Cosa succede se guido dopo aver assunto droghe?
Guida alle regole del Codice della Strada sulla guida dopo l’assunzione di droghe, con sanzioni, controlli, revisione e differenze rispetto all’alcol
In sintesi
- L’articolo 187 C.d.S. punisce la guida sotto droghe con ammenda €1.500–€6.000, arresto 6 mesi–1 anno e sospensione patente 1–2 anni.
- Non è necessario un incidente: basta la condotta di guida dopo l’assunzione di droghe perché scatti il reato.
- Se il conducente provoca un incidente, le pene e le ammende sono raddoppiate e la patente è revocata.
- Per i conducenti ‘speciali’ (art.186‑bis) le sanzioni aumentano da un terzo a metà e la revoca della patente è possibile.
- All’accertamento scattano la sospensione immediata della patente e il sequestro del veicolo ai fini di confisca, salvo terzo proprietario.
Guidare dopo aver assunto droghe non è una “leggerezza” che si risolve con una tirata d’orecchie e via. Nel Codice della Strada è trattata come una condotta gravissima, con conseguenze pesanti sul portafoglio, sulla libertà personale e soprattutto sulla patente. In questo articolo vediamo, con calma ma senza sconti, cosa prevede la legge: quando scatta il reato, come avvengono i controlli, quali sono le sanzioni (ammenda, arresto, sospensione e revoca), quando può essere disposta la revisione della patente e le differenze rispetto alla guida in stato di ebbrezza.
Quando la guida sotto l’effetto di droghe è reato
La disciplina specifica sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è contenuta nell’articolo 187 del Codice della Strada. Questa norma stabilisce che chiunque guida dopo aver assunto tali sostanze è punito con ammenda e arresto, oltre alle sanzioni sulla patente. Il cuore della disposizione è molto chiaro: la guida dopo l’assunzione di droghe è un reato, non una semplice infrazione amministrativa, e comporta conseguenze penali e amministrative che si sommano. Non è necessario un sinistro per far scattare il reato: basta la condotta di guida accertata nelle condizioni vietate.
Il primo livello di sanzioni previsto dall’articolo 187 prevede un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno, con in più la sospensione della patente da uno a due anni. Questo già ti fa capire come il legislatore consideri la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti: siamo nella fascia alta della gravità, paragonabile alle forme più serie di guida in stato di ebbrezza. Il reato scatta quando vengono accertate le condizioni previste dalla norma, con le modalità che vedremo nella sezione sui controlli, e non richiede necessariamente che la persona abbia causato danni a terzi.
La legge prevede poi un aggravamento molto pesante nel caso in cui il conducente che ha assunto droghe provochi un incidente stradale. In questa situazione, l’articolo 187 stabilisce che le pene (ammenda e arresto) sono raddoppiate, e la patente di guida è sempre revocata, salvo alcune specifiche eccezioni collegate alla posizione del conducente e alle altre norme richiamate. Questo vuol dire che, in caso di incidente, non si parla più solo di sospensione prolungata, ma di perdita definitiva del titolo di guida, con tempi lunghi prima di poter conseguire una nuova patente.
Un’ulteriore particolarità è il trattamento più severo per alcune categorie di conducenti, richiamate all’interno dello stesso articolo 187 tramite l’articolo 186-bis, che disciplina i cosiddetti conducenti “speciali” (ad esempio, determinate categorie professionali o soggetti per cui è richiesta una particolare prudenza). Per questi soggetti, sia le sanzioni pecuniarie sia quelle detentive e sulla patente vengono aumentate da un terzo alla metà. In pratica, chi guida per lavoro o in condizioni che richiedono una particolare affidabilità alla guida rischia ancora di più se si mette al volante dopo l’assunzione di droghe. Per un approfondimento più discorsivo sul tema, molti automobilisti trovano utile confrontare quanto previsto dalla legge con guide pratiche su cosa succede se guidi dopo aver assunto droghe, come spiegato in risorse specialistiche dedicate alla materia.
Come avvengono i controlli su strada e gli accertamenti
L’articolo 187 non elenca nel dettaglio tutti i tipi di test e strumenti utilizzabili, ma disciplina il quadro delle conseguenze una volta accertata la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Dal punto di vista giuridico, quello che conta è che l’accertamento sia tale da consentire all’autorità di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma, cioè che il conducente abbia guidato dopo aver assunto droghe o sostanze psicotrope. Gli organi di polizia stradale effettuano quindi controlli mirati, e il risultato di tali controlli può portare all’attivazione immediata delle conseguenze sulla patente e all’avvio del procedimento penale.
Un aspetto importante è che, una volta accertato il reato, scattano automaticamente la sospensione della patente e il sequestro del veicolo ai fini della successiva confisca, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato. Questo significa che l’esito del controllo non si limita al verbale o alla denuncia, ma incide subito sulla possibilità di continuare a guidare e sulla sorte del veicolo. Per i conducenti rientranti nelle categorie particolari richiamate dall’articolo 186-bis, la severità del sistema si riflette anche nel fatto che la patente può essere sempre revocata, senza passare solo per una lunga sospensione. Per capire meglio come si stanno evolvendo nella pratica i controlli, è spesso utile confrontarsi con analisi dedicate ai test salivari alla guida e alle nuove modalità di sospensione della patente per droga proposte da portali specializzati sul tema.
In caso di incidente stradale provocato dal conducente che ha assunto sostanze stupefacenti, la reazione del sistema di accertamento è ancora più incisiva: raddoppio automatico delle pene, revoca della patente e possibile applicazione anche delle disposizioni dell’articolo 222, che disciplina le sanzioni in caso di incidenti con danni alle persone. Già al momento del controllo, quindi, la situazione del conducente si aggrava notevolmente, perché il reato non è solo “di pericolo” (guidare in condizioni vietate), ma collegato a un danno effettivo. In questi casi, oltre agli accertamenti sullo stato del conducente, entrano in gioco le valutazioni su lesioni e conseguenze alle vittime.
Va ricordato che, ai fini processuali, l’articolo 187 precisa anche quale giudice è competente e richiama alcune disposizioni procedurali dell’articolo 186. In particolare, si prevede che a giudicare dei reati di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti sia il tribunale in composizione monocratica e che trovino applicazione specifiche norme procedurali dettate proprio per le violazioni legate alla circolazione stradale. Questo assetto garantisce che i procedimenti siano trattati in un quadro omogeneo rispetto ai reati di guida in stato di ebbrezza, con una gestione specializzata e coerente del contenzioso.
Sanzioni principali: ammenda, arresto e sospensione patente
Le sanzioni previste dall’articolo 187 combinano tre piani: sanzioni pecuniarie, pene detentive e misure sulla patente di guida. Nel caso base, senza incidente e senza particolare qualifica del conducente, l’ammenda va da 1.500 a 6.000 euro, mentre l’arresto va da sei mesi a un anno. A queste si aggiunge la sospensione della patente da uno a due anni. Non sono quindi importi o durate simboliche: l’intento è chiaramente quello di scoraggiare in modo netto chiunque pensi di “rischiare” un breve tratto al volante dopo aver assunto droghe. La prospettiva realistica è quella di perdere il diritto a guidare per un lungo periodo e subire un procedimento penale vero e proprio.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la norma prevede che la durata della sospensione della patente sia raddoppiata. Questo serve ad evitare che ci si “schermi” usando l’auto di altri, magari di un familiare o di un datore di lavoro inconsapevole. Inoltre, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), il giudice dispone sempre la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che il mezzo non appartenga appunto a un soggetto estraneo. Il sequestro del veicolo, in vista di questa confisca, è regolato richiamando l’articolo 224-ter, che disciplina i casi in cui il veicolo viene vincolato proprio in funzione delle sanzioni accessorie.
Quando il reato è commesso da alcuni conducenti particolari indicati dall’articolo 186-bis, l’articolo 187 stabilisce che la patente di guida è sempre revocata in caso di commissione del reato o di recidiva nel triennio. Non si parla quindi più solo di sospensione, ma di perdita del titolo, con tutte le conseguenze che questo comporta. In aggiunta, quando il reato è commesso tra le 22 e le 7, l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà: il legislatore considera la guida notturna dopo l’assunzione di droghe ancora più pericolosa, sia per le condizioni ambientali sia per il tipo di traffico tipico di quelle fasce orarie. In parallelo, l’articolo 219 del Codice della Strada stabilisce che, quando la revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato.
Per avere uno sguardo rapido sulle principali misure collegate alla guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, si può sintetizzare così:
| Situazione | Pene principali | Patente | Veicolo |
| Guida dopo assunzione di droghe (caso base) | Ammenda 1.500–6.000 € + arresto 6–12 mesi | Sospensione 1–2 anni | Confisca se il veicolo è del conducente |
| Conducente rientrante in categorie speciali (art. 186-bis richiamato) | Sanzioni aumentate da 1/3 alla metà | Revoca patente in determinati casi e in caso di recidiva triennale | Confisca del veicolo salvo estraneità del proprietario |
| Reato commesso tra le 22 e le 7 | Ammenda aumentata da 1/3 alla metà | Restano validi sospensione o revoca secondo i casi | Sequestrato e poi confiscato salvo estraneità |
| Incidente provocato dal conducente dopo assunzione di droghe | Pene raddoppiate + possibile applicazione art. 222 | Revoca sempre, con impossibilità di nuova patente prima di 3 anni | Confisca del veicolo |
Nel complesso, quindi, chi guida dopo aver assunto droghe rischia molto di più di una semplice multa. Oltre al processo penale, le conseguenze sulla vita quotidiana sono concrete: niente auto per anni, necessità di rifare la patente dopo i termini fissati dall’articolo 219, obblighi di sottoporsi a controlli medici e tecnici se disposta la revisione. A confronto, leggere analisi pratiche su quanto siano più dure le nuove regole su guida in stato di ebbrezza e droghe può aiutare a contestualizzare la portata di queste sanzioni anche rispetto alle condotte legate all’alcol.
Quando scatta la revisione della patente di guida
Oltre a sospensione e revoca, la guida dopo assunzione di droghe può far emergere dubbi sui requisiti fisici e psichici del conducente, e quindi aprire la strada alla revisione della patente. L’articolo 128 del Codice della Strada stabilisce che gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che il titolare di patente sia sottoposto a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità. Questo quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica alla guida, situazione che ricorre facilmente in presenza di uso di sostanze stupefacenti.
L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità viene poi comunicato agli uffici competenti, che possono adottare ulteriori provvedimenti di sospensione o revoca della patente. La revisione, quindi, non è una “sanzione” in senso stretto, ma una procedura di verifica: si controlla se chi è stato trovato a guidare dopo l’assunzione di droghe ha ancora le condizioni psicofisiche per stare su strada in sicurezza. Se dall’esito emerge che tali requisiti sono venuti meno, il quadro sanzionatorio visto prima (sospensione o revoca) può consolidarsi o aggravarsi.
Lo stesso articolo 128 prevede alcuni casi in cui la revisione è sempre disposta: tra questi, quando il conducente è stato coinvolto in un incidente stradale con lesioni gravi a persone e a suo carico è stata contestata una violazione che comporta la sospensione della patente. Se si collega questo alla guida dopo assunzione di droghe, è evidente che un sinistro con feriti, unito alla violazione dell’articolo 187, rientra in pieno in questo scenario: alla sanzione per il reato si aggiunge l’obbligo di sottoporsi a revisione, con valutazione approfondita da parte della commissione medica locale. Anche per i conducenti minorenni è sempre disposta la revisione in caso di violazioni che portano alla sospensione, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 128.
In pratica, chi viene sorpreso a guidare dopo aver assunto sostanze stupefacenti non deve fare i conti solo con il “quanto mi sospendono la patente”, ma spesso anche con il “sarò ancora ritenuto idoneo a guidare?”. La revisione, infatti, può portare anche a indicazioni particolari, limitazioni, o alla necessità di ulteriori controlli nel tempo. In molti casi, chi si trova in questa situazione cerca informazioni anche su come funzionano, in concreto, le nuove procedure di sospensione e i collegamenti con i test antidroga alla guida, dato che dallo sviluppo degli accertamenti può dipendere l’avvio del percorso di revisione.
Differenze rispetto alla guida in stato di ebbrezza
Per capire cosa succede se guidi dopo aver assunto droghe, è utile confrontare questa fattispecie con la guida in stato di ebbrezza per uso di alcol. L’articolo 186 del Codice della Strada vieta di guidare in stato di ebbrezza e prevede un sistema di sanzioni “a scaglioni”, in base al tasso alcolemico accertato: da un eccesso moderato (oltre 0,5 g/l e fino a 0,8 g/l) sanzionato in via amministrativa, fino alle fasce superiori (oltre 0,8 g/l) dove scatta il reato con ammenda, arresto e sospensione della patente. Per la guida dopo assunzione di droghe, invece, l’articolo 187 non introduce “soglie” ma punisce la condotta di guida dopo l’uso di sostanze stupefacenti, con un quadro sanzionatorio già collocato nella fascia più alta in termini di gravità.
In entrambe le ipotesi, però, esistono elementi comuni: sospensione o revoca della patente, possibilità di confisca del veicolo, aggravamenti in caso di incidente e disciplina più severa per particolari categorie di conducenti (richiamate dall’articolo 186-bis). L’articolo 186 prevede, ad esempio, che al tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l si applichino ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente da uno a due anni, con revoca in caso di recidiva nel biennio e confisca del veicolo, salvo estraneità del proprietario. La struttura delle conseguenze è quindi molto simile a quella dell’articolo 187, anche se il presupposto tecnico è diverso (tasso alcolemico misurato vs accertamento dell’assunzione di droghe).
Un ulteriore punto di contatto è rappresentato dall’articolo 219, che per le violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 fissa il divieto di conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato. Questo vale sia per l’alcol sia per le droghe, a conferma del fatto che il legislatore considera entrambe le condotte incompatibili con la sicurezza stradale. Allo stesso tempo, però, la disciplina sulle droghe tende a collocarsi direttamente nella fascia penalmente più grave, senza la prima soglia puramente amministrativa che troviamo invece nell’articolo 186 per i tassi alcolemici di poco superiori al limite legale.
Guardando al quadro complessivo del Codice della Strada, si può dire che alcol e droghe vengono trattati come due facce dello stesso problema: l’alterazione delle condizioni psicofisiche del conducente. Cambiano i parametri tecnici e le modalità con cui si accerta la violazione, ma l’impianto di fondo è simile, e negli ultimi anni la tendenza è quella di irrigidire ulteriormente regole e controlli, come emerge chiaramente mettendo a confronto cosa rischi se guidi dopo aver bevuto alcolici e cosa rischi se guidi dopo aver assunto droghe. Per chi guida ogni giorno, la vera differenza pratica è semplice: in entrambi i casi, mettersi al volante in condizioni alterate significa giocarsi la patente (e non solo) con una facilità disarmante.
Fonti normative
- Articolo 187 del Codice della Strada – Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti
- Articolo 186 del Codice della Strada – Guida sotto l’influenza dell’alcool
- Articolo 128 del Codice della Strada – Revisione della patente di guida
- Articolo 219 del Codice della Strada – Revoca della patente di guida