate strade o tratti di strada, quando le condizioni concrete lo rendano opportuno, provvedendo alla corretta segnalazione. Questo significa che, all’interno dei centri abitati, ci si può trovare di fronte a tratti con limiti più restrittivi (come 30 km/h) o, in casi particolari, con limiti più elevati, ma sempre chiaramente indicati dai segnali.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda alcune categorie particolari di veicoli. Il comma 3 dell’art. 142 individua limiti specifici, inferiori rispetto a quelli generali, per veicoli come ciclomotori, macchine agricole, mezzi che trasportano merci pericolose e altre categorie. Ad esempio, per gli autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto di determinate merci pericolose, il limite nei centri abitati è ridotto rispetto al limite ordinario. Chi guida questi mezzi deve quindi attenersi non solo al limite generale del tratto urbano, ma anche al limite specifico previsto per la propria categoria di veicolo.

È importante ricordare che, in tutti i casi in cui sono fissati limiti di velocità, restano comunque fermi gli obblighi stabiliti da altre norme generali sulla condotta di guida, richiamati espressamente dall’art. 142. In pratica, anche rispettando il limite numerico indicato dal segnale, il conducente deve sempre adeguare la velocità alle condizioni della strada, del traffico e della visibilità, perché la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana restano l’obiettivo primario della disciplina.

Come funzionano autovelox e controlli in città

Per comprendere il rischio reale in caso di mancato rispetto dei limiti di velocità in città, è fondamentale sapere come vengono accertate le violazioni. L’art. 142 prevede che, per determinare l’osservanza dei limiti di velocità, siano considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, incluse quelle che calcolano la velocità media su tratti determinati, oltre alle registrazioni del cronotachigrafo e ai documenti relativi ai percorsi autostradali, secondo quanto precisato dal regolamento. Questo impianto normativo si applica anche nei centri abitati, dove gli autovelox e altri sistemi di controllo elettronico possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei limiti.

Un aspetto centrale riguarda la visibilità e la segnalazione delle postazioni di controllo. Il comma 6-bis dell’art. 142 stabilisce che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, mediante cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme del regolamento di esecuzione. In ambito urbano, questo significa che le postazioni di autovelox fisse o mobili devono essere rese riconoscibili all’utenza, in modo da coniugare funzione di deterrenza e trasparenza nei controlli.

La stessa norma disciplina anche il caso in cui, attraverso queste apparecchiature, vengano accertate più violazioni in un breve intervallo di tempo. Il comma 6-ter prevede infatti che, quando con le modalità dei commi 6 e 6-bis vengono accertate più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis dell’art. 142, commesse dallo stesso veicolo in tratti di competenza del medesimo ente e in un periodo non superiore a un’ora, si possano applicare, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave, aumentate di un terzo. In pratica, se in città un conducente viene rilevato più volte oltre il limite in poco tempo, la normativa prevede un criterio unitario di sanzione, volto a evitare un cumulo eccessivo, a determinate condizioni.

Va inoltre considerato che l’utilizzo di queste apparecchiature non è limitato alle sole strade extraurbane. L’impianto dell’art. 142 consente il controllo della velocità su tutta la rete stradale, compresi i centri abitati, purché gli strumenti siano omologati e le postazioni siano segnalate secondo le regole. Questo rende concreto il rischio di sanzioni in ambito urbano, non solo in prossimità di grandi assi di scorrimento, ma anche in tratti particolarmente sensibili dal punto di vista della sicurezza, dove gli enti locali decidono di intensificare la vigilanza.

Fasce di eccesso di velocità e relative sanzioni in ambito urbano

Le conseguenze economiche per chi supera i limiti di velocità in città dipendono dalla fascia di eccesso rispetto al limite massimo. L’art. 142 distingue chiaramente diverse soglie. Per i superamenti contenuti, il comma 7 stabilisce che chiunque superi i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, oppure non rispetti eventuali limiti minimi, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa in una determinata forbice. Si tratta della fascia di gravità più bassa, che però comporta comunque una sanzione, a dimostrazione di come il legislatore voglia scoraggiare qualsiasi superamento, anche modesto, specialmente in contesti delicati come i centri abitati.

Per eccessi più significativi, il comma 8 dell’art. 142 prevede che chi supera i limiti massimi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h sia soggetto a una sanzione amministrativa più elevata. La norma contiene inoltre una previsione specifica per le violazioni commesse all’interno del centro abitato: se questa infrazione nella fascia 10–40 km/h oltre il limite viene commessa per almeno due volte nell’arco di un anno, sempre in ambito urbano, si applica una sanzione pecuniaria diversa, in una forbice più alta, e si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra quindici e trenta giorni. In questo modo, la recidiva in città viene considerata particolarmente grave.

Quando l’eccesso supera i 40 km/h e non oltrepassa i 60 km/h rispetto al limite massimo, il comma 9 stabilisce un ulteriore scatto sanzionatorio: la sanzione pecuniaria sale in modo consistente e, inoltre, dalla violazione consegue la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Questo vale anche quando la violazione avviene in ambito urbano, proprio perché superare in modo così marcato il limite in città aumenta in modo rilevante il rischio per pedoni, ciclisti e altri utenti vulnerabili.

Per gli eccessi più estremi, il comma 9-bis dell’art. 142 prevede che chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità sia soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria ancora più elevata e alla sospensione della patente da sei a dodici mesi. In questa fascia, il comportamento del conducente viene considerato particolarmente pericoloso. La norma, inoltre, prevede un aggravamento in caso di recidiva nell’arco di due anni per le violazioni dei commi 9 e 9-bis: se il titolare di patente incorre nuovamente in tali violazioni, la durata della sospensione aumenta ulteriormente e, nel caso di reiterazione dell’eccesso oltre i 60 km/h, è prevista la revoca della patente. Anche queste previsioni si applicano alle violazioni commesse nei centri abitati, rendendo molto pesanti le conseguenze per chi non rispetta i limiti urbani in modo reiterato.

Quando scattano sospensione patente e decurtazione punti

In città, non rispettare i limiti di velocità può comportare non solo il pagamento di somme anche rilevanti, ma anche la sospensione della patente. Come visto, l’art. 142 collega la sospensione a diverse fasce di superamento del limite: per eccessi oltre 40 km/h e fino a 60 km/h la patente viene sospesa da uno a tre mesi; per eccessi oltre i 60 km/h la sospensione va da sei a dodici mesi. Inoltre, quando l’eccesso di velocità tra 10 e 40 km/h viene commesso almeno due volte in un anno all’interno del centro abitato, la violazione comporta anch’essa la sospensione per un periodo compreso tra quindici e trenta giorni. È quindi evidente che, in ambito urbano, la reiterazione delle infrazioni assume un peso decisivo.

L’art. 142 contiene anche disposizioni specifiche per le ipotesi di recidiva nelle violazioni più gravi. Il comma 12 prevede che, quando il titolare di patente incorre, in un periodo di due anni, in un’ulteriore violazione del comma 9 (cioè eccesso tra oltre 40 e non oltre 60 km/h), la sospensione della patente si estende da otto a diciotto mesi. Se, invece, nello stesso arco temporale il conducente commette nuovamente una violazione del comma 9-bis (eccesso oltre i 60 km/h), la sanzione amministrativa accessoria prevista è la revoca della patente di guida. Anche quando queste violazioni avvengono in città, le ricadute sulla possibilità di continuare a guidare sono quindi particolarmente incisive.

Il Codice prevede inoltre un aggravamento delle sanzioni per alcune categorie di veicoli. Il comma 11 stabilisce che, se le violazioni dei commi 7, 8, 9 e 9-bis vengono commesse alla guida di determinati veicoli indicati nel comma 3 (ad esempio alcuni veicoli destinati al trasporto di cose o merci pericolose), le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie sono raddoppiate. In ambito urbano, questo si traduce in una responsabilità ancora maggiore per chi conduce mezzi pesanti o veicoli potenzialmente più dannosi in caso di incidente, proprio perché l’impatto di un comportamento imprudente in città può essere particolarmente grave.

Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, l’art. 142 richiama l’applicazione delle norme generali sulle sanzioni accessorie contenute nel Titolo VI del Codice. La perdita di punti si affianca quindi alle sanzioni pecuniarie e alla sospensione, secondo le fasce di gravità dell’eccesso di velocità. In questo quadro, il rispetto dei limiti in città diventa fondamentale non solo per evitare la sospensione, ma anche per preservare il proprio “capitale” di punti, che può ridursi in modo significativo in caso di più violazioni, soprattutto se commesse in fasce di eccesso elevate.

Buone pratiche per guidare in sicurezza nelle zone 30 e vicino alle scuole

Le cosiddette “zone 30” e le aree vicine alle scuole sono tipicamente caratterizzate da limiti di velocità più restrittivi rispetto al limite generale di 50 km/h nei centri abitati. L’art. 142, nel consentire agli enti proprietari della strada di fissare limiti diversi entro i massimi previsti, fornisce il quadro giuridico che rende possibile l’istituzione di questi limiti particolarmente ridotti. La presenza di segnaletica dedicata, spesso anche con pannelli integrativi o indicazioni specifiche, segnala al conducente la necessità di adeguare la velocità a contesti dove la tutela degli utenti deboli, come bambini e pedoni, è prioritaria.

Dal punto di vista della condotta di guida, una buona pratica nelle zone 30 e nei pressi delle scuole è quella di mantenersi costantemente al di sotto del limite indicato, in modo da avere margini di sicurezza adeguati per frenare in tempo in caso di imprevisti. L’impostazione dell’art. 142, che pone al centro la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana, invita a considerare i limiti non come un semplice “numero da non superare”, ma come un riferimento da interpretare alla luce delle condizioni concrete: presenza di attraversamenti pedonali, orari di entrata e uscita da scuola, sosta di veicoli in doppia fila che riducono la visibilità.

Un ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dalla possibile presenza di dispositivi di controllo della velocità proprio in corrispondenza o in prossimità di queste aree sensibili. Poiché le apparecchiature omologate e debitamente segnalate costituiscono fonti di prova per l’accertamento delle violazioni, chi non rispetta i limiti nelle zone 30 o davanti alle scuole si espone concretamente alle sanzioni previste dalle fasce di eccesso di velocità dell’art. 142. In queste situazioni, l’attenzione al tachimetro e l’abitudine a rallentare in anticipo quando si avvicinano tali aree sono essenziali per evitare sanzioni e, soprattutto, per ridurre il rischio di incidenti.

In sintesi, adottare buone pratiche di guida in città – in particolare nelle zone 30 e attorno alle scuole – significa integrare il rispetto formale dei limiti con un atteggiamento prudente e consapevole. I limiti fissati e segnalati dagli enti proprietari della strada, nel quadro dell’art. 142, sono uno strumento per rendere la circolazione urbana più sicura; spetta poi al conducente interpretarli e rispettarli in modo responsabile, sapendo che le conseguenze in caso di violazione possono riguardare non solo il portafoglio e la patente, ma anche la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.