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Cosa sono i dispositivi obbligatori da avere sul veicolo?

Dispositivi obbligatori sul veicolo e requisiti di efficienza previsti dal Codice della Strada

Cosa sono i dispositivi obbligatori da avere sul veicolo?
diEzio Notte

I dispositivi obbligatori a bordo non sono semplici accessori, ma elementi tecnici previsti in modo puntuale dal Codice della Strada per garantire sicurezza, visibilità ed efficienza del veicolo in ogni condizione di circolazione. Conoscere quali apparecchiature siano prescritte per legge, come devono essere mantenute ed entro quali limiti possano essere controllate e sanzionate è fondamentale per ogni conducente che voglia circolare in regola e ridurre il rischio di contestazioni su strada.

Quali dispositivi deve avere per legge ogni veicolo a motore

L’equipaggiamento obbligatorio di base per ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli è definito dall’articolo 72 del Codice della Strada, che individua un nucleo minimo di dispositivi senza i quali il veicolo non può considerarsi idoneo alla circolazione. In particolare vengono richiesti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, dispositivi silenziatori e di scarico per i veicoli con motore termico, dispositivi di segnalazione acustica, specchi retrovisori e pneumatici o sistemi equivalenti. Questo impianto normativo evidenzia come il legislatore abbia collegato l’obbligo di tali componenti alla necessità di rendere il veicolo visibile, udibile, controllabile e stabile in marcia.

Per gli autoveicoli e per i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 tonnellate, l’equipaggiamento minimo si arricchisce di ulteriori prescrizioni, sempre nell’ambito dell’articolo 72. Tali veicoli devono infatti essere dotati del dispositivo per la retromarcia e, nel caso degli autoveicoli, anche di dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se predisposti fin dall’origine con appositi punti di attacco, oltre che di un contachilometri conforme alle caratteristiche fissate dal regolamento. La presenza di questi elementi rientra in un quadro più ampio di sicurezza passiva e controllo del moto, specialmente in manovra e nelle fasi di decelerazione o urto.

L’articolo 79 disciplina invece l’efficienza in circolazione di tali dispositivi, stabilendo che veicoli a motore e rimorchi devono essere mantenuti in condizioni tali da garantire sicurezza e contenimento di rumore e inquinamento entro limiti prefissati. Sono significativamente richiamati i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, nonché la rumorosità e le emissioni, a conferma che non è sufficiente la mera presenza fisica dei dispositivi: ciò che rileva è il loro corretto funzionamento e la rispondenza alle caratteristiche prescritte. Ne deriva che un veicolo dotato di tutti i dispositivi, ma con apparati non efficienti, viola comunque le norme sull’equipaggiamento.

Sotto il profilo sanzionatorio, lo stesso articolo 79 prevede che la circolazione con dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati comporti una sanzione amministrativa pecuniaria, con importi specificatamente indicati dalla norma. Si tratta di una previsione che tutela sia l’interesse pubblico alla sicurezza, sia la parità di condizioni tra utenti della strada, poiché l’inefficienza dei dispositivi obbligatori genera un vantaggio indebito per chi omette manutenzione e un rischio aggiuntivo per gli altri conducenti.

Triangolo, luci, clacson, specchi e contachilometri: requisiti minimi

Tra i dispositivi richiamati dall’articolo 72 rientrano quelli destinati alla segnalazione visiva del veicolo e alla sua individuazione in caso di fermo sulla carreggiata. Lo stesso articolo 72, al secondo comma, impone che gli autoveicoli siano equipaggiati con il segnale mobile di pericolo di cui all’articolo 162. L’articolo 162 del Codice della Strada definisce questo segnale come un dispositivo di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e dotato di sostegno, destinato a presegnalare il veicolo fermo fuori dai centri abitati quando non sia sufficientemente visibile o vi siano problemi alle luci. L’obbligo di dotazione del triangolo è quindi in capo all’autoveicolo, mentre l’utilizzo corretto sulle strade extraurbane rientra nei doveri del conducente.

Lo stesso articolo 162 specifica che il triangolo deve essere installato alla distanza prevista dal regolamento, in posizione pressoché verticale per garantirne la visibilità; inoltre ne stabilisce le caratteristiche generali e affida al regolamento e a provvedimenti ministeriali la definizione delle modalità di approvazione. Sempre nell’ambito della segnalazione del veicolo fermo, la norma prevede che, in mancanza del triangolo, il conducente debba comunque presegnalare efficacemente l’ostacolo, introducendo un dovere di comportamento che va oltre la mera dotazione materiale del dispositivo. È inoltre prescritta, in determinati casi, l’adozione di dispositivi retroriflettenti di protezione individuale, come giubbotti o bretelle ad alta visibilità, da indossare durante le operazioni di presegnalazione.

Quanto alle luci, l’articolo 72 richiama in modo sintetico i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, che devono essere presenti su ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli. Le specifiche tecniche, i criteri di funzionamento e la distribuzione dei proiettori sono rimessi al regolamento, ma il principio cardine resta che il veicolo deve essere percepibile dagli altri utenti sia di giorno sia di notte. Parallelamente, l’articolo 79 associa l’efficienza di questi dispositivi ai requisiti di sicurezza complessiva, prevedendo sanzioni quando l’illuminazione o la segnalazione visiva non siano rispondenti alle prescrizioni, incluse le ipotesi di installazione non corretta.

I dispositivi di segnalazione acustica, i retrovisori e il contachilometri completano l’equipaggiamento minimo dei veicoli a motore. L’articolo 72 elenca i dispositivi acustici tra quelli obbligatori per ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli, così come i dispositivi retrovisori. Per gli autoveicoli, aggiunge l’obbligo del contachilometri, che deve rispettare le caratteristiche fissate dal regolamento. L’efficienza di tali strumenti rientra nel perimetro dell’articolo 79, che impone lo stato di massima efficienza del veicolo e collega direttamente la conformità funzionale di questi apparati alla possibilità di circolare senza incorrere in sanzioni.

Pneumatici, sistemi equivalenti e dispositivi aggiuntivi per veicoli pesanti

Gli pneumatici occupano una posizione centrale tra i dispositivi obbligatori, in quanto la loro presenza o, più in generale, quella di sistemi equivalenti è esplicitamente richiesta dall’articolo 72 per ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli. Il legislatore non si limita a elencarli tra i dispositivi di equipaggiamento, ma affida poi all’articolo 79 la disciplina della loro efficienza, richiamando espressamente pneumatici e sistemi equivalenti tra gli elementi per i quali il regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche cui i veicoli devono corrispondere. Ciò significa che, oltre all’obbligo di presenza, è essenziale il rispetto delle condizioni di idoneità stabilite a livello regolamentare.

Nello stesso articolo 79 si evidenzia che le prescrizioni tecniche riguardano, oltre ai pneumatici, anche la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni. Per i veicoli pesanti, questa impostazione si integra con quanto previsto dall’articolo 72 in tema di strisce retroriflettenti posteriori e laterali, obbligatorie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose o classificati per usi speciali, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Tali dispositivi aggiuntivi, di tipo retroriflettente, sono destinati a migliorare la visibilità notturna o in condizioni di scarsa illuminazione, contribuendo in modo significativo alla prevenzione di urti da tergo.

Per i veicoli abilitati al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, l’articolo 72 introduce inoltre l’obbligo di dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Tali apparati hanno una funzione strettamente connessa alla sicurezza della circolazione, poiché limitano la formazione di aerosol d’acqua che può ridurre la visibilità dei veicoli che seguono. La norma specifica che la prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere da una certa data, configurando così una progressiva estensione dell’obbligo nel parco circolante.

La mancata efficienza o la modifica non autorizzata delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, inclusi i dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, è oggetto anche dell’articolo 78, che impone la visita e prova presso gli uffici competenti quando vengano apportate modifiche ai dispositivi di equipaggiamento o al telaio. L’integrazione tra articoli 72, 78 e 79 rende chiaro che gli pneumatici, i sistemi equivalenti e i dispositivi aggiuntivi per veicoli pesanti non possono essere arbitrariamente alterati: qualsiasi intervento che incida sulle caratteristiche omologate richiede controlli formali e, in caso di omissione, comporta sanzioni specifiche.

Controlli in revisione e su strada sull’equipaggiamento obbligatorio

Il Codice della Strada prevede una serie di meccanismi per verificare, sia in via ordinaria sia in via occasionale, la corretta dotazione e l’efficienza dei dispositivi obbligatori. L’articolo 77 attribuisce al Ministero dei trasporti la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità. Tale controllo può condurre alla sospensione dell’efficacia dell’omologazione o alla sua revoca, se dai riscontri dovesse emergere il mancato rispetto delle caratteristiche omologate, con effetti diretti sulla possibilità di immatricolare o mantenere in circolazione determinate tipologie di veicoli o dispositivi.

Oltre ai controlli di tipo omologativo, l’articolo 79 collega espressamente la circolazione di veicoli alterati nelle caratteristiche costruttive e funzionali, o con dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, a una specifica sanzione amministrativa. Ciò implica che, in sede di revisione periodica o di controllo tecnico, l’inefficienza di dispositivi quali luci, segnalatori acustici, specchi retrovisori, pneumatici, triangolo e altri elementi obbligatori può costituire motivo di rilievo e determinare sia l’esito negativo della revisione sia la contestazione immediata su strada.

L’articolo 192 disciplina gli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, stabilendo che i conducenti devono fermarsi all’invito degli organi di polizia stradale ed esibire i documenti richiesti. La norma precisa che tali funzionari possono procedere a ispezioni del veicolo per verificare il rispetto delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento, nonché ordinare di non proseguire la marcia qualora dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione o pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo. In questo modo, il controllo su strada rappresenta un presidio immediato per impedire la circolazione di veicoli non idonei.

Gli stessi organi di polizia, ai sensi dell’articolo 192, possono inoltre ordinare ai conducenti sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con specifiche cautele. Questa previsione, pur non elencando nel dettaglio i dispositivi antisdrucciolevoli, si ricollega alle prescrizioni tecniche richiamate dall’articolo 79 e alle disposizioni regolamentari, e conferma come il controllo su strada non si limiti all’accertamento della mera presenza formale dei dispositivi obbligatori, ma si estenda alla verifica della loro adeguatezza alle condizioni di circolazione effettive.

Multe, fermo del veicolo e responsabilità del conducente

Il regime sanzionatorio relativo ai dispositivi obbligatori si struttura su diversi livelli. In primo luogo, l’articolo 79 prevede sanzioni amministrative per chi circola con veicoli che presentano alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, o con dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati. L’importo della sanzione è definito in maniera puntuale e può aumentare in modo considerevole se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter, a sottolineare la maggiore pericolosità connessa alle alte velocità e alle sollecitazioni tipiche delle gare.

Per quanto riguarda la dotazione e l’uso del triangolo e dei dispositivi retroriflettenti personali, l’articolo 162 individua specifici obblighi per i conducenti di veicoli fermi sulla carreggiata fuori dai centri abitati, quando il veicolo non sia visibile a sufficiente distanza o presenti luci posteriori inefficienti. Il conducente deve provvedere alla presegnalazione tramite il segnale mobile di pericolo di cui il veicolo deve essere dotato, e, nei casi indicati, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti prima di scendere dal veicolo. La violazione di tali obblighi dà luogo a sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita dallo stesso articolo.

La responsabilità del conducente è rafforzata anche dall’articolo 192, che sanziona l’inosservanza dell’ordine di fermarsi impartito dagli organi di polizia e consente a questi ultimi di disporre il divieto di proseguire la marcia quando i dispositivi di equipaggiamento presentino difetti tali da costituire grave pericolo. In pratica, un veicolo che circoli con pneumatici gravemente usurati, con impianto di illuminazione non funzionante o con dispositivi di equipaggiamento mancanti o alterati può essere immediatamente escluso dalla circolazione finché il conducente non provveda al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Infine, l’articolo 78 prevede sanzioni per chi circola con veicoli ai quali siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, comprese quelle relative ai dispositivi di equipaggiamento di cui agli articoli 71 e 72, senza aver sostenuto con esito favorevole le prescritte visite e prove. Ciò coinvolge direttamente la responsabilità di chi installa, sostituisce o modifica dispositivi obbligatori (come luci, sistemi di ritenuta, dispositivi retroriflettenti o elementi aerodinamici) senza rispettare le procedure formali: oltre alla sanzione pecuniaria, il veicolo resta in una condizione di irregolarità che può incidere anche sulla validità della circolazione su strada.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.