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Cosa succede se non ho il dispositivo antiabbandono obbligatorio per il seggiolino in auto?

Obbligo del dispositivo antiabbandono, sanzioni previste e modalità dei controlli su strada per il trasporto dei bambini in auto

Cosa succede se non ho il dispositivo antiabbandono obbligatorio per il seggiolino in auto?
Aggiornato ildiEzio Notte

Un controllo su strada con il bambino a bordo e il seggiolino privo di dispositivo antiabbandono può trasformarsi in una violazione seria, con sanzioni economiche e riflessi sulla patente. Molti genitori sottovalutano l’obbligo o usano dispositivi non idonei, rischiando contestazioni immediate. Conoscere quando il sistema è obbligatorio, cosa prevede il Codice della Strada e come scegliere un dispositivo conforme permette di evitare multe, perdita di punti e problemi in caso di incidente.

Quando il dispositivo antiabbandono è obbligatorio e per quali bambini

L’obbligo dei dispositivi antiabbandono nasce come integrazione all’art. 172 del Codice della Strada, che disciplina l’uso dei sistemi di ritenuta per bambini. La norma prevede che i minori siano trasportati con seggiolini o adattatori omologati e, per la fascia di età interessata, con un sistema che segnali la presenza del bambino a bordo. Il riferimento normativo di base è consultabile sul sito dell’ACI, che riporta il testo aggiornato dell’art. 172 CdS, con le prescrizioni su cinture e seggiolini per i minori di età e di statura inferiore a determinati limiti, oltre alle relative sanzioni in caso di inosservanza, secondo quanto indicato nella pagina dedicata all’articolo 172 del Codice della Strada.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le caratteristiche tecniche dei dispositivi antiabbandono con un apposito decreto, successivo alla legge che ha introdotto l’obbligo. Il decreto ministeriale, richiamato dal MIT nella comunicazione sui “dispositivi antiabbandono auto”, specifica che i sistemi devono essere in grado di rilevare la presenza del bambino e di attivare un segnale di allarme percepibile dal conducente, anche tramite collegamento con smartphone o altri dispositivi, come riportato nella news “Dispositivi antiabbandono auto, De Micheli firma il decreto” pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In pratica, l’obbligo riguarda i bambini trasportati su seggiolino che rientrano nella fascia di età individuata dalla legge, e il dispositivo deve essere omologato o integrato nel sistema di ritenuta.

Per comprendere meglio l’ambito soggettivo dell’obbligo, è utile richiamare anche le informazioni diffuse da enti locali e forze di polizia. Un esempio è l’avviso del Comune di Baricella, che richiama l’obbligo dei dispositivi per i bambini di età inferiore a 4 anni, evidenziando come i genitori o chiunque trasporti il minore debbano dotarsi di un sistema conforme alle specifiche ministeriali, come indicato nella pagina informativa sui dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore a 4 anni. In un controllo, se il bambino rientra in questa fascia e viaggia su seggiolino senza dispositivo, l’agente può contestare la violazione dell’art. 172 CdS, con tutte le conseguenze del caso.

Multe, punti patente e altre conseguenze se circoli senza dispositivo

Le sanzioni per chi trasporta un bambino senza rispettare le prescrizioni dell’art. 172 CdS, inclusa l’assenza del dispositivo antiabbandono quando obbligatorio, sono di natura amministrativa e possono avere riflessi anche sulla patente. Il testo dell’articolo, consultabile tramite il portale ACI, prevede una sanzione pecuniaria e la decurtazione di punti dalla patente del conducente, oltre alla possibile sospensione del titolo di guida in caso di recidiva entro un determinato periodo, come riportato nella sezione dedicata all’art. 172 del Codice della Strada. In pratica, chi viene fermato con un bambino nella fascia di età interessata, seduto sul seggiolino ma privo di dispositivo antiabbandono, viene trattato come se non avesse rispettato l’obbligo di sistema di ritenuta conforme.

Oltre alla sanzione immediata, la violazione può avere conseguenze indirette. In caso di incidente, l’assenza del dispositivo antiabbandono, quando previsto, può essere valutata come comportamento colposo del conducente, con possibili riflessi sulla responsabilità civile e, nei casi più gravi, anche penale. Inoltre, se il conducente ha già pochi punti sulla patente, una nuova decurtazione può avvicinare o determinare l’obbligo di revisione della patente stessa. In situazioni di questo tipo, è utile conoscere anche le regole generali sulla gestione dei punti e sulle violazioni che comportano sospensione o revisione, come avviene ad esempio per l’uso del cellulare alla guida: un quadro che è approfondito nell’analisi su cosa succede se prendo una multa col cellulare e ho pochi punti patente, utile per comprendere la logica complessiva del sistema sanzionatorio.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la posizione del proprietario del veicolo rispetto al conducente. Se il proprietario affida l’auto a un terzo che trasporta un bambino senza dispositivo antiabbandono, la responsabilità principale resta in capo a chi guida, ma in caso di contestazioni ripetute o di incidente grave, la condotta del proprietario potrebbe essere valutata sotto il profilo dell’affidamento del veicolo. Per questo, chi mette a disposizione l’auto a familiari o baby-sitter dovrebbe verificare che il seggiolino sia dotato di dispositivo conforme e che chi guida sappia utilizzarlo correttamente, riducendo il rischio di violazioni e di contestazioni successive.

Come avvengono i controlli su strada e cosa può contestare l’agente

Durante un controllo su strada, l’agente verifica innanzitutto la presenza del seggiolino e la corretta sistemazione del bambino, in relazione all’età e alla statura. Se il minore rientra nella fascia per cui è previsto l’obbligo di dispositivo antiabbandono, il controllo si estende alla presenza del sistema e alla sua integrazione con il seggiolino o con il veicolo. L’operatore non è tenuto a testare il funzionamento elettronico del dispositivo, ma può accertare se il sistema è effettivamente installato e se appare conforme (ad esempio, cuscinetto sul seggiolino, dispositivo integrato, centralina collegata). In assenza del dispositivo, o se è chiaramente non utilizzato, l’agente può contestare la violazione dell’art. 172 CdS, con redazione immediata del verbale.

In alcuni casi, il conducente potrebbe sostenere di avere il dispositivo ma di non averlo attivato o di averlo momentaneamente rimosso. Dal punto di vista dell’accertamento, ciò non esclude la violazione: l’obbligo riguarda l’uso effettivo del sistema durante il trasporto del bambino. Se, ad esempio, il cuscinetto antiabbandono è nel bagagliaio o scollegato, l’agente può ritenere non rispettata la prescrizione. Analogamente, se il dispositivo è integrato nel seggiolino ma il bambino è seduto senza cinture o in modo tale da non essere rilevato, la contestazione può riguardare sia l’uso scorretto del sistema di ritenuta sia la mancata attivazione del dispositivo. In caso di dubbi, l’automobilista può far annotare le proprie osservazioni nel verbale, ma ciò non sospende l’efficacia immediata della sanzione.

Un altro profilo riguarda i controlli documentali e l’evoluzione verso la digitalizzazione dei dati di circolazione e di guida. Sebbene l’obbligo di dispositivo antiabbandono non sia legato direttamente ai documenti digitali, la tendenza generale è quella di rendere i controlli più rapidi e integrati, con accesso immediato alle informazioni sul veicolo e sul conducente. Questo scenario è coerente con le novità annunciate in tema di patente digitale e documenti in auto, dove si prospetta un controllo sempre più basato su banche dati e meno su supporti cartacei. In prospettiva, anche le verifiche su dotazioni obbligatorie come i dispositivi antiabbandono potrebbero essere supportate da sistemi di registrazione o omologazione consultabili in tempo reale, rendendo ancora più difficile giustificare l’assenza o l’uso improprio del dispositivo.

Consigli pratici per scegliere, installare e usare correttamente il dispositivo

La scelta del dispositivo antiabbandono non è solo una questione di prezzo o di comodità, ma soprattutto di conformità alle specifiche tecniche fissate dal MIT. Il decreto ministeriale richiamato nella comunicazione “Dispositivi antiabbandono auto, De Micheli firma il decreto” stabilisce che i sistemi devono essere in grado di attivare un allarme in caso di allontanamento del conducente con il bambino ancora a bordo, e che l’avviso deve essere percepibile in modo chiaro e univoco, anche tramite collegamento con smartphone o altri dispositivi, come indicato nella news del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Prima dell’acquisto, è quindi fondamentale verificare che il prodotto riporti l’indicazione di conformità al decreto e che sia omologato per l’uso con il proprio seggiolino o veicolo.

Per ridurre il rischio di errori, è utile seguire alcuni passaggi pratici nella scelta e nell’uso quotidiano del dispositivo:

  • Controllare che il dispositivo sia specificamente indicato come “antiabbandono” e conforme al decreto MIT, evitando prodotti generici di monitoraggio non espressamente destinati a questo scopo.
  • Verificare la compatibilità con il seggiolino (cuscinetti universali, sistemi integrati, dispositivi da collegare alla cintura) e con l’eventuale app da installare sullo smartphone.
  • Leggere con attenzione il manuale d’uso, in particolare le modalità di attivazione dell’allarme, la gestione della batteria e gli avvisi in caso di malfunzionamento.
  • Eseguire una prova a veicolo fermo: simulare l’allontanamento dal mezzo con il bambino seduto, per verificare che l’allarme si attivi correttamente e sia chiaramente percepibile.
  • Stabilire una routine: ad esempio, controllare sempre visivamente il seggiolino prima di chiudere l’auto, anche se il dispositivo non ha segnalato anomalie, così da non affidarsi esclusivamente all’elettronica.

Un errore frequente è considerare il dispositivo come un semplice accessorio e non come parte integrante del sistema di sicurezza del bambino. Se, ad esempio, si presta l’auto a un parente che trasporta il minore, ma non si fornisce anche il dispositivo o non si spiega come attivarlo, il rischio è che il bambino viaggi senza protezione completa e che, in caso di controllo, venga contestata la violazione. Un altro scenario tipico riguarda i dispositivi collegati allo smartphone: se il conducente cambia telefono, disinstalla l’app o disattiva le notifiche, il sistema potrebbe non funzionare correttamente pur essendo fisicamente presente sul seggiolino. In queste situazioni, se l’allarme non si attiva e il bambino viene dimenticato a bordo, le conseguenze possono essere gravissime sia sul piano umano sia su quello giuridico, con possibili responsabilità per lesioni o peggio. Per questo, oltre a scegliere un dispositivo conforme, è essenziale mantenere alta l’attenzione e integrare l’uso della tecnologia con abitudini di controllo visivo e organizzativo, riducendo al minimo la possibilità di errore.