Data Act sulle auto: come useremo i dati per risparmiare sull’assicurazione?
Impatto del Data Act sui dati delle auto connesse, sulle polizze telematiche e sui diritti degli automobilisti in tema di privacy e portabilità
Il Data Act europeo promette di cambiare il modo in cui usiamo i dati generati dalle auto connesse, aprendo alla possibilità di condividerli con officine, fornitori di servizi di mobilità e compagnie di assicurazione. Per gli automobilisti questo può tradursi in polizze più personalizzate e, in alcuni casi, in un risparmio sul premio, ma richiede anche maggiore consapevolezza su quali dati vengono raccolti, come vengono trattati e quali diritti si possono esercitare in termini di accesso, consenso e revoca.
Quali dati del veicolo sono accessibili e con quale consenso
Le auto moderne, soprattutto se connesse, generano una grande quantità di informazioni durante l’uso quotidiano. Si tratta di dati che possono riguardare il funzionamento del veicolo (chilometraggio, stato dei sistemi di sicurezza, consumi), lo stile di guida (accelerazioni, frenate, velocità media) e, in alcuni casi, anche elementi di localizzazione. Il Data Act, applicabile ai prodotti e servizi connessi, stabilisce che l’utente del veicolo – che può essere il proprietario o chi lo utilizza in base a un contratto – ha il diritto di accedere a questi dati e di condividerli con terze parti, come ad esempio una compagnia di assicurazione interessata a proporre una polizza basata sull’uso reale dell’auto.
Dal punto di vista pratico, questo significa che i dati non restano più esclusivamente nelle mani del costruttore o del fornitore del servizio connesso, ma possono essere messi a disposizione dell’utente in forma comprensibile e, su sua richiesta, trasmessi a un altro soggetto. Tuttavia, quando i dati sono riconducibili a una persona fisica – ad esempio perché permettono di identificare il conducente o i suoi spostamenti – entrano in gioco anche le regole sulla protezione dei dati personali. In questi casi, la condivisione con un assicuratore richiede un consenso specifico, informato e revocabile, che deve essere distinto da altre finalità, come il semplice utilizzo dei servizi di bordo o la manutenzione del veicolo.
È utile distinguere tra diverse categorie di dati. I dati puramente tecnici, come la temperatura del motore o il livello di carica della batteria, possono essere trattati in modo diverso rispetto ai dati che descrivono il comportamento di guida o la posizione del veicolo, che sono più sensibili dal punto di vista della privacy. In molti casi, le compagnie di assicurazione interessate a sviluppare prodotti basati sui dati di utilizzo si concentrano su indicatori di rischio, come la frequenza delle frenate brusche o l’uso notturno dell’auto, che possono essere elaborati in forma aggregata o pseudonimizzata. Tuttavia, quando l’obiettivo è collegare questi indicatori a un contratto individuale, è inevitabile che il trattamento coinvolga dati personali e richieda quindi garanzie adeguate.
Il Data Act prevede che l’accesso e la condivisione dei dati avvengano a condizioni eque e non discriminatorie, con obblighi di trasparenza sulle tipologie di dati disponibili e sulle modalità di messa a disposizione. Per l’utente, questo si traduce nella possibilità di sapere quali dati il veicolo genera, in che formato possono essere forniti e con quali limiti possono essere utilizzati da terzi. In prospettiva, ciò dovrebbe facilitare la nascita di servizi assicurativi più concorrenziali, in cui l’automobilista può scegliere a chi affidare i propri dati per ottenere offerte più mirate, mantenendo però il controllo sul consenso e sulla possibilità di interrompere la condivisione.
Polizze telematiche UBI e pay‑per‑use: quando convengono davvero
Le polizze telematiche basate sull’uso del veicolo, spesso indicate con l’acronimo UBI (Usage-Based Insurance), non sono una novità assoluta: da anni alcune compagnie propongono formule che utilizzano una scatola nera o un dispositivo collegato alla presa OBD per monitorare chilometri percorsi, orari di guida e stile di conduzione. Il Data Act, però, può ampliare questo scenario, consentendo alle assicurazioni di accedere, previo consenso dell’utente, ai dati generati direttamente dal veicolo connesso, senza necessariamente installare dispositivi aggiuntivi. In questo contesto rientrano anche le polizze pay‑per‑use, in cui il premio è legato in modo più stretto al reale utilizzo dell’auto, ad esempio al numero di chilometri percorsi in un certo periodo.
La convenienza di queste soluzioni dipende da diversi fattori. In generale, le polizze UBI possono risultare più vantaggiose per chi percorre pochi chilometri all’anno, guida prevalentemente in orari diurni e adotta uno stile di guida prudente. In questi casi, i dati raccolti possono evidenziare un profilo di rischio inferiore rispetto alla media, permettendo alla compagnia di proporre un premio più contenuto. Al contrario, chi utilizza l’auto in modo intenso, percorre spesso lunghe distanze o guida in condizioni considerate più rischiose potrebbe non ottenere un risparmio significativo, e in alcuni casi potrebbe addirittura vedere aumentare il costo rispetto a una polizza tradizionale.
Un altro elemento da considerare è il grado di trasparenza con cui la compagnia spiega come vengono utilizzati i dati per calcolare il premio. Un modello di tariffazione basato sui dati di guida dovrebbe indicare in modo chiaro quali parametri incidono sul costo della polizza, con quali pesi e con quali soglie. Senza queste informazioni, l’automobilista rischia di non comprendere appieno il legame tra il proprio comportamento al volante e l’importo che si trova a pagare. Il Data Act, favorendo l’accesso ai dati e la possibilità di confrontare più offerte, può contribuire a rendere il mercato più trasparente, ma molto dipenderà da come gli operatori assicurativi tradurranno queste possibilità in prodotti comprensibili.
Infine, è importante valutare anche gli aspetti contrattuali. Alcune polizze telematiche prevedono vincoli di durata, penali in caso di recesso anticipato o condizioni specifiche sulla proprietà dei dati raccolti. Con l’entrata in vigore delle norme europee sull’accesso ai dati dei prodotti connessi, l’utente dovrebbe poter chiedere che le informazioni generate dal proprio veicolo siano messe a disposizione anche di un’altra compagnia, favorendo il passaggio a offerte più convenienti. Per sfruttare davvero il potenziale di risparmio, quindi, non basta guardare al premio iniziale: occorre leggere con attenzione le clausole relative all’uso dei dati, alla loro portabilità e alle condizioni per cambiare assicuratore.
Privacy e sicurezza: rischi, tutele e revoca dell’accesso
L’utilizzo dei dati del veicolo per finalità assicurative solleva interrogativi legati alla privacy e alla sicurezza delle informazioni. I dati di guida possono rivelare abitudini personali, orari di spostamento, luoghi frequentati con regolarità e, in alcuni casi, anche lo stile di vita del conducente. Per questo motivo, quando tali dati sono riconducibili a una persona identificata o identificabile, rientrano nella categoria dei dati personali e devono essere trattati nel rispetto delle norme europee sulla protezione dei dati. Ciò implica, tra l’altro, che la compagnia di assicurazione debba indicare in modo chiaro le finalità del trattamento, la base giuridica utilizzata, i tempi di conservazione e i diritti che l’interessato può esercitare.
Un aspetto centrale è il consenso alla condivisione dei dati. Nel contesto delle polizze basate sull’uso, il consenso dovrebbe essere libero, specifico e informato, e non può essere confuso con l’accettazione generale delle condizioni di polizza. L’automobilista deve poter comprendere quali categorie di dati saranno raccolte, con quale frequenza, per quali scopi e se verranno utilizzate anche per finalità ulteriori, come analisi statistiche o sviluppo di nuovi prodotti. Inoltre, il consenso deve essere revocabile in qualsiasi momento, con modalità semplici e accessibili, senza che ciò comporti automaticamente penalizzazioni sproporzionate o la perdita di diritti già maturati sul contratto assicurativo.
La sicurezza dei dati è un altro elemento da non sottovalutare. La trasmissione delle informazioni dal veicolo alla compagnia di assicurazione, o a eventuali intermediari tecnici, deve avvenire con misure adeguate a prevenire accessi non autorizzati, alterazioni o perdite. Questo riguarda sia gli aspetti tecnologici, come la cifratura dei flussi di dati e la protezione dei server, sia gli aspetti organizzativi, come la gestione degli accessi interni e la formazione del personale. Il Data Act, nel promuovere l’accesso equo ai dati, richiama anche la necessità di garantire che la condivisione non comprometta la sicurezza del prodotto connesso né la riservatezza delle informazioni, imponendo obblighi specifici a chi riceve i dati.
Per l’utente, è importante sapere che, oltre al consenso, esistono altri diritti esercitabili nei confronti del soggetto che tratta i dati, come il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione del trattamento e, in alcuni casi, di opposizione. Nel contesto delle polizze telematiche, questo può tradursi nella possibilità di chiedere quali dati siano stati effettivamente raccolti, come siano stati utilizzati per valutare il rischio e se siano stati condivisi con altri soggetti. La revoca dell’accesso ai dati del veicolo, resa possibile anche dal quadro normativo europeo sui prodotti connessi, dovrebbe consentire all’automobilista di interrompere la condivisione con una determinata compagnia, pur mantenendo la facoltà di utilizzare gli stessi dati con un altro operatore, nel rispetto delle condizioni previste dal contratto e dalla normativa.
Come cambiare compagnia trasferendo i propri dati
Uno degli obiettivi del Data Act è facilitare la portabilità dei dati tra diversi operatori, in modo che l’utente non resti “bloccato” presso un unico fornitore solo perché quest’ultimo detiene le informazioni generate dal prodotto connesso. Applicato al settore auto e assicurazioni, questo significa che il proprietario o utilizzatore del veicolo dovrebbe poter chiedere che i dati di utilizzo raccolti nel tempo siano messi a disposizione in un formato strutturato e, se necessario, trasmessi direttamente a una nuova compagnia. In prospettiva, ciò potrebbe rendere più semplice confrontare offerte basate sullo storico di guida reale, senza dover ripartire da zero ogni volta che si cambia assicuratore.
Dal punto di vista operativo, il passaggio a una nuova compagnia potrebbe seguire alcuni passaggi ricorrenti. In primo luogo, l’utente dovrebbe verificare quali dati siano effettivamente disponibili: ad esempio, chilometraggio annuale, frequenza degli incidenti, indicatori di stile di guida. Successivamente, può richiedere al costruttore del veicolo, al fornitore del servizio connesso o alla compagnia attuale di mettere a disposizione tali dati, specificando che intende condividerli con un nuovo assicuratore. Il Data Act prevede che questa condivisione avvenga a condizioni eque e non discriminatorie, evitando che il detentore dei dati ostacoli il trasferimento con costi eccessivi o ritardi ingiustificati.
Per le compagnie di assicurazione, la possibilità di ricevere dati generati dal veicolo apre la strada a modelli di valutazione del rischio più precisi, ma richiede anche di organizzare processi chiari per l’onboarding dei nuovi clienti. L’automobilista dovrebbe poter fornire il consenso alla ricezione e all’uso dei dati direttamente alla nuova compagnia, che a sua volta dovrà rispettare le regole sulla protezione dei dati personali e sulle finalità dichiarate. In questo contesto, la trasparenza diventa un elemento competitivo: chi saprà spiegare meglio come utilizza i dati e quali vantaggi concreti ne derivano per il cliente potrebbe risultare più attrattivo, soprattutto per chi è disposto a condividere le proprie informazioni in cambio di tariffe più mirate.
Infine, è importante considerare che la portabilità dei dati non elimina la necessità di valutare con attenzione le condizioni contrattuali. Anche se il quadro normativo europeo punta a rendere più semplice il passaggio da un operatore all’altro, restano fondamentali aspetti come la durata della polizza, le clausole di recesso, le eventuali franchigie e le esclusioni di copertura. I dati di guida possono aiutare a ottenere un’offerta più aderente al proprio profilo di rischio, ma non sostituiscono la lettura critica del contratto. In prospettiva, la combinazione tra Data Act, veicoli connessi e polizze basate sull’uso potrebbe offrire agli automobilisti maggiori margini di scelta e, in alcuni casi, di risparmio, a condizione di esercitare in modo consapevole i propri diritti sui dati e di confrontare le proposte disponibili sul mercato.