Cosa rischio se uso il cellulare mentre guido?
Uso del cellulare alla guida: divieti, sanzioni, punti patente e dispositivi consentiti secondo il Codice della Strada
Usare il cellulare mentre si guida non è solo una cattiva abitudine: il Codice della Strada disciplina in modo preciso quando l’uso di smartphone e dispositivi simili è vietato, quali sanzioni si rischiano e come incidono sulla patente a punti. In questo articolo analizziamo, basandoci esclusivamente sulle norme del Codice, cosa prevede la legge in caso di uso del telefono alla guida, quali apparecchi sono ammessi e quali documenti è obbligatorio avere a bordo in caso di controllo.
Quando l’uso del telefono è vietato
Il riferimento principale è l’articolo 173 del Codice della Strada, che disciplina l’uso di lenti e di determinati apparecchi durante la guida. Il comma 2 stabilisce che è vietato al conducente far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, nonché di usare cuffie sonore, salvo specifiche eccezioni per veicoli delle Forze armate, Corpi indicati dall’art. 138 e di polizia. Questo significa che l’uso diretto del cellulare in mano, per telefonare, scrivere messaggi o consultare app, rientra pienamente nel divieto.
La norma non si limita a elencare i telefoni cellulari, ma include una categoria ampia di dispositivi elettronici portatili, come computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, purché il loro utilizzo comporti l’allontanamento delle mani dal volante. Dal punto di vista giuridico, ciò consente di ricomprendere anche strumenti tecnologici che, pur non essendo espressamente nominati, abbiano funzioni e modalità d’uso simili. L’elemento chiave è il fatto che l’uso del dispositivo distolga il conducente dal controllo del veicolo, anche solo per un tempo limitato, aumentando il rischio per la sicurezza stradale.
È importante sottolineare che il divieto riguarda l’uso “durante la marcia”. Il Codice della Strada, nell’articolo 173, non entra nel dettaglio delle situazioni di arresto temporaneo del veicolo (ad esempio in coda o al semaforo) e non fornisce una disciplina specifica per questi casi. Pertanto, attenendosi strettamente al testo normativo, possiamo solo affermare che il divieto è espressamente riferito alla marcia del veicolo; eventuali interpretazioni più estese o restrittive, non contenute nel Codice, esulano dalla knowledge base qui utilizzabile e non possono essere dedotte.
Il quadro generale dei comportamenti alla guida è comunque orientato alla sicurezza: l’articolo 140 stabilisce che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare in ogni caso la sicurezza stradale. L’uso improprio del cellulare, pur disciplinato in modo specifico dall’articolo 173, si inserisce quindi in un principio più ampio: qualsiasi condotta che comprometta l’attenzione del conducente e il controllo del veicolo contrasta con questo principio informatore della circolazione.
Quali sanzioni e decurtazioni di punti si applicano
Per chi utilizza il cellulare o altri dispositivi vietati durante la marcia, le conseguenze sono definite dal comma 3-bis dell’articolo 173 del Codice della Strada. La norma prevede che chiunque violi le disposizioni del comma 2 (quindi il divieto di usare apparecchi radiotelefonici, smartphone, tablet, ecc. che comportino l’allontanamento delle mani dal volante o l’uso di cuffie sonore) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Si tratta quindi di una violazione che comporta non solo una multa pecuniaria, ma anche una limitazione temporanea del diritto di guida.
La stessa disposizione prevede un aggravamento in caso di recidiva: qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata, da 350 a 1.400 euro, e la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Il Codice, quindi, distingue tra la prima violazione e le successive commesse entro due anni, introducendo un meccanismo di progressivo irrigidimento delle conseguenze per scoraggiare la reiterazione del comportamento pericoloso.
Per quanto riguarda la patente a punti, il riferimento è l’articolo 126-bis, che disciplina il sistema del punteggio. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che subisce decurtazioni in base alle violazioni indicate nella tabella allegata, tra cui rientrano le norme di comportamento del titolo V e le violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente. L’articolo 126-bis non riporta nel testo la tabella con il dettaglio dei punti per ciascuna violazione; tale tabella non è presente nella knowledge base disponibile, quindi non è possibile indicare con certezza il numero di punti decurtati per l’uso del cellulare alla guida.
È però chiaro, dal combinato disposto dell’articolo 126-bis e dell’articolo 173, che la violazione del comma 2 dell’articolo 173, essendo espressamente collegata alla sospensione della patente, rientra tra quelle che comportano decurtazione di punti, secondo le misure indicate nella tabella allegata all’articolo 126-bis. Inoltre, l’articolo 218-ter prevede che, quando il punteggio residuo è inferiore a venti punti, alcune violazioni – tra cui, espressamente, l’articolo 173, comma 3-bis – comportano una sospensione aggiuntiva della patente per un periodo di sette o quindici giorni, a seconda che il punteggio sia inferiore a venti ma almeno pari a dieci punti, oppure inferiore a dieci punti. Questo meccanismo collega direttamente l’uso del cellulare alla guida con un ulteriore irrigidimento delle sanzioni in presenza di un punteggio già ridotto.
Quali dispositivi sono ammessi per chiamate e navigazione
Lo stesso articolo 173, dopo aver elencato i dispositivi vietati, chiarisce quali strumenti possono essere utilizzati in sicurezza e nel rispetto della legge. Il comma 2 stabilisce infatti che è consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a condizione che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che tali dispositivi non richiedano, per il loro funzionamento, l’uso delle mani. La norma, quindi, non vieta in assoluto la comunicazione telefonica, ma ne condiziona la liceità all’impiego di sistemi che permettano di mantenere le mani sul volante e un adeguato controllo del veicolo.
Il Codice della Strada non entra nel dettaglio tecnico delle diverse tipologie di dispositivi viva voce o auricolari, né elenca specifiche tecnologie o standard di connessione; si limita a fissare due requisiti essenziali: l’assenza di necessità di usare le mani per il funzionamento e la presenza di adeguate capacità uditive in entrambe le orecchie. Non sono fornite, nella knowledge base disponibile, ulteriori precisazioni su configurazioni particolari (ad esempio, uso di un solo auricolare o integrazione con sistemi di bordo), per cui non è possibile aggiungere dettagli che non siano espressamente contenuti nella norma.
Per quanto riguarda la navigazione, l’articolo 173 non menziona specificamente i sistemi di navigazione o le applicazioni di mappe, ma include tra i dispositivi vietati tablet, computer portatili, notebook e dispositivi analoghi che comportino l’allontanamento delle mani dal volante. Da ciò si può desumere, restando nel perimetro del testo, che l’uso di funzioni di navigazione è ammesso solo se avviene tramite dispositivi o interfacce che non richiedano l’intervento manuale durante la marcia e che non rientrino nelle tipologie vietate per modalità d’uso. Il Codice, tuttavia, non fornisce una disciplina specifica per i navigatori o per i sistemi integrati nel veicolo, quindi non è possibile dettagliare oltre senza ricorrere a fonti esterne, che qui non possono essere utilizzate.
È utile ricordare che, oltre alle prescrizioni specifiche dell’articolo 173, il principio generale dell’articolo 140 impone comunque al conducente di mantenere un comportamento tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Anche quando si utilizzano dispositivi ammessi, come il viva voce, il conducente deve quindi assicurarsi che l’attenzione alla guida resti prioritaria e che l’uso di tali strumenti non comprometta la sicurezza propria e altrui, pur non essendo il Codice più dettagliato su questo punto.
Come avviene la contestazione e cosa tenere a bordo
La contestazione dell’uso del cellulare alla guida segue le regole generali previste per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada, ma il testo normativo disponibile nella knowledge base non contiene, per l’articolo 173, una descrizione puntuale delle modalità operative di accertamento (ad esempio, se la violazione debba essere contestata immediatamente o possa essere rilevata con particolari strumenti). Possiamo quindi solo affermare che, una volta accertata la violazione del comma 2 dell’articolo 173, l’organo di polizia redige il verbale, applica la sanzione pecuniaria e dispone la sospensione della patente nei limiti previsti, oltre a trasmettere i dati necessari per la decurtazione dei punti secondo l’articolo 126-bis.
L’articolo 126-bis specifica che l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio deve dare notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si considera definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione, siano conclusi i procedimenti di ricorso o siano decorsi i termini per proporli. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente responsabile della violazione; se il conducente non è stato identificato al momento dell’accertamento, il proprietario del veicolo deve fornire i dati del conducente entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, pena ulteriori conseguenze previste dallo stesso articolo 126-bis.
Per quanto riguarda i documenti da tenere a bordo, l’articolo 180 del Codice della Strada stabilisce che, per poter circolare con veicoli a motore, il conducente deve avere con sé la carta di circolazione (o certificato di idoneità tecnica o di circolazione, a seconda del veicolo), la patente di guida valida per la categoria del veicolo, l’eventuale autorizzazione per l’esercitazione alla guida e il certificato di assicurazione obbligatoria. In mancanza di tali documenti, si applicano specifiche sanzioni amministrative, indipendenti da quelle previste per l’uso del cellulare. Non vi è, nel testo dell’articolo 180, alcun obbligo di tenere a bordo dispositivi particolari relativi al telefono o alla navigazione; l’obbligo riguarda esclusivamente i documenti di circolazione, di guida e di copertura assicurativa.
L’articolo 180 prevede inoltre che l’istruttore durante le esercitazioni di guida debba avere con sé la patente prescritta e, se si tratta di istruttore di scuola guida, anche l’attestato di qualifica professionale. Sebbene questo non sia direttamente collegato all’uso del cellulare, rientra nel quadro dei controlli che possono essere effettuati in occasione di un accertamento su strada: in caso di fermo per violazione dell’articolo 173, gli organi di polizia possono verificare anche il possesso dei documenti obbligatori e contestare eventuali ulteriori irregolarità. Oltre a ciò, il Codice della Strada, nei testi disponibili, non fornisce ulteriori indicazioni specifiche su dotazioni aggiuntive da tenere a bordo in relazione all’uso di dispositivi elettronici.
Fonti normative
- articolo 173 del Codice della Strada
- articolo 126-bis del Codice della Strada
- articolo 218-ter del Codice della Strada
- articolo 140 del Codice della Strada
- articolo 180 del Codice della Strada
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.