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Rischi una doppia multa fino a 1.075€ se non comunichi chi guidava

Quando nasce l’obbligo di comunicare i dati del conducente dopo una multa

In primo piano, documenti legali vuoti riguardanti le normative di guida con un portachiavi non marchiato.
diEzio Notte

In sintesi

  • L’obbligo di comunicare i dati del conducente deriva dall’art.126‑bis CdS e scatta solo per violazioni con decurtazione punti.
  • Il proprietario o obbligato deve inviare generalità e dati patente entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
  • Il mancato invio nei 60 giorni comporta sanzione autonoma da 269 a 1.075 euro (art.126‑bis c.2 e art.180 c.8).
  • La decurtazione punti è applicata solo al titolare della patente individuato dopo la comunicazione, non automaticamente al proprietario.
  • Dal 1° ottobre 2020 non viene più inviata la lettera con il saldo punti; il conducente verifica tramite il Portale dell’Automobilista.

La doppia sanzione scatta quando, oltre alla multa principale con decurtazione punti patente, viene applicata un’ulteriore multa per omessa comunicazione dei dati del conducente: due verbali distinti, perfettamente legittimi, ma evitabili con un po’ di attenzione. Il problema nasce quando il proprietario del veicolo paga il verbale e poi dimentica di inviare la comunicazione, o la invia fuori tempo massimo, perdendo soldi e spesso anche punti inutilmente.

Quando nasce l’obbligo di comunicare i dati del conducente dopo una multa

L’obbligo di comunicare i dati del conducente discende dall’art. 126-bis del Codice della Strada, cioè dalle norme sulla patente a punti. Scatta solo per le violazioni che prevedono la decurtazione dei punti e solo quando, al momento dell’accertamento (tipicamente autovelox, tutor, semaforo rosso con telecamera), il conducente non è stato identificato. Se chi guida viene fermato e i suoi dati sono riportati già nel verbale, non serve alcuna comunicazione successiva.

Il proprietario del veicolo, o l’obbligato in solido indicato dall’art. 196 del Codice della Strada (ad esempio utilizzatore in leasing o noleggio a lungo termine), è tenuto a fornire le generalità e gli estremi della patente di chi era al volante. In base ai dati disponibili, questo adempimento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale, decorso il quale scatta una seconda sanzione autonoma per la sola mancata comunicazione, a prescindere dalla sorte della multa originaria.

Per i casi tipici di autovelox e videosorveglianza, gli enti spesso allegano al verbale un modulo precompilato per la comunicazione: compilarlo e restituirlo è il modo più semplice per non finire nel mirino dell’art. 126-bis, comma 2. Esistono anche procedure telematiche tramite portali comunali o provinciali, come dimostrano i modelli indicati dagli sportelli telematici locali, che ribadiscono il termine di 60 giorni e le conseguenze dell’inadempimento.

Come si collega la sanzione amministrativa alla decurtazione dei punti patente

La multa principale riguarda sempre la violazione del Codice della Strada (eccesso di velocità, mancato rispetto del semaforo, precedenze, uso del cellulare, e così via). A questa, per alcune infrazioni, si accompagna la decurtazione dei punti, che però può avvenire solo a carico del titolare della patente che era effettivamente alla guida. Quando il conducente non viene identificato subito, la decurtazione resta “congelata” finché non arriva la comunicazione dei dati del responsabile.

La giurisprudenza e la dottrina, richiamate anche dalla Rivista Giuridica dell’ACI sull’obbligo di comunicazione ex art. 126-bis, hanno chiarito che multa pecuniaria, sottrazione di punti e sanzione per omessa comunicazione sono piani diversi. Il proprietario che non indica chi guidava si espone alla seconda sanzione pecuniaria, ma questo non fa scattare automaticamente la decurtazione a suo carico, proprio perché la sottrazione punti richiede l’individuazione del titolare della patente.

Il meccanismo pratico è questo: se i dati arrivano correttamente entro il termine, l’organo accertatore chiede al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione di togliere i punti alla patente indicata. Dal 1° ottobre 2020, come ricorda il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non viene più inviata la lettera cartacea con il saldo punti: il conducente deve controllare autonomamente tramite il Portale dell’Automobilista o gli altri canali ufficiali.

Cosa succede se non si inviano i dati del conducente nei termini previsti

Se il proprietario non comunica le generalità del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale, scatta una nuova violazione specifica: l’omessa o incompleta comunicazione dei dati, richiamata dall’art. 126-bis, comma 2, in combinato con l’art. 180, comma 8, del Codice della Strada. Secondo una sintesi della circolare del Ministero dell’Interno riportata dalla FAI, la sanzione pecuniaria per questa infrazione va da 269 a 1.075 euro, del tutto autonoma rispetto alla multa originaria.

Questo significa che il proprietario può ritrovarsi con due verbali separati: uno per l’eccesso di velocità o la violazione al semaforo, l’altro per non aver indicato chi guidava. Anche pagando puntualmente la prima sanzione, l’ente creditore può emettere la seconda se la comunicazione non è arrivata, o è arrivata fuori termine, o è stata ritenuta del tutto evasiva. Proprio per questa autonomia, parlare di “doppia sanzione” non indica un divieto di legge ma una conseguenza pratica di una gestione disattenta del verbale.

Per evitare questo scenario basta seguire una regola semplice: alla ricezione di una multa con decurtazione punti ma senza identificazione del conducente, occorre gestire come due adempimenti distinti il pagamento (o il ricorso) della sanzione principale e l’invio del modulo con i dati del guidatore. Rimandare la comunicazione confidando di “cavarla solo con il pagamento” è il classico errore che porta dritto al verbale da centinaia di euro ex art. 126-bis.

Sanzioni amministrative accessorie: sospensione e revoca patente nei casi più gravi

Per alcune violazioni, oltre alla sanzione pecuniaria e alla decurtazione dei punti, il Codice della Strada prevede sanzioni amministrative accessorie come la sospensione o, nei casi estremi, la revoca della patente. Si pensi a eccessi di velocità molto rilevanti, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sorpassi vietati particolarmente pericolosi. In questi scenari la corretta identificazione del conducente è decisiva per capire chi rischia concretamente la misura accessoria.

La sospensione può essere disposta sia in via “accessoria” dal giudice o dal prefetto, sia in via “prefettizia” immediata dopo il ritiro del documento. Un approfondimento sulla sospensione prefettizia e accessoria della patente nel 2026 chiarisce come questi provvedimenti si combinano. In relazione ai dati del conducente, se per una violazione che comporta sospensione non viene comunicato chi guidava, il proprietario rischia soprattutto la maxi-multa per omessa comunicazione, ma la misura accessoria non può essere “spostata” su un soggetto diverso dal reale conducente senza adeguata prova.

In situazioni borderline può accadere che il proprietario preferisca non indicare un familiare già vicino all’azzeramento punti o già colpito da precedenti sospensioni, accettando la multa per omessa comunicazione. È una scelta di convenienza che ha un costo economico molto elevato e che, se replicata, può portare a contestazioni ulteriori sulla genuinità del comportamento, oltre a lasciare comunque in vita il verbale originario, che resta dovuto a prescindere.

Come gestire correttamente verbale, comunicazione conducente e ricorsi

La gestione corretta passa da alcuni passaggi chiave che riducono il rischio di dimenticanze e doppie sanzioni. Quando arriva un verbale per infrazione con decurtazione punti e conducente non identificato, un metodo pratico è seguire questi step, tenendo d’occhio sia il pagamento sia la comunicazione dei dati:

  • Verificare immediatamente se la violazione comporta decurtazione punti e se nel verbale è già indicato chi guidava al momento del fatto.
  • Annotare la data di notifica del verbale e calcolare con precisione i 60 giorni entro cui vanno trasmessi i dati del conducente all’organo accertatore.
  • Compilare e conservare copia del modulo di comunicazione, inviandolo con modalità che consentano la prova dell’avvenuto invio (raccomandata, PEC, sportello telematico).
  • Valutare se pagare la multa, presentare ricorso o chiedere rateizzazione, ricordando che queste scelte non eliminano di per sé l’obbligo di comunicare i dati, salvo specifiche indicazioni dell’ente.

Un punto spesso frainteso riguarda il rapporto tra ricorso e obbligo di comunicazione. Una news del Portale dell’Automobilista sull’obbligo di fornire i dati del conducente ha chiarito che, quando il proprietario dimostra di aver proposto ricorso avverso il verbale, non è tenuto a comunicare le generalità del conducente finché il procedimento non si è definito. Resta però fondamentale informare l’ente dell’avvenuto ricorso nei termini indicati.

Per approfondire casi specifici come le infrazioni ai semafori con telecamera, esistono analisi dedicate sulle multe per non dichiarare il conducente al semaforo rosso e su quanto si paga di multa se non si dichiara il conducente ai fini della decurtazione punti. In ogni caso, chi è intestatario del veicolo dovrebbe abituarsi a gestire subito, e in modo documentato, sia il verbale principale sia la comunicazione dei dati: aspettare “l’ultimo giorno” è il modo più rapido per regalare all’amministrazione una seconda sanzione da centinaia di euro.