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Cosa si intende per strada e come sono classificate?

Definizione giuridica di strada e classificazione ufficiale delle tipologie previste dal Codice della Strada

Cosa si intende per strada e come sono classificate?
diEzio Notte

In sintesi. Definizione giuridica di strada e classificazione ufficiale delle tipologie previste dal Codice della Strada

  • Definizione di strada secondo il Codice
  • Le principali categorie di strade (A, B, C, D, E, F)
  • Caratteristiche minime delle diverse tipologie
  • Perché la classificazione incide su limiti e regole di circolazione
  • Fonti normative

Capire cosa si intende per “strada” e come vengono classificate le varie tipologie è fondamentale per interpretare correttamente limiti, divieti e regole di circolazione. Il Codice della Strada contiene una definizione precisa del concetto di strada e stabilisce una classificazione ufficiale in categorie (A, B, C, D, E, E-bis, F, F-bis) legate alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.

Definizione di strada secondo il Codice

Il punto di partenza è la definizione normativa di strada. Secondo l’articolo 2 del Codice della Strada, ai fini dell’applicazione delle norme del codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Questa formulazione mette in evidenza alcuni aspetti chiave: l’uso pubblico dell’area, la destinazione specifica alla circolazione e l’inclusione non solo dei veicoli ma anche dei pedoni e degli animali. Ne consegue che il concetto giuridico di strada è più ampio di quello colloquiale e comprende tutte le aree che soddisfano questi requisiti, a prescindere dalla loro conformazione fisica.

Questa definizione è rilevante perché tutte le norme sulle manovre, sulla sosta, sulle precedenze e sulle responsabilità si applicano all’interno di un perimetro ben definito: la strada come area destinata alla circolazione. Altri luoghi, pur essendo aperti al pubblico, possono non rientrare in questa categoria se manca il requisito dell’uso pubblico in senso proprio o se non sono destinati alla circolazione nei termini previsti dal codice. La nozione di strada si collega strettamente anche ad altre definizioni, come quella di “circolazione”, intesa come movimento, fermata e sosta di pedoni, veicoli e animali sulla strada, riportata nell’articolo 3 del Codice della Strada.

All’interno dell’area stradale il codice individua ulteriori elementi, come la carreggiata, definita sempre dall’articolo 3 come la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia e in genere pavimentata e delimitata da strisce di margine. Esistono poi la banchina, il marciapiede, gli spartitraffico, e così via. Queste componenti contribuiscono a organizzare lo spazio stradale per migliorare sicurezza e fluidità, e la loro presenza o meno incide anche sulla classificazione della strada in una delle categorie ufficiali previste dall’articolo 2.

La distinzione tra strada e sue pertinenze è essenziale anche per comprendere quali porzioni siano destinate ai diversi utenti (veicoli, pedoni, ciclisti) e dove si applichino certe regole particolari. Ad esempio, il concetto di centro abitato, definito come insieme di edifici delimitato da appositi segnali, incide sui limiti di velocità e sulle modalità di regolamentazione della circolazione. In sintesi, la definizione legale di strada è la base su cui si innestano classificazione, regolamentazione e progettazione di tutta la rete viaria.

Le principali categorie di strade (A, B, C, D, E, F)

L’articolo 2 del Codice della Strada stabilisce una classificazione ufficiale delle strade, basata sulle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. Le categorie principali sono: A – Autostrade; B – Strade extraurbane principali; C – Strade extraurbane secondarie; D – Strade urbane di scorrimento; E – Strade urbane di quartiere; E-bis – Strade urbane ciclabili; F – Strade locali; F-bis – Itinerari ciclopedonali. Questa articolazione consente di distinguere tra infrastrutture dedicate prevalentemente alla lunga percorrenza veloce (come le autostrade) e quelle destinate alla distribuzione del traffico urbano o alla mobilità locale, incluse le forme di mobilità dolce.

Le strade di tipo A, cioè le autostrade, e le strade di tipo B, le extraurbane principali, sono pensate per traffici di medio-lungo raggio con elevati standard di sicurezza e scorrimento. Le strade di tipo C, extraurbane secondarie, conservano il carattere extraurbano ma con caratteristiche diverse, come la presenza di unica carreggiata. Le categorie D ed E si collocano invece all’interno dei centri abitati: le strade urbane di scorrimento sono destinate a supportare correnti di traffico più intenso, mentre le strade urbane di quartiere hanno funzione più distributiva sul tessuto urbano.

Una novità importante è rappresentata dalle strade urbane ciclabili (E-bis) e dagli itinerari ciclopedonali (F-bis), che rientrano a pieno titolo nella classificazione dell’articolo 2. Il loro inserimento evidenzia l’attenzione del legislatore verso forme di mobilità diverse dall’automobile, prevedendo percorsi specificamente destinati a ciclisti e utenti non motorizzati. Questa distinzione ha ricadute concrete sia in termini di progettazione delle infrastrutture sia nell’individuazione delle regole di circolazione applicabili.

La classificazione non ha solo valore descrittivo, ma è anche il riferimento per altre norme del codice. L’articolo 13 del Codice della Strada prevede che le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade siano emanate sulla base di tale classificazione, e che le strade esistenti siano classificate in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2. Inoltre, lo stesso articolo 13 stabilisce che le strade di nuova costruzione classificate come C, D, E ed F debbano avere, per l’intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente, salvo comprovati problemi di sicurezza: un ulteriore segnale di quanto la classificazione incida sulla progettazione.

Caratteristiche minime delle diverse tipologie

Le diverse categorie di strada non si distinguono solo per nome, ma anche per caratteristiche minime definite dalla legge. L’articolo 2, al comma 3, indica per ciascun tipo le caratteristiche essenziali. Per le autostrade (tipo A) viene richiesto che siano strade extraurbane o urbane a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, prive di intersezioni a raso e di accessi privati, dotate di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinte da appositi segnali di inizio e fine.

Le strade extraurbane principali (tipo B) devono anch’esse avere carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, essere prive di intersezioni a raso, avere accessi alle proprietà laterali coordinati, essere contraddistinte dagli appositi segnali di inizio e fine e riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore, prevedendo spazi opportuni per eventuali altre categorie di utenti. Devono inoltre essere attrezzate con aree di servizio con spazi per la sosta, accessibili tramite corsie di decelerazione e accelerazione. La presenza di queste caratteristiche differenzia nettamente le strade di tipo B da altre infrastrutture extraurbane meno strutturate.

Per le strade extraurbane secondarie (tipo C), l’articolo 2 prevede che si tratti di strade a unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. Le tipologie urbane (D, E, E-bis) e le strade locali (F) sono anch’esse descritte nel medesimo articolo attraverso requisiti minimi relativi all’organizzazione della carreggiata, alle eventuali separazioni di flussi e alle funzioni prevalenti della sede stradale. Le norme di costruzione e gestione richiamate dall’articolo 13 devono poi tradurre questi requisiti in prescrizioni tecniche più dettagliate, sempre ancorate alla classificazione di base.

La classificazione influisce persino sugli attraversamenti e sull’uso della sede stradale. L’articolo 20 del Codice della Strada stabilisce, ad esempio, che sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni occupazione della sede stradale con veicoli, baracche, tende e simili, mentre sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione può essere autorizzata a determinate condizioni. Analogamente, l’articolo 25 del Codice della Strada richiama espressamente i tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, per stabilire la titolarità delle strutture di sottopassi e sovrappassi quando vi siano attraversamenti a livelli sfalsati tra strade di diversa categoria.

Perché la classificazione incide su limiti e regole di circolazione

La classificazione delle strade ha conseguenze dirette sui limiti di velocità e su molte regole di circolazione. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce che, ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, e i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con possibilità di elevare tale limite fino a 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. È evidente quindi che il tipo di strada (A, B, C, ecc.) determina direttamente il limite massimo generale applicabile.

L’articolo 142 precisa inoltre che gli enti proprietari della strada possono fissare limiti di velocità diversi, entro i massimi stabiliti, in base alle caratteristiche concrete del tracciato e seguendo specifiche direttive. Tuttavia, la base di partenza resta sempre la classificazione di cui all’articolo 2. Anche altre norme fanno riferimento al tipo di strada per stabilire divieti o obblighi. L’articolo 175 del Codice della Strada, ad esempio, disciplina le condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, individuando le categorie di veicoli la cui circolazione è vietata su queste infrastrutture.

Un ulteriore esempio del legame tra classificazione e regole si trova nell’articolo 16, che richiama la classificazione dell’articolo 2 per determinare le distanze dal confine stradale entro le quali vigono divieti di costruzione, impianto di alberi, siepi o recinzioni. Allo stesso modo, le norme sull’occupazione della sede stradale (articolo 20) modulano i divieti e le possibili autorizzazioni proprio in funzione del tipo di strada. Ciò dimostra che la classificazione non è un elemento statico, ma uno strumento operativo che incide su sicurezza, fluidità della circolazione e gestione dello spazio viario.

La progettazione e la gestione delle infrastrutture devono quindi tenere conto in modo coerente della categoria di appartenenza. L’articolo 13 affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare norme funzionali e geometriche per la costruzione, controllo e collaudo delle strade, esplicitamente “sulla base della classificazione di cui all’art. 2”. Gli enti proprietari delle strade sono inoltre tenuti a classificare la loro rete e ad aggiornarne il catasto, proprio per garantire che le norme tecniche e le regole di circolazione siano applicate in modo coerente con il tipo di infrastruttura.

Fonti normative