Cosa succede se guido dopo aver assunto droghe?
Guida alle regole, agli accertamenti e alle sanzioni per chi guida dopo aver assunto droghe
In sintesi. Guida alle regole, agli accertamenti e alle sanzioni per chi guida dopo aver assunto droghe
- Quando si configura la guida dopo assunzione di stupefacenti
- Accertamenti e controlli su strada
- Sanzioni principali e accessorie previste
- Aggravanti in caso di incidente e recidiva
- Fonti normative
Guidare dopo aver assunto droghe non significa solo esporsi a un grave rischio per la propria vita e quella degli altri, ma integra un vero e proprio reato disciplinato in modo preciso dal Codice della Strada. La normativa stabilisce quando si configura l’illecito, come avvengono gli accertamenti, quali sono le sanzioni principali e accessorie e cosa cambia in caso di incidente o recidiva.
Quando si configura la guida dopo assunzione di stupefacenti
La disciplina specifica della guida dopo l’assunzione di droghe è contenuta nell’articolo 187 del Codice della Strada, che punisce chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Il fulcro della norma è il collegamento tra guida e assunzione di tali sostanze: non è ammesso porsi alla guida quando dall’uso di stupefacenti derivi una condizione idonea a compromettere la sicurezza della circolazione. La norma prevede che, in presenza di questo comportamento, scatti una sanzione penale composta da ammenda e arresto, cui si aggiungono automaticamente misure sulla patente, configurando un quadro sanzionatorio particolarmente severo, espressione della pericolosità sociale di questa condotta.
Il primo comma dell’articolo 187 stabilisce che chi guida dopo aver assunto stupefacenti è punito con ammenda e arresto, precisando che all’accertamento del reato consegue “in ogni caso” la sospensione della patente da uno a due anni. Ciò significa che, una volta accertata la violazione, la sanzione sulla patente non è facoltativa, ma segue automaticamente al reato principale. Se il veicolo utilizzato appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata, a tutela del proprietario estraneo e come ulteriore deterrente verso chi impiega veicoli altrui per commettere il fatto.
La stessa norma prevede poi un trattamento aggravato per particolari categorie di conducenti. Quando a guidare dopo aver assunto droghe è uno dei conducenti “speciali” richiamati dall’articolo 186-bis (per esempio, conducenti professionali, determinate categorie di neopatentati o soggetti con responsabilità di trasporto persone e cose), le sanzioni penali e amministrative indicate nel primo comma dell’articolo 187 sono aumentate da un terzo alla metà. Inoltre, per una specifica categoria individuata alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 186-bis, la patente è sempre revocata, non solo sospesa, quando viene commesso il reato di guida dopo assunzione di stupefacenti.
Un ulteriore elemento centrale riguarda la recidiva nel triennio: l’articolo 187 prevede che, in caso di nuova violazione entro tre anni da una precedente condanna per lo stesso reato, la patente sia sempre revocata. Questo aspetto mostra come il legislatore consideri particolarmente allarmante il reiterarsi del comportamento, prevedendo una misura definitiva sulla possibilità di guidare. In più, con la sentenza di condanna, anche a fronte di sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea, collegando così in modo diretto la responsabilità del conducente al destino del mezzo utilizzato.
Accertamenti e controlli su strada
Per stabilire se un conducente sta guidando dopo aver assunto stupefacenti, l’articolo 187 disciplina una serie di accertamenti progressivi. Innanzitutto, gli organi di polizia stradale indicati dall’articolo 12 possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche con apparecchi portatili, per acquisire elementi utili a motivare l’obbligo di controlli tossicologici più approfonditi. Questi accertamenti devono avvenire nel rispetto della riservatezza personale e dell’integrità fisica, secondo le direttive del Ministero dell’interno, e costituiscono il primo livello di verifica su strada.
Quando gli accertamenti preliminari danno esito positivo, oppure quando vi è comunque ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di stupefacenti, gli organi di polizia possono procedere ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale. Il prelievo di questi campioni avviene secondo direttive congiunte Ministero dell’interno–Ministero della salute, e le analisi sono svolte da laboratori certificati, secondo metodi propri degli accertamenti tossicologici forensi. La norma precisa che tali procedure si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso, rafforzando così il ruolo di prova tecnica dell’esito del test.
Se non è possibile effettuare il prelievo di fluido orale, oppure il conducente rifiuta quel tipo di prelievo, la norma prevede che gli agenti accompagnino il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti agli organi di polizia stradale, oppure presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici necessari agli esami. Le stesse strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia, effettuano anche gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure, potendo verificare contestualmente anche il tasso alcolemico previsto per la guida in stato di ebbrezza. In questo modo, l’apparato di controllo medico-legale completa il quadro delle verifiche già avviate su strada.
Quando gli esiti degli accertamenti non sono immediatamente disponibili e gli esami preliminari su strada hanno dato esito positivo, gli organi di polizia possono disporre il ritiro della patente fino alla comunicazione dei risultati, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni. Contestualmente, impediscono al conducente di continuare a guidare, disponendo il trasporto del veicolo fino a un luogo indicato dall’interessato o alla più vicina autorimessa; le spese di recupero e trasporto restano integralmente a carico del conducente. In tali ipotesi si applicano, per quanto compatibili, le regole sul ritiro dei documenti di circolazione contenute nell’articolo 216, con la patente depositata presso l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore.
Sanzioni principali e accessorie previste
Le conseguenze della guida dopo assunzione di droghe si articolano in sanzioni penali e sanzioni amministrative accessorie. L’articolo 187 prevede, al primo comma, una combinazione di ammenda (somma di denaro) e arresto (pena detentiva) per chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. A questa cornice si aggiungono aumenti specifici: l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso nella fascia oraria notturna tra le 22 e le 7, e vi sono ulteriori incrementi quando a commettere il fatto sono i conducenti rientranti in particolari categorie individuate dall’articolo 186-bis. In questo modo, la norma calibra la risposta sanzionatoria tenendo conto del maggior rischio legato alla guida notturna e al ruolo di responsabilità di alcuni conducenti.
Accanto alla sanzione penale opera sempre la sospensione della patente di guida, in misura da uno a due anni, con raddoppio della durata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Quando il reato è commesso da uno dei conducenti “professionali” richiamati dall’articolo 186-bis, la patente è sempre revocata, non solo sospesa. Inoltre, in caso di recidiva nel triennio per il medesimo reato, l’articolo 187 stabilisce che la patente sia nuovamente sempre revocata, configurando una perdita definitiva del titolo di guida. L’insieme di queste previsioni dimostra come il Codice della Strada consideri la patente un titolo strettamente legato all’affidabilità del conducente, da revocare quando si rompe in modo grave e ripetuto il rapporto di fiducia sulla sicurezza alla guida.
La stessa disposizione prevede che, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, sia sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea. Ai fini del sequestro funzionale alla confisca si applica l’articolo 224-ter, che disciplina queste misure in relazione ai reati di circolazione stradale. La confisca comporta la definitiva acquisizione del veicolo allo Stato e rappresenta uno strumento particolarmente incisivo nel contrasto alla guida sotto l’effetto di droghe, perché colpisce direttamente il mezzo utilizzato per la condotta illecita.
Oltre a queste sanzioni, l’articolo 187 prevede un meccanismo di intervento del prefetto basato sugli esiti degli accertamenti analitici o delle certificazioni sanitarie. Sulla base di tali risultati, il prefetto dispone che il conducente si sottoponga a visita medica presso la commissione indicata dall’articolo 119, entro un termine di sessanta giorni, e ordina in via cautelare la sospensione della patente fino all’esito dell’esame di revisione, secondo le modalità fissate dal regolamento. Se la visita accerta l’inidoneità alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130, e l’interessato non può conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla revoca. In questo quadro si inseriscono anche le norme generali sulla revisione della patente contenute nell’articolo 128 del Codice della Strada, che consentono al prefetto di richiedere visita medica o esame di idoneità quando sorgano dubbi sul possesso dei requisiti fisici, psichici o tecnici necessari per la guida.
Aggravanti in caso di incidente e recidiva
Uno dei profili più severi dell’articolo 187 riguarda le aggravanti previste in caso di incidente stradale provocato dal conducente che ha assunto stupefacenti. Il comma 1-bis stabilisce che, se il conducente in tali condizioni provoca un incidente, le pene previste dal comma 1 sono raddoppiate. Inoltre, fatta salva l’applicazione delle norme sull’omicidio o lesioni stradali richiamate dall’articolo 222, la patente di guida è sempre revocata, e non più sospesa, configurando la perdita definitiva del titolo. Questa combinazione di raddoppio della pena e revoca obbligatoria della patente mostra come, in presenza di sinistro, il legislatore consideri la condotta ancora più grave, in ragione del danno potenziale o effettivo per terzi.
Un’altra aggravante fondamentale riguarda la recidiva. Lo stesso articolo prevede infatti che, quando il reato è commesso da uno dei conducenti individuati alla lettera d) dell’articolo 186-bis, la patente è sempre revocata, e che la revoca opera anche in caso di recidiva nel triennio per chiunque commetta nuovamente il reato di guida dopo assunzione di stupefacenti. La recidiva è quindi espressamente collegata a una misura più dura sul titolo di guida, con l’obiettivo di scoraggiare il ripetersi di condotte altamente pericolose e di escludere dalla circolazione coloro che dimostrano di non rispettare in modo grave le regole.
Accanto a queste aggravanti specifiche, la disciplina contempla conseguenze particolari per alcune categorie di conducenti e per chi non è ancora titolare di patente. Il comma 6-bis dell’articolo 187 stabilisce che il conducente minore di 21 anni, nei cui confronti siano accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, non possa conseguire la patente prima del compimento del ventiquattresimo anno, e che le misure sulla sospensione o revoca si applichino anche all’eventuale autorizzazione a esercitarsi alla guida. Il comma 6-ter, invece, dispone che, quando i reati sono commessi da persona non munita di patente, in luogo della sospensione cautelare trovi applicazione un divieto di conseguirla per un periodo da uno a due anni, con ulteriori divieti correlati alle ipotesi in cui la sanzione accessoria sarebbe la sospensione o la revoca.
Le aggravanti incidono anche sulla durata di validità futura della patente. Il comma 6-quater dell’articolo 187 prevede che, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8, se il conducente è ritenuto idoneo alla guida, la validità della patente non può superare un anno. Alla successiva conferma, la durata massima è di tre anni, e di cinque anni alle conferme successive. Ciò significa che, anche dopo un esito favorevole della visita medica, la storia di guida dopo assunzione di stupefacenti continua a produrre effetti di lungo periodo, imponendo controlli più frequenti sul mantenimento dei requisiti psicofisici necessari per la guida in sicurezza.
Fonti normative
- Articolo 187 del Codice della Strada – Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti
- Articolo 186-bis del Codice della Strada – Guida sotto l’influenza dell’alcool per particolari categorie di conducenti
- Articolo 12 del Codice della Strada – Espletamento dei servizi di polizia stradale
- Articolo 128 del Codice della Strada – Revisione della patente di guida
- Articolo 216 del Codice della Strada – Sanzione accessoria del ritiro dei documenti