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Cosa si intende per veicolo secondo il Codice della Strada?

Definizione giuridica di veicolo nel Codice della Strada e ambito di applicazione delle relative norme

Cosa si intende per veicolo secondo il Codice della Strada?
diEzio Notte

In sintesi

  • L’art. 46 definisce veicolo ogni mezzo che può circolare sulla strada e rientra nelle categorie legislative.
  • L’art. 54 definisce autoveicoli: veicoli a motore con almeno quattro ruote (autovetture, autobus, autocarri, ecc.).
  • Il Codice collega il veicolo all’identificazione amministrativa: targa, immatricolazione e carta di circolazione (art.100, art.93-bis).
  • L’art. 82 disciplina la destinazione d’uso del veicolo: uso proprio, di terzi, noleggio, servizio di piazza, trasporto per conto terzi.
  • Art. 190 consente macchine per bambini o persone invalide, anche motorizzate, di circolare su aree pedonali entro limiti.

Capire cosa sia esattamente un “veicolo” non è solo una curiosità da giuristi: da quella definizione dipende quando si applica il Codice della Strada, chi può circolare dove, quali obblighi si hanno e quali sanzioni possono scattare. La nozione generale è fissata dall’articolo 46, poi sviluppata da molte altre norme che distinguono tra categorie di veicoli, uso, destinazione e situazioni particolari come bambini e persone con disabilità.

La nozione di veicolo nell’art. 46 del Codice della Strada

Il punto di partenza è la definizione generale di veicolo fornita dall’art. 46: da qui discende tutto il resto del sistema. In termini generali, il Codice considera veicolo ogni mezzo che può circolare sulla strada e che rientra nelle categorie individuate dal legislatore, con una precisazione importante: alcune macchine per uso di bambini e di persone invalide, pur potendo muoversi, sono trattate in modo diverso. Questa impostazione è coerente con la definizione di circolazione come “movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”, contenuta nell’articolo 3 sulle definizioni stradali, che distingue nettamente i veicoli dagli altri utenti della strada come pedoni e animali .

La definizione dell’art. 46 non vive da sola: il Codice costruisce tutto un “ecosistema” concettuale intorno al veicolo, collegandolo alle nozioni di destinazione e uso del mezzo, disciplinate dall’articolo 82 del Codice della Strada, che chiarisce come un veicolo possa essere adibito a uso proprio o di terzi, a seconda dell’impiego economico . Questo permette di capire che il veicolo non è solo “cosa che si muove sulla strada”, ma anche bene giuridico legato a una certa funzione (trasporto persone, cose, servizio pubblico, noleggio, ecc.).

Un’altra conferma indiretta dell’ampiezza della categoria “veicolo” viene dalle numerose norme sulla sosta, la rimozione e il blocco, che si applicano proprio ai veicoli, come l’articolo 158 del Codice della Strada sul divieto di fermata e sosta , l’articolo 159 del Codice della Strada su rimozione e il blocco dei veicoli , e l’articolo 215 del Codice della Strada sulla sanzione accessoria della rimozione o del blocco . Tutte queste disposizioni danno per scontato che il “veicolo” sia un soggetto tipico della disciplina della circolazione, distinto dal pedone o da altre figure.

Il Codice, inoltre, collega il veicolo alla sua identificazione amministrativa (targa, immatricolazione, carta di circolazione), come emerge chiaramente dall’articolo 100 del Codice della Strada sulle targhe e dall’articolo 93-bis in tema di veicoli con targa estera . Questo conferma che, nella logica del Codice, il veicolo è un’unità tecnica e giuridica insieme: qualcosa che circola, ma anche qualcosa che è censito, identificato e sottoposto a regole specifiche.

Quali macchine rientrano nella definizione di veicolo

Per capire quali mezzi rientrano nella definizione di veicolo, bisogna guardare alle norme che classificano le diverse tipologie. Un primo grande blocco è quello degli autoveicoli, disciplinati in dettaglio dall’articolo 54 del Codice della Strada . Qui si dice espressamente che gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si elenca una serie di sottocategorie: autovetture, autobus, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati. Il fatto stesso che queste categorie siano definite come “autoveicoli” conferma che siamo nel cuore della nozione di veicolo in senso tecnico.

Accanto agli autoveicoli, il Codice considera veicoli a tutti gli effetti anche i motoveicoli e i rimorchi, che compaiono in numerose norme sanzionatorie e tecniche. Ad esempio, l’articolo 134 del Codice della Strada disciplina la circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri, richiedendo una carta di circolazione speciale e prevedendo sanzioni se si circola con tale carta scaduta . In queste disposizioni, i veicoli sono trattati come oggetti centrali dell’obbligo di immatricolazione e di regolarità documentale, a conferma del loro inquadramento nella definizione generale dell’art. 46.

Anche quando il Codice non ripete ogni volta la parola “veicolo”, ma parla di destinazione e uso, si sta comunque muovendo dentro lo stesso perimetro. L’articolo 82 del Codice della Strada chiarisce che l’uso di terzi comprende, tra l’altro, il servizio di noleggio con conducente, il servizio di piazza (taxi), il trasporto di persone e cose per conto terzi, il servizio di linea per persone e cose . Tutte queste sono attività svolte con veicoli; la norma dà per scontato che tali mezzi rientrino nella definizione generale e che le regole su circolazione e sanzioni si applichino in pieno.

Un ulteriore tassello viene dall’articolo 85 del Codice della Strada, che elenca le tipologie di mezzi che possono essere destinati al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: motocicli, tricicli, velocipedi, quadricicli, autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, veicoli a trazione animale . Tutti questi rientrano, nella logica sistematica del Codice, nell’ampia categoria dei veicoli, anche quando sono mossi da forza animale e non da motore; ciò rafforza l’idea che la definizione generale dell’art. 46 non si esaurisca nei soli mezzi a motore.

Cosa è escluso dalla nozione di veicolo (bambini e ausili per invalidi)

Una particolarissima area di confine è quella delle macchine per uso di bambini o persone invalide. L’articolo 190 del Codice della Strada, dedicato ai comportamenti dei pedoni, prevede espressamente che “le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni”, secondo modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade . Questa norma, pur non riscrivendo il testo dell’art. 46, fa capire che certe macchine, anche se dotate di motore, non sono trattate come veicoli a pieno titolo, ma più vicine alla figura del pedone o, comunque, a un utente debole della strada.

La stessa disposizione amplia poi i luoghi dove possono circolare le macchine per uso di persone con disabilità: non solo parti riservate ai pedoni, ma anche percorsi ciclabili, itinerari ciclopedonali e, se asservite da motore, piste ciclabili e corsie ciclabili. Questo regime speciale conferma che il legislatore non vuole sottoporre tali mezzi alla disciplina piena dei veicoli (con tutte le conseguenze in termini di targa, carta di circolazione, limiti di velocità, ecc.), ma li inquadra in modo più flessibile e protettivo.

Per quanto riguarda i bambini, il Codice li vede soprattutto come passeggeri, non come conducenti di veicoli in senso stretto, salvo le ipotesi in cui guidino un mezzo effettivamente rientrante nelle categorie di veicolo. L’articolo 172 del Codice della Strada disciplina l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, disponendo che i minori di statura inferiore a 1,50 m debbano essere assicurati con sistemi di ritenuta omologati e che in alcune condizioni non possano viaggiare sui sedili anteriori . Qui i bambini sono chiaramente qualificati come passeggeri di un veicolo (autoveicoli delle categorie M1, N1, N2, N3), non come soggetti che muovono un proprio mezzo.

Un’altra norma significativa è l’articolo 170 del Codice della Strada, sul trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote, che vieta espressamente il trasporto di minori di anni cinque sui motocicli e ciclomotori a due ruote . Anche qui il bambino non è mai considerato “veicolo” o assimilato a esso, ma solo passeggero, con forti limitazioni a tutela della sua incolumità. L’insieme di queste norme, lette alla luce dell’art. 46, porta a concludere che macchine di gioco per bambini e ausili per invalidi, pur potendo essere mossi o dotati di motore, si collocano al margine o al di fuori della nozione tecnica di veicolo quando circolano nelle aree riservate ai pedoni o in percorsi dedicati.

Implicazioni pratiche della definizione per circolazione e sanzioni

Il fatto che un mezzo rientri o meno nella categoria giuridica di veicolo ha effetti immediati sulla disciplina della circolazione. Tutte le regole su fermata e sosta dell’articolo 158 del Codice della Strada si applicano ai veicoli: da dove non si può sostare (passaggi a livello, gallerie, dossi, attraversamenti pedonali, piste ciclabili, marciapiedi, ecc.) fino ai divieti specifici su passi carrabili e intralcio ad altri veicoli. Se stiamo parlando di una macchina per invalidi che il Codice consente di usare sulle parti pedonali, questa non sarà trattata allo stesso modo di un’auto parcheggiata in divieto; rientrano invece a pieno nella disciplina dell’art. 158 tutti i veicoli in senso stretto (autoveicoli, motoveicoli, velocipedi nei tratti dove sono ammessi come veicoli).

Le conseguenze si vedono anche sulle sanzioni accessorie legate proprio al veicolo. L’articolo 213 del Codice della Strada disciplina il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, da applicare quando una violazione prevede tale sanzione accessoria; il veicolo diventa oggetto materiale della misura cautelare e, in caso di confisca, può essere definitivamente acquisito o alienato . L’articolo 214 del Codice della Strada prevede il fermo amministrativo del veicolo, con obbligo di non farlo circolare e di custodirlo in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio . Tutto questo ha senso solo se siamo di fronte a un mezzo che rientra pienamente nella definizione di veicolo dell’art. 46 e che è regolarmente identificato e immatricolato.

Un altro ambito in cui emerge la centralità della nozione di veicolo è quello della destinazione d’uso. L’articolo 82 del Codice della Strada sanziona chi utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, prevedendo importi differenziati a seconda che si tratti di cambio di uso (proprio/terzi) o di improprio utilizzo per il trasporto persone su veicolo destinato a cose . Questo presuppone che si tratti di veicoli a tutti gli effetti: una carrozzina per persone con disabilità che si muove su un percorso pedonale non ha, ovviamente, una carta di circolazione con destinazione e uso, e quindi non rientra in questo schema sanzionatorio.

Infine, la definizione generale di veicolo incide anche sul regime di responsabilità e sulle modalità di accertamento delle violazioni. L’articolo 201 del Codice della Strada disciplina la notificazione delle sanzioni in base all’intestatario del veicolo risultante dai registri ; è evidente che questo meccanismo si applica solo a veri e propri veicoli (immatricolati o comunque registrati), non a ausili personali per disabili o a semplici mezzi di gioco per bambini. In pratica: se c’è una targa e una carta di circolazione, il sistema delle sanzioni “segue” il veicolo e il suo intestatario; se non c’è, siamo fuori dal perimetro tipico dell’art. 46.

Esempi concreti di casi dubbi nella pratica quotidiana

Nel traffico di tutti i giorni, i confini della nozione di veicolo emergono in diversi casi tipici. Pensiamo innanzitutto alle macchine per persone con disabilità: l’articolo 190 del Codice della Strada consente a queste macchine, anche se asservite da motore, di circolare non solo sulle parti della strada riservate ai pedoni, ma anche su percorsi ciclabili e piste ciclabili, con un regime molto particolare . Nella pratica, quindi, un ausilio motorizzato che accompagna una persona con disabilità non viene trattato come un’autovettura o un motociclo: non ha gli stessi obblighi di targa, di sosta e di uso delle corsie, pur dovendo rispettare le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade.

Un altro caso frequente riguarda i bambini come passeggeri. L’articolo 172 del Codice della Strada stabilisce che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con sistemi di ritenuta omologati, e che in certi veicoli e condizioni (come i veicoli delle categorie M2 e M3, cioè autobus) vigono regole particolari sull’uso delle cinture . Sul piano della definizione, il bambino non diventa mai “parte del veicolo”: rimane utente trasportato, con tutele specifiche, mentre il veicolo resta il soggetto delle norme su immatricolazione, sosta, limiti di carico, ecc.

Ci sono poi i mezzi impiegati per servizi particolari. L’articolo 85 del Codice della Strada consente che anche i velocipedi e i veicoli a trazione animale siano adibiti a servizio di noleggio con conducente, ponendoli sullo stesso piano di autovetture e autobus quanto all’inquadramento come veicoli per il trasporto di persone . Nella pratica quotidiana, questo significa che anche una carrozza a cavalli o un risciò a pedalata assistita, se rientrante nelle categorie definite, è un veicolo a tutti gli effetti, con obblighi e sanzioni correlati.

Infine, i casi dubbi toccano spesso i confini tra veicolo “vero” e mezzo escluso o parzialmente escluso dalla disciplina ordinaria. Le norme su rimozione, sequestro e blocco – rispettivamente articolo 159 del Codice della Strada , articolo 213 del Codice della Strada e articolo 215 del Codice della Strada – mostrano che quando un mezzo è qualificato come veicolo ai sensi dell’art. 46, può diventare oggetto diretto di misure molto incisive: rimozione dalla sede stradale, blocco, sequestro, confisca. Se invece parliamo di macchine per uso di bambini o per persone con disabilità, che il Codice lascia circolare sulle parti pedonali con regole proprie, il trattamento cambia radicalmente, a dimostrazione di quanto sia decisivo collocare correttamente ogni mezzo rispetto alla definizione generale.