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Cosa significa sosta vietata in seconda fila?

Significato della sosta vietata in seconda fila, riferimenti al Codice della Strada, sanzioni previste e soggetti competenti ai controlli

Sosta in seconda fila: quando è vietata e quali sanzioni si rischiano
diEzio Notte

La sosta in seconda fila è uno dei comportamenti più diffusi e, allo stesso tempo, più fraintesi da chi guida. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso che cosa si intende per fermata e sosta, quando la sosta è vietata e in quali casi può scattare non solo la multa, ma anche la rimozione del veicolo. Comprendere bene queste regole è fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma anche per garantire sicurezza e fluidità della circolazione, soprattutto in ambito urbano dove lo spazio è limitato e ogni veicolo in più crea intralcio.

Definizione di sosta in seconda fila e casi tipici

Per capire che cosa significhi “sosta vietata in seconda fila” è necessario partire dalle definizioni generali di arresto, fermata e sosta contenute nell’articolo 157 del Codice della Strada. In base a questa norma, l’arresto è l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, la fermata è una sospensione temporanea della marcia per esigenze di brevissima durata con conducente presente e pronto a ripartire, mentre la sosta è una sospensione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente. La sosta in seconda fila, quindi, rientra nella nozione di sosta quando il veicolo rimane fermo per un periodo non brevissimo, spesso con il conducente che si allontana o non è immediatamente pronto a riprendere la marcia.

La “seconda fila” non è definita come espressione letterale nelle definizioni generali, ma discende dalla struttura della strada e dalla disposizione dei veicoli. Quando un veicolo si colloca parallelamente a un altro veicolo già regolarmente in sosta lungo il margine della carreggiata, occupando di fatto una corsia o parte della carreggiata destinata allo scorrimento, si parla comunemente di sosta in seconda fila. Il Codice, nel disciplinare la sosta, richiede che il veicolo sia collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, salvo diversa segnalazione. La seconda fila, proprio perché si colloca più interna rispetto al margine, interferisce con la normale circolazione.

Un altro elemento utile per comprendere la seconda fila è la definizione di carreggiata e di corsia contenuta nell’articolo 3, che descrive la carreggiata come la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia. Quando un veicolo si ferma accanto a un altro già in sosta, occupa spazio che dovrebbe essere destinato al transito di una fila di veicoli. In questo modo, la sosta in seconda fila riduce la larghezza utile della carreggiata e può impedire il passaggio regolare, soprattutto nelle strade urbane strette o con traffico intenso.

Dal punto di vista pratico, i casi tipici di sosta in seconda fila riguardano spesso veicoli che si fermano accanto a quelli regolarmente parcheggiati per consentire la salita o la discesa di persone, per effettuare brevi consegne o per attendere qualcuno. Se la sospensione della marcia è effettivamente di brevissima durata, con il conducente presente e pronto a ripartire, si rientra nella nozione di fermata; se invece il veicolo rimane fermo più a lungo, o il conducente si allontana, si configura una vera e propria sosta. In entrambi i casi, tuttavia, la posizione in seconda fila incide sulla circolazione e, come vedremo, è oggetto di specifico divieto.

Divieto di sosta in seconda fila e relative eccezioni

Il divieto espresso di sosta in seconda fila è previsto dall’articolo 158 del Codice della Strada, che disciplina in modo dettagliato i casi in cui fermata e sosta sono vietate. Dopo aver elencato una serie di situazioni in cui sia fermata sia sosta non sono consentite (come in corrispondenza di passaggi a livello, gallerie, curve, attraversamenti pedonali, marciapiedi e così via), la norma specifica ulteriori divieti riferiti esclusivamente alla sosta. Tra questi, è espressamente vietata la sosta “in seconda fila”, salvo che si tratti di veicoli a due ruote. Questo passaggio chiarisce che la seconda fila è considerata, di regola, una posizione non ammessa per la sosta dei veicoli.

La stessa disposizione precisa che la sosta è vietata anche “dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta”. Questo aspetto è strettamente collegato alla seconda fila: un veicolo che si ferma accanto a un altro già parcheggiato può impedire al conducente di quest’ultimo di uscire dal parcheggio o di manovrare. In questo senso, la seconda fila non solo occupa spazio di carreggiata, ma può bloccare veicoli regolarmente in sosta, aggravando l’intralcio alla circolazione e ai diritti degli altri utenti.

Per quanto riguarda le eccezioni, l’articolo 158 prevede un’esclusione specifica per i veicoli a due ruote, stabilendo che il divieto di sosta in seconda fila non si applica a questi mezzi. Ciò significa che motocicli, ciclomotori o altri veicoli a due ruote possono, in determinate condizioni, sostare in posizione che, per gli altri veicoli, costituirebbe seconda fila. Resta comunque necessario che tale sosta non determini intralcio grave o pericolo per la circolazione, anche alla luce delle altre previsioni generali sul corretto uso della carreggiata e sul rispetto degli spazi destinati al transito.

È importante distinguere, inoltre, tra divieto di sosta e divieto di fermata. L’articolo 158 elenca una serie di luoghi in cui sia fermata sia sosta sono vietate (ad esempio sui passaggi pedonali o sui marciapiedi). La seconda fila, invece, rientra tra i casi in cui è vietata la sola sosta, non la fermata in senso tecnico. Tuttavia, anche la fermata deve rispettare i requisiti dell’articolo 157 del Codice della Strada, cioè essere di brevissima durata, con conducente presente e senza arrecare intralcio alla circolazione. Se la fermata in seconda fila crea comunque un ostacolo significativo al flusso dei veicoli, può essere valutata come comportamento non conforme alle regole generali di prudenza e di corretta circolazione.

Multe, punti e quando scatta la rimozione del veicolo

Le conseguenze economiche della sosta in seconda fila rientrano nel quadro sanzionatorio previsto per le violazioni dell’articolo 158 del Codice della Strada. La norma stabilisce che chiunque viola i divieti di fermata e di sosta indicati è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, con importi che variano in funzione degli aggiornamenti previsti dal sistema sanzionatorio. La sosta in seconda fila, essendo espressamente vietata come caso specifico di sosta irregolare, rientra tra le condotte sanzionabili con il pagamento di una somma di denaro. La misura concreta della sanzione è determinata secondo gli scaglioni previsti per le violazioni dell’articolo 158.

Oltre alla multa, la sosta in seconda fila può comportare, in determinate situazioni, la rimozione del veicolo. L’articolo 159 del Codice della Strada disciplina infatti i casi in cui gli organi di polizia dispongono la rimozione dei veicoli. Tra questi, rientrano espressamente i casi previsti dagli articoli 157 e 158, nonché tutte le altre ipotesi in cui la sosta vietata costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione. Poiché la sosta in seconda fila è vietata dall’articolo 158 e spesso determina un ostacolo significativo al flusso dei veicoli o all’uscita di quelli regolarmente parcheggiati, può integrare i presupposti per la rimozione forzata.

La stessa disposizione prevede che la rimozione o il blocco del veicolo costituiscano sanzioni amministrative accessorie rispetto alla sanzione pecuniaria principale. Ciò significa che, oltre al pagamento della multa per la sosta vietata, il proprietario o il conducente dovrà sostenere anche i costi legati alla rimozione, al trasporto e alla custodia del veicolo, secondo le modalità stabilite dagli enti competenti. In alcune situazioni, se il veicolo rimosso non viene reclamato entro determinati termini, possono scattare ulteriori conseguenze sulla sua posizione amministrativa, come previsto dalle norme sugli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione.

Per quanto riguarda i punti sulla patente, il sistema della decurtazione è disciplinato dalle norme generali del Codice della Strada in relazione alle singole violazioni. L’articolo 158 individua la condotta vietata e la relativa sanzione pecuniaria, mentre l’eventuale perdita di punti è collegata alle tabelle che associano a ciascuna infrazione una determinata decurtazione. In ogni caso, la sosta in seconda fila, soprattutto quando crea grave intralcio o pericolo, è considerata un comportamento contrario alla corretta gestione della circolazione e può incidere sul quadro complessivo delle responsabilità del conducente in caso di controlli ripetuti o di altre violazioni concomitanti.

Chi può accertare e contestare la violazione

L’accertamento e la contestazione della sosta vietata in seconda fila rientrano nelle funzioni degli organi preposti ai servizi di polizia stradale. L’articolo 12 del Codice della Strada elenca in modo dettagliato i soggetti cui spetta l’espletamento di tali servizi. In via principale, la competenza è attribuita alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ma vi rientrano anche la Polizia di Stato nel suo complesso, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i corpi e servizi di polizia provinciale e municipale nell’ambito del territorio di competenza, nonché altri funzionari e personale specificamente indicati. Tutti questi soggetti possono quindi accertare la violazione della sosta in seconda fila e procedere alla relativa contestazione.

Accanto agli organi di polizia stradale in senso stretto, il Codice prevede una disciplina specifica per la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata. L’articolo 12-bis del Codice della Strada consente al sindaco di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e, in alcuni casi, anche di fermata, a dipendenti comunali, a personale delle società che gestiscono la sosta a pagamento o i parcheggi, nonché a dipendenti delle aziende addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade. Questo personale, nominativamente designato e adeguatamente formato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Lo stesso articolo prevede che tali soggetti possano esercitare il potere di contestazione delle infrazioni relative agli articoli 7, 157 e 158, quindi anche delle violazioni del divieto di sosta in seconda fila, e possano redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento. Inoltre, nell’ambito degli spazi oggetto di affidamento (come le aree di sosta regolamentata o a pagamento), a questo personale è attribuito anche il potere di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159. In pratica, ciò significa che la contestazione della sosta in seconda fila non è riservata esclusivamente alle forze di polizia tradizionali, ma può essere effettuata anche da figure specifiche individuate dall’amministrazione comunale.

Infine, quando la violazione viene accertata, il conducente è tenuto a rispettare gli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti incaricati dei servizi di polizia stradale. L’articolo 192 del Codice della Strada stabilisce che chi circola deve fermarsi all’invito di tali soggetti, esibire i documenti richiesti e attenersi alle loro disposizioni. Il mancato rispetto di questi obblighi costituisce a sua volta una violazione autonoma, che può aggiungersi alla sosta vietata in seconda fila, aggravando la posizione del conducente sotto il profilo sanzionatorio e della responsabilità complessiva.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.