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Cosa succede se guido usando il cellulare in mano?

Guida all’uso del cellulare alla guida: divieti, sanzioni, sospensione della patente e differenze tra uso a mano, vivavoce e auricolari

Uso del cellulare alla guida: cosa prevede il Codice della Strada
diEzio Notte

Guidare con il cellulare in mano è una delle condotte più rischiose e sanzionate alla guida, perché distoglie l’attenzione dalla strada e aumenta in modo significativo la possibilità di incidenti. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso l’uso di smartphone, cuffie e altri dispositivi durante la marcia, prevedendo divieti specifici, sanzioni pecuniarie, decurtazione di punti e, in alcuni casi, anche la sospensione della patente. In questo articolo analizziamo cosa è vietato, quali sono le conseguenze in termini di multe e provvedimenti sulla patente, le differenze tra uso a mano, vivavoce e auricolari, e come avviene l’accertamento della violazione e la tutela dei propri diritti.

Cosa è vietato: smartphone, cuffie e altri dispositivi

La norma cardine in materia è l’articolo 173 del Codice della Strada, che disciplina l’uso di lenti o di apparecchi durante la guida. La disposizione vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici e di cuffie sonore, salvo che si utilizzino apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che non richiedano per il loro funzionamento l’uso delle mani. In sostanza, il divieto riguarda l’impiego di dispositivi che comportino distrazione manuale e visiva, come tenere il cellulare in mano per telefonare, scrivere messaggi o consultare contenuti, perché ciò contrasta con il dovere generale di garantire una guida sicura.

Lo stesso articolo specifica che il conducente deve sempre mantenere il controllo del veicolo e avere la piena libertà di movimento per compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza. L’uso di smartphone o altri apparecchi che richiedano di distogliere lo sguardo dalla strada o di occupare una mano compromette questo requisito, rendendo la condotta vietata. Il principio generale è rafforzato dall’obbligo, previsto dall’articolo 140 del Codice della Strada, di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare in ogni caso la sicurezza stradale.

Il divieto non riguarda solo il classico telefono cellulare, ma si estende a tutti gli apparecchi radiotelefonici e alle cuffie sonore. Rientrano quindi, in linea generale, i dispositivi che consentono comunicazioni vocali o riproduzione di suoni direttamente alle orecchie del conducente, quando il loro uso comporti un’alterazione della capacità di percepire i rumori esterni o richieda l’impiego delle mani. La ratio è evitare che il conducente perda percezione dell’ambiente circostante, ad esempio non sentendo clacson, sirene o altri segnali acustici rilevanti per la sicurezza.

È importante sottolineare che l’uso del cellulare in mano durante la marcia integra una violazione specifica dell’art. 173, distinta da altre condotte pericolose ma disciplinate da norme diverse (come la velocità eccessiva o il mancato rispetto della distanza di sicurezza). L’attenzione del legislatore è concentrata sulla distrazione alla guida: tenere il telefono, digitare, scorrere lo schermo o guardare contenuti mentre il veicolo è in movimento sono tutte condotte che rientrano nel divieto, perché incompatibili con il pieno controllo del mezzo e con il dovere di prudenza imposto dalle norme generali di comportamento.

Sanzioni, sospensione patente e recidiva

L’articolo 173 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chi viola il divieto di uso di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore durante la marcia. La norma stabilisce un intervallo minimo e massimo della somma da pagare, che si applica al conducente colto a utilizzare il cellulare in mano o altri dispositivi vietati. Alla sanzione pecuniaria si accompagna la decurtazione di punti dalla patente, secondo il sistema del punteggio previsto dall’art. 126-bis, richiamato da più disposizioni del Codice, con l’obiettivo di colpire in modo progressivo i comportamenti più pericolosi e reiterati.

In caso di recidiva, ossia di reiterazione della violazione in un determinato arco temporale, l’art. 173 prevede un aggravamento delle conseguenze. Oltre all’aumento della sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione della patente di guida per un periodo determinato, secondo le modalità generali fissate dall’articolo 218 del Codice della Strada, che disciplina la sanzione accessoria della sospensione. In tali casi, l’agente accertatore ritira la patente e la trasmette alla prefettura, che emette l’ordinanza di sospensione indicando la durata, valutando la gravità della violazione e il pericolo derivante dall’ulteriore circolazione del conducente.

Un ulteriore collegamento rilevante è con l’articolo 218-ter del Codice della Strada, che disciplina la sospensione della patente in relazione al punteggio. Tra le violazioni che possono comportare una sospensione “breve” quando il punteggio residuo è inferiore a venti punti, la norma include espressamente l’art. 173, comma 3-bis. Ciò significa che, se il conducente ha già subito decurtazioni e il suo punteggio è sceso sotto determinate soglie, una nuova violazione collegata all’uso di dispositivi alla guida può determinare una sospensione aggiuntiva, anche di pochi giorni, proprio in ragione della pericolosità complessiva del suo comportamento alla guida.

La recidiva, quindi, non si traduce solo in una multa più elevata, ma può incidere in modo significativo sulla possibilità stessa di guidare. In presenza di più violazioni, inoltre, trovano applicazione le regole generali sul concorso di illeciti amministrativi, come quelle previste dall’articolo 198-bis in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni, che disciplinano il caso di più violazioni della medesima norma in un certo periodo, con possibili effetti sul calcolo della sanzione complessiva. Questo quadro rende evidente come l’uso del cellulare in mano non sia una “semplice” infrazione, ma un comportamento che può portare, nel tempo, a conseguenze molto pesanti sulla patente.

Differenza tra uso a mano, vivavoce e auricolari

L’articolo 173 distingue chiaramente tra uso vietato e uso consentito di dispositivi di comunicazione durante la guida. È vietato l’uso di apparecchi radiotelefonici e di cuffie sonore che richiedano l’impiego delle mani per il loro funzionamento durante la marcia; è invece ammesso l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché non richiedano l’uso delle mani. In pratica, la norma consente sistemi che permettano al conducente di mantenere entrambe le mani libere per il controllo del veicolo, riducendo l’interferenza con le manovre di guida.

L’uso del cellulare in mano rientra nella fattispecie vietata, perché comporta necessariamente l’impiego di almeno una mano per tenere il dispositivo, digitare o interagire con lo schermo. Anche l’uso di cuffie sonore che isolino il conducente dai rumori esterni è vietato, in quanto compromette la capacità di percepire segnali acustici rilevanti per la sicurezza. Al contrario, l’impiego di un sistema vivavoce integrato nel veicolo o di un auricolare che non richieda l’uso delle mani è ammesso, purché il conducente mantenga comunque un comportamento prudente e non si lasci distrarre dalla conversazione.

La differenza tra uso a mano e uso vivavoce o con auricolare non è solo tecnica, ma giuridica: nel primo caso si integra la violazione specifica dell’art. 173, con le relative sanzioni; nel secondo caso, l’uso è in linea di principio consentito, ma resta soggetto al rispetto delle norme generali di comportamento. Se, ad esempio, l’attenzione del conducente risulta comunque gravemente compromessa, potrebbero trovare applicazione altre disposizioni del Codice, come quelle sul principio di sicurezza della circolazione o su specifiche manovre pericolose, anche se l’apparecchio è formalmente utilizzato in modalità consentita.

È essenziale ricordare che la liceità dell’uso di vivavoce o auricolari non esonera il conducente dal dovere di valutare le condizioni concrete di traffico e di guida. In situazioni particolarmente complesse (traffico intenso, condizioni meteo difficili, manovre delicate), anche una conversazione in vivavoce può costituire un fattore di rischio. Il Codice, attraverso l’art. 140, impone comunque un comportamento tale da non costituire pericolo o intralcio, e questo principio si applica anche quando si utilizzano dispositivi ammessi, richiedendo al conducente di interrompere l’uso se la situazione lo rende opportuno per la sicurezza.

Come si accerta la violazione e come difendersi

L’accertamento dell’uso del cellulare in mano alla guida avviene secondo le regole generali sulla contestazione delle violazioni. L’articolo 200 del Codice della Strada stabilisce che, quando è possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore, con redazione di un verbale che descriva il fatto, indichi gli elementi essenziali per l’identificazione del conducente e del veicolo e riporti le eventuali dichiarazioni dell’interessato. Copia del verbale viene consegnata al conducente, che ne prende così conoscenza diretta sul posto.

Quando la contestazione immediata non è possibile, si applicano le regole dell’articolo 201 del Codice della Strada sulla notificazione delle violazioni. In tali casi, il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore o ad uno dei soggetti obbligati in solido entro i termini previsti (in via generale, novanta giorni dall’accertamento per i residenti in Italia), con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Questo può accadere, ad esempio, quando l’accertamento avviene tramite dispositivi o in condizioni che non consentono l’arresto in sicurezza del veicolo.

Il conducente che riceve un verbale per uso del cellulare in mano ha la possibilità di difendersi utilizzando gli strumenti previsti dal titolo VI del Codice. In particolare, l’articolo 203 del Codice della Strada consente di proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Nel ricorso possono essere esposte le proprie ragioni, allegando documenti ritenuti utili e, se lo si desidera, chiedendo l’audizione personale. Il prefetto, valutati gli elementi, può accogliere il ricorso o rigettarlo, emettendo ordinanza-ingiunzione.

Oltre al ricorso al prefetto, resta ferma la possibilità di adire l’autorità giudiziaria competente secondo le modalità previste dal Codice per l’opposizione alle sanzioni amministrative. In ogni caso, il conducente deve prestare attenzione ai termini e alle forme previste, perché il mancato rispetto può comportare la definitività del verbale e delle sanzioni, comprese quelle accessorie sulla patente. La conoscenza delle regole di contestazione e notificazione, così come delle possibilità di ricorso, è quindi fondamentale per esercitare in modo efficace il proprio diritto di difesa in caso di contestazione per uso del cellulare alla guida.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.