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Cosa stabilisce il Codice sulla sistemazione del carico?

Regole del Codice della Strada sulla sistemazione, le sporgenze e la segnalazione del carico sui veicoli

Cosa stabilisce il Codice sulla sistemazione del carico?
diEzio Notte

In sintesi. Regole del Codice della Strada sulla sistemazione, le sporgenze e la segnalazione del carico sui veicoli

  • Principi generali sulla sistemazione del carico
  • Limiti di sagoma e sporgenze consentite
  • Obblighi di segnalazione del carico sporgente
  • Sanzioni per carico mal sistemato e responsabilità del conducente
  • Fonti normative

La corretta sistemazione del carico è un tema centrale per la sicurezza stradale e per evitare multe spesso pesanti. Le norme non riguardano solo i mezzi pesanti: qualsiasi veicolo che trasporta cose deve rispettare precise regole su come disporre, fissare e segnalare il carico, oltre che sui limiti dimensionali complessivi del veicolo in marcia.

Principi generali sulla sistemazione del carico

I principi generali sulla disposizione delle merci a bordo sono fissati dall’articolo 164 del Codice della Strada, che stabilisce innanzitutto che il carico deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso. Questo significa che ogni oggetto trasportato, indipendentemente dal tipo di veicolo, deve essere assicurato in modo tale da non potersi spostare o staccare durante la marcia, in frenata o in curva. Lo stesso articolo richiede che il carico non diminuisca la visibilità del conducente, non ostacoli la libertà di movimento nella guida, non comprometta la stabilità del veicolo e non mascheri dispositivi di illuminazione, segnalazione visiva, targhe o segnali fatti col braccio. Ne deriva che il posizionamento del carico deve sempre essere valutato sia sotto il profilo della tenuta, sia per il suo effetto sulla guida e sulla percezione del veicolo da parte degli altri utenti.

Questo quadro di obblighi va letto anche alla luce del principio generale di sicurezza previsto dall’articolo 140 del Codice della Strada, secondo cui tutti gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare sempre la sicurezza stradale. Applicato al tema del carico, ciò impone di evitare qualsiasi sistemazione che, pur non espressamente vietata in dettaglio, possa generare situazioni di rischio per sé e per gli altri, ad esempio sporgenze non adeguatamente valutate o oggetti che potrebbero muoversi in caso di manovre brusche. Anche senza una violazione manifesta, un carico che rende il veicolo difficile da controllare o poco visibile può essere contrario a questo principio.

Dal punto di vista funzionale, la sistemazione del carico deve quindi garantire una sufficiente distribuzione dei pesi, per non compromettere la stabilità lungo tutto il tragitto. L’equilibrio del veicolo è implicito nelle prescrizioni dell’art. 164, che vieta espressamente assetti in grado di compromettere la stabilità. Ad esempio, carichi troppo concentrati in alto o sbilanciati verso una sola estremità del piano di carico aumentano il rischio di sbandata o ribaltamento, specie in curva o in presenza di vento laterale. Il conducente è quindi tenuto a distribuire gli oggetti in modo quanto più possibile uniforme, tenendo conto delle caratteristiche del veicolo e delle reazioni dinamiche durante la marcia.

Un’altra implicazione diretta dei principi generali è il divieto di mascherare i dispositivi di illuminazione e di segnalazione, le targhe e i segnali fatti col braccio. Questa prescrizione tutela la visibilità del veicolo e delle sue intenzioni di manovra, poiché luci, indicatori di direzione e targa sono essenziali per l’individuazione e l’identificazione del mezzo, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Qualsiasi carico che copra anche solo parzialmente tali dispositivi è contrario alla norma, a prescindere dal tipo di merce trasportata o dalla durata del viaggio.

Limiti di sagoma e sporgenze consentite

Oltre alle regole generali, la legge disciplina in modo puntuale i limiti di sagoma, cioè le dimensioni massime che un veicolo, comprensivo del suo carico, può avere in circolazione. L’articolo 61 del Codice della Strada stabilisce che ogni veicolo, compreso il suo carico, deve rispettare i limiti di larghezza, altezza e lunghezza complessiva: in particolare, è fissata una larghezza massima, un’altezza massima e una lunghezza totale per i veicoli isolati, oltre la quale non è consentita la circolazione salvo i casi di veicoli eccezionali disciplinati da altre norme. Questi limiti fungono da cornice rigida entro cui deve rientrare anche qualsiasi sporgenza del carico.

L’articolo 164 collega espressamente il carico ai limiti di sagoma, precisando che esso non deve superare quanto stabilito dall’art. 61 e che, in condizioni ordinarie, non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo. È invece ammessa una sporgenza dalla parte posteriore, ma solo se il carico è costituito da cose indivisibili e nel limite massimo di tre decimi della lunghezza del veicolo stesso, restando comunque entro la sagoma complessiva prevista dall’art. 61. In pratica, si consente una moderata eccedenza dietro, quando non sia possibile scomporre l’oggetto, ma sempre entro un tetto ben definito in proporzione alla lunghezza del mezzo.

La disciplina si estende anche alle sporgenze laterali: sempre l’art. 164 consente il trasporto di cose che sporgono ai lati fuori dalla sagoma del veicolo, a condizione che la sporgenza da ciascuna parte non superi una determinata distanza rispetto alle luci di posizione anteriori e posteriori. È previsto inoltre che pali, sbarre, lastre o carichi simili, particolarmente difficili da percepire, se collocati orizzontalmente, non possano comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. Questa distinzione tiene conto della percepibilità del carico da parte degli altri utenti: elementi sottili e orizzontali sono più insidiosi e quindi soggetti a una limitazione più restrittiva.

Una specifica deroga è prevista per gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea: l’articolo 164 ammette l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente, con una sporgenza longitudinale dalla parte anteriore fino a un massimo stabilito rispetto alla sagoma propria del mezzo. Si tratta di un’eccezione espressa rispetto al divieto generale di sporgenza anteriore, giustificata da esigenze funzionali di servizio. Anche in questo caso, però, la possibilità è rigidamente definita nei limiti dimensionali e non può tradursi in soluzioni che eccedano tali misure o che mettano a rischio la sicurezza.

Obblighi di segnalazione del carico sporgente

Quando il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, la normativa impone che siano adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. Questo obbligo generale, previsto dall’art. 164, riguarda sia le sporgenze posteriori sia quelle laterali e richiama il conducente a un comportamento particolarmente attento nella predisposizione dei dispositivi di segnalazione e nella valutazione delle condizioni di visibilità. La ratio è rendere sempre chiaramente percepibile la reale ingombro del mezzo, così che chi sopraggiunge o incrocia il veicolo possa regolarsi di conseguenza nelle manovre di sorpasso, incrocio o cambio di corsia.

La segnalazione del carico sporgente si integra con gli obblighi previsti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali dall’articolo 175 del Codice della Strada, che vieta la circolazione di veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti, nonché di veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato. Ciò implica che, su queste tipologie di strade, un carico sporgente ma non chiaramente percepibile o non adeguatamente segnalato può comportare l’esclusione del veicolo dalla circolazione, in quanto ritenuto pericoloso per l’intensità e la velocità del traffico caratteristici di tali infrastrutture.

Gli obblighi di segnalazione si collegano anche ai dispositivi di equipaggiamento del veicolo, che devono rimanere sempre visibili. L’articolo 164, infatti, vieta che il carico mascheri dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, nonché le targhe. In presenza di carichi sporgenti, il conducente deve quindi verificare che luci e indicatori siano ancora pienamente percepibili e, se necessario, predisporre adeguate soluzioni per assicurare che la sagoma complessiva del veicolo, compreso il carico, sia correttamente evidenziata. La mancata chiarezza sull’ingombro reale del mezzo aumenta in modo significativo il rischio di urti, specialmente in condizioni di scarsa luminosità o in manovra.

Va ricordato, infine, che il dovere di adottare “tutte le cautele idonee ad evitare pericolo” in presenza di carico sporgente si collega direttamente al principio generale di sicurezza dell’art. 140, che esige comportamenti tali da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Questo comporta, oltre alla corretta segnalazione, una guida adeguata alle nuove dimensioni del veicolo, con particolare attenzione nelle manovre di sorpasso, svolta o cambio di corsia, nonché nella scelta dei percorsi più idonei per limitare possibili situazioni critiche.

Sanzioni per carico mal sistemato e responsabilità del conducente

La violazione delle norme sulla sistemazione del carico comporta conseguenze dirette per il conducente, che è il principale responsabile della corretta disposizione e fissaggio delle merci a bordo. L’articolo 164, nel descrivere puntualmente i divieti relativi alla caduta o dispersione del carico, al pregiudizio per la visibilità e la libertà di movimento del conducente, alla compromissione della stabilità del veicolo e alla mascheratura di luci e targhe, configura una serie di obblighi specifici la cui inosservanza può essere accertata dagli organi di polizia stradale. L’accertamento riguarda sia la condizione statica del carico (come è disposto al momento del controllo) sia l’idoneità complessiva della sistemazione in rapporto al tipo di percorso e alle possibili manovre.

Ulteriori profili sanzionatori emergono sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, dove l’art. 175 esclude dalla circolazione i veicoli con carico disordinato, non solidamente assicurato oppure sporgente oltre i limiti consentiti, così come quelli con carico non opportunamente sistemato e fissato. In questi casi, oltre alla sanzione per la violazione specifica, può essere disposto l’allontanamento del veicolo dalla tratta interessata finché non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza. L’inosservanza del divieto di circolazione con carico irregolare su tali strade viene valutata con particolare rigore, data la maggiore velocità media e il potenziale impatto di un incidente.

La responsabilità del conducente non si esaurisce nella fase di partenza, ma si estende a tutto il viaggio. Gli obblighi di cui all’art. 164 includono infatti anche la verifica che, durante la marcia, il carico non si modifichi in modo da violare le condizioni di sicurezza iniziali. Movimenti delle merci, cedimenti dei sistemi di fissaggio o variazioni delle condizioni del veicolo (ad esempio per strada sconnessa) possono trasformare un carico inizialmente regolare in un carico irregolare, con conseguente responsabilità di chi guida per non aver controllato e, se del caso, ripristinato un’adeguata sistemazione.

Dal punto di vista generale, il principio sancito dall’art. 140, che impone agli utenti della strada di non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, funge da parametro di valutazione ulteriore della condotta del conducente in caso di carico mal disposto. Anche quando le violazioni non sono immediatamente riconducibili a un singolo comma dell’art. 164 o dell’art. 175, un carico che generi condizioni di pericolo evidente può comunque essere considerato contrario a questo principio informatore della circolazione. Di conseguenza, la responsabilità del conducente viene valutata sia alla luce delle norme specifiche sia in base alla conformità complessiva del suo comportamento alle esigenze di sicurezza della circolazione.

Fonti normative