Cosa rischio se uso il cellulare alla guida secondo il Codice della Strada?
Regole, divieti e sanzioni del Codice della Strada sull’uso del cellulare alla guida
Usare il cellulare mentre si guida non è soltanto una cattiva abitudine: il Codice della Strada lo inquadra come una violazione specifica, con sanzioni economiche, sospensione della patente e conseguenze ulteriormente più gravi in caso di recidiva. Conoscere nel dettaglio cosa prevede la normativa aiuta a capire quali comportamenti sono vietati, quali sono consentiti (ad esempio i sistemi vivavoce) e quali rischi concreti corre il conducente che viene sorpreso con lo smartphone in mano alla guida.
Cosa vieta il Codice sull’uso di telefoni e dispositivi elettronici
La disciplina sull’uso del telefono alla guida è contenuta nell’articolo 173 del Codice della Strada, che si occupa dell’impiego di lenti e di determinati apparecchi durante la guida. La norma stabilisce in modo esplicito che, durante la marcia, al conducente è vietato fare uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, ogni volta che il loro utilizzo comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Il divieto è quindi legato sia al tipo di apparecchio sia, soprattutto, alla modalità concreta con cui viene usato mentre il veicolo è in movimento.
Lo stesso articolo chiarisce che rientra nel divieto anche l’uso di cuffie sonore, proprio perché possono ridurre l’attenzione uditiva del conducente e interferire con la percezione dei suoni esterni. Fanno eccezione esclusivamente i conducenti dei veicoli delle forze armate, dei corpi indicati dall’articolo 138, comma 11, e di polizia, che possono essere autorizzati a utilizzare tali apparati in ragione delle specifiche esigenze di servizio. Per tutti gli altri utenti della strada, invece, l’utilizzo diretto di questi dispositivi, quando richiede le mani o isola l’udito, costituisce violazione sanzionabile.
Accanto al divieto, la stessa disposizione prevede alcuni casi di uso consentito, precisando che l’obiettivo del legislatore non è quello di proibire ogni forma di comunicazione, ma di impedire che il conducente distragga la propria attenzione dalle manovre e dalla strada. Per questo, il riferimento chiave è al concetto di “allontanamento delle mani dal volante”: ogni comportamento che costringa a distogliere le mani per comporre un numero, scrivere un messaggio, scorrere contenuti o gestire funzioni complesse rientra nel perimetro della condotta vietata.
È importante sottolineare che l’articolo 173 disciplina anche l’obbligo di usare eventuali lenti o apparecchi prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente. In questo caso, la norma tutela la sicurezza imponendo al conducente di compensare eventuali deficienze organiche o funzionali, pena l’applicazione di una specifica sanzione amministrativa. La stessa logica di tutela si ritrova nel divieto di uso scorretto del cellulare: entrambe le previsioni sono pensate per assicurare che chi guida mantenga sempre la piena capacità di controllo del veicolo e di percezione dell’ambiente circostante.
Differenza tra uso con mani libere e uso vietato
L’uso con mani libere dei dispositivi di comunicazione rappresenta il principale discrimine tra condotta permessa e condotta sanzionata. L’articolo 173 chiarisce che è consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a condizione che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che il funzionamento di tali dispositivi non richieda in alcun modo l’uso delle mani. Ciò significa che i sistemi integrati nell’auto, i comandi vocali e gli auricolari che non impongono di toccare fisicamente lo smartphone possono essere utilizzati, purché non compromettano l’attenzione e non impongano operazioni manuali durante la marcia.
Di contro, costituisce uso vietato tutto ciò che comporta l’interazione manuale con il dispositivo mentre il veicolo è in movimento: tenere in mano il cellulare per telefonare, digitare numeri, scrivere o leggere messaggi, consultare applicazioni, navigare su internet o utilizzare un tablet appoggiato in posizione tale da imporre il distacco delle mani dal volante rientra nel campo di applicazione del divieto stabilito dal comma 2 dell’articolo 173. La stessa logica vale per computer portatili, notebook o dispositivi analoghi che richiedano manipolazioni fisiche in marcia.
Dal punto di vista operativo, la differenza tra uso consentito e uso vietato non è soltanto teorica, ma incide sulle abitudini di guida. L’uso di un impianto vivavoce correttamente configurato prima di partire riduce al minimo le interazioni manuali, mentre un utilizzo improvvisato del telefono, ad esempio per rispondere a una chiamata prendendolo dal sedile o dal cruscotto, integra con facilità la condotta vietata. È proprio questa dimensione pratica che il legislatore ha voluto intercettare, richiamando espressamente l’allontanamento delle mani dal volante come elemento centrale.
Occorre aggiungere che, pur in assenza di un divieto assoluto di ogni forma di contatto acustico, il requisito delle “adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie” richiesto dall’articolo 173 per l’uso di auricolari pone un ulteriore limite alla scelta dei dispositivi. In altre parole, anche quando il dispositivo rientra tra quelli consentiti (vivavoce o auricolari), è necessario che non riduca eccessivamente la capacità del conducente di percepire segnali sonori esterni, come clacson, sirene o rumori di emergenza, altrimenti si rischia di compromettere la sicurezza complessiva della circolazione.
Multe, punti e sospensione della patente per chi usa il cellulare alla guida
Le conseguenze economiche e sui titoli di guida per chi utilizza il cellulare alla guida sono stabilite dal comma 3-bis dell’articolo 173, che prevede sanzioni specifiche per la violazione del divieto di uso di apparecchi radiotelefonici e dispositivi analoghi durante la marcia. La norma stabilisce che chiunque violi le disposizioni del comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa in una fascia di importi, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato. In questo modo il legislatore non si limita a una semplice multa, ma incide direttamente sulla possibilità di continuare a guidare per un certo lasso di tempo.
Lo stesso comma 3-bis prevede un aggravamento nel caso in cui il medesimo soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, stabilendo un aumento della somma da pagare e un ampliamento del periodo di sospensione della patente. Questa impostazione mette in evidenza come il comportamento reiterato, e quindi sintomatico di una scarsa propensione al rispetto delle regole, sia considerato più grave rispetto all’infrazione isolata. L’utente che non modifica le proprie abitudini dopo la prima contestazione va incontro a conseguenze sensibilmente più pesanti.
Accanto alle sanzioni direttamente previste dall’articolo 173, occorre considerare le ricadute sul sistema del patente a punti. L’articolo 218-ter del Codice disciplina infatti la sospensione della patente in relazione al punteggio, richiamando espressamente, tra le violazioni rilevanti, proprio l’ipotesi di cui al comma 3-bis dell’articolo 173. La norma stabilisce che, quando al momento dell’accertamento di determinate violazioni – tra cui quella dell’uso del cellulare alla guida – il punteggio attribuito alla patente risulti inferiore a venti punti, può applicarsi una sospensione “breve” della patente, con durata graduata in base al punteggio residuo.
In concreto, l’articolo 218-ter prevede che la sospensione breve sia disposta per sette giorni quando, al momento dell’accertamento, il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci, e per quindici giorni quando il punteggio sia inferiore a dieci punti. Ciò significa che un conducente già “vicino a zero” può subire, a seguito di una violazione dell’articolo 173, sia la sospensione prevista dallo stesso articolo, sia una ulteriore sospensione collegata alla situazione del proprio punteggio. Questo intreccio di sanzioni pecuniarie, sospensioni e decurtazioni di punti rende l’uso scorretto del cellulare alla guida una delle condotte con il maggior impatto sul quadro complessivo della patente.
Recidiva nel biennio e aggravamento delle sanzioni
La recidiva nel biennio riveste un ruolo centrale nel sistema sanzionatorio previsto per l’uso del cellulare alla guida. L’articolo 173, al comma 3-bis, stabilisce espressamente che, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione delle disposizioni del comma 2 nel corso di un periodo di due anni, si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata e una sospensione della patente di guida di durata maggiore rispetto a quella prevista per la prima infrazione. Il riferimento allo “stesso soggetto” e al “biennio” evidenzia la volontà del legislatore di colpire con maggiore severità i comportamenti ripetuti nel tempo.
Questo meccanismo di aggravamento opera quindi in modo automatico quando ricorrono due condizioni: che si tratti di una nuova violazione delle stesse disposizioni (ossia del divieto di uso di apparecchi che comportino l’allontanamento delle mani dal volante) e che tra la prima e la seconda infrazione non siano trascorsi più di due anni. In tale scenario, la nuova contestazione non viene trattata come un episodio isolato, ma come segnale di una condotta abituale pericolosa per la sicurezza stradale, con un riflesso immediato sull’entità della sanzione economica e sulla durata della sospensione del titolo di guida.
La recidiva ha effetti anche nel quadro del punteggio della patente. Poiché l’articolo 218-ter collega la sospensione breve alla situazione del punteggio residuo e include tra le violazioni rilevanti il comma 3-bis dell’articolo 173, un conducente che commetta più volte questa infrazione nel tempo tenderà a vedere il proprio punteggio ridursi e potrà quindi rientrare con maggiore facilità nelle soglie che fanno scattare la sospensione aggiuntiva legata al punteggio stesso. In pratica, l’abitudine a usare il cellulare alla guida può determinare un percorso di progressiva erosione dei punti fino a rendere quasi inevitabile un periodo di stop forzato dalla guida.
In questo contesto, il sistema combinato di sanzione pecuniaria, sospensione specifica della patente per la violazione e sospensione ulteriore collegata al punteggio configura l’uso reiterato del cellulare come una condotta ad alto impatto sul rapporto tra automobilista e Codice della Strada. Il messaggio è chiaro: chi persiste nel violare il divieto di usare lo smartphone in marcia si espone non solo a multe più salate, ma anche a periodi di inattività alla guida sempre più lunghi, fino a compromettere seriamente la propria mobilità quotidiana.
Buone pratiche per usare il telefono in sicurezza
Il quadro delineato dagli articoli 173 e 218-ter mette in luce la volontà del legislatore di scoraggiare in modo deciso l’uso scorretto del cellulare alla guida, senza però impedire in assoluto ogni forma di comunicazione. Da ciò derivano alcune buone pratiche che il conducente può adottare per restare all’interno dei limiti fissati dalle norme. In primo luogo, è opportuno predisporre sempre, prima di mettersi in marcia, eventuali dispositivi vivavoce o auricolari che rispettino i requisiti indicati dall’articolo 173, evitando così di dover intervenire manualmente sullo smartphone durante la guida. La configurazione preventiva dei comandi vocali e dei collegamenti Bluetooth riduce sensibilmente il rischio di allontanare le mani dal volante.
Un’altra linea di condotta coerente con la normativa consiste nel rinunciare del tutto all’interazione con lo schermo del telefono quando il veicolo è in movimento. Se si rende necessario consultare il dispositivo per motivi di lavoro, orientamento o comunicazione, è preferibile fermarsi in condizioni di sicurezza, in modo da non rientrare nel perimetro del divieto descritto dall’articolo 173. In tal modo il conducente evita non solo l’esposizione alle sanzioni pecuniarie e alla sospensione, ma anche la progressiva erosione del punteggio della patente che, come chiarito dall’articolo 218-ter, può a sua volta comportare ulteriori misure restrittive.
Una terza buona pratica consiste nel limitare volontariamente la durata e la complessità delle conversazioni telefoniche effettuate tramite sistemi consentiti, come vivavoce o auricolari, anche quando rientrano formalmente nell’uso permesso. Il fatto che un determinato comportamento non sia espressamente vietato non significa che sia sempre consigliabile sul piano della sicurezza: mantenere la concentrazione sulle condizioni del traffico, sulle manovre e sui segnali stradali rimane comunque l’obiettivo primario, pienamente coerente con la logica complessiva del Codice della Strada.
Infine, è utile ricordare che il rispetto delle norme su cellulare e dispositivi elettronici alla guida si inserisce in un sistema più ampio di regole che collegano la condotta del conducente al mantenimento della patente di guida nel tempo. L’articolo 173 definisce cosa è vietato e quali sanzioni si applicano per ogni singola infrazione, mentre l’articolo 218-ter lega questi comportamenti al meccanismo del punteggio e alla sospensione in caso di situazione critica sul fronte dei punti residui. Adottare un approccio prudente e consapevole nell’uso del telefono non solo evita multe e sospensioni, ma contribuisce a preservare nel lungo periodo il proprio diritto a circolare in sicurezza sulla rete stradale.
Fonti normative
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.