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Dove è vietata la sosta secondo il Codice della Strada?

Guida ai divieti di sosta e fermata previsti dal Codice della Strada, con riferimenti normativi, sanzioni e corretta lettura della segnaletica

Divieti di sosta: tutti i casi previsti dall’art. 158 CDS
diEzio Notte

Capire dove è vietato fermarsi o lasciare l’auto in sosta è fondamentale per evitare multe, rimozioni del veicolo e situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada. Il Codice della Strada disciplina in modo puntuale sia le definizioni di fermata e sosta, sia tutti i casi in cui queste manovre non sono consentite, con particolare attenzione alla sicurezza e alla fluidità della circolazione. In questo articolo analizziamo le differenze tra fermata e sosta, tutti i divieti previsti, le sanzioni e come riconoscere correttamente la segnaletica di divieto.

Differenza tra fermata e sosta: inquadramento rapido

Per capire dove è vietato lasciare il veicolo, è essenziale partire dalle definizioni ufficiali. L’articolo 157 del Codice della Strada chiarisce che per arresto si intende l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, come un semaforo rosso o una coda. La fermata è invece la sospensione temporanea della marcia, anche in area dove non sia ammessa la sosta, per consentire salita o discesa di persone o per altre esigenze di brevissima durata, con l’obbligo per il conducente di restare presente e pronto a ripartire. La sosta è la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente dal veicolo. Questa distinzione è decisiva perché i divieti possono riguardare sia fermata che sosta, oppure solo la sosta.

Lo stesso articolo specifica anche come deve essere posizionato il veicolo durante fermata e sosta: salvo diversa segnalazione, il veicolo va collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando comunque spazio sufficiente per il transito dei pedoni, non inferiore a un metro se manca il marciapiede. Durante la sosta il motore deve essere spento, a conferma del fatto che la sosta è una condizione più stabile e prolungata rispetto alla fermata. Queste regole generali si applicano sempre, salvo indicazioni diverse della segnaletica o di specifiche norme.

Fuori dai centri abitati, la disciplina è ancora più rigorosa: i veicoli in fermata o sosta devono essere collocati fuori dalla carreggiata, senza occupare piste ciclabili né, salvo apposita segnalazione, le banchine. Se ciò non è possibile, fermata e sosta devono avvenire il più vicino possibile al margine destro, sempre parallelamente e secondo il senso di marcia. Inoltre, sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata, a conferma della priorità data alla fluidità del traffico su queste arterie.

All’interno dei centri abitati, il Codice consente alcune soluzioni diverse: nelle strade urbane a senso unico la sosta è ammessa anche lungo il margine sinistro, purché resti spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli, e comunque non inferiore a tre metri. Nelle zone di sosta predisposte, invece, i veicoli devono essere collocati secondo le modalità indicate dalla segnaletica, che può prevedere stalli in linea, a pettine o a spina di pesce. Comprendere queste regole di base su fermata e sosta è indispensabile per interpretare correttamente i divieti specifici previsti dalle norme successive e dalla segnaletica verticale e orizzontale.

Tutti i casi di divieto di sosta previsti dall’art. 158

Il cuore della disciplina sui divieti è l’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo dettagliato dove la fermata e la sosta sono vietate. La norma stabilisce innanzitutto i casi in cui è vietata sia la fermata sia la sosta: ad esempio in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie, o così vicino da intralciarne la marcia; nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione; sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità. In tutti questi casi il rischio per la sicurezza è elevato, per cui il divieto è particolarmente rigoroso.

Lo stesso articolo vieta fermata e sosta in prossimità e in corrispondenza di segnali verticali e semaforici, quando il veicolo ne occulta la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. È vietato fermarsi o sostare sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, oltre che sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. Sono inoltre vietate fermata e sosta negli spazi riservati alla fermata e sosta dei veicoli elettrici e negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, con una disciplina specifica per i veicoli elettrici che non effettuano la ricarica o che permangono oltre un’ora dopo il completamento, con eccezioni nella fascia notturna.

Per quanto riguarda i divieti che riguardano solo la sosta, l’articolo 158 precisa che la sosta è vietata allo sbocco dei passi carrabili e dovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta. È vietata anche in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, e in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni, con distanze minime diverse tra centri abitati e fuori. Nei centri abitati, ad esempio, la sosta è vietata sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Queste prescrizioni servono a garantire visibilità e manovrabilità agli incroci.

La norma collega inoltre i divieti di sosta ad altri istituti del Codice. L’articolo 159 del Codice della Strada prevede che gli organi di polizia dispongano la rimozione dei veicoli nei casi di violazione dei divieti di fermata e sosta di cui all’articolo 158, quando la sosta costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione, o quando la sosta è vietata con apposita ordinanza dell’ente proprietario della strada e segnale integrato da pannello di rimozione. Questo significa che, oltre alla sanzione pecuniaria, il veicolo può essere materialmente rimosso, con ulteriori costi e disagi per il conducente.

Sanzioni e punti patente per divieto di sosta

Le violazioni in materia di fermata e sosta comportano sanzioni amministrative pecuniarie, la cui misura è stabilita dall’articolo 158 in relazione ai diversi casi, e possono essere accompagnate da sanzioni accessorie come la rimozione o il blocco del veicolo, disciplinate dall’articolo 159. Quest’ultimo chiarisce che la rimozione o il blocco costituiscono sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie previste per i comportamenti vietati, e che possono essere disposte quando la sosta costituisce pericolo o grave intralcio, o nei casi espressamente richiamati, tra cui le violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 158. In pratica, sostare in un punto particolarmente critico può comportare non solo la multa, ma anche il carro attrezzi.

Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni, l’articolo 12-bis del Codice della Strada prevede che, con provvedimento del sindaco, possano essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata a specifiche categorie di personale, come dipendenti comunali o di società che gestiscono la sosta a pagamento, nonché personale addetto alla raccolta rifiuti o al trasporto pubblico. A questo personale è conferito il potere di contestare le infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158 e di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. Ciò amplia il numero di soggetti che possono elevare verbali per divieto di sosta.

La contestazione delle violazioni segue le regole generali dell’articolo 200 del Codice della Strada, che stabilisce che, quando possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore e alla persona obbligata in solido, con redazione di un verbale contenente la descrizione del fatto, gli elementi per l’identificazione e la targa del veicolo. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, al soggetto obbligato in solido. In materia di sosta, tuttavia, sono previste ipotesi in cui la contestazione immediata non è necessaria, disciplinate da altre disposizioni, ma il principio generale resta quello della tracciabilità dell’accertamento.

Per quanto riguarda i punti patente, il sistema della decurtazione è collegato a specifiche violazioni indicate dal Codice. L’articolo 218-ter del Codice della Strada elenca le infrazioni che, in presenza di un punteggio residuo inferiore a venti punti, possono comportare la sospensione della patente in relazione al punteggio. In questo elenco non rientrano direttamente le violazioni dell’articolo 158, che restano comunque sanzionate in via pecuniaria e, se del caso, con rimozione o blocco del veicolo. Il sistema dei punti si concentra su condotte ritenute più gravi per la sicurezza, mentre il divieto di sosta incide soprattutto sul piano economico e operativo per il conducente.

Come riconoscere correttamente i segnali di divieto di sosta

Per evitare di incorrere in violazioni, è fondamentale saper leggere correttamente la segnaletica. L’articolo 39 del Codice della Strada classifica i segnali verticali in tre grandi categorie: segnali di pericolo, segnali di prescrizione e segnali di indicazione. I divieti di sosta rientrano tra i segnali di prescrizione, in particolare tra i segnali di divieto. Questi segnali rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti devono uniformarsi, e il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli, oltre alle modalità di impiego e apposizione. Sapere che il divieto di sosta è un segnale di prescrizione aiuta a comprenderne la forza vincolante e la necessità di rispettarlo sempre.

Accanto ai segnali verticali, anche la segnaletica orizzontale contribuisce a individuare le aree dove la sosta è vietata o regolamentata. L’articolo 158 richiama espressamente i segnali orizzontali di preselezione e le corsie di canalizzazione, lungo le quali fermata e sosta sono vietate, nonché gli attraversamenti pedonali e ciclabili e le piste ciclabili, dove non è consentito sostare. Questo significa che, anche in assenza di un cartello verticale, la presenza di determinate strisce o simboli sulla carreggiata può indicare un divieto di sosta o fermata, e il conducente deve prestare attenzione all’insieme della segnaletica presente.

Un ulteriore elemento da considerare è il ruolo degli enti locali nella regolamentazione della sosta. L’articolo 7 del Codice della Strada attribuisce ai comuni la facoltà di riservare spazi alla sosta per determinate categorie di veicoli, come quelli degli organi di polizia, dei servizi di soccorso, delle persone con disabilità munite di contrassegno, dei veicoli elettrici o destinati alla ricarica, e di istituire aree di parcheggio e fasce di sosta a pagamento. In questi casi, la segnaletica verticale e orizzontale indica chiaramente le condizioni di utilizzo degli stalli, e sostare senza averne titolo equivale a violare i divieti stabiliti, con le relative conseguenze sanzionatorie.

Infine, è importante ricordare che i divieti di sosta, salvo diversa indicazione, si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, come specificato dallo stesso articolo 7. Ciò significa che il conducente deve sempre leggere con attenzione eventuali pannelli integrativi che precisano orari, giorni o categorie di veicoli interessati. In assenza di tali indicazioni, vale la regola generale. Una corretta interpretazione dei segnali, unita alla conoscenza delle norme su fermata e sosta, consente di muoversi in città e fuori con maggiore consapevolezza, riducendo il rischio di sanzioni e contribuendo a una circolazione più ordinata e sicura.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.