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Cosa succede se guido in stato di ebbrezza?

Guida in stato di ebbrezza: limiti alcolemici, sanzioni e conseguenze su patente e responsabilità previste dal Codice della Strada

Cosa succede se guido in stato di ebbrezza?
diEzio Notte

Guidare dopo aver bevuto alcol è uno dei comportamenti più gravi e pericolosi alla guida, sia per la sicurezza stradale sia per le pesanti conseguenze previste dalla legge. Il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato la guida in stato di ebbrezza, prevedendo limiti di tasso alcolemico, sanzioni amministrative e penali, regole più severe per alcune categorie di conducenti e possibili provvedimenti sulla patente, fino alla revoca definitiva.

Divieto di guida in stato di ebbrezza e soglie di tasso alcolemico

Il punto di partenza è il divieto generale di guidare in stato di ebbrezza: l’articolo 186 del Codice della Strada stabilisce che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, configurando un illecito che può essere solo amministrativo o assumere rilevanza penale in base al tasso alcolemico accertato. Questo significa che non basta “sentirsi lucidi”: ciò che conta è il valore oggettivo rilevato, dal quale discendono automaticamente le diverse fasce di responsabilità e le relative conseguenze.

Per i conducenti “ordinari” il Codice distingue tre fasce di tasso alcolemico, tutte riferite al sangue e misurate in grammi per litro (g/l). La prima fascia va oltre il limite di 0,5 g/l ma non supera 0,8 g/l; in questo caso si parla di illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria e con la sospensione della patente, ma senza arresto. La seconda fascia riguarda valori superiori a 0,8 g/l e non oltre 1,5 g/l: qui la condotta diventa reato, con ammenda e possibilità di arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione della patente. La terza fascia supera 1,5 g/l e rappresenta lo scenario più grave, con ammenda più elevata, arresto da sei mesi a un anno e sospensione lunga della patente, con possibilità di revoca in caso di recidiva nel biennio.

La progressione delle sanzioni mostra come il legislatore colleghi strettamente l’aumento del tasso alcolemico all’incremento del rischio per la sicurezza stradale: più si beve, più si riducono i riflessi, la capacità di valutare le situazioni di pericolo e di controllare il veicolo, e di conseguenza più pesanti diventano le conseguenze in caso di controllo. L’impianto normativo, inoltre, collega in alcuni casi la guida in stato di ebbrezza ad altre misure, come la confisca del veicolo: se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, alla condanna consegue sempre la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea, e questo conferma l’intento fortemente dissuasivo della disciplina.

Va ricordato, infine, che la revoca della patente in caso di recidiva entro due anni, prevista per la fascia più alta di tasso alcolemico, non è un’eventualità teorica ma un effetto automatico collegato alla reiterazione della condotta. In questo modo il Codice tutela non solo gli altri utenti della strada ma anche lo stesso conducente, allontanandolo dalla guida quando la sua condotta dimostra una pericolosità reiterata. L’intero sistema delle soglie alcolemiche va quindi letto non come un mero elenco di numeri, ma come un graduale irrigidimento delle risposte sanzionatorie in funzione della gravità del comportamento e del rischio generato.

Sanzioni amministrative e penali previste dall’Art. 186

L’articolo 186 del Codice della Strada dettaglia in modo preciso le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, collegandole alle tre fasce di tasso alcolemico. Nella fascia tra 0,5 e 0,8 g/l è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, con importi compresi tra un minimo e un massimo, e la sospensione della patente per un periodo che va da tre a sei mesi; si tratta di un illecito amministrativo, ma le conseguenze sono comunque significative, perché la sospensione limita concretamente la possibilità di circolare e può incidere sulla vita lavorativa e personale del conducente.

Quando il tasso alcolemico supera 0,8 g/l e non oltrepassa 1,5 g/l, lo stesso articolo qualifica la condotta come reato e prevede l’ammenda e l’arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a un anno. Questa trasformazione da illecito amministrativo a penale comporta conseguenze più ampie, perché si entra nell’ambito della responsabilità penale con possibili riflessi sulla fedina del conducente, sull’eventuale processo e sulla valutazione della sua idoneità alla guida nel tempo. La sospensione più lunga rafforza il carattere di deterrenza e mette un argine alla circolazione di chi ha dimostrato una condotta pericolosa.

Nella fascia più grave, oltre 1,5 g/l, l’articolo prevede un quadro sanzionatorio ancora più rigido: ammenda più elevata, arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente da uno a due anni. In questo caso sono previste anche misure aggiuntive di grande rilievo, come la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per commettere il reato, salvo che appartenga a un soggetto estraneo, e la revoca automatica della patente in caso di recidiva nel biennio. Tali previsioni mostrano chiaramente come il legislatore consideri questa condotta compatibile con un livello di pericolosità altissimo, al punto da sottrarre definitivamente al conducente la possibilità di guidare se persevera nello stesso comportamento.

Un ulteriore aspetto importante riguarda il collegamento tra la condanna (o l’applicazione della pena su richiesta delle parti) e la confisca: l’articolo chiarisce che, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, la confisca del veicolo è comunque sempre disposta, a conferma del fatto che la misura patrimoniale ha una sua autonomia rispetto alla pena principale. Inoltre, lo stesso impianto normativo sul ritiro e sulla sospensione provvisoria della patente in presenza di reati per i quali è prevista la sospensione o la revoca si ritrova nell’articolo 223 del Codice della Strada, che disciplina il ritiro immediato del documento da parte dell’organo accertatore e la successiva sospensione provvisoria decisa dal prefetto, fino a un massimo che può arrivare a più anni nei casi più gravi.

Regole più severe per neopatentati e professionisti (Art. 186-bis)

Le regole sulla guida in stato di ebbrezza diventano più stringenti per alcune categorie di conducenti, individuate dall’articolo 186-bis del Codice della Strada. Questa norma stabilisce un divieto specifico di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche, e di mettersi alla guida sotto l’influenza di queste, per quattro categorie: conducenti con meno di 21 anni e chi si trova nei primi tre anni dal conseguimento della patente B; conducenti che esercitano attività di trasporto di persone ai sensi degli articoli 85, 86 e 87; conducenti che svolgono trasporto di cose ai sensi degli articoli 88, 89 e 90; infine conducenti di veicoli pesanti o destinati al trasporto collettivo di persone, come autobus, veicoli oltre 3,5 tonnellate, autoarticolati e autosnodati.

Per questi soggetti la soglia di tolleranza è di fatto azzerata: lo stesso articolo prevede una sanzione amministrativa quando viene accertato un valore di tasso alcolemico superiore a zero e non oltre 0,5 g/l, con una sanzione pecuniaria specifica che raddoppia se in tali condizioni il conducente provoca un incidente. Questo regime “a zero alcolemia” per neopatentati e professionisti rispecchia la maggiore responsabilità che il Codice attribuisce a chi ha minore esperienza di guida o svolge attività professionali con veicoli destinati al trasporto di persone o merci, o con mezzi di massa elevata, potenzialmente in grado di causare danni molto gravi in caso di incidente.

L’inasprimento delle sanzioni non si ferma alla fascia tra zero e 0,5 g/l: lo stesso articolo stabilisce che, se i conducenti appartenenti a queste categorie commettono gli illeciti previsti dall’articolo 186 nelle varie fasce di tasso alcolemico, le sanzioni stabilite da quest’ultimo sono aumentate. Nello specifico, se rientrano nella fascia tra 0,5 e 0,8 g/l, le sanzioni dell’articolo 186, comma 2, lettera a), sono aumentate di un terzo; se rientrano nelle fasce da oltre 0,8 g/l in su, quindi nelle ipotesi delle lettere b) e c), le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. In questo modo, alla responsabilità penale e amministrativa di base si aggiunge un ulteriore aggravio dovuto alla qualifica del conducente.

Un’ulteriore caratteristica rilevante dell’articolo 186-bis è il trattamento delle circostanze attenuanti: la norma stabilisce infatti che, quando concorrono con le aggravanti previste per questa categoria di conducenti, le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti. Questo comporta che la posizione di neopatentati e conducenti professionali risulta strutturalmente più rigida rispetto a quella degli altri utenti della strada, perché la possibilità di ridurre l’impatto sanzionatorio attraverso attenuanti è fortemente limitata. Tale disciplina è coerente con l’idea che chi guida mezzi particolarmente delicati, o è appena entrato nel mondo della guida, debba mantenere standard di condotta più elevati, soprattutto in relazione all’uso di alcol.

Sospensione e revisione della patente dopo la violazione

Le conseguenze della guida in stato di ebbrezza non si esauriscono nella sanzione pecuniaria o nell’eventuale arresto: un capitolo centrale riguarda la sospensione, la revoca e la possibile revisione della patente. L’articolo 128 del Codice della Strada disciplina la revisione della patente di guida e prevede che gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e il prefetto, nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possano disporre che il titolare di patente sia sottoposto a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità. Ciò avviene quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica alla guida, situazione che è tipica dopo una violazione grave legata all’alcol.

L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità viene comunicato agli uffici competenti, che possono adottare provvedimenti di sospensione o revoca della patente in base al risultato. Inoltre, la revisione è sempre disposta quando il conducente è stato coinvolto in un incidente che ha provocato lesioni gravi alle persone e a suo carico è stata contestata una violazione del Codice da cui derivi la sospensione della patente, così come quando un conducente minorenne commette una violazione che comporta la sospensione. Questo collegamento automatico tra incidente grave, sospensione e revisione conferma il ruolo centrale della valutazione medico-tecnica dell’idoneità a guidare dopo comportamenti ad alto rischio, come la guida in stato di ebbrezza.

Un ulteriore tassello fondamentale è l’articolo 219 del Codice della Strada, che disciplina la revoca della patente. La norma stabilisce che, quando la revoca è prevista dal Codice, il provvedimento è adottato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri o dal prefetto nei casi in cui la revoca costituisce sanzione accessoria. Lo stesso articolo chiarisce che il provvedimento di revoca è atto definitivo e, in generale, limita nel tempo la possibilità di conseguire una nuova patente. In modo specifico, il comma 3-ter prevede che, quando la revoca è disposta a seguito di violazioni degli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi tre anni dalla data di accertamento del reato, rafforzando la portata delle conseguenze per chi ha commesso infrazioni gravi legate all’alcol.

Il quadro dei provvedimenti sulla patente si integra infine con l’articolo 223 del Codice della Strada, che regola il ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato per le quali è prevista la sospensione o la revoca. In tali casi, l’organo accertatore ritira immediatamente la patente e la invia alla prefettura, che può disporre la sospensione provvisoria della validità del documento per un periodo di tempo che, nelle ipotesi più gravi collegate a incidenti con responsabilità evidente, può essere particolarmente lungo. Questo meccanismo garantisce che, già nella fase iniziale del procedimento, il conducente non possa continuare a circolare, in attesa della definizione delle responsabilità e dei provvedimenti definitivi di sospensione, revoca o revisione.

Domande frequenti su controlli, etilometro e ricorsi

Chi si chiede “cosa succede se guido in stato di ebbrezza?” spesso vuole capire anche come avvengono i controlli e quali margini di difesa o verifica sono previsti. Il Codice della Strada, attraverso gli articoli che disciplinano la guida in stato di ebbrezza, presuppone l’accertamento del tasso alcolemico tramite strumenti idonei, in modo da poter collocare il conducente in una delle fasce previste e applicare la relativa sanzione. Una volta accertato il valore superiore ai limiti, scattano in modo automatico le conseguenze: sanzione pecuniaria, sospensione o revoca della patente, confisca del veicolo nelle ipotesi previste e, per le fasce più elevate, la configurazione del reato con ammenda e arresto.

Un elemento spesso sottovalutato riguarda le categorie di conducenti sottoposte a regole più severe dall’articolo 186-bis: per neopatentati, professionisti del trasporto di persone e cose, e conducenti di veicoli pesanti, il semplice superamento di un tasso alcolemico superiore a zero ma non oltre 0,5 g/l comporta già una sanzione. In questi casi, oltre alle sanzioni specifiche, si applicano anche aumenti di un terzo o fino alla metà rispetto a quelle previste dall’articolo 186 quando il tasso alcolemico rientra nelle fasce superiori, rendendo più gravosa la situazione rispetto a un conducente ordinario a parità di valore alcolemico.

Per quanto riguarda i possibili sviluppi dopo la contestazione, un ruolo centrale è svolto dall’articolo 128, che consente di disporre la revisione della patente, ossia la sottoposizione a visita medica o esame di idoneità quando sorgono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici, psichici o tecnici. In particolare, nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, il prefetto può attivare questo percorso, che può portare alla conferma, alla sospensione o alla revoca della patente in base all’esito degli accertamenti sanitari e tecnici. Ciò significa che, oltre alla sanzione immediata, la guida in stato di ebbrezza può aprire una fase di verifica approfondita dell’idoneità alla guida.

Infine, occorre considerare il collegamento tra le violazioni in materia di alcol e le ipotesi di revoca della patente disciplinate dall’articolo 219. La disposizione stabilisce non solo chi adotta il provvedimento di revoca, ma anche che, quando questa deriva da violazioni degli articoli 186, 186-bis e 187, il conducente non può conseguire una nuova patente prima che siano passati tre anni dall’accertamento del reato. In caso di coinvolgimento in incidenti gravi o di recidiva, il quadro sanzionatorio può quindi diventare particolarmente pesante e incidere in modo duraturo sulla possibilità di tornare a guidare, rafforzando il messaggio centrale della disciplina: mettersi al volante dopo aver bevuto espone non solo a rischi immediati per la sicurezza, ma anche a conseguenze legali profonde e di lunga durata.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.