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Dove è vietata la fermata e la sosta secondo il Codice?

Divieti di fermata e sosta, spazi riservati, sanzioni e segnaletica secondo il Codice della Strada italiano

Divieto di fermata e di sosta: tutte le zone a rischio multa
diEzio Notte

Capire dove fermata e sosta sono vietate è fondamentale per evitare multe, rimozioni del veicolo e, soprattutto, situazioni di pericolo per la circolazione. Il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato sia le definizioni di arresto, fermata e sosta, sia tutti i casi in cui queste manovre non sono consentite, con particolare attenzione alla tutela di pedoni, ciclisti, persone con disabilità e alla fluidità del traffico.

Le principali aree in cui fermata e sosta sono sempre vietate

Per orientarsi correttamente, il primo passo è distinguere tra arresto, fermata e sosta, così come definiti dall’articolo 157 del Codice della Strada. L’arresto è l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, ad esempio un semaforo rosso o una coda. La fermata è una sospensione temporanea della marcia, di brevissima durata, per far salire o scendere persone o per altre esigenze rapide, con il conducente sempre presente e pronto a ripartire. La sosta, invece, è una sospensione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente. Questa distinzione è importante perché il divieto può riguardare sia fermata che sosta, oppure solo la sosta.

Il cuore della disciplina dei divieti è contenuto nell’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo puntuale i luoghi in cui fermata e sosta sono vietate. Tra questi rientrano, ad esempio, i passaggi a livello e i binari ferroviari o tranviari, dove la presenza di un veicolo può costituire un ostacolo gravissimo alla marcia dei convogli. Allo stesso modo, la fermata e la sosta sono vietate nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassi, i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione, proprio perché si tratta di punti critici in cui la visibilità è ridotta e le possibilità di manovra sono limitate. In queste situazioni, anche una breve fermata può trasformarsi in un pericolo concreto per tutti gli utenti della strada.

Un altro gruppo di aree sempre sensibili riguarda i dossi e le curve, dove la fermata e la sosta sono vietate, e – fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento – anche in loro prossimità. Il motivo è legato alla visibilità: un veicolo fermo in un punto in cui la visuale è limitata può sorprendere chi sopraggiunge, aumentando il rischio di tamponamenti o manovre improvvise. L’articolo 158 vieta inoltre la fermata e la sosta in prossimità e in corrispondenza di segnali verticali e semaforici, quando il veicolo ne occulta la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione, proprio per garantire che la segnaletica resti sempre leggibile e che le corsie dedicate alle manovre restino libere.

Particolare attenzione è posta anche alle intersezioni. Fuori dai centri abitati, la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione, mentre nei centri abitati il divieto riguarda la corrispondenza delle aree di intersezione e la prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. A ciò si aggiunge il divieto assoluto di fermata e sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, nonché sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. Queste prescrizioni tutelano in modo diretto pedoni e ciclisti, che devono poter contare su spazi liberi per attraversare e circolare in sicurezza.

Divieti di sosta aggiuntivi previsti dal Codice della Strada

Oltre ai casi in cui fermata e sosta sono entrambe vietate, il Codice prevede una serie di divieti specifici di sosta, che si aggiungono alle regole generali. Sempre l’articolo 158 stabilisce che la sosta è vietata allo sbocco dei passi carrabili, dove un veicolo in sosta impedirebbe l’accesso o l’uscita da proprietà private o aree interne. È vietata anche dovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta, a tutela del diritto di chi ha parcheggiato correttamente a poter riprendere la marcia. Questi divieti mirano a evitare situazioni di blocco e conflitto tra utenti, soprattutto nelle aree residenziali o con forte domanda di parcheggio.

La disciplina della sosta si intreccia con le regole sulla collocazione del veicolo durante fermata e sosta, contenute nell’articolo 157. Salvo diversa segnalazione, il veicolo deve essere posto il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando, in assenza di marciapiede rialzato, uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore a un metro. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo apposita segnalazione, sulle banchine; se ciò non è possibile, la fermata e la sosta devono avvenire il più vicino possibile al margine destro. Sulle carreggiate delle strade con precedenza, la sosta è vietata.

Nei centri abitati, l’articolo 157 consente, sulle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli, e comunque non inferiore a tre metri di larghezza. Nelle zone di sosta predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica, il che significa rispettare non solo il divieto di sosta, ma anche le modalità di parcheggio (in linea, a pettine, a spina di pesce, ecc.) indicate dalle strisce e dai cartelli. Il mancato rispetto di queste modalità può integrare una violazione delle norme sulla sosta, anche se non si tratta di un divieto assoluto.

Un ulteriore profilo riguarda i divieti collegati all’occupazione della sede stradale, disciplinata dall’articolo 20, che vieta, sulle strade di determinate categorie, ogni tipo di occupazione della sede stradale con veicoli, baracche, tende e simili, salvo specifiche condizioni e autorizzazioni. Pur non trattandosi di un divieto di sosta in senso stretto, la norma incide sulla possibilità di lasciare veicoli in modo tale da occupare stabilmente la carreggiata o le pertinenze, soprattutto in occasione di fiere, mercati o installazioni temporanee. L’inosservanza comporta sanzioni amministrative e l’obbligo di rimuovere le opere abusive, a tutela della sicurezza e della fluidità del traffico.

Spazi riservati: invalidi, bus, carico-scarico, veicoli elettrici

Una parte importante della disciplina riguarda gli spazi riservati, dove la sosta è consentita solo a determinate categorie di veicoli o per specifiche funzioni. L’articolo 158 prevede, tra i divieti di fermata e sosta, anche quelli relativi agli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici (lettera h-bis) e agli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici (lettera h-ter). In questi ultimi, il divieto vale anche per i veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o che permangono nello spazio oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica, con una deroga nella fascia oraria notturna, salvo i punti di ricarica di potenza elevata. Questo impianto normativo mira a garantire la reale fruibilità delle infrastrutture di ricarica, evitando che vengano occupate impropriamente.

Gli spazi riservati non si limitano ai veicoli elettrici. Il Codice prevede, in più disposizioni, aree dedicate a specifici servizi o categorie, come i veicoli adibiti al trasporto pubblico, le aree di fermata degli autobus, le zone di carico e scarico merci, nonché gli stalli riservati alle persone con disabilità, collegati alle autorizzazioni previste per i veicoli al servizio di persone invalide. In tutti questi casi, la sosta di veicoli non autorizzati integra un divieto, anche quando non espressamente richiamato tra le lettere dell’articolo 158, perché contrasta con la destinazione riservata dell’area e con le ordinanze dell’ente proprietario della strada che ne regolano l’uso.

Per quanto riguarda le aree di carico e scarico, la disciplina concreta dipende dalle prescrizioni fissate dalla segnaletica e dalle eventuali ordinanze locali, ma il principio generale è che tali spazi devono restare disponibili per le operazioni di movimentazione delle merci nei tempi e con le modalità stabilite. La sosta di veicoli estranei a tali esigenze, o al di fuori degli orari consentiti, può essere sanzionata come violazione delle norme sulla sosta e, nei casi più gravi, può comportare anche la rimozione del veicolo, se la situazione integra un intralcio o un pericolo per la circolazione ai sensi dell’articolo 159.

Un discorso analogo vale per le fermate dei bus e le corsie riservate al trasporto pubblico, dove la presenza di veicoli privati in sosta o in fermata non autorizzata ostacola il servizio di linea e può compromettere la sicurezza delle manovre di salita e discesa dei passeggeri. In questi contesti, oltre alle sanzioni per divieto di sosta, possono intervenire anche le funzioni di prevenzione e accertamento attribuite al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, come previsto dall’articolo 12-bis, che consente a tale personale di contestare le violazioni in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

Sanzioni e rimozione del veicolo in caso di divieto di sosta

Quando si viola un divieto di fermata o di sosta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 158, può scattare la rimozione del veicolo. L’articolo 159 del Codice della Strada stabilisce che gli organi di polizia dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade o tratti in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo. La rimozione è inoltre prevista nei casi di violazione dei divieti di fermata e sosta indicati agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3, nonché in tutti gli altri casi in cui la sosta vietata costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione.

L’articolo 159 prevede anche la rimozione quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione delle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. In alternativa alla rimozione, è consentito il blocco del veicolo con apposito dispositivo applicato alle ruote, salvo che il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo, nel qual caso il blocco non è ammesso e si deve procedere alla rimozione. La rimozione e il blocco costituiscono sanzioni amministrative accessorie rispetto alla sanzione pecuniaria per la violazione principale, secondo le norme del titolo VI.

L’articolo 215 del Codice della Strada disciplina in dettaglio la sanzione accessoria della rimozione o del blocco del veicolo. Quando è prevista la rimozione, gli organi di polizia provvedono a far trasportare e custodire il veicolo in luoghi appositi, con indicazione dell’applicazione della sanzione accessoria nel verbale di contestazione. I veicoli rimossi sono restituiti all’avente diritto previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, secondo le modalità fissate dal regolamento. Nel caso di blocco, questo è disposto dall’organo di polizia che accerta la violazione, e la rimozione del dispositivo avviene su richiesta dell’avente diritto, dopo il pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco.

Se trascorrono centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione e l’indicazione della rimozione o del blocco senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si presentino all’ufficio competente, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. In caso di alienazione, il ricavato serve a soddisfare la sanzione pecuniaria, se non ancora versata, e le spese di rimozione, custodia e blocco; l’eventuale residuo è restituito all’avente diritto. Questo quadro sanzionatorio evidenzia come la violazione dei divieti di sosta non comporti solo una multa, ma possa avere conseguenze molto più gravose, fino alla perdita del veicolo.

Come leggere correttamente la segnaletica di divieto

Per rispettare i divieti di fermata e sosta è essenziale interpretare correttamente la segnaletica. Il Codice della Strada stabilisce il principio di uniformità dei segnali nell’articolo 45 del Codice della Strada, vietando la fabbricazione e l’impiego di segnaletica non prevista o non conforme e la collocazione dei segnali in modo diverso da quello prescritto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti proprietari delle strade di sostituire, integrare, spostare o rimuovere i segnali non conformi o che possano ingenerare confusione, nonché di provvedere alla collocazione di segnaletica mancante. Questo garantisce che l’automobilista trovi segnali riconoscibili e coerenti su tutto il territorio.

La segnaletica di divieto di sosta e fermata si compone di segnali verticali e orizzontali, spesso integrati da pannelli aggiuntivi che specificano orari, categorie di veicoli interessate o condizioni particolari (ad esempio, rimozione forzata). L’articolo 158 richiama espressamente l’importanza di non occultare la vista dei segnali verticali e semaforici con la sosta o la fermata del veicolo, a conferma del ruolo centrale della segnaletica nel regolare la sosta. In presenza di pannelli integrativi che indicano la rimozione, l’inosservanza del divieto non comporta solo la multa, ma anche l’applicazione delle misure accessorie previste dall’articolo 159, con tutte le conseguenze economiche e pratiche che ne derivano.

Accanto ai segnali verticali, le segnalazioni luminose disciplinate dall’articolo 41 svolgono un ruolo importante, soprattutto nelle aree regolamentate da semafori. Le lanterne semaforiche veicolari, pedonali e per il trasporto pubblico indicano quando è consentito procedere o quando è necessario arrestarsi, influenzando direttamente la possibilità di fermata e sosta in prossimità delle intersezioni. L’articolo 41 elenca le diverse categorie di segnali luminosi e ne definisce i significati, sottolineando come il rispetto delle indicazioni semaforiche sia parte integrante della corretta gestione delle manovre di arresto, fermata e ripartenza, anche in relazione agli attraversamenti pedonali e alle corsie riservate.

Infine, è utile ricordare che la corretta lettura della segnaletica di divieto richiede attenzione non solo al simbolo principale, ma anche a tutti gli elementi accessori: pannelli che indicano giorni e orari, limitazioni a particolari categorie di veicoli, riferimenti alla rimozione forzata, indicazioni di spazi riservati (come quelli per veicoli elettrici o per il trasporto di persone con disabilità). In caso di dubbio, è sempre prudente evitare la sosta in prossimità di segnali che possano far pensare a un divieto o a una limitazione, ricordando che il Codice attribuisce grande rilievo alla sicurezza e alla fluidità della circolazione, e che le violazioni in materia di sosta e fermata possono essere accertate non solo dagli organi di polizia, ma anche da personale appositamente designato ai sensi dell’articolo 12-bis.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.