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Cosa rischio se supero i limiti di velocità di notte?

Analisi tecnica delle sanzioni per eccesso di velocità notturno, tra limiti, maggiorazioni pecuniarie, punti patente, sospensione, accertamento, tolleranze e strumenti di tutela

Eccesso di velocità nelle ore notturne: sanzioni e aggravanti
diEzio Notte

Superare i limiti di velocità nelle ore notturne non comporta solo le stesse conseguenze previste di giorno: il Codice della Strada prevede infatti un aumento specifico delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse tra le 22 e le 7, con possibili riflessi importanti anche su punti patente e sospensione nei casi più gravi. Conoscere nel dettaglio come funzionano limiti, maggiorazioni notturne, modalità di accertamento, tolleranze e regole su pagamento e ricorso è fondamentale per valutare con precisione “cosa si rischia” quando si supera il limite di velocità di notte.

Limiti di velocità e orario della violazione

I limiti di velocità generali sono fissati dall’articolo 142 del Codice della Strada, che stabilisce le velocità massime per le diverse tipologie di strade: 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati, con possibilità di elevare quest’ultimo limite fino a 70 km/h sulle strade urbane che lo consentano. Questi limiti valgono in ogni fascia oraria, quindi sia di giorno sia di notte, salvo eventuali limiti particolari fissati dall’ente proprietario della strada entro i massimi previsti.

Lo stesso articolo prevede che, entro tali limiti massimi, gli enti proprietari possano stabilire limiti diversi, sia massimi sia minimi, su determinate strade o tratti, quando lo richiedano les condizioni concrete della circolazione. Questo significa che, in presenza di segnaletica verticale che indica un limite inferiore (ad esempio 90 km/h in un tratto autostradale), il conducente è tenuto a rispettare il limite segnalato, indipendentemente dall’orario. L’orario della violazione, quindi, non modifica il valore del limite, ma incide sulla misura della sanzione pecuniaria, come vedremo.

È importante ricordare che i limiti di velocità sono fissati “ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana”. Questo principio generale vale in modo ancora più evidente nelle ore notturne, quando la visibilità è ridotta e la percezione dei pericoli può essere alterata. La disciplina della velocità non è quindi solo una questione di importi delle multe, ma di rispetto di un quadro di sicurezza che il legislatore ha ritenuto necessario per ridurre il rischio di incidenti gravi.

Un ulteriore elemento da considerare è che, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, l’articolo 142 riduce i limiti massimi: 110 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali. Questa riduzione si applica a prescindere dall’orario, quindi anche nelle ore 22-7. Di fatto, nelle notti di pioggia o altre condizioni meteo avverse, il margine di velocità consentito si restringe ulteriormente, e il superamento di tali limiti può comportare sanzioni più pesanti, anche perché cumulato con la maggiorazione notturna della sanzione pecuniaria.

Aumento delle sanzioni pecuniarie nelle ore 22-7

L’articolo 142 disciplina non solo i limiti, ma anche le sanzioni per il loro superamento, prevedendo un sistema di importi crescenti in base all’entità dell’eccesso di velocità e, per le violazioni più gravi, anche sanzioni accessorie sulla patente. All’interno di questa struttura, il legislatore ha introdotto una specifica maggiorazione per le violazioni commesse nelle ore notturne, cioè tra le 22 e le 7. In tali fasce orarie, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il superamento dei limiti di velocità è aumentata in misura percentuale rispetto all’importo ordinario, proprio in ragione della maggiore pericolosità della circolazione notturna.

La logica della maggiorazione notturna è quella di rendere più incisivo il disvalore dell’eccesso di velocità quando le condizioni di visibilità e di prontezza dei conducenti possono essere peggiori. Il superamento del limite di notte, a parità di km/h oltre il consentito, comporta quindi un esborso economico più elevato rispetto alla stessa violazione commessa di giorno. Questo meccanismo si innesta sugli scaglioni di eccesso di velocità già previsti dall’articolo 142, che distinguono tra superamenti contenuti, medi e particolarmente gravi, con importi crescenti e, oltre determinate soglie, anche conseguenze sulla patente.

È essenziale sottolineare che l’aumento riguarda la sola sanzione pecuniaria, mentre la struttura delle sanzioni accessorie (decurtazione punti e sospensione della patente) resta ancorata alle soglie di eccesso di velocità previste dalla norma. In altre parole, l’orario notturno non modifica le soglie oltre le quali scattano punti e sospensione, ma incide sull’importo da pagare. Questo rende particolarmente oneroso, dal punto di vista economico, un comportamento che già di per sé è considerato pericoloso, soprattutto se l’eccesso di velocità è consistente.

La maggiorazione notturna si applica quando l’orario della violazione, risultante dall’accertamento (ad esempio tramite apparecchiature di rilevazione o contestazione immediata), ricade nella fascia 22-7. L’indicazione dell’orario nel verbale assume quindi rilievo concreto per determinare l’importo dovuto. In sede di eventuale contestazione o ricorso, l’esatta collocazione temporale della violazione può diventare uno degli elementi oggetto di verifica, proprio perché da essa dipende l’applicazione o meno dell’aumento della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 142.

Decurtazione punti e sospensione patente nei casi più gravi

Per gli eccessi di velocità più rilevanti, l’articolo 142 del Codice della Strada prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, anche sanzioni accessorie sulla patente, in particolare la decurtazione di punti e, al superamento di determinate soglie, la sospensione del titolo di guida. Queste conseguenze non dipendono dall’orario della violazione, ma esclusivamente dall’entità del superamento del limite. Tuttavia, nella pratica, gli eccessi più gravi sono spesso associati a condotte particolarmente rischiose, che di notte possono avere effetti ancora più pericolosi sulla sicurezza stradale.

La disciplina della patente a punti è contenuta nel Titolo VI del Codice, che prevede la sottrazione di un determinato numero di punti per ciascuna violazione che la comporti. L’eccesso di velocità oltre le soglie più elevate rientra tra le infrazioni che determinano una significativa decurtazione punti, con possibili riflessi sulla permanenza del punteggio residuo e, nei casi di azzeramento, sull’obbligo di revisione della patente. L’articolo 142 collega inoltre, per i superamenti più gravi, la sanzione pecuniaria alla sospensione della patente per un periodo determinato.

La sospensione della patente è disciplinata, quanto alle modalità applicative, dalle norme del Titolo VI, capo I, sezione II, che regolano le sanzioni amministrative accessorie. In presenza di un eccesso di velocità che rientra nelle ipotesi più gravi previste dall’articolo 142, l’autorità competente applica la sospensione per il periodo stabilito dalla norma, tenendo conto anche di eventuali recidive. L’orario notturno non modifica la durata della sospensione, ma può essere valutato, nel complesso della condotta, come indice di maggiore pericolosità, soprattutto se associato ad altre violazioni.

Nei casi di reiterazione delle violazioni di eccesso di velocità entro determinati periodi temporali, il Codice prevede un aggravamento delle conseguenze, che può tradursi in sospensioni più lunghe o in ulteriori provvedimenti sulla patente, secondo le regole generali sulle recidive amministrative. L’automobilista che, di notte, supera ripetutamente i limiti in modo grave si espone quindi non solo a sanzioni economiche maggiorate, ma anche al rischio concreto di perdere per un periodo significativo la possibilità di guidare, con impatti diretti sulla mobilità personale e lavorativa.

Come vengono accertate le violazioni e margini di tolleranza

L’articolo 142 disciplina anche le modalità di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, prevedendo l’utilizzo di apparecchiature debitamente omologate e la possibilità di contestazione differita in presenza di determinati presupposti. Gli strumenti di rilevazione devono essere idonei a misurare la velocità del veicolo e a documentare la violazione, anche attraverso registrazioni fotografiche o video. L’orario registrato da tali dispositivi è essenziale per stabilire se la violazione è avvenuta nella fascia 22-7, con conseguente applicazione della maggiorazione della sanzione pecuniaria.

Nel sistema del Codice della Strada, la misurazione della velocità è soggetta a tolleranze legate alle caratteristiche tecniche degli strumenti di rilevazione. L’articolo 142 prevede che, ai fini dell’accertamento, si tenga conto di un margine di riduzione della velocità rilevata, proprio per compensare eventuali scostamenti strumentali. Solo la velocità risultante dopo l’applicazione di tale margine è utilizzata per determinare l’entità dell’eccesso rispetto al limite e, quindi, per individuare lo scaglione sanzionatorio applicabile.

Le violazioni possono essere accertate sia con contestazione immediata da parte degli organi di polizia stradale, sia con contestazione differita, quando l’utilizzo di apparecchiature automatiche lo consente e ricorrono le condizioni previste dal Codice. In entrambi i casi, il verbale deve riportare gli elementi essenziali della violazione, tra cui il limite vigente, la velocità accertata (e quella considerata dopo la tolleranza), l’orario e il luogo. Questi dati sono fondamentali anche in vista di un eventuale ricorso, perché consentono al conducente di verificare la correttezza dell’accertamento.

Va ricordato che l’uso di apparecchiature per il calcolo della velocità media su tratti determinati è espressamente previsto dall’articolo 142, che consente agli enti proprietari di elevare il limite fino a 150 km/h su autostrade a tre corsie più emergenza, a condizione che siano installati dispositivi omologati per tale calcolo. Anche in questi casi, il superamento del limite, se accertato, comporta l’applicazione delle sanzioni previste, con la maggiorazione notturna della sanzione pecuniaria se la violazione avviene tra le 22 e le 7, sulla base dell’orario di percorrenza risultante dalle registrazioni.

Ricorso e pagamento in misura ridotta: cosa sapere

Per le violazioni dei limiti di velocità, il Codice prevede la possibilità di pagamento in misura ridotta, disciplinata dall’articolo 202 del Codice della Strada. Il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, una somma pari al minimo fissato dalla singola norma; tale somma è ridotta del 30% se il pagamento avviene entro cinque giorni. Questa facoltà si applica anche alle violazioni dell’articolo 142, salvo i casi in cui la norma escluda espressamente la riduzione (ad esempio quando è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 202).

L’articolo 202 specifica le modalità di pagamento: presso l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore, tramite versamento su conto corrente postale o bancario, oppure mediante strumenti di pagamento elettronico, se previsti. Quando l’agente è dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta, anche con strumenti elettronici, ricevendo apposita ricevuta. Per alcune violazioni, tra cui quelle dell’articolo 142 commesse da conducenti professionali titolari di patenti di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’autotrasporto, è prevista una disciplina specifica che consente il pagamento immediato nelle mani dell’agente.

Se il trasgressore ritiene infondato l’accertamento o vuole far valere motivi di legittimità o di merito, può proporre ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203 del Codice della Strada. Il ricorso va presentato entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito. Può essere depositato presso l’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, inviato con raccomandata A/R o trasmesso per via telematica tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico certificato. Con il ricorso possono essere allegati documenti e può essere richiesta l’audizione personale.

Il responsabile dell’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore deve trasmettere gli atti al prefetto entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, corredandoli delle deduzioni tecniche utili a confutare o confermare le risultanze del verbale. Il prefetto, all’esito dell’istruttoria, può accogliere il ricorso, archiviando la violazione, oppure rigettarlo, emettendo ordinanza-ingiunzione con eventuale aumento della sanzione entro i limiti di legge. La scelta tra pagamento in misura ridotta e ricorso va quindi ponderata tenendo conto della solidità delle proprie ragioni e delle conseguenze economiche e sulla patente, ricordando che, in caso di rigetto, l’importo complessivo può risultare superiore rispetto alla somma pagabile in via ridotta.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.