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Dove è vietata la fermata e la sosta dei veicoli secondo il Codice della Strada?

Guida ai divieti di fermata e sosta previsti dal Codice della Strada, con focus su marciapiedi, attraversamenti, piste ciclabili, veicoli elettrici e sanzioni

Divieto di fermata e di sosta: tutte le zone vietate secondo l’art. 158 CdS
diEzio Notte

Capire dove fermata e sosta sono vietate è fondamentale per evitare multe, rimozioni del veicolo e, soprattutto, situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada. Il Codice della Strada disciplina in modo puntuale i casi in cui non è consentito arrestare il veicolo, anche solo per pochi istanti, e quando invece è vietato lasciarlo in sosta prolungata. In questo articolo analizziamo le principali aree di divieto, con un focus specifico su marciapiedi, attraversamenti, piste ciclabili, spazi per veicoli elettrici e sulle conseguenze sanzionatorie connesse alle violazioni.

Le principali aree in cui fermata e sosta sono sempre vietate

Il punto di riferimento per individuare dove fermata e sosta sono vietate è l’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo dettagliato le situazioni in cui non è consentito arrestare o lasciare in sosta il veicolo. La norma distingue innanzitutto i casi in cui il divieto riguarda sia la fermata sia la sosta, cioè anche l’arresto di brevissima durata, e quelli in cui il divieto riguarda solo la sosta prolungata. Tra i casi di divieto assoluto rientrano, ad esempio, i passaggi a livello, le gallerie, i dossi e le curve, proprio perché si tratta di punti della strada in cui la visibilità è ridotta o la circolazione è particolarmente delicata. L’obiettivo è evitare che un veicolo fermo diventi un ostacolo improvviso e pericoloso.

In corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie, la fermata e la sosta sono vietate quando il veicolo può intralciare la marcia dei convogli. Questo significa che non è sufficiente evitare di fermarsi esattamente sui binari: anche una fermata troppo vicina, tale da ridurre gli spazi di manovra o di sicurezza, è vietata. Allo stesso modo, nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassi, i fornici e i portici, la fermata e la sosta sono vietate salvo diversa segnalazione, proprio perché in questi contesti un veicolo fermo può bloccare la circolazione e rendere difficili le manovre di emergenza. La regola vale sia nei centri abitati sia fuori, salvo che la segnaletica autorizzi esplicitamente la sosta o la fermata.

Un altro gruppo di situazioni riguarda i punti della strada in cui la visibilità è limitata o le manovre sono più complesse. L’articolo 158 vieta fermata e sosta sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità. Questo perché un veicolo fermo in questi tratti può essere visto troppo tardi da chi sopraggiunge, con un aumento significativo del rischio di tamponamenti o collisioni frontali. Inoltre, la fermata e la sosta sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici quando il veicolo ne occulta la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. In pratica, non è consentito fermarsi dove si impedisce agli altri conducenti di vedere la segnaletica o di seguire correttamente le corsie dedicate alle diverse manovre.

Particolare attenzione va posta anche alle intersezioni. Fuori dei centri abitati, la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione. Nei centri abitati, invece, il divieto riguarda la corrispondenza delle aree di intersezione e la prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Questo margine serve a garantire che gli incroci restino liberi, visibili e manovrabili, evitando che i veicoli in fermata o in sosta ostacolino le svolte, le immissioni o la visuale reciproca tra conducenti. A queste previsioni si aggiungono altri divieti specifici, come quello di sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua, previsto dall’articolo 40 del Codice della Strada in materia di segnaletica orizzontale, che rafforza l’idea di mantenere liberi i margini di carreggiata in tratti particolarmente delicati.

Oltre ai divieti puntuali, è importante ricordare che la disciplina generale di arresto, fermata e sosta, contenuta nell’articolo 157 del Codice della Strada, definisce cosa si intende per fermata, sosta e sosta di emergenza. La fermata è una sospensione temporanea della marcia per esigenze di brevissima durata, con il conducente presente e pronto a ripartire; la sosta è invece una sospensione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente. Queste definizioni sono fondamentali per capire quando un comportamento rientra nel divieto di cui all’articolo 158 e quando, invece, si tratta di una sosta di emergenza legata ad avaria o malessere, che segue regole specifiche. La corretta interpretazione dei concetti di fermata e sosta è quindi il primo passo per applicare correttamente i divieti.

Divieti specifici su marciapiedi, attraversamenti e piste ciclabili

Tra le aree più sensibili dal punto di vista della sicurezza rientrano marciapiedi, attraversamenti pedonali, passaggi per ciclisti e piste ciclabili. L’articolo 158 stabilisce in modo espresso che la fermata e la sosta sono vietate sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime. Questo significa che non è mai consentito arrestare il veicolo, neppure per pochi istanti, in corrispondenza delle strisce pedonali o degli attraversamenti ciclabili, perché si ostacolerebbe il transito di pedoni e ciclisti e si ridurrebbe drasticamente la visibilità reciproca tra loro e i conducenti. Il divieto si estende anche agli sbocchi delle piste ciclabili, dove i velocipedi si immettono sulla carreggiata o su altre parti della strada.

Per quanto riguarda i marciapiedi, l’articolo 158 prevede il divieto di fermata e sosta sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. Il marciapiede è definito dall’articolo 3 del Codice della Strada come la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. La presenza di veicoli in fermata o sosta su queste aree compromette la sicurezza e l’accessibilità dei pedoni, costringendoli spesso a scendere in carreggiata. Anche quando il conducente ritiene di “non dare fastidio”, la norma è chiara: il marciapiede è riservato ai pedoni e può essere utilizzato per la sosta solo se una specifica segnaletica lo consente, ad esempio con stalli tracciati o pannelli integrativi che autorizzano la sosta parziale o totale sul marciapiede.

La tutela di pedoni e ciclisti è rafforzata anche da altre disposizioni del Codice. L’articolo 190 del Codice della Strada, che disciplina il comportamento dei pedoni, stabilisce che questi devono circolare su marciapiedi, banchine, viali e altri spazi a loro predisposti. La presenza di veicoli in sosta o fermata su tali spazi contrasta direttamente con questa previsione, costringendo i pedoni a percorsi meno sicuri. Allo stesso modo, l’articolo 3 definisce la pista ciclabile come parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi: fermarsi o sostare su queste aree significa invadere uno spazio dedicato a un’utenza vulnerabile, con un rischio elevato di incidenti.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda gli attraversamenti pedonali e ciclabili in relazione alla visibilità. L’articolo 40 del Codice della Strada, dedicato alla segnaletica orizzontale, prevede che in corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare o che hanno iniziato l’attraversamento, e analogo comportamento è richiesto verso i ciclisti sugli attraversamenti ciclabili. Un veicolo fermo o in sosta sulle strisce o immediatamente a ridosso di esse rende difficile per gli altri conducenti vedere chi sta attraversando, vanificando di fatto l’obbligo di precedenza e aumentando il rischio di investimento. Per questo il divieto di fermata e sosta su tali aree ha una forte valenza di sicurezza, oltre che sanzionatoria.

Infine, è importante considerare che i divieti su marciapiedi, attraversamenti e piste ciclabili si inseriscono in un quadro più ampio di gestione degli spazi stradali. L’articolo 7 del Codice della Strada attribuisce ai comuni il potere di riservare spazi alla sosta per determinate categorie di veicoli e di organizzare la sosta regolamentata. Ciò significa che, in ambito urbano, la presenza di stalli dedicati, aree pedonali, corsie riservate e piste ciclabili è frutto di una pianificazione che mira a separare i flussi e proteggere gli utenti più deboli. Fermarsi o sostare dove non consentito non è solo una violazione formale, ma un comportamento che altera questo equilibrio, riducendo l’efficacia delle misure di sicurezza previste dal Codice.

Regole particolari per gli spazi riservati ai veicoli elettrici

Il Codice della Strada dedica una specifica attenzione agli spazi riservati ai veicoli elettrici, sia per la fermata e la sosta, sia per la ricarica. L’articolo 158 introduce infatti due lettere dedicate: la lettera h-bis, che vieta la fermata e la sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici, e la lettera h-ter, che vieta la fermata e la sosta negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Questi divieti si applicano a tutti i veicoli non autorizzati, ma la norma specifica che il divieto negli spazi di ricarica vale anche per i veicoli elettrici che non stanno effettuando l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica, con una particolare disciplina oraria.

La previsione dell’ora aggiuntiva dopo il completamento della ricarica ha lo scopo di evitare che gli stalli di ricarica vengano utilizzati come normali parcheggi, impedendo ad altri utenti di accedere al servizio. L’articolo 158 chiarisce che il limite temporale di un’ora non si applica dalle ore 23:00 alle ore 7:00, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata richiamati da un decreto legislativo specifico. In pratica, durante la notte la permanenza del veicolo elettrico nello stallo di ricarica dopo il completamento può essere più lunga, salvo che si tratti di infrastrutture ad alta potenza, dove la rotazione rapida dei veicoli resta un obiettivo prioritario. Questa distinzione riflette l’esigenza di conciliare l’uso efficiente delle infrastrutture con le abitudini di ricarica notturna.

La gestione degli spazi riservati ai veicoli elettrici si collega anche ai poteri degli enti locali in materia di sosta. L’articolo 7 del Codice della Strada consente ai comuni di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, per specifiche categorie di veicoli, tra cui espressamente i veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli. Questo significa che la segnaletica che individua stalli dedicati ai veicoli elettrici trova fondamento in una precisa previsione normativa, e che la violazione di tali riserve rientra nel quadro dei divieti di fermata e sosta disciplinati dall’articolo 158. La corretta lettura congiunta di queste norme permette di comprendere che gli stalli per elettrici non sono semplici “parcheggi preferenziali”, ma spazi funzionali alla mobilità elettrica, da mantenere liberi per chi ne ha effettiva necessità.

Dal punto di vista pratico, per i conducenti di veicoli elettrici è essenziale distinguere tra spazi riservati alla fermata e sosta e spazi riservati alla ricarica. Nei primi, il veicolo elettrico può sostare secondo le regole generali della sosta, nel rispetto di eventuali limiti orari o di pagamento stabiliti dall’ente proprietario della strada. Nei secondi, invece, la permanenza è strettamente legata all’operazione di ricarica: il veicolo deve essere collegato alla colonnina e, una volta completata la ricarica, non può rimanere oltre un’ora, salvo nella fascia oraria notturna indicata dalla norma. Ignorare questa distinzione espone il conducente alle sanzioni previste per la violazione del divieto di fermata e sosta, oltre a creare disservizi per gli altri utenti.

È utile ricordare che la disciplina degli spazi per veicoli elettrici si inserisce nel più ampio sistema di controllo della sosta. L’articolo 12-bis del Codice della Strada prevede che il sindaco possa conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata anche a personale specificamente designato, comprese le violazioni degli articoli 7, 157 e 158. Ciò significa che il rispetto degli stalli per veicoli elettrici può essere controllato non solo dagli organi di polizia stradale, ma anche da personale incaricato, con potere di contestare le infrazioni e disporre, nei casi previsti, la rimozione del veicolo ai sensi dell’articolo 159. Per il conducente, questo si traduce in una maggiore probabilità di accertamento delle violazioni legate all’uso improprio degli spazi dedicati.

Sanzioni e rimozione del veicolo in caso di violazione dell’art. 158

La violazione dei divieti di fermata e sosta previsti dall’articolo 158 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, cioè multe, alle quali possono aggiungersi sanzioni accessorie come la rimozione o il blocco del veicolo. L’articolo 159 del Codice della Strada disciplina in modo specifico la rimozione e il blocco dei veicoli, prevedendo che gli organi di polizia dispongano la rimozione nei casi di violazione dell’articolo 158, commi 1, 2 e 3. Questo significa che, quando la sosta o la fermata vietata rientra nelle ipotesi elencate da tali commi, oltre alla multa può essere disposto lo spostamento forzato del veicolo, con conseguenti spese di rimozione e custodia a carico del trasgressore.

L’articolo 159 prevede anche che la rimozione possa essere disposta in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione. Questo amplia il campo di applicazione della misura, consentendo agli organi di polizia di intervenire anche oltre le ipotesi tipizzate dall’articolo 158, quando la presenza del veicolo in sosta irregolare mette a rischio la sicurezza o blocca in modo significativo il traffico. In alternativa alla rimozione, la norma consente il blocco del veicolo mediante apposito dispositivo applicato alle ruote, purché il veicolo non costituisca intralcio o pericolo. In ogni caso, rimozione e blocco sono qualificati come sanzioni amministrative accessorie rispetto alla sanzione pecuniaria principale.

Il sistema di accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta è rafforzato dall’articolo 12-bis del Codice della Strada, che consente al sindaco di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata a personale specifico, con potere di contestare le infrazioni degli articoli 7, 157 e 158 e di disporre la rimozione ai sensi dell’articolo 159. Questo personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e può redigere e sottoscrivere i verbali di accertamento. Per il conducente, ciò significa che le violazioni dei divieti di fermata e sosta possono essere rilevate non solo dalla polizia stradale in senso stretto, ma anche da figure dedicate alla gestione della sosta e dei servizi connessi.

Un ulteriore profilo riguarda le modalità di accertamento e notifica delle violazioni. L’articolo 201 del Codice della Strada disciplina la contestazione e la notificazione delle violazioni, prevedendo, tra l’altro, che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione. Lo stesso articolo contempla casi particolari di accertamento a distanza delle violazioni di divieto di fermata e sosta, ad esempio mediante apparecchi di rilevamento, e stabilisce procedure specifiche quando il veicolo risulta intestato a soggetti pubblici. Anche se questi casi sono particolari, mostrano come il sistema sanzionatorio in materia di sosta sia strutturato per garantire l’effettività delle norme, anche quando la contestazione immediata non è possibile.

Infine, è importante ricordare che le definizioni di fermata, sosta e sosta di emergenza contenute nell’articolo 157 del Codice della Strada sono decisive per valutare se un comportamento rientra o meno nelle ipotesi sanzionabili. Una fermata di brevissima durata, con conducente presente e pronto a ripartire, effettuata in un punto non ricompreso tra i divieti dell’articolo 158, ha un trattamento diverso rispetto a una sosta prolungata in area vietata. Allo stesso modo, la sosta di emergenza dovuta ad avaria o malessere segue una logica differente, pur dovendo essere gestita in modo da ridurre al minimo il pericolo per la circolazione. Per evitare sanzioni e rimozioni, il conducente deve quindi conoscere non solo l’elenco dei luoghi in cui fermata e sosta sono vietate, ma anche il significato preciso dei termini utilizzati dal Codice e le conseguenze che ogni scelta di arresto del veicolo può comportare.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.