Cerca

Dove è vietata la fermata dei veicoli secondo il CDS?

Guida alle regole del Codice della Strada sulla fermata dei veicoli, con divieti, sanzioni e casi pratici in ambito urbano

Divieti di fermata: cosa prevede l’art. 158 del Codice della Strada
diEzio Notte

Capire dove è vietato fermare il veicolo è fondamentale per evitare multe, perdita di punti sulla patente e, soprattutto, situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso cosa si intende per arresto, fermata e sosta, e individua una serie di luoghi in cui la fermata è sempre vietata, indipendentemente dalle esigenze del conducente. In questo articolo analizziamo le definizioni giuridiche, i principali divieti, le sanzioni e alcuni esempi pratici tipici della circolazione in città, così da offrire una guida chiara e coerente con le norme vigenti.

Definizioni di arresto, fermata e sosta nell’art. 157

Per comprendere davvero dove è vietato fermare il veicolo, è indispensabile partire dalle definizioni fornite dall’articolo 157 del Codice della Strada, che distingue in modo netto tra arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza. L’arresto è l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione: ad esempio, il veicolo che si ferma in coda o davanti a un semaforo rosso. In questo caso il conducente non sceglie liberamente di fermarsi, ma è costretto dalle condizioni del traffico o dalla segnaletica. Diverso è il concetto di fermata, che implica una scelta del conducente, pur se di durata limitata e per motivi specifici.

La fermata viene definita come la temporanea sospensione della marcia, anche in area dove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone oppure per altre esigenze di brevissima durata. Due elementi sono centrali: la durata molto contenuta e la finalità concreta (carico/scarico persone o altre necessità rapide). Durante la fermata il conducente deve essere presente e pronto a riprendere immediatamente la marcia, e la manovra non deve arrecare intralcio alla circolazione. Questo significa che non è sufficiente “lasciare le quattro frecce”: la presenza del conducente e la rapidità dell’operazione sono condizioni essenziali.

La sosta, invece, è la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente dal veicolo. Qui la durata non è più “brevissima” e il conducente può lasciare il mezzo parcheggiato, purché nel rispetto delle regole di posizionamento e dei divieti specifici. Il Codice precisa che, durante la sosta, il motore deve essere spento, a conferma del carattere non temporaneo dell’arresto del veicolo. La distinzione tra fermata e sosta è importante perché alcuni luoghi vietano entrambe, mentre altri possono consentire la fermata ma non la sosta, o viceversa, in base alla segnaletica e alle esigenze di sicurezza.

Accanto a queste nozioni, l’articolo 157 introduce anche la sosta di emergenza, cioè l’interruzione della marcia quando il veicolo è inutilizzabile per avaria oppure deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. Questa ipotesi ha una logica diversa: non si tratta di una scelta discrezionale, ma di una necessità legata alla sicurezza. Proprio per questo, in molte situazioni in cui la fermata o la sosta sarebbero vietate, la sosta di emergenza può essere tollerata, purché il conducente adotti tutte le cautele previste dalle altre norme del Codice per segnalare il veicolo fermo e ridurre i rischi per la circolazione.

Lo stesso articolo 157 stabilisce anche come deve essere posizionato il veicolo in caso di fermata o sosta: salvo diversa segnalazione, il mezzo va collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Fuori dei centri abitati, la regola è ancora più stringente: i veicoli in fermata o sosta devono essere collocati fuori dalla carreggiata e non sulle piste ciclabili né, salvo apposita segnalazione, sulle banchine. Queste prescrizioni mostrano come il Codice colleghi sempre fermata e sosta alla necessità di non intralciare il flusso dei veicoli e di garantire spazi sicuri per pedoni e ciclisti.

I principali divieti di fermata previsti dall’art. 158

Una volta chiarite le definizioni, è l’articolo 158 del Codice della Strada a elencare in modo puntuale i luoghi in cui la fermata e la sosta sono vietate. Il comma 1 stabilisce che la fermata e la sosta non sono consentite, ad esempio, in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie, o così vicino da intralciarne la marcia. Qui la ratio è evidente: un veicolo fermo può ostacolare il passaggio di treni o tram, con conseguenze gravissime per la sicurezza. Allo stesso modo, è vietato fermarsi nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione, perché in questi contesti la visibilità e gli spazi di manovra sono ridotti.

Tra i divieti più rilevanti per la circolazione urbana, l’articolo 158 vieta la fermata e la sosta sui dossi e nelle curve, e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità. Fermarsi in questi punti riduce drasticamente il campo visivo degli altri conducenti, aumentando il rischio di tamponamenti o collisioni frontali. È inoltre vietato fermarsi in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. Un veicolo in fermata che copre un semaforo o un cartello può indurre altri utenti in errore, con effetti diretti sulla sicurezza.

Un altro gruppo di divieti riguarda gli attraversamenti e gli spazi dedicati ad altre categorie di utenti. L’articolo 158 vieta la fermata e la sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime. È vietato anche fermarsi sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione, proprio per garantire ai pedoni un percorso libero e sicuro. Il Codice introduce poi divieti specifici per gli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici e per quelli destinati alla ricarica: in questi ultimi, il divieto vale anche per i veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o che permangono oltre un’ora dopo il completamento, con una deroga notturna tra le 23 e le 7, salvo i punti di ricarica di potenza elevata.

È importante notare che il comma 2 dell’articolo 158 elenca ulteriori divieti riferiti in particolare alla sosta, ma molti di questi luoghi sono, di fatto, incompatibili anche con una fermata che non sia strettamente momentanea. Ad esempio, è vietata la sosta allo sbocco dei passi carrabili, dove si impedirebbe l’accesso a proprietà private, e dovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta o di spostarlo. Sono vietate la sosta in seconda fila (salvo veicoli a due ruote), negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus, veicoli su rotaia e veicoli in servizio di piazza, nonché nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici. In molte di queste situazioni, anche una fermata prolungata può essere considerata irregolare perché ostacola servizi essenziali o il transito di categorie protette.

Altri divieti di sosta, che incidono indirettamente sulle scelte di fermata, riguardano le aree pedonali urbane, le zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati, gli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, alle donne in gravidanza o ai genitori con bambini piccoli muniti di permesso rosa, e le aree asservite a impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica. In tutti questi casi, la logica è quella di preservare la funzionalità di spazi dedicati e la sicurezza di utenti particolarmente vulnerabili. Anche quando la norma parla espressamente di sosta, il conducente deve valutare se la propria fermata, per durata e modalità, non si trasformi di fatto in una violazione delle stesse esigenze di tutela.

Sanzioni e punti patente per fermata irregolare

Le violazioni in materia di fermata e sosta non hanno solo una valenza comportamentale, ma comportano precise sanzioni amministrative. L’articolo 158 prevede, per chi viola i divieti di fermata e sosta, l’applicazione di una sanzione pecuniaria, con importi che variano in base alla tipologia di veicolo e alla gravità della condotta, secondo quanto stabilito nel corpo dell’articolo stesso. A queste sanzioni si aggiunge la possibilità di rimozione forzata del veicolo, disciplinata da altre norme del Codice, quando la presenza del mezzo costituisce intralcio grave o pericolo per la circolazione. Il conducente che effettua una fermata irregolare deve quindi considerare non solo la multa, ma anche i costi e i disagi legati all’eventuale recupero del veicolo rimosso.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la decurtazione dei punti dalla patente. L’allegato relativo al sistema a punti indica che, per alcune violazioni specifiche dell’articolo 158, sono previsti tagli di punteggio differenziati. In particolare, per le violazioni del comma 2, lettere d) e h) dell’articolo 158 (relative, ad esempio, agli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus, veicoli su rotaia e alle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici), è prevista la decurtazione di 2 punti. Per la violazione del comma 2, lettera g) (spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e relativi scivoli e raccordi), la decurtazione sale a 4 punti, a conferma della particolare tutela riconosciuta a questi utenti.

Queste previsioni mostrano come il legislatore consideri alcune forme di fermata o sosta irregolare non solo un intralcio, ma una violazione che incide direttamente sulla sicurezza e sui diritti di categorie deboli o di servizi pubblici essenziali. La perdita di punti si aggiunge alla sanzione pecuniaria e può avere effetti nel medio periodo, soprattutto se il conducente commette più infrazioni nel tempo. In presenza di reiterate violazioni di norme sulla circolazione, il sistema del punteggio può infatti condurre alla sospensione della patente, secondo le regole generali previste dal Codice e dalle disposizioni collegate al meccanismo di controllo del punteggio.

Va inoltre ricordato che l’articolo 12-bis del Codice della Strada attribuisce funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata non solo agli organi di polizia stradale, ma anche a personale specificamente designato dai comuni. Questo personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e ha il potere di contestare le infrazioni agli articoli 7, 157 e 158, nonché di disporre la rimozione dei veicoli nei limiti degli ambiti di affidamento. Ciò significa che i controlli sulle fermate irregolari possono essere capillari, soprattutto nelle aree urbane con sosta regolamentata o a pagamento.

Infine, il sistema sanzionatorio prevede che, in caso di più violazioni commesse in tempi diversi ma riconducibili alla stessa norma, possano applicarsi regole particolari sulla considerazione unitaria dell’illecito e sulla misura della sanzione pecuniaria, secondo quanto stabilito dalle disposizioni generali in materia di illeciti reiterati. Anche se queste norme non riguardano esclusivamente la fermata, incidono sul quadro complessivo delle conseguenze economiche per chi, ad esempio, parcheggia o si ferma ripetutamente in aree vietate con lo stesso veicolo. Per il conducente è quindi essenziale adottare abitudini corrette e rispettare sistematicamente i divieti, evitando di accumulare infrazioni che, nel tempo, possono diventare molto onerose.

Esempi pratici: casi tipici di fermata vietata in città

Applicando le norme degli articoli 157 e 158 alla realtà quotidiana, emergono numerosi casi tipici di fermata vietata nelle aree urbane. Un primo esempio riguarda la fermata in prossimità degli incroci: nei centri abitati è vietato fermarsi in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Fermarsi troppo vicino a un incrocio riduce la visibilità per chi sopraggiunge dalle altre direzioni e può ostacolare le manovre di svolta, aumentando il rischio di incidenti. Anche una fermata “veloce” per far scendere un passeggero può risultare irregolare se avviene in questa zona critica.

Un altro caso frequente è la fermata sugli attraversamenti pedonali o immediatamente prima di essi. L’articolo 158 vieta espressamente la fermata sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime. Fermare il veicolo in questi punti obbliga pedoni e ciclisti a deviare dal percorso protetto, esponendoli al traffico veicolare, e impedisce agli altri conducenti di vedere chi sta attraversando. Anche la fermata sui marciapiedi, spesso giustificata con la necessità di “non intralciare la strada”, è vietata salvo diversa segnalazione, perché sottrae spazio alla circolazione pedonale e può creare situazioni di pericolo in prossimità di scuole, fermate del trasporto pubblico o accessi a edifici.

Nelle città sono molto comuni anche le fermate irregolari in corrispondenza delle fermate degli autobus o nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. L’articolo 158 vieta la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza. Inoltre, è vietata la sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici. In questi contesti, anche una fermata di pochi minuti può ostacolare la regolarità del servizio, costringere i mezzi pubblici a manovre pericolose o a fermarsi in mezzo alla carreggiata, con ripercussioni sull’intero flusso del traffico.

Un ulteriore esempio pratico riguarda le fermate davanti ai passi carrabili, ai cassonetti dei rifiuti o agli spazi riservati alle persone con disabilità. La sosta allo sbocco dei passi carrabili è vietata perché impedisce l’accesso a proprietà private o autorimesse, mentre la sosta davanti ai cassonetti ostacola i servizi di igiene urbana. Ancora più delicata è la violazione degli spazi riservati ai veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito: qui, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista una significativa decurtazione di punti dalla patente. Anche quando il conducente pensa di fermarsi “solo un attimo”, la norma tutela in via prioritaria il diritto alla mobilità di chi ha esigenze particolari e necessita di spazi liberi e facilmente accessibili.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.