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Cosa succede se circolo senza targa o con targa non regolare?

Norme, obblighi e sanzioni del Codice della Strada per la circolazione con targa mancante, irregolare, illeggibile o abusiva su veicoli a motore e non

Targhe dei veicoli: obblighi, irregolarità più comuni e sanzioni
diEzio Notte

Circolare con una targa non regolare, mancante, illeggibile o addirittura abusiva non è solo un dettaglio formale: il Codice della Strada disciplina in modo preciso l’identificazione dei veicoli e collega alla targa una serie di obblighi, controlli e sanzioni. Comprendere cosa prevede la legge in questi casi è fondamentale per evitare multe pesanti, sanzioni accessorie e, nei casi più gravi, conseguenze di natura penale.

Obblighi relativi alle targhe dei veicoli a motore

Per i veicoli a motore, la targa è il principale strumento di identificazione e nasce dal procedimento di immatricolazione disciplinato dall’articolo 93 del Codice della Strada, che collega la targa alla carta di circolazione e ai dati del proprietario . La normativa prevede che ogni veicolo soggetto a immatricolazione debba essere munito di targa conforme alle specifiche tecniche e installata secondo le modalità stabilite dal regolamento, come indicato dall’articolo 100 del Codice della Strada, che disciplina in modo organico le targhe di immatricolazione . Da questo quadro emerge che circolare senza targa regolare significa, di fatto, sottrarsi al sistema di identificazione previsto dalla legge.

L’articolo 100 del Codice della Strada stabilisce che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi devono essere muniti delle targhe previste, con dati di immatricolazione formati secondo criteri fissati dal regolamento, che ne definisce anche collocazione, modalità di installazione e caratteristiche di leggibilità . La norma vieta inoltre l’apposizione di iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nell’identificazione del veicolo, proprio per evitare confusioni o abusi nella lettura della targa. Ne deriva che una targa coperta, alterata o resa poco leggibile contrasta con l’obbligo di garantire una chiara identificazione del mezzo.

Un altro aspetto importante riguarda i casi particolari di circolazione provvisoria. L’articolo 99 del Codice della Strada disciplina il cosiddetto foglio di via e la targa provvisoria per veicoli che circolano per operazioni di accertamento tecnico, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione o per partecipare a mostre e fiere . In queste situazioni, la targa provvisoria sostituisce quella ordinaria, ma resta fermo l’obbligo di identificazione: chi circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria è soggetto a sanzione amministrativa. Anche qui, quindi, la legge insiste sulla necessità che il veicolo sia sempre riconoscibile.

La disciplina delle targhe si estende anche alle ipotesi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento. L’articolo 102 del Codice della Strada prevede che, in caso di smarrimento o furto di una delle targhe, l’intestatario della carta di circolazione debba presentare denuncia agli organi di polizia entro quarantotto ore e, trascorsi quindici giorni senza rinvenimento, richiedere una nuova immatricolazione del veicolo . Durante questo periodo è consentita la circolazione solo con un pannello sostitutivo che riproduca i dati della targa originaria, con dimensioni, posizione e caratteri corrispondenti. La stessa norma impone che i dati di immatricolazione indicati nelle targhe siano sempre leggibili, obbligando alla nuova immatricolazione in caso di deterioramento che renda la targa illeggibile.

Produzione, distribuzione e ritiro delle targhe

La produzione e la gestione delle targhe dei veicoli a motore sono strettamente collegate al procedimento di immatricolazione disciplinato dall’articolo 93 del Codice della Strada, che regola il rilascio della carta di circolazione e l’assegnazione della targa in base al titolo di proprietà e ai requisiti richiesti . La norma prevede che l’immatricolazione avvenga secondo procedure e documentazione stabilite con decreti ministeriali, e che i dati di immatricolazione siano comunicati al Pubblico Registro Automobilistico. In questo contesto, la targa non è un semplice accessorio, ma il segno esteriore di un procedimento amministrativo che collega il veicolo al suo intestatario.

Per quanto riguarda le caratteristiche materiali e la leggibilità, l’articolo 100 del Codice della Strada demanda al regolamento la definizione dei criteri per la formazione dei dati di immatricolazione, la collocazione e le modalità di installazione, nonché le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe . Questo significa che la produzione delle targhe deve rispettare standard precisi, proprio per garantire che siano facilmente leggibili e non confondibili. L’inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, a conferma della centralità del rispetto delle specifiche tecniche.

Il ritiro della targa rientra tra le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada. L’articolo 216 del Codice della Strada disciplina la sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, stabilendo che, quando è prevista tale sanzione, il documento viene ritirato contestualmente all’accertamento della violazione dall’organo accertatore . Nei casi di ritiro della targa, si procede anche al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 214, con conseguenze concrete sulla possibilità di utilizzare il mezzo fino all’adempimento delle prescrizioni omesse.

Un ulteriore profilo riguarda le targhe speciali e provvisorie. L’articolo 99 del Codice della Strada prevede il rilascio di un foglio di via e di una targa provvisoria per veicoli che circolano per accertamenti tecnici, esportazione o partecipazione a mostre e fiere, fissando la durata massima del foglio di via e le condizioni di utilizzo . L’articolo 134 del Codice della Strada disciplina invece la circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri, prevedendo il rilascio di una carta di circolazione di durata massima annuale e di una speciale targa di riconoscimento per i veicoli importati temporaneamente o acquistati per l’esportazione . Anche in questi casi, la produzione e l’uso delle targhe sono strettamente regolati, con sanzioni specifiche in caso di circolazione con documenti scaduti.

Circolazione con targa mancante, illeggibile o abusiva: cosa prevede la legge

Quando si parla di circolazione con targa non regolare, occorre distinguere tra diverse situazioni: targa mancante, targa illeggibile, targa non propria o contraffatta, uso di pannelli sostitutivi non conformi o mancato rispetto degli adempimenti in caso di smarrimento o furto. L’articolo 102 del Codice della Strada stabilisce che i dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili e che, quando per deterioramento non lo siano più, l’intestatario della carta di circolazione deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo . Chi circola senza aver adempiuto agli obblighi di denuncia e di richiesta di nuova immatricolazione, oppure utilizza il pannello sostitutivo senza aver seguito le procedure previste, è soggetto a sanzione amministrativa.

La situazione è ancora più grave quando il veicolo circola con targa non propria o contraffatta. L’articolo 100 del Codice della Strada prevede espressamente che chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo particolarmente elevato . La stessa norma stabilisce che chi falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche, ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate, è punito ai sensi del codice penale, evidenziando il rilievo penale di tali condotte. In questi casi, quindi, non si tratta solo di una violazione amministrativa, ma di comportamenti che possono integrare reati.

Un ulteriore profilo riguarda l’apposizione di iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nell’identificazione del veicolo, vietata dall’articolo 100 del Codice della Strada . Anche se la targa è formalmente presente, l’aggiunta di elementi che ne alterino la percezione o inducano in errore gli organi di controllo può comportare sanzioni amministrative. In parallelo, il principio generale sancito dall’articolo 140 del Codice della Strada impone a tutti gli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare la sicurezza stradale : circolare con targa irregolare contrasta con questo principio, perché ostacola l’identificazione del veicolo in caso di incidenti o violazioni.

Va ricordato, infine, che la circolazione con targa provvisoria o pannello sostitutivo è ammessa solo nei limiti e alle condizioni previste dalle norme specifiche. L’articolo 99 del Codice della Strada sanziona chi circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria quando questi sono prescritti , mentre l’articolo 102 del Codice della Strada punisce chi non adempie agli obblighi di denuncia e di richiesta di nuova immatricolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa, o circola con il pannello sostitutivo senza aver rispettato tali adempimenti . In tutte queste ipotesi, la legge mira a evitare che veicoli non correttamente identificabili circolino liberamente sulla rete stradale.

Disciplina specifica per targhe di veicoli a trazione animale e slitte

La normativa sulle targhe non riguarda solo i veicoli a motore. L’articolo 67 del Codice della Strada disciplina in modo specifico le targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte, prevedendo che tali veicoli debbano essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico e della larghezza dei cerchioni . Anche in questo ambito, quindi, la targa svolge una funzione di identificazione e di controllo, adattata alle caratteristiche dei mezzi non a motore.

La stessa norma stabilisce che la targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare una delle indicazioni prescritte o quando queste non siano più chiaramente leggibili . Ciò significa che, se la targa diventa illeggibile, il proprietario è tenuto a richiederne la sostituzione, analogamente a quanto previsto per le targhe dei veicoli a motore dall’articolo 102 del Codice della Strada . La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni richieste, secondo un modello definito dal regolamento; il prezzo dovuto dall’interessato è stabilito con decreto ministeriale . In questo modo, la legge assicura un controllo pubblico sulla produzione e distribuzione delle targhe anche per questi veicoli.

Per i servizi di piazza con veicoli a trazione animale e con slitte, l’articolo 70 del Codice della Strada prevede un’ulteriore targa specifica. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza devono essere muniti, oltre alla targa indicata nell’articolo 67, di un’altra targa con l’indicazione “servizio di piazza” . I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per tali servizi, a determinarne le aree e i tratti consentiti e a disciplinare, tramite regolamento di esecuzione, i tipi di vettura, le condizioni per ottenere la licenza e le modalità di revisione periodica. Anche per le slitte destinate a servizio di piazza, nelle località e nei periodi in cui ne è consentito l’uso, si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme.

Sotto il profilo sanzionatorio, l’articolo 67 del Codice della Strada prevede che chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni sul rinnovo in caso di indicazioni non più leggibili, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, con la conseguenza accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti o abusivamente fabbricata . L’articolo 70 del Codice della Strada aggiunge che chi destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza la relativa licenza è soggetto a sanzione amministrativa, con confisca del veicolo nei casi più gravi e ritiro della licenza quando non ne siano osservate le condizioni . Anche per questi mezzi, dunque, la mancanza o l’irregolarità della targa si inserisce in un sistema di controlli e sanzioni ben definito.

Sanzioni e sanzioni accessorie in caso di irregolarità sulla targa

Le irregolarità relative alla targa possono comportare diverse tipologie di sanzioni, a seconda della gravità della violazione. L’articolo 100 del Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chi viola le disposizioni sui requisiti delle targhe (collocazione, modalità di installazione, caratteristiche di leggibilità), nonché per chi appone iscrizioni o distintivi idonei a creare equivoco nell’identificazione del veicolo . La stessa norma stabilisce una sanzione molto più elevata per chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, e rinvia al codice penale per chi falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche, ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate.

L’articolo 102 del Codice della Strada sanziona l’intestatario della carta di circolazione che, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione, non provvede alla denuncia entro quarantotto ore o non richiede una nuova immatricolazione trascorsi i termini previsti, oppure circola con il pannello sostitutivo senza aver adempiuto a tali obblighi . In queste ipotesi, la sanzione amministrativa si aggiunge all’obbligo di regolarizzare la posizione del veicolo, pena il protrarsi dell’irregolarità. Per i veicoli che circolano con foglio di via e targa provvisoria, l’articolo 99 del Codice della Strada punisce chi non ha con sé tali documenti durante la circolazione .

Per i veicoli a trazione animale e le slitte, l’articolo 67 del Codice della Strada prevede sanzioni amministrative per chi circola senza la targa prescritta o con targa non rinnovata nonostante le indicazioni non siano più leggibili, nonché per chi fabbrica o vende abusivamente targhe o ne fa uso . A queste violazioni consegue la sanzione accessoria della confisca della targa non conforme o abusivamente fabbricata. L’articolo 70 del Codice della Strada aggiunge ulteriori sanzioni per l’uso di veicoli a trazione animale o slitte in servizio di piazza senza licenza o in violazione delle condizioni della licenza, con confisca del veicolo e ritiro del titolo abilitativo nei casi previsti .

Le sanzioni accessorie possono includere anche il ritiro della targa. L’articolo 216 del Codice della Strada stabilisce che, quando il Codice prevede la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa, questa viene ritirata contestualmente all’accertamento della violazione dall’organo accertatore e inviata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri . Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo, e la restituzione può essere chiesta solo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse. In questo modo, la legge collega direttamente l’irregolarità della targa alla possibilità stessa di utilizzare il veicolo sulla strada.

NormaCondottaConseguenze principali
Art. 100 CDS Targa non conforme, non leggibile, non propria o contraffattaSanzione amministrativa pecuniaria; nei casi di falsificazione, rilievo penale
Art. 102 CDS Mancata denuncia o mancata nuova immatricolazione in caso di smarrimento, furto, distruzione; uso irregolare del pannello sostitutivoSanzione amministrativa pecuniaria e obbligo di regolarizzazione
Art. 67 CDS Veicoli a trazione animale o slitte senza targa prescritta o con targa abusivaSanzione amministrativa pecuniaria e confisca della targa irregolare
Art. 216 CDS Violazioni per cui è previsto il ritiro della targaRitiro della targa, fermo amministrativo del veicolo, restituzione solo dopo adempimenti

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.