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Cosa rischio se uso il cellulare alla guida?

Regole, sanzioni e uso consentito di cellulare, vivavoce e auricolari durante la guida secondo il Codice della Strada

Cosa rischio se uso il cellulare alla guida?
diEzio Notte

Usare il cellulare mentre si guida non è solo una cattiva abitudine: il Codice della Strada prevede divieti chiari, multe pesanti, sospensione della patente e conseguenze sul punteggio. In questo articolo vediamo in modo semplice ma rigoroso cosa stabiliscono le norme, quali comportamenti sono consentiti (ad esempio vivavoce e auricolari) e come evitare di incorrere in infrazioni pericolose e costose.

Cosa vieta l’art. 173 sull’uso di telefoni e dispositivi elettronici

L’articolo 173 del Codice della Strada disciplina sia l’uso di lenti e apparecchi correttivi, sia – soprattutto – l’uso di telefoni e dispositivi elettronici durante la guida. Il comma 2 stabilisce in modo espresso che è vietato al conducente far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Questo significa che tutte le azioni che richiedono di prendere in mano il telefono o un altro dispositivo durante la marcia, come digitare, scorrere lo schermo o tenere il telefono all’orecchio, rientrano nel divieto e possono essere sanzionate.

Lo stesso comma 2 chiarisce inoltre che è vietato usare cuffie sonore durante la guida, fatta eccezione per specifiche categorie di conducenti. Il Codice esclude dal divieto i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei corpi di polizia indicati all’art. 138, comma 11, riconoscendo che queste categorie possono avere esigenze operative particolari. Per tutti gli altri utenti della strada, invece, l’uso di cuffie sonore durante la marcia è vietato, perché può compromettere la percezione dei rumori esterni e la prontezza di reazione alle situazioni di pericolo.

La norma non si limita a elencare gli strumenti, ma si concentra anche sul tipo di comportamento vietato. È rilevante il fatto che il testo parli di dispositivi che comportino l’allontanamento delle mani dal volante “anche solo temporaneamente”. Questo dettaglio sottolinea che, agli occhi della legge, anche un utilizzo breve o apparentemente rapido del cellulare è comunque rischioso e quindi illecito, proprio perché può distrarre il conducente dalla guida e ridurre il controllo del veicolo.

Oltre ai dispositivi elettronici, il medesimo articolo disciplina anche l’obbligo di usare lenti o determinati apparecchi correttivi quando ciò è stato prescritto in sede di rilascio o rinnovo della patente. Chi ha l’obbligo di utilizzare questi ausili deve farlo sempre durante la guida; non rispettare tale prescrizione costituisce a sua volta violazione. Anche se si tratta di un aspetto diverso rispetto all’uso del cellulare, rientra nello stesso quadro normativo che ha come obiettivo garantire che il conducente mantenga sempre condizioni di idoneità e attenzione adeguate.

Multe, sospensione patente e recidiva per uso del cellulare alla guida

Quando il conducente viola il comma 2 dell’art. 173, utilizzando il cellulare o altri dispositivi vietati durante la marcia, si applicano le sanzioni previste dal comma 3-bis. In caso di prima violazione, la norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro, congiunta alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Si tratta di un ventaglio sanzionatorio ampio, che consente all’autorità di modulare l’importo e la durata della sospensione in base alla gravità del comportamento e alle circostanze concrete.

La stessa disposizione stabilisce anche cosa accade in caso di recidiva nel biennio. Qualora lo stesso soggetto commetta un’ulteriore violazione del comma 2 entro due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria sale a un intervallo da 350 a 1.400 euro, mentre la sospensione della patente si estende da uno a tre mesi. Questo irrigidimento è pensato per scoraggiare i comportamenti reiterati, che evidenziano una scarsa propensione al rispetto delle regole e un aumento del rischio per la sicurezza stradale.

È importante distinguere tra le conseguenze previste per la violazione del comma 1, relativa all’obbligo di usare lenti o apparecchi correttivi, e quelle per la violazione del comma 2, che riguarda l’uso dei dispositivi elettronici. Per il mancato uso degli ausili prescritti, l’art. 173 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria più contenuta, compresa tra 83 e 332 euro, senza richiamare espressamente la sospensione della patente in questo specifico comma. Per l’uso del telefono o di altri dispositivi in marcia, invece, il legislatore ha previsto importi più elevati e l’automatica applicazione della sospensione.

Il meccanismo sanzionatorio costruito intorno all’uso del cellulare alla guida mostra chiaramente la volontà del legislatore di considerare questo comportamento come particolarmente rischioso per la circolazione. L’abbinamento tra sanzione economica significativa e sospensione della patente, che diventa ancora più severa in caso di recidiva, incide direttamente sia sul portafoglio sia sulla possibilità di continuare a guidare per lavoro o per necessità personali. Di conseguenza, chi fa uso del cellulare alla guida deve essere consapevole non solo del rischio di incidenti, ma anche delle ricadute immediate sulla propria abilitazione alla guida.

Quando si può usare vivavoce o auricolari senza violare il Codice

L’art. 173 non vieta in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione durante la guida, ma fissa condizioni precise per l’uso degli strumenti ammessi. Il comma 2, dopo aver elencato i dispositivi vietati quando implicano l’allontanamento delle mani dal volante, specifica che è consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e tali dispositivi non richiedano, per il loro funzionamento, l’uso delle mani. Questo significa che, nei limiti posti dalla norma, è possibile gestire una conversazione telefonica durante la marcia senza incorrere automaticamente in un’infrazione.

Il requisito delle adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie indica che il conducente, anche mentre utilizza vivavoce o auricolare, deve poter percepire correttamente i suoni provenienti dall’esterno, come clacson, sirene o altri segnali acustici rilevanti per la sicurezza. L’uso di un solo auricolare, o di un sistema che non isoli in modo rilevante l’udito da una parte, risponde proprio a questa esigenza: assicurare che la comunicazione telefonica non comprometta la prontezza del conducente nel cogliere i segnali sonori che arrivano dall’ambiente stradale.

Altro elemento essenziale è che vivavoce o auricolare non richiedano l’uso delle mani per il funzionamento. La norma, infatti, pone al centro il mantenimento del controllo del veicolo, richiedendo che il conducente possa tenere le mani sul volante mentre il sistema è in uso. La liceità, quindi, dipende non solo dal tipo di dispositivo ma anche da come viene utilizzato: la configurazione e le attivazioni devono poter essere gestite senza distogliere le mani dal volante durante la marcia, nel rispetto del principio di attenzione alla guida.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del conducente di adeguare il proprio comportamento alle condizioni del traffico e della strada. Anche quando si usano dispositivi ammessi, come vivavoce o auricolare conformi alle condizioni fissate dalla norma, il conducente deve comunque mantenere un livello di concentrazione sufficiente a gestire manovre improvvise, rallentamenti o situazioni di emergenza. L’art. 173, letta nel contesto generale del Codice della Strada, va quindi interpretata come uno strumento che consente alcuni supporti tecnologici, a condizione che non incidano sulla capacità di condurre il veicolo in modo sicuro e controllato.

Decurtazione punti e sospensione breve legata al punteggio (art. 218-ter)

Oltre alle sanzioni economiche e alla sospensione della patente previste direttamente dall’art. 173, l’uso del cellulare alla guida incide anche sul sistema della patente a punti attraverso l’articolo 218-ter del Codice della Strada. Questa norma disciplina la sospensione della patente in relazione al punteggio residuo. In particolare, il comma 1 stabilisce che, per i conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente quando, al momento dell’accertamento di specifiche violazioni, il punteggio attribuito risulta inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni già subite.

Tra le violazioni che attivano questo meccanismo è espressamente richiamata quella dell’art. 173, comma 3-bisfileciteturn0file7turn0file13. Ciò significa che, se un conducente viene sorpreso a usare il cellulare in violazione del comma 2 e la sua patente ha già subito decurtazioni tali da aver ridotto il punteggio iniziale, può scattare una ulteriore sospensione specificamente legata al livello di punti rimasti. L’art. 218-ter, infatti, mette in relazione la gravità dell’infrazione con la “storia” di guida del soggetto, valutata attraverso il punteggio residuo sulla patente.

Il comma 2 dell’art. 218-ter dettaglia la durata di questa sospensione breve legata al punteggio. Quando al momento dell’accertamento il conducente risulta in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci, la sospensione viene disposta per un periodo di sette giorni. Se invece il punteggio residuo è inferiore a dieci punti, la sospensione sale a quindici giorni. In questo modo, l’effetto della violazione si somma alle conseguenze delle infrazioni pregresse, accentuando l’impatto sanzionatorio per chi ha già consumato buona parte del proprio capitale di punti.

Questo sistema rende evidente che l’uso del cellulare alla guida non è un episodio isolato all’interno della disciplina della patente a punti, ma un elemento che può accelerare l’esaurimento del margine di sicurezza rappresentato dal punteggio iniziale. Una violazione dell’art. 173, comma 3-bis, commessa quando si dispone ancora di un punteggio pieno ha conseguenze diverse rispetto alla stessa infrazione compiuta quando i punti residui sono già bassi. L’art. 218-ter rende quindi la gestione del cellulare in auto una scelta che può incidere in modo decisivo sulla possibilità di continuare a guidare senza sospensioni aggiuntive, soprattutto per chi ha già accumulato precedenti violazioni.

Consigli pratici per evitare infrazioni e guidare in sicurezza

Alla luce di quanto previsto dagli articoli 173 e 218-ter, l’uso del cellulare alla guida deve essere pianificato in modo da ridurre al minimo le situazioni in cui si potrebbe essere tentati di impugnare il dispositivo durante la marcia. Un primo accorgimento consiste nell’organizzare le chiamate prima di partire, utilizzando, se necessario, sistemi a viva voce che rispettino i requisiti di non richiedere l’uso delle mani e di non compromettere le capacità uditive su entrambe le orecchie. In questo modo, si limita il rischio di dover intervenire sullo smartphone in movimento, riducendo sia la possibilità di infrazione sia quella di distrazione.

Un secondo aspetto importante è la gestione delle situazioni impreviste, come chiamate urgenti o messaggi che richiedono attenzione immediata. In presenza di tali esigenze, il comportamento più prudente e conforme allo spirito delle norme è fermarsi in un luogo sicuro, fuori dalla carreggiata, prima di interagire con il dispositivo. In questo modo, il conducente evita di violare il divieto di uso di apparecchi che comportano l’allontanamento delle mani dal volante e preserva la capacità di controllo del veicolo. L’adozione sistematica di questa abitudine riduce notevolmente il rischio di incorrere nelle sanzioni economiche e nelle sospensioni che abbiamo visto essere particolarmente incisive.

È utile considerare anche l’effetto cumulativo delle violazioni sul punteggio della patente, come richiamato dall’art. 218-terfileciteturn0file7turn0file13. Ogni infrazione che comporta decurtazione di punti, sommandosi alle altre, può avvicinare il conducente alle soglie che fanno scattare la sospensione breve legata al punteggio. Tenere presente questo meccanismo aiuta a percepire l’uso scorretto del cellulare non solo come un episodio isolato da “pagare” con una singola multa, ma come un comportamento che erode progressivamente la propria affidabilità alla guida agli occhi dell’ordinamento.

Infine, vale la pena ricordare che le norme sull’uso del cellulare e dei dispositivi elettronici non hanno solo una funzione punitiva, ma mirano a garantire che chi guida possa mantenere costantemente un adeguato livello di attenzione. Conoscere il contenuto dell’art. 173 e dell’art. 218-ter e adeguare il proprio comportamento di conseguenza significa non solo evitare sanzioni, ma contribuire alla sicurezza propria e altrui, riducendo le occasioni di distrazione che possono portare a manovre errate o a reazioni troppo lente di fronte agli imprevisti del traffico.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.