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Depenalizzazione dell’ebbrezza leggera: non ci piace

diEzio Notte

Col nuovo Codice della strada, viene depenalizzata la guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: il conducente è soggetto alla sanzione pecuniaria di 500 euro e alla sospensione della patente da tre a sei mesi. Già questo non ci piace granché. Mah… avran voluto sgravare di lavoro i giudici.

Queste modifiche hanno effetto anche per i fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore della legge (agosto 2010) e ancora pendenti: lo prevede l’articolo 2, comma 2, del Codice penale: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”. E questo ci piace ancor meno.

In caso di accertamento solo sintomatico dello stato di ebbrezza alcolica (il poliziotto stabilisce che sei fatto di alcol guardando i sintomi, per esempio perché parli male o hai lo sguardo perso nel vuoto), si applica una sanzione amministrativa. Invece, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, si è sanzionati penalmente. Tutto questo a tutela di una disposizione sanzionata invece solo amministrativamente. Che casino.

Ci scusiamo se nel titolo l’abbiamo chiamata ebbrezza leggera: è per differenziarla da quella oltre i 0,8 grammi. In realtà, col cavolo che è leggera. Speriamo nella vostra comprensione: lo sforzo di Automobilista.it di semplificare norme atroci è massimo.

foto flickr.com/photos/nostri-imago