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Cosa rischio se parcheggio in divieto di sosta?

Definizioni di arresto, fermata e sosta, divieti, sanzioni, rimozione forzata del veicolo e riferimenti agli articoli del Codice della Strada applicabili

Divieto di sosta: cosa si rischia davvero quando si parcheggia male
diEzio Notte

Parcheggiare in divieto di sosta non significa solo rischiare una “semplice” multa: il Codice della Strada disciplina in modo preciso cosa si intende per arresto, fermata e sosta, dove la sosta è vietata, chi può accertare le violazioni e in quali casi può scattare la rimozione forzata del veicolo. Conoscere queste regole è fondamentale per evitare sanzioni, intralci alla circolazione e situazioni spiacevoli come non trovare più l’auto dove l’avevamo lasciata.

Differenza tra arresto, fermata e sosta del veicolo

Per capire davvero cosa si rischia quando si parcheggia in divieto di sosta è essenziale partire dalle definizioni ufficiali. L’articolo 157 del Codice della Strada chiarisce che l’arresto è l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, ad esempio una coda o un semaforo rosso. In questo caso il conducente non sceglie di fermarsi, ma è costretto dalle condizioni del traffico o dalla segnaletica. L’arresto, quindi, non è una violazione e rientra nella normale dinamica della circolazione, purché il veicolo sia gestito in modo da non creare pericolo o intralcio superiore al necessario.

La fermata, sempre secondo l’articolo 157, è una sospensione temporanea della marcia, anche in area dove la sosta non è ammessa, finalizzata a consentire la salita o la discesa delle persone o a soddisfare altre esigenze di brevissima durata. Un elemento decisivo è che durante la fermata il conducente deve restare presente e pronto a riprendere immediatamente la marcia, e la fermata non deve arrecare intralcio alla circolazione. Questo significa che, se ci si allontana dal veicolo o lo si lascia in posizione tale da ostacolare il flusso dei veicoli o dei pedoni, non si è più nell’ambito della fermata ma si entra nella sosta irregolare.

La sosta è definita come la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente. È proprio questa possibilità di lasciare il veicolo incustodito che caratterizza il parcheggio vero e proprio. Durante la sosta, inoltre, il motore deve essere spento e il veicolo va collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente e secondo il senso di marcia, salvo diversa segnalazione. Fuori dai centri abitati, la regola generale è che fermata e sosta vadano effettuate fuori dalla carreggiata, senza occupare piste ciclabili o banchine non autorizzate, a tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Una particolare figura è la sosta di emergenza, sempre descritta dall’articolo 157, che ricorre quando il veicolo è inutilizzabile per avaria oppure deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. In questi casi la sospensione della marcia è giustificata da una necessità improvvisa e non programmabile. La disciplina concreta della sosta di emergenza si intreccia con altre norme del Codice, ad esempio quelle che regolano il comportamento sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, dove l’uso delle corsie di emergenza è ammesso solo per arrestarsi o riprendere la marcia in condizioni particolari. Comprendere queste differenze è fondamentale per non confondere una fermata legittima con una sosta vietata che può portare a sanzioni.

Dove la sosta è vietata e quando scatta la multa

Il cuore del tema “cosa si rischia a parcheggiare in divieto di sosta” è disciplinato dall’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo dettagliato i casi in cui fermata e sosta sono vietate. La norma stabilisce, ad esempio, che fermata e sosta non sono consentite in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari ferroviari o tramviari, nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, fornici e portici salvo diversa segnalazione. Sono vietate anche sui dossi, nelle curve e, fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità. Questi divieti hanno una chiara finalità di sicurezza: evitare che un veicolo fermo riduca la visibilità o ostacoli manovre delicate in punti già critici per la circolazione.

Lo stesso articolo 158 vieta la fermata e la sosta in prossimità e in corrispondenza di segnali verticali e semaforici, se il veicolo ne occulta la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. Nei centri abitati, la sosta è vietata in corrispondenza delle intersezioni e in prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. È inoltre vietato sostare sui passaggi pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, nonché sui marciapiedi, salvo diversa indicazione. In tutti questi casi, un veicolo in sosta può ostacolare la visibilità, costringere pedoni e ciclisti a manovre pericolose o bloccare le traiettorie di svolta.

La norma prevede poi divieti specifici per la sola sosta: è vietato, ad esempio, sostare allo sbocco dei passi carrabili o dovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta. Sono vietate la sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici e negli spazi riservati alla ricarica degli stessi, con una disciplina particolare per i veicoli elettrici che non effettuano la ricarica o che permangono oltre un certo tempo dopo il completamento. Questi divieti tutelano l’accessibilità alle proprietà private, la fruibilità degli stalli riservati e l’uso efficiente delle infrastrutture di ricarica, che rientrano sempre più nella gestione ordinaria della mobilità urbana.

Quando si parcheggia in una delle situazioni vietate dall’articolo 158, si incorre in una violazione amministrativa che comporta il pagamento di una somma di denaro, secondo gli importi previsti dalla stessa norma e dalle disposizioni generali sulle sanzioni. In alcuni casi, la sosta vietata può essere considerata anche un grave intralcio o un pericolo per la circolazione: in queste ipotesi, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la rimozione del veicolo ai sensi dell’articolo 159. La concreta quantificazione della sanzione e l’eventuale applicazione di misure accessorie dipendono dalla tipologia di divieto violato e dalle circostanze accertate dagli organi competenti.

Chi può fare le multe per sosta e fermata

Per quanto riguarda chi è legittimato ad accertare le violazioni in materia di sosta e fermata, un ruolo centrale è attribuito all’organo di polizia stradale richiamato dall’articolo 159, che fa riferimento agli organi di cui all’articolo 12. Questi organi dispongono la rimozione dei veicoli nei casi previsti dalla legge e, più in generale, accertano le infrazioni al Codice della Strada, redigendo i relativi verbali. La loro attività si inserisce nel quadro dei poteri di vigilanza e controllo sulla circolazione, con l’obiettivo di garantire sicurezza e fluidità del traffico, anche attraverso il rispetto delle regole sulla sosta.

Accanto agli organi di polizia, il Codice prevede una disciplina specifica per la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata attraverso l’articolo 12-bis del Codice della Strada. Questa norma consente al sindaco di conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nelle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, anche a dipendenti comunali o di società che gestiscono la sosta di superficie o i parcheggi. Le stesse funzioni possono essere attribuite a dipendenti comunali, aziende municipalizzate o imprese addette alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade, limitatamente alle violazioni connesse all’espletamento di tali attività.

L’articolo 12-bis prevede che il personale incaricato sia nominativamente designato con provvedimento del sindaco, previa verifica dell’assenza di precedenti o pendenze penali e dopo un’adeguata formazione. Durante lo svolgimento delle mansioni, questo personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale. A esso è conferito il potere di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata, con la possibilità di contestare le infrazioni agli articoli 7, 157 e 158, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali. In determinati ambiti, può anche disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, sempre nei limiti delle funzioni attribuite.

Le funzioni di prevenzione e accertamento possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, che può intervenire in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In questo modo, il Codice della Strada costruisce una rete articolata di soggetti abilitati a vigilare sul rispetto dei divieti di sosta e fermata, soprattutto nelle aree urbane e nei contesti in cui la gestione della sosta è strettamente collegata alla mobilità pubblica, alla pulizia delle strade e all’uso efficiente dello spazio pubblico.

Rimozione forzata, punti patente e ricorso

Quando la sosta vietata assume caratteristiche di particolare gravità, può scattare la rimozione forzata del veicolo. L’articolo 159 del Codice della Strada stabilisce che gli organi di polizia dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade o tratti di esse in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stato stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione, a condizione che il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo. La rimozione è prevista anche nei casi indicati dagli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3, nonché in tutti gli altri casi in cui la sosta, pur vietata, costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, o avvenga in violazione di disposizioni emanate per motivi di manutenzione o pulizia delle strade.

In alternativa alla rimozione, l’articolo 159 consente il blocco del veicolo mediante un apposito attrezzo applicato alle ruote, senza onere di custodia, salvo che il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione. La rimozione o il blocco costituiscono sanzioni amministrative accessorie rispetto alla sanzione pecuniaria principale, secondo le norme del titolo VI del Codice. L’articolo 215 del Codice della Strada disciplina in dettaglio la sanzione accessoria della rimozione o del blocco: il veicolo viene trasportato e custodito in luoghi appositi, e la restituzione all’avente diritto avviene previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia.

Se il proprietario o l’intestatario del veicolo non si presenta entro centottanta giorni dalla notificazione del verbale che indica la rimozione o il blocco, l’articolo 215 prevede che il veicolo possa essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. In caso di alienazione, il ricavato è destinato a coprire la sanzione pecuniaria, se non ancora versata, e le spese di rimozione, custodia e blocco, con eventuale residuo restituito all’avente diritto. Questo quadro normativo mostra come la sosta in violazione, specie se in condizioni di pericolo o grave intralcio, possa avere conseguenze ben più pesanti della sola multa, arrivando alla perdita del possesso del veicolo se non si provvede nei tempi previsti.

Per quanto riguarda i punti patente, il Codice della Strada prevede un sistema di decurtazione collegato a specifiche violazioni, disciplinato da norme generali che si applicano anche alle infrazioni in materia di sosta e fermata quando espressamente previsto. La concreta applicazione della decurtazione dipende dal tipo di violazione contestata e dal rinvio alle disposizioni che regolano la patente a punti. In ogni caso, la sanzione principale per la sosta in divieto resta di natura pecuniaria, con eventuali misure accessorie come rimozione o blocco del veicolo nei casi indicati dagli articoli 159 e 215.

Chi riceve una sanzione per sosta o fermata vietata ha la possibilità di esercitare i normali strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dal sistema delle sanzioni del Codice della Strada, contestando il verbale se ritiene che l’accertamento non sia corretto o che non ricorressero i presupposti del divieto. La valutazione dei singoli casi tiene conto delle circostanze concrete, delle condizioni della segnaletica e dell’effettiva configurazione di pericolo o intralcio. Proprio per questo, è sempre consigliabile conoscere con precisione le definizioni di arresto, fermata e sosta e i divieti previsti dagli articoli 157, 158, 159 e 215, consultando il testo ufficiale per orientare il proprio comportamento e, se necessario, impostare correttamente eventuali contestazioni.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.