Cosa succede se uso il cellulare mentre guido?
Regole del Codice della Strada su cellulare alla guida, sanzioni, sospensione patente e decurtazione punti
Usare il cellulare mentre si guida è una delle condotte più frequenti e pericolose alla guida. Il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato quali dispositivi si possono usare, quali sono vietati durante la marcia, e quali conseguenze scattano in termini di multe, sospensione della patente e decurtazione punti.
Quali dispositivi sono vietati durante la marcia
La norma di riferimento è l’articolo 173 del Codice della Strada, che disciplina l’uso di lenti e di determinati apparecchi durante la guida. Il comma 2 vieta espressamente al conducente di far uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, nonché di usare cuffie sonore, con eccezioni specifiche per i conducenti dei veicoli delle forze armate, dei Corpi indicati nell’articolo 138, comma 11, e di polizia. Ciò significa che qualunque dispositivo elettronico che richieda di tenere in mano il telefono o di indossare cuffie che isolano l’udito rientra nel divieto, indipendentemente dalla marca o dall’applicazione utilizzata. Il focus della norma è sul fatto che l’uso di questi strumenti toglie attenzione e controllo fisico del veicolo, riducendo la sicurezza della circolazione.
La disposizione individua anche quali sistemi sono ammessi, precisando che è consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a condizione che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che il funzionamento di tali dispositivi non richieda l’uso delle mani. Questo comporta che gli impianti integrati nel veicolo, i sistemi vivavoce che si attivano con comandi al volante o vocali e gli auricolari che non obbligano a tenere il telefono in mano rientrano tra le soluzioni ammesse, purché non compromettano l’ascolto dei rumori esterni rilevanti per la sicurezza. Resta comunque centrale il principio generale secondo cui l’utente della strada deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, come ribadito dall’obbligo generale di prudenza contenuto nell’articolo 140 del Codice della Strada.
È importante distinguere tra il semplice possesso del cellulare a bordo e il suo uso durante la marcia. Portare con sé lo smartphone spento o non utilizzato non costituisce violazione: ciò che rileva è l’impiego operativo del dispositivo, ossia parlare, scrivere messaggi, consultare applicazioni o schermi che richiedano l’attenzione visiva o manuale del conducente. Il divieto si applica in modo omogeneo a tutti i conducenti di veicoli a motore per i quali sia richiesta la patente di guida, senza differenze testuali tra categorie di veicoli nella disposizione specifica; la valutazione concreta può variare a seconda del tipo di mezzo, ma la regola di fondo resta la stessa.
Accanto alla disciplina specifica dell’uso di apparecchi elettronici, va ricordato che il comportamento alla guida è inquadrato in un sistema di norme di condotta che impongono in ogni caso scelte responsabili. L’articolo 140, infatti, stabilisce che tutti gli utenti devono garantire che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale. Ciò implica che, anche quando un dispositivo rientra tra quelli formalmente consentiti, il suo utilizzo non deve tradursi in una distrazione tale da ridurre il controllo del mezzo o la capacità di reagire a situazioni impreviste: in caso contrario, si potrebbe comunque configurare una guida non conforme ai principi generali del Codice.
Multe e sospensione patente per uso del cellulare
Quando il conducente viola il divieto di usare il cellulare o gli altri dispositivi elencati, durante la marcia, mentre conduce un veicolo, si applica il regime sanzionatorio previsto dal comma 3-bis dell’articolo 173 del Codice della Strada. La norma stabilisce, per la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 (quindi l’uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, ecc. che comportino l’allontanamento delle mani dal volante o l’uso di cuffie sonore non consentite), una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 e 1.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Si tratta quindi di una violazione economicamente rilevante e con conseguenze dirette sulla possibilità di continuare a guidare.
La stessa disposizione prevede un aggravamento in caso di reiterazione nel tempo. Qualora il medesimo soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, l’importo della sanzione aumenta, con un minimo di 350 euro e un massimo di 1.400 euro, mentre la sospensione della patente di guida si estende da uno a tre mesi. La legge, quindi, non si limita a punire il primo episodio, ma contrasta in modo più severo le condotte abituali o la scarsa attenzione alle regole dopo una prima contestazione. In sede applicativa, l’individuazione della recidiva implica il confronto con le precedenti violazioni dello stesso articolo commesse dal medesimo conducente entro il periodo considerato.
Oltre alla sospensione direttamente collegata all’illecito specifico, può intervenire una ulteriore forma di sospensione correlata al sistema della patente a punti, disciplinato dall’articolo 218-ter del Codice della Strada. Questa disposizione prevede che, qualora al momento dell’accertamento di alcune violazioni (tra cui espressamente l’articolo 173, comma 3-bis) il punteggio residuo sulla patente sia inferiore a venti punti, si applichi una sospensione “breve” aggiuntiva, la cui durata varia da sette a quindici giorni a seconda del punteggio ancora disponibile. In questo modo il sistema collega direttamente la gravità della condotta alla posizione del conducente in termini di punti residui.
L’effetto combinato delle sanzioni pecuniarie e delle sospensioni, sia specifiche sia connesse al punteggio, mostra come l’uso improprio del cellulare alla guida sia collocato dal Codice tra le infrazioni con un impatto significativo sulla sicurezza. Questo inquadramento è coerente con il principio generale del Codice, che mira a prevenire comportamenti in grado di creare pericolo o intralcio per la circolazione, a partire da tutte le forme di distrazione che riducono la capacità di controllo del veicolo e di percezione dell’ambiente circostante.
Decurtazione punti e recidiva nel biennio
Parallelamente alla multa e alla sospensione, l’uso del cellulare mentre si guida incide sulla patente a punti, regolata dall’articolo 126-bis del Codice della Strada. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio iniziale di venti punti, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; questo punteggio subisce decurtazioni, in misura definita da un’apposita tabella allegata, ogni volta che viene comunicata la violazione di una norma che comporti sospensione della patente o rientri tra le norme di comportamento del titolo V per le quali il sistema punti è espressamente previsto. Il verbale di contestazione deve indicare il punteggio corrispondente a ciascuna violazione, così che il conducente sia consapevole dell’incidenza sull’abilitazione alla guida.
L’allegato all’articolo 126-bis, che riporta la tabella dei punti, indica per ciascun articolo violato la quantità di punti da sottrarre. La disciplina generale stabilisce inoltre che, qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni tra quelle rilevanti ai fini del punteggio, possano essere decurtati complessivamente al massimo quindici punti, salvo i casi in cui sia prevista la sospensione o la revoca della patente. Per l’uso del cellulare alla guida, la decurtazione è collegata proprio al comma 3-bis dell’articolo 173, che rientra tra le fattispecie considerate dal sistema sanzionatorio accessorio e viene richiamato espressamente dall’articolo 218-ter nella parte relativa alle sospensioni aggiuntive.
La recidiva nel biennio, già considerata dall’articolo 173 per l’inasprimento di multa e sospensione, si intreccia quindi con il meccanismo della patente a punti. Ogni nuova violazione sottrae ulteriori punti dal punteggio iniziale, avvicinando il conducente alle soglie che determinano conseguenze più gravi, come le sospensioni brevi automatiche previste dall’articolo 218-ter quando il punteggio residuo scende sotto i venti o addirittura sotto i dieci punti. La reiterazione del comportamento non è soltanto un’aggravante economica, ma diventa un indicatore di inaffidabilità alla guida, che il legislatore contrasta con misure crescenti.
Nell’applicazione pratica, il flusso informativo è regolato dal comma 2 dell’articolo 126-bis: l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione deve comunicare entro trenta giorni la decurtazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, una volta definita la contestazione (pagamento, scadenza dei termini di ricorso o conclusione dei ricorsi stessi). Questo passaggio amministrativo consente di aggiornare in modo ufficiale il punteggio associato alla patente del conducente, rendendo possibile l’eventuale applicazione delle sospensioni collegate al punteggio e il monitoraggio della recidiva su base temporale.
Uso del vivavoce e auricolari: cosa è consentito
L’articolo 173 del Codice della Strada distingue con chiarezza tra dispositivi vietati e sistemi ammessi. Mentre è proibito usare durante la marcia apparecchi che impongano l’allontanamento delle mani dal volante – come tenere in mano lo smartphone per telefonare, scrivere o leggere messaggi, navigare tra applicazioni o comporre numeri – è invece espressamente consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a condizione che non richiedano l’impiego delle mani per il loro funzionamento. Questa esenzione copre tanto i sistemi integrati nel veicolo (ad esempio comandi al volante collegati al telefono) quanto i dispositivi esterni opportunamente configurati per essere gestiti senza toccare lo smartphone.
La norma collega però questa possibilità a un requisito essenziale: il conducente deve avere adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie, senza necessità di usare le mani per mantenere o regolare il dispositivo. L’obiettivo è evitare che l’uso di auricolari o vivavoce comprometta la possibilità di percepire i suoni esterni importanti per la sicurezza, come clacson, sirene di emergenza o rumori di traffico anomali. In questa prospettiva, il legislatore non incoraggia un uso estensivo del telefono, ma tollera l’impiego di strumenti tecnologici che riducano il rischio di distrazione manuale e visiva, mantenendo comunque l’attenzione prevalente sulla guida.
Resta sempre valido il principio generale per cui anche l’uso di dispositivi formalmente consentiti non deve tradursi in una guida pericolosa. L’articolo 140 impone che tutti gli utenti della strada si comportino in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione e da salvaguardare la sicurezza stradale. Un utilizzo del vivavoce che comporti, ad esempio, lunghe conversazioni particolarmente impegnative dal punto di vista emotivo o cognitivo può ridurre l’attenzione e, in situazioni critiche, contribuire comunque a un incidente. In tali casi, la valutazione complessiva del comportamento alla guida tiene conto non solo del rispetto formale del divieto di tenere in mano il cellulare, ma anche della concreta capacità del conducente di mantenere il controllo del veicolo.
In sintesi, la disciplina sull’uso di vivavoce e auricolari è costruita per permettere quelle soluzioni tecnologiche che minimizzano l’interferenza con i comandi del veicolo e con la percezione dell’ambiente, ma non elimina la responsabilità del conducente nel modulare e, se necessario, interrompere qualsiasi conversazione o utilizzo non strettamente indispensabile quando le condizioni del traffico o della strada lo richiedano. Il rispetto della norma si integra quindi con una valutazione prudente del proprio stato di attenzione e delle condizioni circostanti.
Consigli per evitare distrazioni alla guida
Le norme del Codice della Strada, e in particolare l’obbligo di non costituire pericolo sancito dall’articolo 140, forniscono il quadro giuridico entro cui si colloca anche la gestione delle distrazioni legate al cellulare. Per ridurre il rischio di infrazioni e aumentare la sicurezza, è opportuno che il conducente organizzi il proprio comportamento ancora prima di mettersi alla guida. Ad esempio, impostare in anticipo eventuali percorsi sul navigatore, attivare modalità che limitino le notifiche e predisporre l’eventuale collegamento del telefono al sistema vivavoce prima di iniziare il viaggio sono scelte che evitano la necessità di manipolare il dispositivo in movimento, restando pienamente coerenti con il divieto di allontanare le mani dal volante sancito dall’articolo 173.
Un ulteriore aspetto importante riguarda la gestione delle chiamate e dei messaggi non urgenti. Il Codice vieta l’uso degli apparecchi durante la marcia, non la loro consultazione a veicolo fermo e in condizioni di sicurezza; organizzare il tragitto prevedendo eventuali soste, compatibilmente con i divieti di fermata e sosta disciplinati da altre norme, permette di rispondere a comunicazioni importanti senza esporsi alle sanzioni collegate all’uso del dispositivo in movimento. Tale comportamento risponde non solo alle prescrizioni specifiche dell’articolo 173, ma anche alla logica sottesa al sistema della patente a punti introdotto dall’articolo 126-bis, che premia nel tempo chi mantiene una condotta rispettosa delle regole e attenta alla sicurezza.
È utile considerare anche l’effetto cumulativo delle distrazioni: l’uso improprio del cellulare può sommarsi ad altre condotte, come velocità eccessiva o mancato rispetto della distanza di sicurezza, sanzionate da ulteriori disposizioni del titolo V richiamate dalla tabella allegata all’articolo 126-bis. Ogni violazione aggiunge decurtazioni di punti e può contribuire a far scendere rapidamente il punteggio residuo, attivando i meccanismi di sospensione collegati al punteggio previsti dall’articolo 218-ter. Adottare abitudini prudenti nella gestione del cellulare significa quindi anche preservare nel tempo il proprio patrimonio di punti e ridurre il rischio di sospensioni improvvise.
Infine, il rispetto rigoroso delle norme sull’uso del cellulare alla guida si inserisce in una concezione complessiva della sicurezza stradale in cui ogni conducente contribuisce, con il proprio comportamento, alla tutela di sé e degli altri utenti. Evitare distrazioni non è solo un modo per sottrarsi alle sanzioni previste dall’articolo 173, ma rappresenta una concreta attuazione del principio di responsabilità che informa l’intero Codice della Strada, a partire dall’articolo 140. Pianificare i propri spostamenti, limitare l’uso del telefono allo stretto necessario e utilizzare esclusivamente i dispositivi consentiti sono scelte che riducono il rischio di incidenti e preservano, nel lungo periodo, sia la sicurezza sia la continuità del proprio diritto di guida.
Fonti normative
- Articolo 173 del Codice della Strada – Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
- Articolo 126-bis del Codice della Strada – Patente a punti
- Articolo 218-ter del Codice della Strada – Sospensione della patente in relazione al punteggio
- Articolo 140 del Codice della Strada – Principio informatore della circolazione
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.