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Dove è vietata o limitata l’occupazione della sede stradale con chioschi, mercati e altre installazioni?

Regole del Codice della Strada su divieti, limiti, fasce di rispetto e sanzioni per l’occupazione della sede stradale con chioschi, mercati e altre installazioni

Dove è vietata o limitata l’occupazione della sede stradale con chioschi, mercati e altre installazioni?
Aggiornato ildiEzio Notte

L’occupazione della sede stradale con chioschi, mercati, banchi mobili e altre installazioni è un tema centrale per la sicurezza della circolazione e per la corretta gestione dello spazio pubblico. Il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato dove tali occupazioni sono vietate o consentite solo a determinate condizioni, distinguendo tra tipologie di strade, aree dentro e fuori i centri abitati, fasce di rispetto e aree di visibilità, senza trascurare sanzioni e obblighi di rimozione delle opere abusive. Questo approfondimento aiuta commercianti, enti locali e cittadini a capire come muoversi nel rispetto delle norme.

Divieti di occupazione della sede stradale per tipologia di strada

Il punto di partenza è l’articolo 20 del Codice della Strada, che stabilisce un divieto particolarmente rigoroso sulle strade di tipo A, B, C e D, vale a dire autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento. Su queste categorie è vietata «ogni tipo di occupazione della sede stradale», includendo espressamente fiere e mercati con veicoli, baracche, tende e simili. Ciò significa che non solo l’installazione fissa di chioschi o strutture leggere, ma anche l’uso della carreggiata per eventi temporanei che intralcino la circolazione rientra nel divieto, con l’obiettivo di mantenere sempre libera la piattaforma stradale destinata al traffico.

Per le strade di tipo E ed F, cioè strade urbane di quartiere e strade locali, la disciplina è più flessibile, ma comunque subordinata a precise condizioni. L’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico, oppure, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, che l’occupazione non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale. In pratica, mercati rionali, fiere di quartiere o altre installazioni che richiedano l’uso di parte della carreggiata devono inserirsi in una pianificazione che garantisca comunque la continuità della viabilità e la tutela degli utenti della strada, tenendo conto anche delle specificità di aree storiche e di pregio.

Questo quadro normativo mostra come il legislatore differenzi nettamente le strade ad alta capacità di traffico, dove l’occupazione è tendenzialmente esclusa, dalle strade minori, dove invece l’uso temporaneo della sede stradale può essere ammesso, purché gestito in modo da non compromettere la circolazione. Il richiamo alle «zone di rilevanza storico-ambientale» evidenzia inoltre l’esigenza di conciliare la funzione di scorrimento dei veicoli con il valore culturale, turistico e commerciale delle aree urbane, nel rispetto di criteri di sicurezza.

Un aspetto importante è che l’occupazione della sede stradale non si esaurisce nella sola presenza di strutture commerciali: rientrano nel campo applicativo della norma tutte le forme di utilizzo che sottraggano spazio alla circolazione o che possano costituire ostacolo o pericolo, anche quando si presentano come soluzioni provvisorie o mobili. Questo comporta per gli organizzatori di eventi e per i gestori di attività su suolo pubblico la necessità di valutare con attenzione la tipologia di strada interessata e la fattibilità legale delle installazioni che intendono collocare.

Regole specifiche per chioschi, edicole e installazioni nei centri abitati

L’ubicazione di chioschi ed edicole è disciplinata in modo puntuale dall’articolo 20, con una distinzione netta tra aree fuori dei centri abitati e aree interne. Fuori dei centri abitati, la norma vieta l’installazione di chioschi, edicole o altre strutture, anche se provvisorie, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. In queste zone, quindi, lo spazio adiacente alla sede stradale deve rimanere libero da tali elementi, a tutela sia della visibilità, sia della sicurezza dei veicoli in transito, sia dell’integrità della proprietà stradale e delle sue pertinenze.

Nei centri abitati, lo stesso articolo prevede una disciplina specifica per l’occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole e altre installazioni. L’occupazione può essere consentita fino a un massimo della metà della larghezza del marciapiede, a condizione che le strutture siano poste in adiacenza ai fabbricati e che rimanga comunque libera una zona di almeno 2 metri per la circolazione dei pedoni. Questo parametro quantitativo rappresenta un limite chiaro: le installazioni non possono ridurre eccessivamente lo spazio pedonale, che deve restare idoneo anche al passaggio di persone con ridotta mobilità o con ausili.

La stessa disposizione specifica che le occupazioni dei marciapiedi non possono ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, richiamando espressamente l’articolo 18, comma 2. Ciò significa che, in prossimità degli incroci, è vietato collocare chioschi o analoghe strutture in modo da interferire con le aree di visibilità necessarie ai conducenti per percepire veicoli e pedoni che si immettono o attraversano. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale o dove la strada presenta caratteristiche geometriche particolari, la norma consente comunque l’occupazione dei marciapiedi, purché sia garantita una zona adeguata per il transito pedonale e per le persone con capacità motoria limitata, lasciando così spazio a soluzioni calibrate caso per caso dagli enti competenti.

Queste regole assumono un ruolo centrale per la gestione del commercio su area pubblica nei centri urbani, dove la presenza di edicole, chioschi alimentari, punti informativi o piccoli esercizi mobili deve conciliarsi con l’esigenza di mantenere percorsi pedonali sicuri e continui. La combinazione tra limiti di occupazione (non oltre la metà del marciapiede), vincolo di adiacenza ai fabbricati e rispetto delle aree di visibilità agli incroci costituisce un quadro di riferimento essenziale sia per i comuni, nella redazione di regolamenti e concessioni, sia per gli operatori economici che intendono richiedere l’autorizzazione a occupare il suolo pubblico.

Fasce di rispetto e aree di visibilità in prossimità delle intersezioni

Il tema delle fasce di rispetto e delle aree di visibilità è trattato in modo specifico dall’articolo 18 del Codice della Strada, dedicato ai centri abitati. La norma stabilisce che, per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate dal regolamento, con misure determinate in relazione alla tipologia della strada. Queste fasce costituiscono zone adiacenti al confine stradale dove sono vietate o limitate certe opere, proprio per garantire spazi liberi essenziali alla sicurezza della circolazione e alla corretta percezione del traffico da parte dei conducenti.

In corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, l’articolo 18 prevede inoltre l’area di visibilità determinata da un triangolo, i cui due lati giacciono sugli allineamenti che delimitano le fasce di rispetto e la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione di tali allineamenti, è pari al doppio delle distanze stabilite dal regolamento a seconda del tipo di strada. Il terzo lato del triangolo è dato dal segmento che congiunge i punti estremi di questi lati. Dentro questo triangolo di visibilità non possono dunque essere collocate opere che ostacolino la visione reciproca tra gli utenti che si avvicinano all’incrocio, e ciò riguarda anche chioschi, edicole o altre installazioni che comportino occupazione di suolo.

Nelle intersezioni a livelli sfalsati, come svincoli o incroci con rampe sopraelevate o sottopassaggi, la norma vieta «la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all’interno dell’area di intersezione» qualora, a giudizio dell’ente proprietario della strada, tali manufatti pregiudichino la funzionalità dell’intersezione stessa. Le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono prendere a riferimento la categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Anche in questo caso, eventuali installazioni dovranno quindi rispettare vincoli più stringenti, proprio in ragione della complessità del nodo viario e del maggior rischio connesso a visibilità ridotta o a percorsi tortuosi.

Infine, l’articolo 18 precisa che recinzioni e piantagioni devono essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non devono in alcun modo ostacolare o ridurre il campo visivo necessario alla sicurezza della circolazione, secondo la valutazione dell’ente proprietario della strada. Sebbene chioschi e simili non siano esplicitamente menzionati in questo comma, il richiamo al campo visivo e all’assenza di ostacoli si riflette anche sulle installazioni connesse all’occupazione della sede o delle pertinenze stradali, che non possono compromettere gli angoli di visibilità garantiti dal sistema delle fasce di rispetto e delle aree triangolari predisposte alle intersezioni.

Sanzioni e obbligo di rimozione delle opere abusive

Quando l’occupazione della sede stradale avviene in violazione delle regole, si applicano specifiche sanzioni amministrative. L’articolo 20 prevede che chiunque occupi abusivamente il suolo stradale, oppure, pur avendo ottenuto la concessione, non rispetti le relative prescrizioni, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 173 e 694 euro. La norma colpisce quindi tanto le occupazioni prive di qualsiasi titolo, quanto quelle formalmente autorizzate ma realizzate o mantenute in modo difforme, per esempio eccedendo gli spazi consentiti o invadendo fasce di rispetto e aree di visibilità.

Inoltre, la violazione dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 20 comporta una sanzione amministrativa accessoria particolarmente rilevante: l’obbligo per l’autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI del Codice. Questo obbligo di rimozione non è una mera facoltà per l’amministrazione, ma una conseguenza prevista dalla legge, finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi in conformità alle norme, eliminando strutture e occupazioni che non rispettano i limiti fissati dalla disciplina sulle strade e sulle fasce di rispetto.

Il meccanismo operativo di questa sanzione accessoria è regolato dall’articolo 211 del Codice della Strada, dedicato proprio all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive. La disposizione stabilisce che, nei casi in cui una norma preveda tale sanzione accessoria, l’agente accertatore deve darne menzione nel verbale di contestazione redatto ai sensi degli articoli 200 o 201. Lo stesso verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria, che potrà poi essere oggetto di ricorso insieme alla sanzione pecuniaria, con le modalità previste dall’articolo 203.

Se non viene proposto ricorso, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente che ha effettuato il controllo trasmette copia del verbale al prefetto, il quale, nell’ingiungere il pagamento della sanzione principale, ordina anche l’adempimento dell’obbligo di ripristino o rimozione, fissando un termine adeguato in relazione all’entità delle opere e alle condizioni dei luoghi. L’ordinanza prefettizia costituisce titolo esecutivo e l’esecuzione delle opere deve essere effettuata sotto il controllo dell’ente proprietario o concessionario della strada. Ove il trasgressore non provveda entro il termine stabilito, il prefetto può autorizzare l’ente proprietario o concessionario a eseguire direttamente le opere necessarie, con le conseguenze patrimoniali del caso.

Iter autorizzativo e buone pratiche per commercianti e comuni

L’occupazione della sede stradale e delle sue pertinenze non è solo questione di divieti e sanzioni, ma passa anche da un corretto iter autorizzativo, nel quale ruolo centrale è svolto dall’ente proprietario della strada. Le norme del titolo II del Codice, tra cui l’articolo 20, si coordinano con le disposizioni che disciplinano autorizzazioni, concessioni e relative formalità, richiedendo che ogni uso della proprietà stradale che vada oltre la normale circolazione sia previamente assentito e sia sottoposto a condizioni funzionali alla sicurezza e alla conservazione della strada. Per commercianti e operatori che intendano installare chioschi, edicole o punti vendita su marciapiedi e spazi pubblici, ciò significa predisporre richieste dettagliate, in grado di dimostrare il rispetto dei limiti di occupazione e delle fasce di rispetto.

Dal punto di vista dei comuni, in particolare nei centri abitati, le buone pratiche comprendono la definizione di criteri chiari per l’assegnazione degli spazi, l’individuazione delle aree compatibili con la presenza di chioschi e mercati, e la verifica preventiva del rispetto delle aree di visibilità, soprattutto in prossimità delle intersezioni, come richiesto dall’articolo 18. I regolamenti comunali devono quindi dialogare con le disposizioni del Codice della Strada, in modo da non autorizzare occupazioni che si pongano in contrasto con i divieti generali sulle diverse categorie di strade o con il sistema delle fasce di rispetto.

Per i commercianti che operano o intendono operare su suolo pubblico, una corretta pianificazione passa dal tenere conto dei limiti quantitativi fissati per l’occupazione dei marciapiedi (non oltre la metà della larghezza, con mantenimento di almeno 2 metri liberi), del divieto di installazioni nei triangoli di visibilità e delle restrizioni presenti fuori dai centri abitati sulle fasce destinate a recinzioni. In presenza di caratteristiche urbanistiche particolari o di vincoli storico-ambientali, la definizione degli spazi può richiedere valutazioni tecniche e urbanistiche aggiuntive, sempre nel perimetro tracciato dagli articoli del Codice.

Un ulteriore elemento di buona prassi è rappresentato dalla consapevolezza delle conseguenze in caso di installazioni irregolari: oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 20, l’operatore rischia infatti di dover sostenere i costi di rimozione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, secondo le procedure descritte dall’articolo 211. Ciò rende particolarmente opportuno, per chiunque intenda occupare la sede stradale con chioschi, mercati o altre strutture, confrontarsi preventivamente con l’ente competente, valutare le soluzioni più compatibili con la sicurezza della circolazione e rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.