Cosa rischio se uso lo smartphone alla guida?
Sanzioni, sospensione patente e regole del Codice della Strada sull’uso di smartphone e vivavoce durante la guida
L’uso dello smartphone alla guida è una delle condotte più rischiose e sanzionate del Codice della Strada. Non si tratta solo di un divieto “di principio”: la norma disciplina in modo preciso quali dispositivi si possono utilizzare, in che modo e quali conseguenze scattano in caso di violazione, fino alla sospensione della patente e alla perdita di punti. Conoscere nel dettaglio obblighi, sanzioni e regole per l’uso corretto di vivavoce e accessori è fondamentale sia per evitare multe salate, sia per mantenere un livello adeguato di sicurezza alla guida.
Divieto di utilizzo di smartphone e dispositivi analoghi
Il divieto di usare lo smartphone alla guida rientra nella disciplina generale sull’uso di determinati apparecchi durante la conduzione del veicolo, contenuta nell’articolo 173 del Codice della Strada. Questa disposizione non si limita a menzionare genericamente il “cellulare”, ma fa riferimento agli apparecchi radiotelefonici e ad altri dispositivi che possono interferire con l’attenzione del conducente. Il principio di fondo è che il conducente deve mantenere sempre il pieno controllo del veicolo e non può compiere azioni che comportino distrazione manuale, visiva o cognitiva, come digitare sullo schermo, tenere il telefono in mano o distogliere lo sguardo dalla strada per interagire con il dispositivo.
La norma vieta l’uso di apparecchi che richiedano al conducente di tenere in mano il dispositivo o di compiere manovre che riducano la possibilità di avere entrambe le mani libere per il controllo del volante. In questo quadro rientrano non solo le telefonate tradizionali con il telefono all’orecchio, ma anche tutte quelle operazioni che implicano l’interazione diretta con lo smartphone, come la composizione di numeri, la lettura o l’invio di messaggi, la consultazione di applicazioni, la navigazione tra menu o l’uso di funzioni multimediali. L’attenzione del legislatore è rivolta al rischio di distrazione, che aumenta sensibilmente quando il conducente distoglie lo sguardo dalla strada per concentrarsi sul display.
Accanto al divieto di tenere in mano il telefono, l’articolo 173 disciplina anche l’uso di altri apparecchi, come le lenti o dispositivi similari, che possono essere utilizzati solo se non compromettono la sicurezza della guida. Questo impianto normativo evidenzia come l’obiettivo non sia solo quello di colpire un singolo comportamento (la telefonata con il cellulare), ma di prevenire in generale tutte le situazioni in cui l’uso di strumenti tecnologici possa ridurre la capacità di percepire tempestivamente i pericoli e di reagire in modo adeguato. L’uso improprio dello smartphone viene quindi inquadrato come una violazione delle regole di prudenza e di corretta conduzione del veicolo.
È importante sottolineare che il divieto opera durante la marcia del veicolo, cioè quando il mezzo è effettivamente in circolazione sulla strada. La ratio è quella di evitare che, anche per pochi secondi, l’attenzione del conducente venga deviata da attività estranee alla guida. In questo contesto, il Codice della Strada considera l’uso dello smartphone alla guida come una condotta che incide direttamente sulla sicurezza della circolazione, al pari di altre violazioni che comportano distrazione o mancato controllo del veicolo. Per questo motivo, alla violazione del divieto sono collegate sanzioni pecuniarie, decurtazione di punti e, in determinate condizioni, anche la sospensione della patente.
Quanto costa la multa e quando scatta la sospensione patente
Le conseguenze economiche dell’uso dello smartphone alla guida sono disciplinate sempre dall’articolo 173, che prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per chi utilizza apparecchi radiotelefonici o dispositivi analoghi in violazione delle modalità consentite. L’importo della multa rientra in una fascia definita dalla norma, con un minimo e un massimo che possono essere modulati in base alle circostanze concrete e agli aggiornamenti periodici previsti dal sistema sanzionatorio. A questa sanzione pecuniaria si accompagna la decurtazione di punti dalla patente, secondo quanto stabilito dal sistema della patente a punti disciplinato dall’articolo 126-bis del Codice della Strada, che collega determinate violazioni a una perdita di punteggio.
Il meccanismo della patente a punti prevede che, all’atto del rilascio, al conducente siano attribuiti 20 punti, che vengono progressivamente decurtati in caso di violazioni indicate nella tabella allegata all’articolo 126-bis. Tra queste rientrano anche le condotte che comportano l’uso scorretto di apparecchi durante la guida, come previsto dall’articolo 173. La decurtazione è automatica una volta che la violazione è divenuta definitiva, e l’organo accertatore è tenuto a comunicare all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida i dati necessari per l’aggiornamento del punteggio. In questo modo, la multa per l’uso dello smartphone non si esaurisce nel pagamento dell’importo, ma incide anche sul “capitale” di punti a disposizione del conducente.
La sospensione della patente entra in gioco come sanzione accessoria nei casi in cui il Codice della Strada la prevede espressamente per determinate violazioni, oppure quando si verificano condizioni particolari legate al punteggio residuo. L’articolo 218 del Codice della Strada disciplina in generale la sospensione della patente, stabilendo che, quando una norma prevede questa sanzione accessoria, l’agente che accerta la violazione procede al ritiro immediato del documento e lo trasmette alla prefettura competente. Il prefetto, entro un termine definito, emette l’ordinanza con l’indicazione della durata della sospensione, determinata in base alla gravità del fatto, all’entità del pericolo e al danno eventualmente causato.
Nel caso specifico dell’uso dello smartphone, la sospensione della patente può essere collegata sia alla singola violazione, quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 173, sia al quadro complessivo del punteggio residuo, attraverso il meccanismo della sospensione in relazione al punteggio disciplinato dall’articolo 218-ter del Codice della Strada. Quest’ultima disposizione prevede una sospensione “breve” della patente quando, al momento dell’accertamento di determinate violazioni, il punteggio risulta inferiore a una certa soglia. Tra le violazioni che possono attivare questo meccanismo rientra anche quella prevista dall’articolo 173, comma 3-bis, a conferma del rilievo che il legislatore attribuisce all’uso scorretto di apparecchi durante la guida.
Recidiva nel biennio e aumento delle sanzioni
Il Codice della Strada prevede un aggravamento delle conseguenze in caso di recidiva, cioè quando il conducente commette più volte la stessa violazione in un determinato arco temporale. Anche per l’uso dello smartphone alla guida, l’articolo 173 contempla un inasprimento delle sanzioni in caso di reiterazione della condotta entro un certo periodo. Questo meccanismo si affianca a quanto previsto da altre norme del Codice, che in diversi ambiti stabiliscono aumenti di importo, sospensioni più lunghe o ulteriori conseguenze quando il comportamento illecito non è episodico ma si ripete nel tempo, segnalando una particolare pericolosità del conducente.
La recidiva nel biennio comporta, per l’uso dello smartphone alla guida, un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria e un irrigidimento delle misure accessorie previste dall’articolo 173. In pratica, chi viene sorpreso più volte a utilizzare apparecchi vietati durante la guida non solo paga importi più elevati, ma può andare incontro a periodi di sospensione della patente più lunghi e a una maggiore decurtazione di punti. Questo si riflette direttamente sul punteggio complessivo, che, se scende sotto determinate soglie, può attivare anche la sospensione in relazione al punteggio prevista dall’articolo 218-ter, con ulteriori giorni di impossibilità di guidare.
Il sistema della patente a punti, regolato dall’articolo 126-bis, accentua gli effetti della recidiva perché ogni nuova violazione comporta una ulteriore perdita di punti, fino al possibile azzeramento del punteggio. Quando il punteggio si riduce in modo significativo, il conducente diventa più esposto alle conseguenze previste per chi commette nuove infrazioni con un “saldo” già basso, tra cui la sospensione breve disciplinata dall’articolo 218-ter. In questo modo, l’uso ripetuto dello smartphone alla guida può portare, nel giro di un biennio, non solo a multe più pesanti, ma anche a una situazione in cui la patente viene sospesa più volte o, nei casi estremi, si arriva alla necessità di sottoporsi a revisione della patente ai sensi dell’articolo 128 del Codice della Strada.
La disciplina della recidiva ha quindi una funzione chiaramente deterrente: chi, nonostante una prima sanzione, continua a utilizzare lo smartphone alla guida dimostra di non adeguarsi alle regole di sicurezza e viene trattato dal sistema sanzionatorio come un soggetto a rischio elevato per la circolazione. L’aumento delle sanzioni e l’eventuale sospensione della patente nel biennio non sono quindi misure isolate, ma si inseriscono in una logica di progressivo irrigidimento delle conseguenze, che mira a riportare il conducente a un comportamento conforme o, nei casi più gravi, a escluderlo temporaneamente dalla guida per tutelare la sicurezza degli altri utenti della strada.
Come usare il vivavoce in modo conforme al Codice
Il Codice della Strada, pur vietando l’uso diretto dello smartphone alla guida, consente l’impiego di determinati dispositivi e modalità che non richiedano al conducente di tenere in mano l’apparecchio o di distogliere in modo significativo l’attenzione dalla strada. In questo quadro si colloca l’uso del vivavoce e di altri sistemi che permettono di gestire la comunicazione senza compromettere il controllo del veicolo. L’articolo 173, infatti, disciplina l’uso di apparecchi radiotelefonici e di altri dispositivi, ammettendone l’utilizzo quando avviene in condizioni tali da non ridurre la capacità di guida e da non richiedere l’impiego delle mani per tenere il dispositivo.
Per utilizzare il vivavoce in modo conforme, è necessario che il sistema sia configurato in modo da non richiedere al conducente operazioni complesse durante la marcia. Ciò significa che l’attivazione delle chiamate, la gestione del volume o altre funzioni devono poter avvenire senza che il conducente debba prendere in mano lo smartphone o interagire con il display in modo prolungato. L’uso di comandi integrati sul volante o di sistemi che consentano di gestire le funzioni principali con movimenti minimi e senza distogliere lo sguardo dalla strada è coerente con la logica dell’articolo 173, che mira a preservare la continuità del controllo sul veicolo.
Resta fermo che, anche con il vivavoce, il conducente deve mantenere un comportamento prudente e adeguato alle condizioni del traffico. Se l’uso del sistema, pur tecnicamente consentito, dovesse determinare una distrazione tale da compromettere la sicurezza (ad esempio in situazioni di traffico intenso, condizioni meteo difficili o manovre delicate), il conducente è tenuto a ridurre al minimo le interazioni o a rinviare la comunicazione a un momento più sicuro. In questo senso, l’uso conforme del vivavoce non si esaurisce nel rispetto formale del divieto di tenere in mano il telefono, ma richiede una valutazione costante delle condizioni di guida e del possibile impatto della conversazione sull’attenzione.
Infine, l’utilizzo di altri dispositivi collegati allo smartphone, come supporti di fissaggio o sistemi di visualizzazione, deve sempre rispettare il principio per cui non devono essere creati ostacoli alla visuale del conducente né situazioni che possano interferire con il corretto uso dei comandi del veicolo. Anche quando il telefono è fissato a un supporto, l’interazione con il display deve essere ridotta al minimo indispensabile e compatibile con la sicurezza della circolazione. In caso contrario, l’uso del dispositivo potrebbe comunque essere considerato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 173, con le conseguenze sanzionatorie già descritte, comprese la multa, la decurtazione di punti e, nelle ipotesi previste, la sospensione della patente.
Fonti normative
- Articolo 173 del Codice della Strada
- Articolo 126-bis del Codice della Strada
- Articolo 218 del Codice della Strada
- Articolo 218-ter del Codice della Strada
- Articolo 128 del Codice della Strada
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.